CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 ottobre 2014
312.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003. C. 2574 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge C. 2574 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003»;
   considerato che l'articolo 3 del disegno di legge, nel quantificare gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, valutati in 313.600 euro per il 2014, 521.600 euro per il 2015 e 2.555.500 euro a decorrere dal 2016, individua la relativa copertura finanziaria nello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri;
   evidenziato che, in base al comma 2, del medesimo articolo, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato, viene disposta una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto all'onere previsto rilevati in sede di monitoraggio dall'INPS, che riferisce in proposito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze;
   rilevato altresì che il Ministro dell'economia, in caso di scostamenti, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, alla riduzione anzitutto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 20, comma 8 della legge n. 328 del 2000, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 185 del 2008;
     ritenuta non condivisibile la scelta di individuare la copertura per gli eventuali scostamenti dall'onere stabilito, in particolare per quanto riguarda il Fondo per le politiche sociali ma anche con riferimento al Fondo sociale per l'occupazione, le cui dotazioni sono destinate a finalità sociali e di sostegno all'occupazione,
  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

si provveda ad individuare una formulazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, che escluda la riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009. C. 2576 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge C. 2576 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009»;
   rilevato che l'articolo 3 del disegno di legge, dopo aver quantificato gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, valutandoli in 9.685.000 euro per il 2014, 9.862.000 euro per il 2015 e 10.740.000 euro a decorrere dal 2016, stabilisce che la relativa copertura sia reperita a valere sullo stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri;
   evidenziato che il comma 2 del medesimo articolo dispone una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto all'onere previsto rilevati in sede di monitoraggio dall'INPS, che riferisce in proposito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze;
   considerato altresì che in caso di scostamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, alla riduzione anzitutto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 20, comma 8 della legge n. 328 del 2000, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 185 del 2008;
   ritenuta non condivisibile la scelta di individuare la copertura per gli eventuali scostamenti dall'onere stabilito a valere, in particolare, sul Fondo per le politiche sociali ma anche sul Fondo sociale per l'occupazione, le cui dotazioni sono destinate a finalità sociali e di sostegno all'occupazione,
  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   si provveda ad individuare una formulazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, che escluda la riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.