CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 ottobre 2014
311.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il disegno di legge C. 2629 Governo, recante «DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»;
   richiamato l'articolo 5, recante norme in materia di concessioni autostradali, in cui si consente ai concessionari di tratte autostradali nazionali di avviare una procedura di modifica del rapporto concessorio e la predisposizione di un nuovo piano economico-finanziario per la stipula di un atto aggiuntivo o di un'apposita convenzione unitaria;
   considerato che – in tema di modifiche del rapporto concessorio – occorre garantire il rispetto dei principi dell'Unione europea previsti dalla direttiva 2004/18/CE, recepita nell'ordinamento nazionale dal Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), anche tenuto conto della giurisprudenza elaborata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea;
   richiamata sul punto la sentenza del 13 aprile 2010 (causa C – 91/08), in cui si prevede la necessità di garantire la piena trasparenza nel procedimento, inclusa la possibilità di un nuovo procedimento di aggiudicazione, nel caso di modifiche sostanziali alla concessione iniziale, idonee a dimostrare l'intenzione delle parti di rinegoziare i termini o condizioni essenziali della concessione;
   osservato, peraltro, che la nuova direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 in materia di concessioni, pur ribadendo i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza nelle procedure di aggiudicazione, individua, all'articolo 43, i casi in cui è possibile la modifica di contratti di concessione, durante il periodo di validità, senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione;
   richiamato l'articolo 7, comma 1 lettera l) e commi 6 e 7, recante norme relative ai sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, e sottolineata la necessità di garantire il rispetto della normativa europea relativa al trattamento delle acque reflue urbane, nonché il superamento dei rilievi avanzati nei confronti dell'Italia nell'ambito delle procedure di infrazione in materia (2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034; sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014);
   richiamate le disposizioni previste all'articolo 12 in tema di utilizzo delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, in cui si contemplano misure per la centralizzazione delle risorse, nonché l'esercizio di poteri sostitutivi da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;
   ritenuto opportuno prevedere l'introduzione di vincoli territoriali nell'utilizzo Pag. 288delle risorse non impegnate, oggetto di definanziamento e di riprogrammazione, affinché dette risorse siano destinate alle regioni beneficiarie, e richiamata sul punto la disponibilità in tal senso espressa dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Graziano Delrio, nell'audizione del 30 settembre 2014, svolta dinnanzi alla XIV Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione e l'efficacia delle politiche UE in Italia;
   valutata positivamente l'estensione del principio di gold plating alle opere pubbliche, prevista all'articolo 14 in tema di overdesign, secondo cui non possono essere richieste modifiche alla progettazione di opere pubbliche volte a prescrivere livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dalla normativa europea;
   richiamati i contenuti dell'articolo 35 che interviene in materia di smaltimento dei rifiuti e di impianti di recupero energetico dei rifiuti, con disposizioni aventi ad oggetto la realizzazione di un sistema integrato e adeguato di gestione e finalizzate al conseguimento dell'autosufficienza a livello nazionale;
   sottolineata l'esigenza che le misure previste all'articolo 35, oltre ad essere conformi alla normativa europea sulle discariche di rifiuti e di rifiuti pericolosi (direttive 75/442/CEE, 91/156/CEE, 91/689/CEE e 1999/31/CE), risultino idonee al superamento del contenzioso in materia di discariche abusive – avviato nel 2003 e attualmente in fase di ricorso ex articolo 260 TFUE – che espone l'Italia al rischio di applicazione di sanzioni pecuniarie di rilevante entità;
   tenuto conto, tuttavia, che con riferimento alle procedure di infrazione sulle discariche abusive, le violazioni contestate non sarebbero più sussistenti, come emerso dalle dichiarazioni rese dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli affari europei, Sandro Gozi, nell'audizione del 1 ottobre 2014, svolta dinnanzi alla XIV Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione e l'efficacia delle politiche UE in Italia;
   richiamato, infine, l'articolo 40 sul rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, e in particolare il comma 2, lettera a), in cui si dispone la riduzione delle risorse stanziate dal decreto-legge n. 76 del 2013 per il finanziamento dell'incentivo straordinario per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani lavoratori delle regioni meridionali;
   sottolineata la necessità che le risorse che confluiscono nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, derivanti dai POR 2007-2013, nonché dal cofinanziamento nazionale per gli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione, siano destinate a beneficio delle regioni del Mezzogiorno, anche attraverso la previsione di vincoli di utilizzo che tengano conto dei criteri di riparto dei Fondi strutturali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre disposizioni volte a garantire il rispetto del principio di territorialità nell'utilizzo delle risorse oggetto di definanziamento e di riprogrammazione, di cui all'articolo 12;
   b) con riferimento alle risorse per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'articolo 40, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere – per le risorse provenienti dai fondi europei – criteri di riparto che tengano conto dei vincoli di utilizzo a favore delle regioni del Mezzogiorno adottati per i Fondi strutturali.

Pag. 289

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (Atto n. 104).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE;
   ricordato che lo schema di decreto legislativo in oggetto è volto a completare il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2009/13/CE concernente l'attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, con specifico riferimento alla nozione di armatore e alla disciplina dell'orario di lavoro dei lavoratori marittimi che prestino servizio a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana ed adibite a navigazione marittima;
   rilevato, con riferimento a questo ultimo profilo, che l'articolo 2 dello Schema di decreto – mediante l'introduzione del nuovo articolo 5-bis nel decreto legislativo n. 271 del 1999 – demanda ad un decreto interministeriale l'individuazione delle attività lavorative alle quali sia vietato adibire i minori di 18 anni, in considerazione della pericolosità per la salute e sicurezza degli stessi;
   osservato che tale disposizione non fissa un termine per l'emanazione del richiamato decreto interministeriale, né prevede una espressa disciplina sanzionatoria;
   richiamato in proposito il considerando 14) della direttiva 2009/13/CE, che stabilisce che conformemente alla direttiva quadro 89/391/CEE del Consiglio, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, dovrebbe essere garantita la conformità al principio generale di responsabilità del datore di lavoro;
   preso atto inoltre del fatto che la proposta di direttiva COM(2013)798 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai marittimi si pone come obiettivo il rafforzamento della protezione dei diritti dei lavoratori marittimi, che risultano spesso esclusi da una serie di tutele previste per altre categorie di lavoratori;
   preso atto, infine, del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-Regioni in data 25 settembre 2014,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti il Governo l'opportunità di prevedere, all'articolo 2, adeguate sanzioni nel caso in cui minori siano adibiti a un lavoro pericoloso per la loro salute o sicurezza, in violazione del divieto previsto dalla norma medesima.