CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 settembre 2014
293.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992 (C. 2127 Governo).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  La VIII Commissione Ambiente,
   premesso che:
    gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico siglata alla Valletta il 16 gennaio 1992 hanno ritenuto tale strumento necessario al fine di completare i princìpi formulati dalla Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969, in seguito all'evoluzione delle politiche di pianificazione del territorio nei Paesi europei;
    come purtroppo noto, il nostro Paese, pur avendo sottoscritto l'atto nel 1992, non ha ancora provveduto alla ratifica, a oltre vent'anni di distanza, facendo registrare un inammissibile ritardo rispetto agli altri Stati;
    in questo periodo, è stato, dunque, accumulato un ritardo tale nella modernizzazione dell'archeologia che ha mortificato le competenze di un settore così fondamentale per il nostro Paese e messo fortemente in discussione il ruolo di leadership dell'Italia nel campo della tutela del proprio patrimonio archeologico, un tempo riconosciuto internazionalmente;
    le carenze e il degrado registratesi nel sito di Pompei sono state un grave e inammissibile simbolo delle inefficienze di un intero Paese. Una vera archeologia preventiva (proprio come indica questa Convenzione !) avrebbe contribuito a salvare la maggior parte del patrimonio archeologico perduto in questi anni, e avrebbe garantito comunque una adeguata contropartita in termini di produzione di nuova conoscenza e di opportunità di lavoro;
    l'articolo 5 della Convenzione, considerando il deposito archeologico alla stregua delle fonti non rinnovabili, lo inserisce nei temi da sottoporre a valutazione analoga a quella d'impatto ambientale, introducendo il concetto che porta alla Valutazione preliminare di impatto archeologico;
    i progetti che potenzialmente sono in grado di alterare il patrimonio archeologico devono essere subordinati ad una consultazione sistematica con urbanisti e responsabili del riassetto del territorio nelle loro diverse fasi. Deve essere assicurato un adeguato studio scientifico delle aree interessate;
    è stabilita l'equivalenza tra risorsa archeologica e risorsa naturale, è introdotta (articolo 6) nella tutela il principio del «polluter pays» cioè «chi inquina paga» che tradotto nella tutela archeologica significa che chi, operando trasformazioni del territorio, rende necessaria l'attivazione di procedure di tutela archeologica si deve fare carico di tutti gli oneri che tale tutela implica,
  esprime
PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di coniugare le necessità dell'archeologia agli atti di Pag. 57pianificazione del territorio, garantendo che nelle procedure ambientali così come nei provvedimenti adottati dalle autorità competenti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 risulti ricompresa la valutazione di ogni aspetto legato alla tutela dei siti archeologici;
   b) siano adottati gli opportuni provvedimenti per rilanciare e riqualificare la figura professionale dell'archeologo, anche in relazione ai più ampi compiti e responsabilità affidati a tale soggetto dalla Convenzione;
   c) siano assunti gli opportuni interventi normativi affinché, nell'ambito dei lavori pubblici o privati, le operazioni archeologiche siano considerate nei costi complessivi degli interventi.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici),
   esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo, recante delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come risultante dall'approvazione degli emendamenti da parte della IX Commissione;
   rilevato che tra i principi e i criteri direttivi indicati nell'articolo 2, comma 1, alcuni sono strettamente connessi alle tematiche ambientali e di tutela del paesaggio e dei sistemi locali di competenza della Commissione VIII visto il grande legame che intercorre tra l'ambiente e i sistemi di mobilità e l'interesse a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile;
   sottolineato che la mobilità urbana ed extraurbana costituisce certamente una fonte rilevante di pressione sull'ambiente, sulle risorse naturali e sul paesaggio, ma può essere declinata in maniera più sostenibile soprattutto per effetto delle politiche di miglioramento della sicurezza stradale in ambito urbano con particolare riferimento all'utenza vulnerabile;
   richiamata l'attenzione per i criteri di delega che prevedono l'aggiornamento delle disposizioni sulla progettazione dello spazio stradale e della segnaletica attraverso, tra l'altro, la previsione di linee di indirizzo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani, nonché per i criteri atti a ridurre l'uso della segnaletica stradale secondo principi di semplificazione e organicità, assicurando il perseguimento degli obiettivi di visibilità e risparmio energetico, tenendo conto delle diverse tipologie di utenza, in particolare di quella ciclistica, e predisponendo una segnaletica dedicata all'utenza vulnerabile, al fine di garantirne la sicurezza;
   considerato che vari tra gli indirizzi proposti tendono a rafforzare il ruolo e la sicurezza della mobilità sostenibile, soprattutto nelle aree urbane e con particolare attenzione alle condizioni dell'utenza vulnerabile; in tal senso si rileva come particolarmente innovativo il richiamo ai concetti già in uso in altri Paesi europei relativamente alla moderazione del traffico e al concetto di spazio condiviso;
   sottolineata l'esigenza di tener insieme gli obiettivi di sicurezza stradale con la tutela dell'ambiente e dei territori, introducendo norme relative alle strade alberate in particolare tutelando le caratteristiche e gli elementi paesaggistici e assegnando priorità alle strade storiche o di particolare pregio paesaggistico quali definite all'interno dei piani regionali di tutela del paesaggio – definizione, vincoli, protezioni, fasce di rispetto – ed alla loro corretta gestione superando l'attuale approccio, che consiste esclusivamente nel tagliare gli alberi, provocando danni paesaggistici gravi e permanenti, e studiando nuove soluzioni in cui gli alberi possano, Pag. 59tra le altre cose, aumentare la sicurezza e ridurre l'inquinamento acustico delle strade,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il codice della strada rechi:
    a) la definizione delle alberate stradali nelle fasce di pertinenza e di rispetto, tramite la loro definizione, al pari di altri elementi stradali come le banchine o gli spartitraffico;
    b) la possibilità di conservazione degli alberi e delle siepi nelle fasce di pertinenza e di rispetto delle strade modulando i divieti in relazione alla categorie delle stesse;
    c) deroghe alle distanze minime per realizzare opere di ingegneria naturalistica con uso di alberi e siepi per la protezione delle strade o per costruire barriere naturali antirumore e antiinquinamento al poste delle barriere artificiali;
    d) obblighi di piantamento di alberi e siepi nelle aree di servizio e sosta;
    e) regole precise per la corretta gestione e protezione delle alberate esistenti, anche in relazione alle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle strade.