CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 luglio 2014
278.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DELIBERA SUL REGIME DI DIVULGAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

Art. 1.
(Atti liberi).

  1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi dietro richiesta scritta della documentazione, per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione.
  2. Il Presidente può autorizzare soggetti esterni ad avvalersi delle previsioni di cui al comma precedente.

Art. 2.
(Documenti riservati).

  1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.
  2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:
   a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;
   b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;
   c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

Art. 3.
(Documenti segreti).

  1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie (articolo 22, comma 1, del Regolamento interno). È, tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e Pag. 186con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.
  2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:
   a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;
   b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione (articolo 12, comma 5 del Regolamento interno);
   c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale (articolo 11, comma 3, del Regolamento interno);
   d) scritti anonimi (articolo 20, comma 6, del Regolamento interno);
   e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;
   f) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.

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ALLEGATO 2

DELIBERAZIONE DI ACQUISIZIONE DELL'INTERA DOCUMENTAZIONE RACCOLTA DALLA PRECEDENTE COMMISSIONE

  La Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo, preso atto che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti di Gruppo, ha convenuto sulla necessità di acquisire copia dell'intera documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale della XVI legislatura, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della delibera istitutiva, delibera:
   1) di acquisire copia dell'intera documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale nella XVI Legislatura, con gli stessi vincoli di segretezza e riservatezza del regime precedente, in modo da poterne disporre anche nell'attuale Legislatura per i fini dell'inchiesta;
   2) di dare mandato al personale del Nucleo della Guardia di finanza che collabora con la Commissione di procedere all'informatizzazione degli atti prodotti e della documentazione acquisita nella XVII Legislatura, secondo le indicazioni fornite dal Presidente, procedendo alla relativa indicizzazione degli stessi.