CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 luglio 2014
277.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03273 Sberna: Applicazione di sanzioni per la violazione degli obblighi posti dalla normativa relativa al gioco d'azzardo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti chiedono al Governo di adottare iniziative volte a sanzionare puntualmente le sistematiche trasgressioni delle recenti norme che hanno fissato criteri e limiti relativi al gioco d'azzardo in maniera tale da assicurare un efficace contrasto al fenomeno della ludopatia conseguente a gioco compulsivo.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si riferisce quanto segue.
  L'Agenzia delle dogane e dei monopoli svolge una costante e continua attività di controllo e repressione nel settore dei giochi.
  Nel corso del 2013 sono stati effettuati oltre 38.000 controlli mentre nel 2014 i controlli sinora svolti superano i 20.000.
  Per quanto attiene ai controlli nei confronti dei minori si riportano nei due prospetti che si allegano i controlli eseguiti a tutela delle norme sul divieto di gioco minorile, negli anni 2013 e 2014.
  Per quanto attiene, invece, ai controlli e alle sanzioni applicate in relazione alle norme sulla pubblicità, giova osservare che tali tipi di controlli vengono svolti nel corso dell'ordinaria attività istituzionale dell'Agenzia in relazione all'osservanza delle disposizioni in materia di gioco, ivi comprese quelle sulla pubblicità.
  Infine, si sottolinea che indubbiamente, in sede di attuazione dei principi di delega legislativa di cui all'articolo 14 della legge 11 marzo 2014 n. 23, che reca, tra l'altro anche criteri per la revisione del sistema sanzionatorio, potrà trovare attuazione una revisione organica della materia, anche orientata al recepimento delle indicazioni fornite dai servizi della Commissione europea con la recente raccomandazione del 14 luglio 2014.

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ALLEGATO 2

5-03274 Sottanelli: Rinvio della scadenza per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate del modello 770.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli onorevoli interroganti chiedono al Governo se intenda procedere ad un rinvio al 30 settembre 2014 della scadenza della trasmissione telematica, all'Agenzia delle entrate, del modello 770 da parte dei sostituti d'imposta e auspicano che il Governo fissi stabilmente al 30 settembre di ogni anno il termine di scadenza del suddetto adempimento attraverso un intervento normativo che potrebbe essere inserito nello schema di decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali attualmente in discussione presso le Aule parlamentari.
  Interrogati sul punto, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, hanno rappresentato quanto segue.
  Per quanto riguarda la richiesta di fissare «a regime» al 30 settembre di ogni anno il termine di presentazione del modello 770, si fa presente che il Governo, già in sede di risposta al question time n. 5-02638, di analogo contenuto, in VI Commissione Finanze della Camera dei deputati nella seduta del 15 aprile 2014, aveva segnalato la necessità che detto termine risultasse compatibile con il progetto di predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, posto che alcuni dei dati da inserire in tale dichiarazione potrebbero essere conoscibili dall'Amministrazione finanziaria proprio mediante un'estrazione delle informazioni contenute nei modelli dei sostituti d'imposta.
  Secondo gli Uffici, dunque, una proroga della presentazione del modello 770/2014 al 30 settembre 2014 comporterebbe delle difficoltà nel liquidare le dichiarazioni dell'anno d'imposta 2013 prima della predisposizione delle dichiarazioni precompilate da parte dell'Agenzia. Infatti, lo slittamento della scadenza di presentazione limiterebbe la tempistica necessaria per il riscontro dei dati relativi alle somme trattenute dal sostituto d'imposta.
  Inoltre, sempre secondo la rappresentazione degli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, detta proroga comporterebbe una concomitanza delle scadenze relative alla presentazione dei modelli UNICO e dei modelli 770 che potrebbe arrecare ulteriori appesantimenti al carico di lavoro degli operatori del settore generando, altresì, un'elevata concentrazione di dati all'interno dei canali di trasmissione telematica utilizzati per la presentazione delle dichiarazioni fiscali.
  Ciò premesso, preso atto delle argomentate perplessità rappresentate sul piano tecnico, dai competenti Uffici, il Governo si riserva di valutare a stretto giro la conciliabilità tra le problematiche tecniche evidenziate e le richieste di proroga che, al di là della presente interrogazione, stanno pervenendo in questi giorni dalle Associazioni di rappresentanza di consulenti del lavoro, commercialisti e tributaristi.

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ALLEGATO 3

5-03275 Causi: Misure in favore dei contribuenti truffati da intermediari da loro delegati all'assolvimento dei propri obblighi tributari.
5-03276 Pagano: Misure in favore dei contribuenti truffati da intermediari da loro delegati all'assolvimento dei propri obblighi tributari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con le interrogazioni in oggetto, gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali misure si intenda adottare in relazione alla situazione di quei contribuenti (commercianti, imprenditori, eccetera), oggetto di provvedimenti esecutivi da parte dell'Agenzia delle entrate e dell'agente della riscossione per obblighi fiscali non assolti causa condotta fraudolenta da parte dei consulenti fiscali e tributari cui si erano affidati.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.
  Il nostro ordinamento ha previsto specifiche norme per tutelare quei contribuenti in buona fede che, a causa della condotta illecita esclusivamente riconducibile a soggetti terzi, siano stati destinatari di provvedimenti impositivi da parte dell'Amministrazione finanziaria.
  In particolare, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, del 1997, «Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi».
  La norma sopra citata, pertanto, nell'ipotesi di omesso pagamento del tributo determinato da fatto illecito altrui, esclude la punibilità del contribuente, sostituto o responsabile d'imposta, ossia l'applicabilità in capo a quest'ultimo delle relative sanzioni, secondo il principio generale della personalità della responsabilità per le sanzioni amministrative (articolo 5 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997).
  Si evidenzia che l'esimente in questione non presuppone la condanna del terzo, bensì la sola denuncia del fatto illecito a lui esclusivamente addebitabile. Inoltre, come precisato con circolare n. 180/E del 10 luglio 1998, tale causa di non punibilità opera anche quando il fatto illecito sia addebitabile a soggetti diversi da professionisti qualificati iscritti in appositi albi.
  In questo caso, tuttavia, il contribuente è responsabile per le sanzioni quando abbia conferito il mandato per l'esecuzione del pagamento a soggetto non affidabile secondo criteri di ordinaria diligenza, vi sia stata, cioè, una sua culpa in eligendo. Alla medesima conclusione deve giungersi quando vi sia stata culpa in vigilando del contribuente circa l'assolvimento effettivo dell'obbligo tributario.
  L'articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, inoltre, come affermato dalla citata circolare n. 180 del 1998 e da consolidata giurisprudenza, non ha peraltro abrogato l'articolo 1, della legge 11 ottobre 1995, n. 423, che disciplina il procedimento di sospensione della riscossione delle sanzioni per omesso versamento su istanza del contribuente fino al giudizio di condanna definitiva del terzo, e la procedura di eventuale commutazione e sgravio delle somme sospese.Pag. 121
  In particolare, ai sensi del sopra citato articolo 1, comma 2, della legge 11 ottobre 1995, n. 423, «la sospensione è disposta dal responsabile della direzione regionale delle entrate territorialmente competente, che provvede su istanza del contribuente o del sostituto d'imposta, da presentare unitamente alla copia della denuncia del fatto illecito all'autorità giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziaria, dopo il pagamento dell'imposta ancora dovuta, e sempre che il contribuente dimostri di aver provvisto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente».
  Tale procedura, quindi, riguarda esclusivamente le sanzioni pecuniarie e non anche l'imposta dovuta, il cui versamento, anzi, costituisce uno dei presupposti per ottenere il beneficio della sospensione delle sanzioni.
  Dopo che la sentenza di condanna sia divenuta definitiva, l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate che ha irrogato le sanzioni commuta l'atto di irrogazione a carico del professionista e ne dispone lo sgravio in favore del contribuente.
  Nel caso in cui intervenga una sentenza declaratoria di amnistia o di intervenuta prescrizione del reato o di non doversi procedere per motivi di natura processuale, il contribuente potrà continuare ad avvalersi della sospensione del pagamento delle sanzioni «a condizione che promuova azione civile entro tre mesi dalla sentenza, fornendone prova all'Ufficio tributario competente».
  In tale ipotesi, lo sgravio del pagamento delle sanzioni a favore del contribuente è disposto «qualora il professionista sia condannato nel giudizio civile con sentenza irrevocabile». Invece, nel caso in cui l'azione penale nei confronti del professionista si concluda con una sentenza assolutoria, l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate revoca il provvedimento di sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni a carico del contribuente con una maggiorazione pari al 50 per cento delle stesse. Per tutta la durata del giudizio penale a carico del professionista i termini di prescrizione e di decadenza previsti per la irrogazione delle sanzioni sono sospesi (cfr. articolo 1, commi 3, 4 e 5 della legge n. 423 del 1995).
  Da ultimo, giova ricordare che il legislatore, al comma 6-bis del sopra citato articolo 1 della legge n. 423 del 1995, ha previsto la possibilità per il contribuente che versi in «comprovate difficoltà di ordine economico», di ottenere la sospensione – per i due anni successivi alla scadenza del pagamento – anche del tributo (e dei relativi interessi) in caso di violazione per omesso versamento addebitabile esclusivamente al fatto illecito del terzo, previa presentazione della relativa istanza e denuncia del professionista da parte del contribuente che dimostri di aver provvisto quest'ultimo delle somme necessarie ad effettuare il versamento. La sospensione del tributo, tuttavia, è disposta a seguito di rilascio, da parte del contribuente, di apposita garanzia nelle forme previste per i rimborsi IVA, ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la durata corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa.
  In tal caso, sono dovuti gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo ai sensi dell'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato, a decorrere dal 1o ottobre 2009, dall'articolo 3 del decreto ministeriale 21 maggio 2009.
  Infine, dopo che è decorso il biennio, in caso di «temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente», quest'ultimo potrà in ogni caso attivare la disciplina generale della dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'articolo 19 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

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ALLEGATO 4

5-03277 Pisano: Effetti sugli studi di settore delle modifiche intervenute nella disciplina tributaria della deducibilità delle perdite su crediti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti evidenziano gli eventuali effetti distorsivi che potrebbero derivare dall'indicazione, da parte dei contribuenti, nei modelli degli studi di settore, delle perdite su crediti di cui all'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 33, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai fini del calcolo dell'indicatore di normalità economica «Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi».
  In particolare, gli interroganti chiedono se il Governo ritenga opportuno intervenire, anche sul piano normativo, al fine di rimuovere l'errore insito nella compilazione degli studi di settore, anche attraverso la revisione del sistema GERICO, esonerando i contribuenti dall'onere di rimodulare tale valore negativo, così come chiarito in alcuni documenti di prassi dell'Agenzia delle entrate, nonché di effettuare la relativa annotazione nell'apposito riquadro «Note aggiuntive» del software GERICO.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si riferisce quanto segue.
  Gli studi di settore sono elaborati, tenuto conto della tempistica prevista dall'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, di regola ogni tre anni, seguendo metodologie statistiche ed economiche consolidate, esplicitate nelle Note Tecniche e Metodologiche approvate con decreto ministeriale.
  In particolare, al fine di rendere gli studi di settore sempre più aderenti alla realtà economica dei soggetti dagli stessi interessati, vengono utilizzate, come base dati di riferimento, le dichiarazioni fiscali relative all'ultima annualità di imposta disponibile al momento in cui inizia la fase elaborativa; al riguardo, con riferimento agli studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2013, si evidenzia che:
   n. 68 studi di settore sono stati evoluti con riferimento al 2011, utilizzando le informazioni contenute nelle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2009;
   n. 68 studi di settore sono stati evoluti con riferimento al 2012, utilizzando le informazioni contenute nelle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2010;
   n. 69 studi di settore sono stati evoluti con riferimento al 2013, utilizzando le informazioni contenute nelle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2011.

  Non potendo quindi cogliere, in fase di elaborazione degli studi di settore, i possibili effetti di modifiche normative intervenute successivamente, ordinariamente l'Agenzia provvede a fornire indicazioni con la circolare annuale in materia.
  Con particolare riguardo alle modifiche intervenute sulla deducibilità delle perdite su crediti, sono state fornite indicazioni per la presentazione della dichiarazione Pag. 123dei redditi relativa al periodo di imposta 2012, con la circolare n. 23/E del 15 luglio 2013, come già evidenziato dagli Onorevoli interroganti.
  In tale sede è stato chiarito che «Nel rigo F22 del quadro F – “Oneri diversi di gestione” – è stato introdotto il nuovo campo 4, “di cui per perdite su crediti”, che consente di acquisire la relativa informazione di dettaglio. L'intervento è motivato dal fatto che le predette componenti negative di reddito possono determinare valori ingiustificati nel calcolo dell'indicatore di normalità economica “Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi”».
  Nel citato documento di prassi è stato altresì evidenziato che «Un valore elevato della componente “perdite su crediti”, infatti, pur dovendo essere indicato nel rigo “Oneri diversi di gestione”, che rappresenta una delle componenti di cui è formato il numeratore dell'indicatore di normalità in argomento, non può essere considerato “in linea generale” sintomatico di una situazione di non corretta indicazione dei dati previsti dai modelli degli studi di settore» e che, come chiarito per casi analoghi con la circolare n. 29/E del 18 giugno 2009, «In presenza, quindi, di una eventuale segnalazione di non normalità del dato dichiarato il contribuente potrà, nel caso in specie, rimodulare il valore relativo al numeratore, “depurandolo dei valori riferibili alle citate voci di natura finanziaria e straordinaria” pur restando non normale».
  La medesima circolare chiarisce che «Di ciò è opportuno che sia dato riscontro nell'apposito riquadro “note aggiuntive” di GERICO. In tal modo si sterilizzeranno gli effetti delle “perdite su crediti” di natura commerciale o minusvalenze patrimoniali relative alla cessione di beni strumentali sull'indicatore in argomento».
  Infine, sempre in tale documento di prassi, viene anticipato che «La nuova informazione di dettaglio relativa alle “perdite su crediti” potrà essere utile ai fini della eventuale implementazione dell'indicatore di normalità economica “Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi”, in modo che tenga già conto, in fase di costruzione e di applicazione, della componente “Oneri diversi di gestione”, al netto delle perdite su crediti».
  Giova osservare che i chiarimenti forniti con la circolare n. 23/E del 2013 in relazione al funzionamento dell'indicatore «Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi» sono finalizzati ad evidenziare ai contribuenti che possibili risultati anomali potevano essere giustificati dalla presenza delle perdite su crediti nonché ad attenzionare gli Uffici dell'Agenzia in merito.
  Si ritiene, quindi, che la richiesta dell'informazione nel modello degli studi di settore ed i puntuali chiarimenti forniti sull'argomento dovrebbero evitare che i contribuenti, avendo riscontrato la non normalità dell'indicatore «Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi», possano erroneamente evitare di dedurre le perdite su crediti in argomento al fine di risultare «normali».
  Le medesime considerazioni possono essere effettuate in relazione all'attività di analisi del rischio e di selezione degli Uffici dell'Agenzia; la presenza dell'informazione al citato campo 4 del rigo F22 del modello degli studi di settore è dagli stessi analizzata e utilizzata, insieme alle eventuali indicazioni del contribuente riportate nelle note di GERICO o trasmesse successivamente alla presentazione di UNICO con la procedura «Segnalazioni», al fine di individuare le posizioni a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.
  In ordine invece alle comunicazioni di anomalia, inviate annualmente ai contribuenti interessati dagli studi di settore al fine di incrementare la compliance dichiarativa, si osserva che nel 2014 è stato previsto uno specifico criterio «incoerenza relativa all'incidenza dei costi residuali di gestione» che però non individua tutti i soggetti non normali nel 2012 ma, cautelativamente, solo quelli per i quali «l'indicatore Incidenza dei costi residuali di gestione calcolato rispetto ai ricavi dichiarati ... risulta superiore al doppio della soglia massima e i costi residuali ... superano i 5.000 euro».Pag. 124
  È opportuno, inoltre, evidenziare che, come ricordato dalla circolare n. 26/E del 2013, «Il comma 5 dell'articolo 101 del TUIR, così come ora formulato a seguito dell'integrazione recata dall'articolo 33, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 dispone, tra l'altro, che “le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi (...). Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione (...) e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese”».
  In particolare, il documento di prassi citato in precedenza rileva che «poiché la disposizione in commento è applicabile dal periodo d'imposta in corso alla data del 12 agosto 2012, il limite dei 5.000 euro rappresentativo della modesta entità assume rilevanza per quelle imprese che abbiano conseguito un volume d'affari o ricavi non inferiore a cento milioni di euro».
  Al riguardo, si ricorda che gli studi di settore si applicano, in accertamento, alle imprese con un volume di ricavi non superiore a circa 5 milioni 160 mila euro.
  Si evidenzia, infine, che, come anticipato nella citata circolare n. 23/E, gli studi di settore in evoluzione per il periodo di imposta 2014, elaborati sulla base dei dati dichiarativi relativi all'annualità 2012, già prevedono che l'indicatore «Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi» tenga conto delle modifiche normative relative alla deducibilità delle perdite su crediti nell'individuare possibili anomalie nei costi residuali dichiarati dai contribuenti.
  Pertanto, i contribuenti interessati non dovrebbero risultare anomali al predetto indicatore di normalità economica «Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi» a seguito della dichiarazione di perdite su crediti nel modello degli studi di settore.

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ALLEGATO 5

5-03278 Paglia: Dati circa l'importo dei crediti fiscali vantati dall'Erario suddivisi per tipologie.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'onorevole interrogante evidenzia come, secondo vari organi di stampa, l'ammontare dei crediti fiscali vantati dall'erario sarebbe pari a 620 miliardi di euro, chiede di conoscere dettagliatamente l'importo di detti crediti suddiviso per tipologia d'imposta, per categoria d'importo, per distribuzione geografica dei contribuenti e per tipologia di attività, nonché chiede di sapere l'esatto ammontare dei gravami accessori connessi agli stessi crediti.
  Al riguardo, sentita Equitalia S.p.a., nelle allegate tabelle di sintesi relative al carico affidato dall'Agenzia delle Entrate ad Equitalia, è riportato il carico netto (carico lordo affidato al netto di sgravi e riscossioni), con indicazione del carico oggetto di sospensione e del carico relativo a soggetti falliti, suddiviso per provenienza (attività di accertamento, attività di liquidazione, altro) e esposto per distribuzione geografica e con separata indicazione nella composizione (imposta, sanzione, interessi).

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ALLEGATO 6

5-03222 Villarosa: Informazioni circa l'affidamento da parte della Banca d'Italia a soggetti terzi di attività di consulenza per l'esercizio di attività di vigilanza su banche e intermediari finanziari.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-03222, l'onorevole Villarosa ed altri chiedono quali siano i soggetti terzi ai quali la Banca d'Italia ha conferito l'appalto per l'esercizio dell'attività di vigilanza e quali siano le banche e gli intermediari finanziari oggetto di controllo da parte di ogni singolo soggetto terzo.
  In data 16 luglio 2014, in sede di discussione dell'atto parlamentare in questione, è stato chiesto di integrare la risposta facendo conoscere «quali siano gli enti creditizi oggetto dell'attività di valutazione da parte di ciascuno dei soggetti terzi dei quali la Banca d'Italia si avvale...».
  Al riguardo, la Banca d'Italia, sentita in proposito, ha fatto presente che sono stati effettuati i seguenti abbinamenti tra Società di Revisione e Gruppi bancari oggetto dell'esercizio di Asset Quality Review:
   PricewaterhouseCoopers Spa: Intesa; Banco Popolare; Carige; CR Parma e Agos Ducato; Fiditalia;
   Reconta Ernst & Young Spa: Unicredit; UBI; Dexia; Deutsche Bank;
   Deloitte & Touche Spa: MPS; Banca Popolare di Vicenza; Banca Popolare dell'Emilia Romagna; Mediobanca;
   KPMG Spa: Banca Popolare di Milano; ICCREA; BNL e altre controllate italiane del gruppo BNP Paribas; Veneto Banca;
   Mazars Spa: Credito Valtellinese; Banca Popolare di Sondrio; Credito Emiliano.

  I suddetti abbinamenti tra le società di revisione e i Gruppi bancari oggetto dell’Asset Quality Review sono stati effettuati tenendo conto dell'ordine di graduatoria della gara Europea, nonché delle situazioni di conflitto di interessi, sulla base delle linee indicate dalla BCE.
  La Banca d'Italia ha, infine, precisato di non aver «conferito in appalto» l'esercizio dell'attività di vigilanza a parti terze, ma – in linea con le indicazioni della BCE – si è avvalsa del supporto di queste per la conduzione di alcune fasi dell'esame approfondito («Comprehensive assessment») sulle banche «significative» (ovvero le banche la cui vigilanza è demandata direttamente alla BCE), in vista dell'avvio del Meccanismo Unico di Vigilanza.

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ALLEGATO 7

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali (C. 2279 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2279, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011»;
   rilevata, in linea generale, l'esigenza di introdurre nell'ordinamento strumenti atti a evitare che l'applicazione dei regimi convenzionali in materia di doppie imposizioni si presti a fenomeni elusivi, in coerenza con il percorso in materia di disciplina dell'abuso del diritto e di contrasto all'elusione fiscale avviato dall'articolo 5 della legge n. 23 del 2014, recante delega per la riforma del sistema fiscale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.