ALLEGATO
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti ed abb.
PARERE APPROVATO
La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento per le parti di competenza;
rilevato che:
l'articolo 6, che pone il divieto di introdurre nuovi apparecchi e piattaforme online per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi di azzardo per un periodo di almeno cinque anni;
non è stata peraltro prevista una sanzione che renda cogente il predetto divieto;
l'articolo 12 pone il divieto di propaganda pubblicitaria diretta e indiretta del gioco d'azzardo sul territorio nazionale, stabilendo, in caso di trasgressione, la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro;
la differenza tra il minimo e il massimo della sanzione può apparire piuttosto ampia e può lasciare un margine di discrezionalità altrettanto ampio nell'applicazione della sanzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
Con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria, al fine di rendere cogente il divieto ivi previsto;
b) all'articolo 12, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa ovvero di rimodulare il minimo e il massimo previsti in ragione del principio di proporzionalità, nonché della gravità e offensività delle condotte di propaganda pubblicitaria, ove si ritenga che queste in concreto possano manifestarsi con forme e modalità variabili.