CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 luglio 2014
277.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti ed abb.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il provvedimento per le parti di competenza;
   rilevato che:
    l'articolo 6, che pone il divieto di introdurre nuovi apparecchi e piattaforme online per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi di azzardo per un periodo di almeno cinque anni;
   non è stata peraltro prevista una sanzione che renda cogente il predetto divieto;
   l'articolo 12 pone il divieto di propaganda pubblicitaria diretta e indiretta del gioco d'azzardo sul territorio nazionale, stabilendo, in caso di trasgressione, la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro;
   la differenza tra il minimo e il massimo della sanzione può apparire piuttosto ampia e può lasciare un margine di discrezionalità altrettanto ampio nell'applicazione della sanzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  Con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria, al fine di rendere cogente il divieto ivi previsto;
   b) all'articolo 12, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa ovvero di rimodulare il minimo e il massimo previsti in ragione del principio di proporzionalità, nonché della gravità e offensività delle condotte di propaganda pubblicitaria, ove si ritenga che queste in concreto possano manifestarsi con forme e modalità variabili.