CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 luglio 2014
276.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

  Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora il conducente con età superiore a ottanta anni non si sottoponga al rinnovo annuale, la patente è rinnovata ogni due anni e abilita alla guida dei veicoli indicati per la categoria AM, limitatamente ai ciclomotori a tre ruote e ai quadricicli leggeri.»
2. 97. (nuova formulazione) Squeri.

  Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sia effettuato senza oneri aggiuntivi per i conducenti stessi.
2. 98. (nuova formulazione) Baldelli, Squeri.