CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 luglio 2014
272.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 2486, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;
   valutata positivamente la finalità di stimolare il processo di ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, il quale ha valore fondamentale con riferimento ai settori dell'istruzione dell'università e della ricerca; che assumono un ruolo strategico nei processi di crescita e sviluppo economico e sociale;
   segnalata la necessità di adeguare alcune disposizioni del decreto alle specificità dei suddetti settori;
   evidenziata la necessità di procedere tempestivamente alla modifica della disciplina sull'abilitazione scientifica nazionale come segnalato da ultimo nella risoluzione n. 8-00064 approvata all'unanimità dalla Commissione in data 18 giugno 2014;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) con riferimento all'articolo 14, modificare il comma 3 escludendo la previsione della sospensione della tornata di Abilitazione scientifica nazionale 2014, in attesa della revisione della relativa disciplina e prevedendo contestualmente modifiche alla disciplina vigente al fine di:
    a) introdurre un modello «a sportello» per la presentazione delle domande da parte dei candidati all'abilitazione, indipendente da scadenze temporali;
    b) rendere le commissioni maggiormente rappresentative dei settori scientifico-disciplinari meno numerosi che fanno parte di ciascun settore concorsuale e garantire la corretta valutazione dei cultori delle discipline non rappresentate all'interno delle commissioni,
    c) precisare che, qualora le commissioni attribuiscano l'abilitazione secondo giudizi derogatori ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 76 del 2012, i medesimi debbano essere rigorosamente motivati;
    d) garantire la massima trasparenza nella determinazione degli indicatori e della loro distribuzione statistica, sia quelli complessivi per ogni settore concorsuale, sia quelli particolari relativi a ciascun candidato, disponendo che gli indicatori personali siano resi noti all'interessato prima della formulazione del giudizio valutativo;
    e) prevedere che il ricorso alla procedura delle «chiamate dirette», di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sia in ogni caso subordinato al parere positivo da parte della Commissione per il conferimento dell'ASN;Pag. 67
    f) prevedere misure per alleggerire il contenzioso in atto sui risultati della prima tornata di ASN consentendo il riesame da parte delle commissioni dei curricula dei candidati non abilitati, i cui indicatori personali siano risultati inesatti per errori e lacune presenti nelle basi dati internazionali utilizzate o in caso di criteri fissati dalle commissioni senza operare la ponderazione equilibrata e motivata prescritta dal comma 3, articolo 3 del decreto ministeriale del 7 giugno 2012, n. 76;
   2) all'articolo 15, modificare il comma 1 al fine di definire l'anno accademico 2014/2015 come termine inderogabile per l'applicazione del riordino degli ordinamenti delle scuole di specializzazione medica e della loro durata, prevedendo la possibilità di optare per il nuovo ordinamento agli specializzandi in corso, anche al fine di recuperare le risorse necessarie per garantire un numero di contratti di formazione stabili nel tempo e adeguato al fabbisogno;
   3) all'articolo 3:
    a) al comma 1 precisare che dalla nuova disciplina di limitazione del turn-over è escluso anche il comparto universitario, come indicato nella relazione illustrativa al decreto;
    b) modificare il comma 2 al fine di prevedere che il limite alle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte degli enti pubblici di ricerca sia calcolato in relazione alla spesa per il personale complessivamente cessato nell'anno precedente, considerando anche il personale non di ruolo, atteso che la relazione tecnica non quantifica eventuali risparmi di spesa derivanti da tale disposizione;
   4) all'articolo 1:
    a) prevedere, al fine di rafforzare i processi di ricambio generazionale nel comparto scuola, disposizioni dirette al garantire al personale di detto comparto che abbia maturato i requisiti pensionistici entro l'anno scolastico 2011/2012 l'applicazione della disciplina legislativa pensionistica previgente rispetto al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;
    b) al comma 1, prevedere una disciplina specifica relativa ai dirigenti scolastici, al fine di garantire una ordinata gestione degli istituti evitando che, in assenza di graduatorie di concorso valide e di autorizzazioni all'assunzione, il collocamento a riposo dei dirigenti scolastici che aveva chiesto il trattenimento in servizio determini un patologico ricorso all'istituto della reggenza;
    c) ai commi 1 e 5 prevedere una disciplina speciale relativa ai settori dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dei beni culturali in grado di rendere effettivo il ricambio generazionale, disponendo che a fronte dei collocamenti a riposo, anche conseguenti alle limitazioni dei trattenimenti in servizio, le amministrazioni possano procedere a corrispondenti assunzioni di giovani;
    d) al comma 2, modificare, con riferimento al comparto scuola, il termine del 31 ottobre 2014 che non coincide con l'avvio dell'anno scolastico.

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ALLEGATO 2

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge del Governo C. 2486, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;
   valutata positivamente la finalità di stimolare il processo di ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, il quale ha valore fondamentale con riferimento ai settori dell'istruzione dell'università e della ricerca e dei beni culturali; che assumono un ruolo strategico nei processi di crescita e sviluppo economico e sociale;
   segnalata la necessità di adeguare alcune disposizioni del decreto alle specificità dei suddetti settori;
   evidenziata la necessità di procedere tempestivamente alla modifica della disciplina sull'abilitazione scientifica nazionale come segnalato da ultimo nella risoluzione n. 8-00064 approvata all'unanimità dalla Commissione in data 18 giugno 2014;
   ribadita la necessità di affrontare tempestivamente il tema del personale della scuola, cosiddetto «quota 96», in possesso nell'anno scolastico 2011/2012 dei requisiti pensionistici previgenti la riforma del 2012, come richiesto dall'Assemblea della Camera e come accolto dal Governo nella seduta del 3 luglio 2014 con l'ordine del giorno n. 9/224-A/30.
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) con riferimento all'articolo 14, modificare il comma 3 escludendo la previsione della sospensione della tornata di Abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2014, in attesa della revisione della relativa disciplina; e prevedendo contestualmente modifiche alla disciplina vigente al fine di:
    a) introdurre un modello «a sportello» per la presentazione delle domande da parte dei candidati all'abilitazione, indipendente da scadenze temporali;
    b) rendere le commissioni maggiormente rappresentative dei settori scientifico-disciplinari meno numerosi che fanno parte di ciascun settore concorsuale e garantire la corretta valutazione dei cultori delle discipline non rappresentate all'interno delle commissioni,
    c) precisare che qualora le commissioni attribuiscano l'abilitazione secondo giudizi derogatori ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale Pag. 69n. 76 del 2012, i medesimi debbano essere rigorosamente motivati;
    d) garantire la massima trasparenza nella determinazione degli indicatori e della loro distribuzione statistica, sia quelli complessivi per ogni settore concorsuale, sia quelli particolari relativi a ciascun candidato, disponendo che gli indicatori personali siano resi noti all'interessato prima della formulazione del giudizio valutativo;
    e) prevedere che il ricorso alla procedura delle «chiamate dirette», di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sia in ogni caso subordinato al parere positivo da parte della Commissione per il conferimento dell'ASN;
    f) prevedere misure per alleggerire il contenzioso in atto sui risultati della prima tornata di ASN consentendo il riesame da parte delle commissioni dei curricula dei candidati non abilitati, i cui indicatori personali siano risultati inesatti per errori e lacune presenti nelle basi dati internazionali utilizzate o in caso di criteri fissati dalle commissioni senza operare la ponderazione equilibrata e motivata prescritta dal comma 3 articolo 3 del decreto ministeriale 7 giugno 2012, n. 76;
   2) all'articolo 15, modificare il comma 1 al fine di definire l'anno accademico 2014/2015 come termine inderogabile per l'applicazione del riordino degli ordinamenti delle scuole di specializzazione medica e della loro durata, prevedendo la possibilità di optare per il nuovo ordinamento agli specializzandi in corso, anche al fine di recuperare le risorse necessarie per garantire un numero di contratti di formazione stabili nel tempo e adeguato al fabbisogno;
   3) all'articolo 3:
    a) al comma 1 precisare che dalla nuova disciplina di limitazione del turn-over è escluso anche il comparto universitario, come indicato nella relazione illustrativa al decreto;
    b) modificare il comma 2 al fine di prevedere che il limite alle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte degli enti pubblici di ricerca sia calcolato in relazione alla spesa per il personale complessivamente cessato nell'anno precedente, considerando anche il personale non di ruolo, atteso che la relazione tecnica non quantifica eventuali risparmi di spesa derivanti da tale disposizione;
   4) all'articolo 1:
    a) prevedere, al fine di rafforzare i processi di ricambio generazionale nel comparto scuola, disposizioni dirette al garantire al personale di detto comparto che abbia maturato i requisiti pensionistici entro l'anno scolastico 2011/2012 l'applicazione della disciplina legislativa pensionistica previgente rispetto al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;
    b) al comma 1, prevedere una disciplina specifica relativa ai dirigenti scolastici, al fine di garantire una ordinata gestione degli istituti evitando che, in assenza di graduatorie di concorso valide e di autorizzazioni all'assunzione, il collocamento a riposo dei dirigenti scolastici che avevano chiesto il trattenimento in servizio determini un patologico ricorso all'istituto della reggenza;
    c) ai commi 1 e 5 prevedere una disciplina speciale relativa ai settori dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dei beni culturali in grado di rendere effettivo il ricambio generazionale, disponendo che a fronte dei collocamenti a riposo, anche conseguenti alle limitazioni dei trattenimenti in servizio, le amministrazioni possano procedere a corrispondenti assunzioni di giovani;
    d) al comma 2, modificare, con riferimento al comparto scuola, il termine Pag. 70del 31 ottobre 2014 che non coincide con l'avvio dell'anno scolastico;
   5) all'articolo 14:
    provveda la Commissione a modificare il testo nel senso di prevedere la conferma anche per l'anno scolastico 2014/2015 delle posizioni di comando relative al personale che, ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, presta servizio presso il MIUR, nell'ambito del cosiddetto «contingente per l'autonomia scolastica»;

  e con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le risorse necessarie per incrementare il numero di contratti di formazione presso le scuole di specializzazione medica siano reperite senza ridurre altre voci del bilancio del MIUR.