CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 luglio 2014
269.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo
ALLEGATO

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO.

Titolo I
NORME APPLICABILI

Art. 1.
(Norme applicabili).

  1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla deliberazione della Camera dei deputati del 25 settembre 2013, di seguito denominata «deliberazione istitutiva». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento della Camera.

Titolo II
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Organizzazione dei lavori).

  1. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire ad uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.
  2. Il presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.
  3. La Commissione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della deliberazione istitutiva, può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più Comitati, per lo svolgimento di attività a carattere istruttorio, relativamente ad oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato, fino ad un numero massimo di tre, ovvero con l'istituzione di uno o più gruppi di lavoro su temi specifici. I componenti di ciascun Comitato sono nominati dal Presidente tenendo conto delle indicazioni dei Gruppi presenti in Commissione, ciascuno dei quali deve avervi un rappresentante. Il coordinatore di ciascun Comitato è nominato dal Presidente. I Comitati non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria.

Art. 3.
(Sostituzione dei componenti della Commissione).

  1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione Pag. 248di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri deputati nominati con la stessa procedura di cui all'articolo 2, comma 1 della deliberazione istitutiva.
  2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti della Commissione.

Art. 4.
(Partecipazione alle sedute della Commissione).

  1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di deputati che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 23 e dei collaboratori esterni di cui all'articolo 24, e salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 16.

Art. 5.
(Ufficio di presidenza).

  1. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente, che lo presiede, dai Vicepresidenti e dai Segretari.
  2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di presidenza i rappresentanti designati dai gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di gruppo.
  3. Delle riunioni dell'Ufficio di presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

Art. 6.
(Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari).

  1. Il Presidente:
   a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti ed i soggetti indicati dalla legge istitutiva;
   b) la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;
   c) formula e dirama l'ordine del giorno, sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi ai sensi del successivo articolo 7;
   d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;
   e) esercita i restanti compiti previsti dal presente Regolamento.
  2. I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.
  3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro due giorni all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Art. 7.
(Funzioni dell'Ufficio di presidenza).

  1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori.
  2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Pag. 249Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.
  3. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.
  4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

Titolo III
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Convocazione della Commissione).

  1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.
  2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.
  3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con procedura di cui al comma 2.

Art. 9.
(Ordine del giorno delle sedute).

  1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.
  2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differire tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

Art. 10.
(Numero legale).

  1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
  2. Il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.
  3. Se accerta la mancanza del numero legale il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore ad un'ora.

Art. 11.
(Deliberazioni).

  1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
  2. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che quattro componenti o uno o più rappresentanti di gruppo, che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella Commissione, chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

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Art. 12.
(Pubblicità dei lavori).

  1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della deliberazione istitutiva, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.
  2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.
  3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.
  4. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.
  5. La Commissione può disporre che per determinate sedute non sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene comunque redatto per tutte le sedute. Dei lavori della Commissione è pubblicato comunque un resoconto sommario.

Titolo IV
MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 13.
(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni).

  1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della deliberazione istitutiva.
  2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

Art. 14.
(Attività istruttoria).

  1. Oltre che mediante le indagini e gli esami di cui al comma 1 dell'articolo 13, la Commissione può acquisire documentazione, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.
  2. I Parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nelle forme dell'audizione libera.
  3. Le persone sottoposte a indagini o imputate in procedimenti penali ovvero preposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente e hanno facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

Art. 15.
(Esame di testimoni e confronti).

  1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione delle attività di inchiesta.
  2. Il Presidente avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.
  3. Le domande sono rivolte ai testimoni, o alle persone ascoltate nella forma della libera audizione, dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.
  4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

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Art. 16.
(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni).

  1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.
  2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporne l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell'audizione libera sarà sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. I testimoni devono sottoscriverlo; delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine entro il quale, in mancanza di richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

Art. 17.
(Falsa testimonianza).

  1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui all'articolo 372 e seguenti del codice penale, il Presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.
  2. Egualmente si procede alla stesura del processo verbale e alla sua trasmissione all'autorità giudiziaria competente nel caso di reati di cui agli articoli da 366 e seguenti del codice penale.

Art. 18.
(Denuncia di reato).

  1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.
  2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera.

Art. 19.
(Archivio della Commissione).

  1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, definisce, con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.
  2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di Segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
  3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. II Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con il Presidente della Camera.
  4. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti.
  5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 23 e dal personale amministrativo addetto alla Commissione.Pag. 252
  6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 20.
(Relazioni al Parlamento).

  1. La Commissione riferisce all'Assemblea della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della deliberazione istitutiva, ogni 12 mesi, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei propri lavori, presentando una relazione.
  2. Nei casi di cui al comma 1, il presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.
  3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.
  4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 21.
(Pubblicità di atti e documenti).

  1. La Commissione, all'avvio dei propri lavori, approva una delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti previo esame dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in base alla quale stabilisce se e quali atti e documenti possano essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.
  2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide quali atti e documenti formati nel corso dell'inchiesta debbano essere resi pubblici.
  3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta sono versati nell'Archivio storico della Camera dei deputati.

Titolo V
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 22.
(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione).

  1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di un adeguato personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati.
  2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio della Camera dei deputati, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 6, della deliberazione istitutiva. Il Presidente concorda con l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'eventuale richiesta di incremento delle spese, dandone comunicazione alla Commissione.

Art. 23.
(Collaborazioni esterne).

  1. La Commissione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 della deliberazione istitutiva, può avvalersi delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione, nel numero massimo di dodici unità. A tal fine, su proposta del Presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, adotta le relative deliberazioni. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.Pag. 253
  2. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. Su proposta del presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può deliberare di corrispondere ai collaboratori esterni a tempo pieno un'indennità, ovvero, in alternativa, il rimborso delle spese, determinandone la misura massima annuale. Il rimborso delle spese è riconosciuto ai collaboratori esterni esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti ad essi specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio, il trasporto e la ristorazione fruita presso le strutture della Camera dei deputati.
  3. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti e documenti di cui all'articolo 4 della deliberazione istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Su autorizzazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, possono assistere alle sedute della Commissione; riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.

Art. 24.
(Modifiche al regolamento della Commissione).

  1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. La proposta è distribuita agli altri componenti della Commissione.

Art. 25.
(Rinvio).

  1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applica il regolamento della Camera, in quanto compatibile.