CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 luglio 2014
269.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2486 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»,
  premesso che:
   l'articolo 1 detta norme per favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, disponendo l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio e l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici al 31 dicembre 2014, ribadendo che l'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto si applica solo per il triennio 2012-2014; pertanto, in assenza di ulteriori interventi legislativi volti a prorogarne l'efficacia, a decorrere dal 1o gennaio 2015 le pubbliche amministrazioni non potranno più procedere a risoluzioni unilaterali dei contratti nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici, limitando in tal modo gli effetti attesi di un reale ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni;
   il comma 5, nel prevedere che l'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto si applica al personale delle pubbliche amministrazioni inclusi i dirigenti medici responsabili di struttura complessa e non anche ai professori universitari che restano esclusi, reca una ingiustificata disparità di trattamento nell'ambito della medesima categoria dei dirigenti responsabili di struttura complessa;
   l'articolo 3, che prevede la possibilità di un ampliamento del turn over per le pubbliche amministrazioni, non si applica anche al personale del SSN;
   l'articolo 4, comma 1, reca disposizioni in materia di mobilità obbligatoria e volontaria del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, prevedendo tra l'altro forme di mobilità obbligatoria in via sperimentale, disciplinate al secondo periodo del capoverso comma 1, che non risultano applicabili al personale sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale, mentre si riterrebbe opportuno favorirne quanto meno una mobilità infraregionale;
   l'articolo 11, comma 3, fissa al 10 per cento il limite massimo dei posti di dotazione organica ricopribili tramite assunzioni a tempo determinato per la dirigenza regionale e per la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, prevedendo un ampliamento consistente rispetto alla normativa previgente di tale quota, fissata entro i limiti del 2 per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria e della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa;
   il medesimo comma 3, a differenza dei precedenti commi 1 e 2 – che aumentano Pag. 222dal 10 al 30 per cento dei posti della pianta organica la quota massima di incarichi dirigenziali che gli enti locali possono conferire mediante contratti a tempo determinato – non prevede l'obbligo di selezione pubblica anche per tali incarichi, cosa che appare ingiustificata;
   l'articolo 15, nel recare misure volte alla riduzione della durata dei corsi delle scuole di specializzazione medica, alle risorse per il trattamento economico da riconoscere agli specializzandi e al contributo per la partecipazione alle prove di ammissione, non proroga il termine del 31 marzo 2014 per l'emanazione del decreto interministeriale, previsto dal comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 368 del 1999;
   il medesimo articolo 15 specifica che la riduzione della durata dei corsi delle scuole di specializzazione medica si applica a decorrere dall'a.a. 2014-2015, con una formulazione suscettibile di dubbi interpretativi;
   l'articolo 27, comma 1, di cui si apprezza la finalità di aver chiarito inequivocabilmente che l'obbligo di stipulare copertura assicurativa professionale non si applica ai dirigenti medici dipendenti del SSN, non esplicita se tale esclusione riguardi i medici che operano in regime di attività libero-professionale intramoenia;
   il medesimo articolo 27, comma 1, introduce solo limitate modifiche alla normativa vigente in materia di responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie, lasciando aperte molte problematiche connesse al tema del rischio clinico, prima fra tutte l'obbligo delle strutture sanitarie di dotarsi di copertura assicurativa, che non viene introdotto a fronte del mantenimento dell'esclusione dall'obbligo per il professionista sanitario che opera nell'ambito di un rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale;
   l'articolo 27, comma 2, che semplifica le procedure necessarie per la realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie, prevedendo che il comune non dovrà più acquisire la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione, desta qualche perplessità in quanto potrebbe incidere sull'efficacia della programmazione e organizzazione del servizio sanitario regionale, nonché sulle misure introdotte dalla normativa della cd. «spending review»,
  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre modifiche volte a non limitare l'intervento al solo triennio 2012-2014, ma a prevedere che l'abolizione dell'istituto del trattenimento in servizio abbia carattere permanente;
   b) all'articolo 1, comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere criteri omogenei tra dirigenti medici direttori di struttura complessa e professori universitari;
   c) all'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ampliarne l'ambito di applicazione, estendendolo anche al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale;
   d) all'articolo 4, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la mobilità sperimentale di cui al secondo periodo del capoverso comma 1 possa estendersi anche al personale sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale che opera nell'ambito della medesima regione;
   e) all'articolo 11, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre l'obbligo di selezione pubblica anche per le assunzioni a tempo determinato per la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, analogamente a quanto disposto ai commi 1 e 2 per i dirigenti degli enti locali, chiarendo in ogni caso che la dirigenza Pag. 223professionale comprende anche la dirigenza sanitaria, medica e non medica;
   f) all'articolo 15, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una proroga del termine già fissato al 31 marzo 2014 per l'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 20, comma 3-bis, nonché di precisare quale sia il regime che si applica ai medici che accederanno alle scuole di specializzazione relative all'anno accademico 2013-2014, atteso che la durata dei corsi di formazione specialistica – così come ridotta dal citato decreto – si applica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015;
   g) all'articolo 27, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che il mantenimento dell'esclusione dall'obbligo di assicurarsi per il professionista sanitario che opera nell'ambito di un rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale si applica anche a coloro che operano in regime di attività libero-professionale intramoenia;
   h) all'articolo 27, comma 1, sarebbe opportuno prevedere, accanto all'esclusione dall'obbligo di assicurarsi per il professionista sanitario che opera nell'ambito di un rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale, che le strutture sanitarie pubbliche e private siano obbligate a dotarsi di copertura assicurativa;
   i) all'articolo 27, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere tale misura di semplificazione.

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ALLEGATO 2

5-02466 Magorno: Ritardo nella riorganizzazione del Servizio sanitario regionale della regione Calabria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La regione Calabria nel 2009 ha sottoscritto un Piano di rientro, che prevede interventi di risanamento e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale.
  Non avendo la regione perseguito tutti gli obiettivi del Piano di rientro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2010, è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro il Presidente della Regione pro tempore.
  Secondo quanto disposto dalla normativa vigente, la regione Calabria ha proseguito il Piano di Rientro con un Programma Operativo relativo al triennio 2013-2015.
  Tale Programma Operativo, nell'ultima riunione di verifica del 4 aprile 2014, è stato valutato dai Tavoli tecnici condivisibile nell'impostazione generale, ma approvabile solo dopo il recepimento di alcune prescrizioni relative alla Fondazione Tommaso Campanella, al piano dei pagamenti e alle tariffe per le prestazioni territoriali.
  Il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze affiancano la regione per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di rientro, esprimendo pareri sui provvedimenti/schemi di provvedimenti adottati in attuazione dello stesso.
  Relativamente al monitoraggio degli obiettivi del Piano di rientro, sia in materia di erogazione dei Lea che di perseguimento dell'equilibrio economico, rammento le principali conclusioni della riunione di verifica tenutasi lo scorso 4 aprile 2014.
  All'ordine del giorno della riunione erano previste le seguenti tematiche:
   Aggiornamento situazione debitoria;
   Risultato d'esercizio relativo all'anno 2013;
   Esame della bozza di Programmi Operativi 2013-2015;
   Verifica annuale del Piano di Rientro;
   Verifica adempimenti.

  Relativamente alla proposta di Programmi Operativi 2013-2015, gli organismi di monitoraggio, hanno ritenuto che lo stesso potrà essere definitivamente approvato dopo il recepimento di alcune prescrizioni, fra le quali:
   Intervento straordinario per il recupero dei ritardati pagamenti;
   Individuazione dell'assetto definitivo della Fondazione Tommaso Campanella;
   Revisione del regolamento regionale n. 13/2009 che contiene la previsione di una differenziazione delle tariffe in funzione del Contratto collettivo nazionale di lavoro adottato dagli erogatori privati, e abrogazione dei provvedimenti legislativi regionali connessi che si pongono in contrasto con l'ordinamento nazionale e con i principi del Piano di Rientro.

  Gli organismi di monitoraggio sono in attesa di ricevere una nuova proposta di P.O. con le modifiche/integrazioni richieste.Pag. 225
  In merito alla verifica annuale del Piano di Rientro, gli organismi di monitoraggio hanno evidenziato quanto segue:
   con riferimento alla bozza di documento di riorganizzazione della rete ospedaliera, data la complessità si sono riservati di approfondire l'esame del documento stesso, pur apprezzando il lavoro svolto;
   rispetto alla richiesta di deroga al blocco del turn over, hanno ricordato che, in base alla legislazione vigente, la regione Calabria non può avere accesso alla deroga del blocco prevista dal decreto-legge n. 158/2012. È stato, comunque, ritenuto necessario l'invio di ulteriore documentazione per accertare che la grave situazione di blocco del turn over persistente da anni nella regione comprometta effettivamente l'erogazione dei LEA.

  In merito all'erogazione dei LEA, si evidenzia un decremento dell'ospedalizzazione totale a partire dal 2009. che si attesta all'anno 2012 su un valore di 159,4 per 1000 abitanti, accompagnato da una consistente riduzione dei ricoveri ad alto rischio di inappropriatezza.
  L'andamento decrescente di tali indicatori sembra confermarsi anche nel 2013. Il valore della degenza media pre-operatoria, pur mostrando un decremento nel tempo, si mantiene superiore al valore medio nazionale anche nel primo semestre del 2013. La dotazione di posti letto per le acuzie è pari a 2,8 p.l. per 1000 abitanti, mentre per la riabilitazione e la lungodegenza post acuzie risulta pari a circa 0,4 p.l. per 1000 abitanti, valore che risulta inferiore a quello di riferimento pari a 0,7 p.l. per 1000 abitanti. Per quanto riguarda l'erogazione di assistenza territoriale, l'ultimo aggiornamento evidenzia una quota di anziani assistiti a domicilio pari a 3,2 per cento nel 2012, inferiore al valore definito adeguato (pari o superiore al 4 per cento), e una dotazione insufficiente di posti letto presso RSA per anziani.
  Si evidenzia, inoltre, una dotazione ancora insufficiente di posti letto presso strutture residenziali destinate all'assistenza psichiatrica presso strutture tipo hospice. Si rilevano criticità nell'erogazione dei servizi afferenti l'area della prevenzione, soprattutto oncologica.
  Per quanto riguarda il punteggio relativo all'adempimento e) (Griglia LEA), esso ha mostrato un progressivo incremento nel periodo considerato passando da 88 nel 2009 a 133 nel 2012, continuando però a mantenersi al di sotto della soglia di adeguatezza (pari a 160).
  La regione Calabria, al IV trimestre 2013, ha presentato un disavanzo di 30.626 milioni di euro.
  Dopo il conferimento delle coperture derivanti dal gettito delle aliquote fiscali massimizzate relative all'anno di imposta 2014, che copre il 2013 pari a 109,398 milioni di euro, il risultato di gestione, al IV trimestre 2013, evidenzia un avanzo di 78,772 milioni di euro.
  In relazione al risultato di gestione al IV trimestre 2013 e alla documentazione inerente gli utili aziendali 2010-2011 già destinati alla copertura delle perdite pregresse, è possibile rideterminare gli effetti finanziari, da ultimo valutati nella riunione del 31 gennaio 2014, con riferimento alla situazione economico patrimoniale pregressa relativa al periodo 2001-2011.
  Gli organismi di monitoraggio valutano che la situazione economico patrimoniale pregressa del periodo 2001-2011 possa trovare copertura, oltre che nel verificato conferimento degli utili aziendali 2010 e 2011, nel conferimento dell'avanzo dopo le coperture relative all'anno 2012 e nel conferimento dell'avanzo dopo le coperture relative al IV trimestre 2013.
  In merito ai tempi di pagamento dei debiti, sono risultati – per il debito 2007 e ante e per il debito 2008 – pagamenti per complessivi 220 milioni di euro a fronte di 1.109 milioni di euro di risorse.
  Gli organismi di monitoraggio hanno evidenziato il permanere di criticità in merito all'estremo ritardo con cui si procede ai pagamenti del debito, che rendono la Calabria e le Aziende sanitarie provinciali calabresi le ultime in Italia.
  Gli organismi di monitoraggio hanno chiesto, pertanto, alla struttura commissariale Pag. 226le motivazioni che determinano la lentezza dei pagamenti e chiedono di inserire, nel Programma Operativo 2013-2015, un intervento straordinario di recupero dei ritardati pagamenti.
  In merito all'attuazione dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2013, hanno invitato la struttura commissariale ad attuare tutte le iniziative necessarie per rendere tempestivo il trasferimento al Servizio sanitario regionale delle risorse incassate dalla regione, al fine di rispettare i tempi di pagamento previsti dalla direttiva europea.
  È risultata non ancora conclusa la verifica adempimenti per gli anni 2011.
  Per quanto riguarda, in particolare, la situazione della Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, la locale Prefettura ha comunicato quanto segue.
  Negli ultimi anni la complessa problematica della gestione dei Servizi sanitari nel territorio cosentino ha assunto connotati di particolare preoccupazione, con vasta eco sulla stampa locale e ripetuti interventi dei rappresentanti politici.
  La situazione, peraltro ulteriormente aggravatasi negli ultimi tempi, è stata rimarcata dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, che evidenzia il rischio di non garantire sul territorio i livelli minimi di assistenza sanitaria.
  La criticità del comparto sanità nel territorio provinciale e la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, sono stati oggetto di riunioni presso la Prefettura, nel corso delle quali, da parte del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, è stata richiamata l'attenzione sul problema – peraltro immediatamente riferito dalla Prefettura stessa al Presidente della Giunta Regionale della carenza del personale medico e paramedico, che si registra sia per il presidio ospedaliero del capoluogo che per le altre strutture di competenza dell'Azienda Sanitaria Provinciale.
  La cessazione dal servizio di tale personale ed il venir meno di ogni forma di turn-over dello stesso, riconducibile sostanzialmente agli stretti vincoli di ordine economico-finanziario, continuano a comportare non solo difficoltà organizzative, in particolare nell'area emergenza-urgenza, ma anche una compressione dell'offerta sanitaria in generale, aggravata, altresì, dalla chiusura di unità operative e/o ospedali nell'intero territorio provinciale.
  Concludo confermando l'impegno del Ministro della salute e anche mio personale a fare in modo che il Patto per la salute garantisca nuove misure a disposizione delle regioni in Piano di rientro, finalizzate non solo all'equilibrio di natura finanziaria ma soprattutto a garantire la qualità dell'assistenza sanitaria.