CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 luglio 2014
269.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00984 Pilozzi: Chiusura della linea ferroviaria Avezzano (AQ)-Roccasecca (FR).

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione alle criticità sulla linea ferroviaria Avezzano-Roccasecca esposte dall'onorevole interrogante, sono state acquisite precise informazioni presso Ferrovie dello Stato Italiane.
  Tale linea ferroviaria, soprattutto nel tratto appenninico tra le stazioni di Balsorano e Capistrello, presenta un tipico tracciato di montagna con la criticità di alcuni versanti in movimento. Al momento della chiusura, avvenuta nel luglio 2013, la linea presentava movimenti franosi attivi e numerosi punti di caduta massi, dovuti anche ad avversi eventi meteo, che rendevano necessario mettere in sicurezza l'esercizio ferroviario.
  In effetti, come giustamente riportato dall'onorevole interrogante, i lavori necessari alla riapertura si sono protratti a lungo, e poi definitivamente interrotti per mancanza dei necessari finanziamenti per l'adeguamento strutturale stimati in 8 milioni di euro.
  Tuttavia, per sopperire all'interruzione del servizio svolto da 12 treni/giorno sulla relazione Avezzano-Roccasecca-Cassino, è stato istituito un servizio sostitutivo su gomma garantito da 13 bus (di cui 6 per Roccasecca-Avezzano e 7 per Avezzano-Roccasecca), caratterizzato da un tempo di percorrenza di circa 2 ore e 15 minuti tra le due località, pressoché coincidente con quello previsto dal servizio ferroviario.
  Sulla situazione attuale informo che i lavori per il ripristino della linea sono ad oggi in corso e la riapertura è prevista per il prossimo 1o ottobre.
  Da ultimo, per quanto riguarda la situazione del trasporto pubblico locale delle regioni Abruzzo e Lazio, evidenzio che i servizi in parola sono oggetto di un processo di razionalizzazione ed efficientamento previsto dall'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 così come modificato ed integrato dall'articolo 1, comma 301, della legge di stabilità 2013: tale processo sarà oggetto di verifica nel corso dell'anno da parte del MIT.
  Qualora gli obiettivi di miglioramento del rapporto ricavi-costi e del load factor dei servizi in parola non fossero raggiunti, il MIT provvederà ad applicare una penalizzazione alla regione interessata nei limiti massimi del 10 per cento delle risorse assegnatele sul fondo istituito dal richiamato articolo 16-bis, proprio allo scopo di incentivare una più efficace riprogrammazione dei servizi.
  Nel concludere, informo che tutte le problematiche relative al trasporto pubblico locale potranno essere esaminate nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio nazionale all'uopo istituito con l'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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ALLEGATO 2

5-01131 Biasotti: Assenza del servizio di deposito bagagli nello scalo aeroportuale Cristoforo Colombo di Genova.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento ai quesiti posti dall'onorevole interrogante, sono state assunte precise informazioni presso ENAC.
  In primo luogo, devo evidenziare che, sebbene il traffico di crocieristi risulti da tempo sviluppato sull'aeroporto di Genova, nessuna delle due grandi compagnie di navigazione operanti nel settore, COSTA Crociere e MSC Crociere, ha mai manifestato l'esigenza di utilizzare un deposito bagagli per i propri clienti.
  Inoltre, l'obiettivo di agevolare i turisti in transito nella città di Genova potrebbe essere raggiunto più funzionalmente predisponendo un deposito bagagli direttamente presso la Stazione Marittima, ubicata in prossimità del centro città.
  Ciò premesso, informo che il Piano di Sviluppo Aeroportuale già prevede la realizzazione di un deposito bagagli per le esigenze aeroportuali, presidiato da GPG (guardie particolari giurate) e munito delle apparecchiature di controllo radiogeno previste, che sarà avviato nell'ambito del più complesso e generale intervento infrastrutturale, non appena approvato il modello di tariffazione, in corso di approvazione da parte di ENAC.
  Infine, con particolare riferimento a quanto accaduto durante la giornata del 29 settembre 2013, ENAC ha precisato che i passeggeri presenti in aerostazione al momento dell'evento lamentato erano circa 850, a causa di voli dirottati da altri scali.
  Di questi, solo 42 risultavano crocieristi «fly and cruise» della MSC, che al riguardo non ha rappresentato alcuna lamentela. Infatti, i 42 turisti sono stati regolarmente segnalati al gestore aeroportuale dalla stessa compagnia di navigazione e sono stati tutti regolarmente assistiti in pre-accettazione, con bagaglio preso in consegna, e poi ospitati nella sala dedicata MSC sino al momento dell'imbarco.

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ALLEGATO 3

5-02234 Fiano: Modalità di svolgimento delle procedure di collaudo e di omologazione dei veicoli industriali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La vicenda esposta dall'onorevole interrogante, che vede protagonista il signor Carlo Massone, ha origine esattamente venticinque anni fa ed è stata già oggetto nel corso delle precedenti legislature di atti di sindacato ispettivo.
  Infatti, può assumersene quale data di inizio quella dell'11 luglio 1989, data del rilascio, ai sensi dell'articolo 76 del Codice della Strada, del certificato di approvazione n. 02 CN234480, da parte dell'Ufficio provinciale della motorizzazione di Cuneo, per l'autocarro targato AL 359341, allestito con cassone ribaltabile trilaterale e gru dietro cabina.
  Successivamente, in data 4 marzo 1991, il veicolo viene sottoposto, presso l'Ufficio della motorizzazione di Alessandria, a visita di conferma delle caratteristiche costruttive essendo scaduto il certificato tecnico per decorrenza temporale.
  In tale sede vengono rilevati numerosi difetti sicuramente connessi all'inutilizzo del veicolo, nonché l'opportunità di un supplemento di relazione tecnica per la verifica delle mensole del cassone ribaltabile.
  Varrà a questo punto evidenziare, in relazione alle preoccupazioni espresse dall'onorevole interrogante circa le modalità operative degli Uffici periferici del MIT, che la competenza dei collaudatori di detti uffici è esclusivamente limitata all'efficienza del veicolo in ordine di marcia mentre la competenza a valutare l'apparato sollevatore è di altro Ente, l'allora I.S.P.E.S.L. (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro).
  Inoltre, le accuse mosse dal signor Massone, di presunta corrività nello svolgimento delle operazioni di collaudo, riguarderebbero lo stato d'uso della gru non conforme – a dire del denunciante – alle specifiche di salvaguardia degli operatori addetti al carico e scarico.
  Tuttavia, l'ulteriore visita e prova finalizzata ad accertare il ripristino delle carenze rilevate non fu mai effettuata. Per quanto risulta, il Massone ha attivato un contenzioso giudiziale con la Ditta allestitrice del veicolo ottenendo, nel 1999, un risarcimento per i danni subiti.
  Mi preme in questa sede ribadire che i competenti Uffici tecnici del MIT adottano, nella operatività quotidiana, le rigorose procedure previste dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.
  Devo altresì attestare che l'Amministrazione, ben consapevole della rilevanza delle proprie incombenze istituzionali, esplica anche attività ispettiva presso i suddetti Uffici. Non mancherebbe perciò di assumere le appropriate determinazioni ove dovessero emergere irregolarità comportamentali di funzionari dipendenti.
  Concludo aggiungendo che, con riferimento alla tematica trattata, l'Autorità inquirente non ha mai rilevato motivi di censura a carico dei tecnici che nel tempo hanno operato sul veicolo del signor Massone.

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ALLEGATO 4

5-02776 Mannino: Modalità di carico, scarico e trasbordo del pet-coke presso lo scalo di Porto Empedocle (AG).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli onorevoli interroganti pongono una serie di quesiti in merito alle operazioni di movimentazione del pet-coke nello scalo marittimo di Porto Empedocle, in ragione della presunta pericolosità e/o tossicità di tale prodotto, in quanto contenente idrocarburi policiclici aromatici.
  Al riguardo sono stati acquisiti dettagliati elementi informativi presso l'Autorità Marittima.
  In via generale, per quanto riguarda la sicurezza del trasporto alla rinfusa di carichi solidi e, in particolare, lo scarico della merce in questione, occorre premettere che le operazioni di imbarco/sbarco avvengono utilizzando gru con benna a tenuta, che trasferiscono i materiali provenienti dalla stiva direttamente all'interno delle tramogge. Il contenimento delle polveri avviene facendo adottare, agli operatori che manovrano la gru, procedure che minimizzano l'altezza e la velocità di caduta dei materiali all'interno della tramoggia, mentre il posizionamento della benna – a filo con la tramoggia – impedisce la dispersione del materiale polverulento contenuto nel prodotto.
  Al termine delle operazioni, i residui del materiale di carico vengono raccolti con le apposite spazzatrici e aspiratrici, e conferiti ai mezzi adibiti al trasporto. Nel caso in cui durante le operazioni di sbarco si riscontri presenza di vento che crea spolverio del prodotto, si procede ad abbattere le polveri con acqua e, in caso di condizioni meteorologiche avverse (in particolare, con forte vento tale da sollevare le polveri) si interrompono le operazioni e si chiudono le stive, informando prontamente l'Autorità Marittima e il consulente chimico del porto.
  Il consulente chimico, ogni qual volta viene presentata istanza di caricazione o sbarco di pet-coke, rilascia un certificato in cui esprime parere favorevole allo sbarco del prodotto dalla nave con i mezzi di terra, purché vengano osservate tutte le norme di sicurezza e le precauzioni elencate nel medesimo certificato.
  Occorre premettere che per il disbrigo delle formalità in porto, necessarie per le movimentazioni del prodotto, l'armatore si è avvalso della agenzia marittima «Pietro Barbaro» che ha presentato alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle apposita istanza per il rilascio della prescritta autorizzazione. In data 10 aprile 2012 la suddetta Capitaneria rilasciava il nulla osta allo sbarco n. 124/2014 contenente le prescrizioni per l'effettuazione dell'operazione.
  Entrando ora nel merito dei singoli quesiti informo che:
   l'attività di scarico e trasbordo del pet-coke a Porto Empedocle è effettuata dall'impresa portuale O.R.M.M.E.S. s.r.l., debitamente autorizzata a svolgere attività di impresa portuale per conto terzi ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Tale impresa portuale ha indicato quale attività da svolgere lo sbarco e l'imbarco di merci pericolose, ed è in possesso dell'autorizzazione n. 18/2014 (con validità annuale) rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle;
   la movimentazione del pet-coke da parte dell'impresa portuale si limita allo Pag. 193spostamento del materiale dalla stiva della nave alla banchina del porto o viceversa, mentre il trasferimento del carico alla destinazione finale avviene a cura di imprese di autotrasporto incaricate dalla ditta «Italcementi» s.p.a. L'impresa portuale si attiene, per quanto riguarda le operazioni di scarico e trasbordo del pet-coke, alle vigenti norme in tema di sicurezza. Per quanto concerne la valutazione d'impatto ambientale (VIA), sebbene il rilascio non sia previsto per tali operazioni la citata impresa portuale, nell'anno 2009, ha avanzato comunque alla regione Siciliana istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269, del decreto legislativo n. 152 del 2006, tuttora in corso di valutazione presso il Tavolo tecnico regionale sulla qualità dell'aria;
   a tutela della salute dei lavoratori, degli operatori marittimi e portuali, dei passeggeri in transito e della cittadinanza di Porto Empedocle, durante le operazioni di trasbordo nello scalo portuale sono state adottate le misure di cui al citato nulla-osta n. 124/2014 rilasciato dalla locale Autorità Marittima;
   la frequenza con cui hanno luogo le operazioni di scarico e trasbordo del pet-coke diretto allo stabilimento di Isola delle Femmine è di circa una volta al mese, variabile in funzione delle esigenze commerciali;
   il valore in percentuale del quantitativo di zolfo contenuto nel pet-coke che arriva allo scalo di Porto Empedocle è riportato sul documento «Petcoke cargoes declaration by skipper» prodotto dal caricatore, in via preventiva, ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo sbarco del prodotto, ed è pari al 4,5/5 per cento. Il quantitativo del tenore di zolfo, come riportato nella parte I, paragrafi 2 e 5, dell'allegato X del citato decreto legislativo, riguarda gli impianti di combustione;
   la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle ha adottato norme specifiche per disciplinare le operazioni di scarico e trasbordo di pet-coke con il Regolamento annesso all'Ordinanza n. 9/2005 del 31 marzo 2005 e con l'Ordinanza n. 49/2006, per il cui rispetto sono disposti regolari servizi di vigilanza da parte del personale della Capitaneria di Porto ai sensi dell'articolo 499 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione. Non è prevista alcuna precauzione aggiuntiva, in quanto la banchina adibita alle operazioni di trasbordo di pet-coke si trova all'interno dell'area di security portuale ed è interdetta al transito/sosta di personale non autorizzato; le navi passeggeri adibite al servizio di linea per le isole Pelagie, nonché le navi da crociera che scalano il porto di Porto Empedocle, sono ormeggiate presso una diversa banchina portuale; inoltre, l'area adibita alla movimentazione di pet-coke si trova all'estremità del porto più distante dall'abitato cittadino. Peraltro, da quest'anno le strutture amovibili (gazebo e tendone) destinate dall'Amministrazione Comunale all'accoglienza dei turisti sbarcati da navi da crociera – fino al 2013 posizionate in area portuale limitrofa alla banchina adibita alla movimentazione di pet-coke – sono state ricollocate, su proposta dell'Autorità Marittima, al di fuori dell'area di security portuale, presso il varco di ingresso del porto, ad una distanza di circa mille metri dalla banchina di ormeggio;
   per quanto concerne l'adozione della procedura «suction unloading», richiamata dagli onorevoli interroganti, la locale Autorità marittima, in assenza di una specifica disposizione normativa che ne imponga l'adozione, ha stimato idonee e sufficienti le prescrizioni già impartite per la sicurezza delle operazioni e a salvaguardia dell'ambiente appena indicate.

  In ultimo, per completezza espositiva, faccio osservare che le foto a corredo dell'articolo pubblicato il 21 aprile 2014 sul sito www.palermo.repubblica.it evidenziano come la nave da crociera e la nave adibita al trasporto di pet-coke siano ormeggiate presso banchine differenti. Per quanto riguarda gli automezzi utilizzati per il trasporto del materiale, le medesime foto li riprendono in sosta in prossimità Pag. 194non della nave da crociera, ma di altra nave passeggeri sotto sequestro giudiziario da oltre un anno nello scalo di Porto Empedocle senza equipaggio a bordo mentre per quanto riguarda l'automezzo privo di copertura, dalle informazioni assunte, è emerso che il materiale era ancora in corso di scaricazione con i mezzi meccanici dell'impresa portuale e non erano state completate le operazioni di riempimento del cassone a tenuta stagna del veicolo.