CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 luglio 2014
268.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 91/2014: Competitività (S. 1541 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo S. 1541, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;
   rilevato che il decreto-legge interviene in una pluralità di materie riconducibili – oltre che alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione) – alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni (di cui all'articolo 117, terzo comma) e alla competenza residuale delle regioni (di cui all'articolo 117, quarto comma);
   considerato che il necessario coinvolgimento delle regioni è previsto da numerose disposizioni, soprattutto nella forma del parere o dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 3, comma 7, considerata la rilevanza per il settore dell'agricoltura (oggetto di una competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma della Costituzione) della consultazione pubblica e degli studi ivi previsti a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle regioni nella loro realizzazione;
   b) analogamente, all'articolo 4, comma 3, appare opportuno acquisire il parere in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto ministeriale ivi previsto per la definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative all'obbligo di adozione, da parte degli allevatori bovini, di sistemi per la rilevazione e la tracciatura del latte di bufala;
   c) all'articolo 10, comma 6, che attribuisce ai presidenti di regione poteri commissariali in un ambito (quello della mitigazione del rischio idrogeologico) riconducibile al governo del territorio (materia di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni), dopo le parole: «le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario», appare necessario introdurre le seguenti: «in base a normative statali», in modo da chiarire che il presidente della regione ha il potere di derogare, nei limiti e per gli scopi previsti dal comma 5, alle sole norme statali, e non anche a quelle regionali;
   d) al medesimo articolo 10, comma 11, appare opportuno prevedere il coinvolgimento delle regioni ai fini dell'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri che definisce i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale (Nuovo testo C. 2247 Causi).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2247 Causi, recante «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale»;
   rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili alla materia «sistema tributario dello Stato», che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Competitività settore agricolo (S. 1328 Governo)

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 1328 Governo, recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca»;
  considerato che:
   il provvedimento reca una variegata serie di misure volte nel complesso ad accrescere la competitività del settore agricolo ed è nel suo insieme riconducibile in modo prevalente alla materia della «tutela della concorrenza», che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   singole disposizioni sono riconducibili ad altre materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del citato secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione (tra cui, ordinamento civile, anche per i profili di tutela del consumatore; coordinamento informativo dei dati; sistema tributario dello Stato; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali);
   il provvedimento incide peraltro anche sulle materie dell'agricoltura, della pesca e del commercio, attribuite alla competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
  rilevato, in particolare, che:
   l'articolo 5 delega il Governo al riordino e alla semplificazione della normativa vigente in due materie, l'agricoltura e la pesca, che in quanto tali sono attribuite alla potestà legislativa residuale delle regioni; mentre l'articolo 7 delega il Governo alla riorganizzazione del sistema di consulenza agli allevatori e al riordino dell'assistenza tecnica agli stessi, che sono attività riconducibili alla materia dell'agricoltura;
   l'articolo 14, comma 1, prevede che le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possano prevedere, nella gare per i relativi servizi di fornitura, una preferenza per determinati prodotti agroalimentari, rinviando, per la definizione degli stessi, ai parametri che saranno stabiliti con decreti ministeriali, sentita la Conferenza unificata;
   il comma 2 del medesimo articolo 14 – che attribuisce ai comuni il compito di definire «modalità idonee di presenza e di valorizzazione» degli stessi tipi di prodotto nell'ambito dei mercati agricoli di vendita diretta – appare incidere sulla materia del commercio;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 6, comma 2, si preveda l'intesa, anziché il semplice parere, della Conferenza unificata sull'istituzione del Sistema informativo (nazionale) per il biologico, al fine di assicurare l'integrazione del sistema nazionale con i sistemi informativi regionali;Pag. 190
   2) al medesimo articolo 6, comma 5, si valuti la congruità del termine (sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge) entro il quale le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura biologica devono attivare i sistemi di cooperazione applicativa necessari a garantire il coordinamento tra i loro sistemi e il nuovo Sistema informativo per il biologico (SIB), per la cui attivazione, peraltro, il comma 2 non prevede alcun termine;
   3) all'articolo 14, comma 1, ultimo periodo, si preveda che sui decreti ministeriali che dovranno stabilire i parametri per la definizione dei prodotti interessati dalla disposizione (per i quali le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere hanno facoltà di prevedere una priorità nella gare per i relativi servizi di fornitura) sia acquisita l'intesa, anziché il semplice parere, della Conferenza unificata;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 5, che delega il Governo al riordino e alla semplificazione della normativa vigente in due materie – l'agricoltura e la pesca – che in quanto tali sono riconducibili alla potestà legislativa residuale delle regioni, appare opportuno precisare l'oggetto della delega, così da far salve le competenze legislative delle regioni; analogamente, appare opportuno precisare l'oggetto della delega di cui all'articolo 7 per la riorganizzazione del sistema di consulenza agli allevatori e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori;
   b) all'articolo 14, si valuti l'opportunità di riformulare il comma 2 in modo da assicurare il coinvolgimento delle regioni nella individuazione delle misure per la promozione della presenza e per la valorizzazione, nei mercati agricoli di vendita diretta, dei prodotti agroalimentari provenienti dall'agricoltura sociale, di quelli a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e di quelli dell'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità, fermo restando che tali misure non potranno tradursi in ostacoli alla concorrenza.

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ALLEGATO 4

Delega lavoro (S. 1428 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo S. 1428, recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»;
  rilevato in particolare che:
   l'articolo 2 – che reca una delega legislativa al Governo per il riordino della normativa in materia di servizi e politiche attive per il lavoro – incide su una pluralità di materie, riconducibili sia a competenze legislative esclusive dello Stato (e in particolare quella riguardante l'ordinamento civile, nel cui ambito rientra il rapporto di lavoro, e quella per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l) e m) della Costituzione), sia a competenze legislative concorrenti dello Stato e delle regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione (e in particolare quella sulla tutela del lavoro, nel cui ambito la Corte costituzionale ha ricondotto i servizi per il lavoro e il collocamento), sia infine a competenze legislative residuali delle regioni ai sensi del quarto comma del citato articolo 117 (quali le politiche attive per il lavoro, che comprendono, tra l'altro, la formazione professionale e l'apprendistato);
   il coinvolgimento delle regioni nell'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 2 è assicurato dalla previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997) sugli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega medesima;
   nel nuovo sistema di servizi per il lavoro e politiche attive, il coinvolgimento delle regioni è perseguito attraverso la costituzione di una Agenzia nazionale per l'occupazione cui partecipano, oltre allo Stato, le regioni e le province autonome (articolo 2, comma 2, lett. c)); attraverso la previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia nazionale per l'occupazione e gli enti che, anche a livello territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità (articolo 2, comma 2, lett. n)), ferma la razionalizzazione degli stessi incentivi con la previsione di una cornice giuridica nazionale unitaria che costituisca il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere dalle regioni; è inoltre previsto il mantenimento in capo alle regioni della programmazione delle politiche attive del lavoro (articolo 2, comma 2, lett. p));
  rilevato che:
   l'articolo 3, comma 2, lettera g) prevede che, nell'ambito della delega in materia di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, il Governo riveda, tra l'altro, gli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, vale a dire del libretto personale in cui (come previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. i) del decreto legislativo n. 276 del 2003) vengono registrate, tra l'altro, le Pag. 192competenze acquisite dal lavoratore durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni;
   il libretto formativo del cittadino è stato previsto dall'Accordo tra Stato e regioni del 18 febbraio 2000 e il suo schema è stato oggetto di una specifica intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata il 14 luglio 2005;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   1) si valuti opportunità di rafforzare il coinvolgimento delle regioni nel nuovo sistema di servizi per il lavoro e per le politiche attive, affidando alle regioni, oltre alla programmazione, anche l'organizzazione e la gestione sul territorio delle politiche attive in materia di occupazione (in modo da non frammentare le competenze in materia di politiche attive e di gestione del mercato del lavoro, comprese le funzioni autorizzatorie in materia di prestazioni di disoccupazione e la promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro) e prevedendo la creazione, in luogo di un'unica agenzia nazionale per il lavoro (come previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c)), di un sistema a rete formato da un'agenzia nazionale e da agenzie regionali;
   2) all'articolo 2, comma 2, si modifichi la lettera f) in modo da escludere che la razionalizzazione ivi prevista degli enti e uffici che operano in materia di politiche attive del lavoro riguardi direttamente anche gli enti e uffici che operano all'interno delle regioni e delle province autonome in quanto a quadro costituzionale invariato si rischierebbe un conflitto di competenza;
   3) all'articolo 3, comma 2, lett. g), si preveda l'acquisizione dell'intesa con le regioni sulla revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino.

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ALLEGATO 5

Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni (S. 1260 Puglisi).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge 1260, recante «Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento»;
  considerato che:
   il provvedimento – organizzando i servizi per l'infanzia e l'educazione in un unico sistema integrato che supera l'attuale separazione tra servizi per l'infanzia (0-3 anni) e scuole per l'infanzia (3-6 anni) e determinando i livelli essenziali delle prestazioni che lo Stato deve garantire per l'infanzia – appare riconducibile prevalentemente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e n) della Costituzione («determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «norme generali sull'istruzione»);
   appare rilevante anche la materia dell'organizzazione dei servizi sociali, riconducibile alla competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
   il provvedimento prevede il coinvolgimento delle regioni: in particolare, l'articolo 8 attribuisce alle regioni il compito di determinare tanto i requisiti strutturali e organizzativi delle diverse tipologie di servizio individuate, quanto le procedure per l'autorizzazione al funzionamento, per la denuncia di inizio attività e per l'accreditamento, mentre l'articolo 9, nel definire le funzioni dei comuni, precisa che le regioni possono determinare diversamente;
  rilevato, in particolare, che:
   l'articolo 2, comma 3, prevede che i servizi per l'infanzia non rientrino tra i servizi pubblici a domanda individuale e che gli stessi «sono esenti dal patto di stabilità»;
   l'articolo 6, comma 4, prevede che le risorse di personale e finanziarie a carico dei diversi livelli istituzionali necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia siano concordate in sede di Conferenza unificata, laddove l'articolo 14, comma 1, prevede che lo Stato, per il raggiungimento dei suddetti livelli essenziali delle prestazioni, garantisca un cofinanziamento del 50 per cento dei costi di gestione (o con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia) e che il restante 50 per cento rimanga a carico di regioni ed enti locali, al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;
   l'articolo 11, comma 4, prevede sia che il Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia venga adottato dal Consiglio dei ministri «previo parere favorevole della Conferenza unificata» (primo periodo), sia che sullo schema del medesimo Piano sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (secondo periodo);Pag. 194
   ai sensi dell'articolo 11, comma 2, il predetto Piano di azione, tra l'altro, modula la destinazione alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie stanziate;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 13, comma 1, appare opportuno esplicitare gli obblighi di relazione delle regioni nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, eventualmente precisandone i contenuti, la periodicità e i termini;
   2) l'articolo 14, comma 1, secondo periodo, sia riformulato nel senso di prevedere che la ripartizione tra i livelli di governo dell'onere di finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia avviene nei termini concordati in sede di Conferenza unificata, come previsto dall'articolo 6, comma 4;
   3) all'articolo 11, comma 4, si sopprima il secondo periodo (che prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata sul Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia), atteso che la norma da esso recata appare ridondante in considerazione di quanto stabilito dal primo periodo (che prevede che l'adozione del medesimo Piano da parte del Governo avvenga «previo parere favorevole della Conferenza unificata»);
  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 2, comma 3, appare opportuno chiarire le modalità dell'esenzione dei servizi per l'infanzia dal patto di stabilità;
   b) all'articolo 6, comma 3, si preveda l'intesa (anziché il semplice parere) in sede di Conferenza unificata sullo schema del regolamento previsto dal comma 2 del medesimo articolo 6.

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ALLEGATO 6

Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni (S. 1260 Puglisi).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge 1260, recante «Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento»;
  considerato che:
   il provvedimento – organizzando i servizi per l'infanzia e l'educazione in un unico sistema integrato che supera l'attuale separazione tra servizi per l'infanzia (0-3 anni) e scuole per l'infanzia (3-6 anni) e determinando i livelli essenziali delle prestazioni che lo Stato deve garantire per l'infanzia – appare riconducibile prevalentemente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e n) della Costituzione («determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «norme generali sull'istruzione»);
   appare rilevante anche la materia dell'organizzazione dei servizi sociali, riconducibile alla competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
   il provvedimento prevede il coinvolgimento delle regioni: in particolare, l'articolo 8 attribuisce alle regioni il compito di determinare tanto i requisiti strutturali e organizzativi delle diverse tipologie di servizio individuate, quanto le procedure per l'autorizzazione al funzionamento, per la denuncia di inizio attività e per l'accreditamento, mentre l'articolo 9, nel definire le funzioni dei comuni, precisa che le regioni possono determinare diversamente;
  rilevato, in particolare, che:
   l'articolo 2, comma 3, prevede che i servizi per l'infanzia non rientrino tra i servizi pubblici a domanda individuale e che gli stessi «sono esenti dal patto di stabilità»;
   l'articolo 6, comma 4, prevede che le risorse di personale e finanziarie a carico dei diversi livelli istituzionali necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia siano concordate in sede di Conferenza unificata, laddove l'articolo 14, comma 1, prevede che lo Stato, per il raggiungimento dei suddetti livelli essenziali delle prestazioni, garantisca un cofinanziamento del 50 per cento dei costi di gestione (o con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia) e che il restante 50 per cento rimanga a carico di regioni ed enti locali, al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;
   l'articolo 11, comma 4, prevede sia che il Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia venga adottato dal Consiglio dei ministri «previo parere favorevole della Conferenza unificata» (primo periodo), sia che sullo schema del medesimo Piano sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (secondo periodo);Pag. 196
   ai sensi dell'articolo 11, comma 2, il predetto Piano di azione, tra l'altro, modula la destinazione alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie stanziate;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 13, comma 1, appare opportuno esplicitare gli obblighi di relazione delle regioni nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, eventualmente precisandone i contenuti, la periodicità e i termini;
   2) l'articolo 14, comma 1, secondo periodo, sia riformulato nel senso di prevedere che la ripartizione tra i livelli di governo dell'onere di finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia avviene nei termini concordati in sede di Conferenza unificata, come previsto dall'articolo 6, comma 4, e che deve comunque avvenire in base al principio dei costi e dei fabbisogni standard;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 2, comma 3, appare opportuno chiarire le modalità dell'esenzione dei servizi per l'infanzia dal patto di stabilità;
   b) all'articolo 6, comma 3, si preveda l'intesa (anziché il semplice parere) in sede di Conferenza unificata sullo schema del regolamento previsto dal comma 2 del medesimo articolo 6;
   c) all'articolo 11, comma 4, si valuti l'opportunità di sopprimere il secondo periodo (che prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata sul Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia), atteso che la norma da esso recata appare ridondante in considerazione di quanto stabilito dal primo periodo (che prevede che l'adozione del medesimo Piano da parte del Governo avvenga «previo parere favorevole della Conferenza unificata»).