CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 luglio 2014
265.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014 (C. 360 Garavini, C. 1943 Nicchi, C. 2123 Governo, C. 2407 Gebhard e C. 2044 Carfagna).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AI FIGLI

Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:
  «Art. 143-ter.(Cognome del figlio nato nel matrimonio). – I genitori coniugati, all'atto della dichiarazione di nascita del figlio, possono attribuire, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della madre ovvero quelli di entrambi nell'ordine concordato.
  In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.
  I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome del primo figlio.
  Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta».

Art. 2.

  1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 262. – (Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio). – Al figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni dell'articolo 143-ter.
  Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome.
  Quando il riconoscimento del secondo genitore avviene successivamente, il cognome di questi si aggiunge a quello del primo genitore. A tale fine è necessario il consenso del genitore che ha effettuato il primo riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età.
  Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche quando la paternità o la maternità del secondo genitore sono giudizialmente dichiarate.
  Nel caso di riconoscimento di entrambi i genitori, se uno di loro ha un doppio cognome, ne trasmette al figlio soltanto uno, a sua scelta.
  In caso di più figli nati fuori dal matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto dall'articolo 143-ter, terzo comma».

Art. 3.

  1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 299. – (Cognome dell'adottato). – L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, a norma dell'articolo 143-ter e dell'articolo 262, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere.Pag. 57
  Se l'adozione avviene da parte di coniugi, essi possono decidere concordemente il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143-ter. In caso di mancato accordo, si segue l'ordine alfabetico».
  2. All'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dai seguenti:
  «Art. 27. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti.
  All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-ter del codice civile.».

Art. 4.
(Cognome del figlio maggiorenne).

  1. Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno o il solo cognome materno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita.
  2. Il figlio nato fuori dal matrimonio non può aggiungere al proprio il cognome del genitore che non abbia effettuato il riconoscimento ovvero la cui paternità o maternità non sia stata giudizialmente dichiarata.
  3. Nei casi previsti dal comma 1, non si applicano le disposizioni previste dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 5.
(Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile).

  1. Con regolamento emanato, su proposta del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.
(Disposizione finale).

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano alle dichiarazioni di nascita rese dopo l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 e alle adozioni pronunciate con decreto emesso in data successiva alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano alle dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.