CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 luglio 2014
264.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di materia di agricoltura sociale (Testo unificato C. 303 Fiorio e abb.).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian, recante «Disposizioni in materia di agricoltura sociale», come risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente (26 giugno 2014);
   rilevato che:
    il provvedimento interviene in due materie riconducibili alla potestà legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, e cioè l'agricoltura e i servizi sociali;
    l'articolo 1 richiama a fondamento dell'intervento legislativo statale una competenza legislativa esclusiva dello Stato, vale a dire quella alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione);
    il richiamo a tale competenza statale fa leva sul fatto che le attività proprie dell'agricoltura sociale, per quanto poste in essere da soggetti privati, risultano funzionali anche all'interesse pubblico di assicurare il soddisfacimento di determinati diritti sociali da garantire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale;
    il provvedimento reca norme che chiamano le regioni tanto a realizzare il coordinamento tra le imprese che operano nell'agricoltura sociale e i servizi socio-sanitari del territorio (così l'articolo 2, comma 6, e l'articolo 3), quanto a promuovere e incentivare, a loro volta, l'agricoltura sociale (così l'articolo 5, comma 2, e l'articolo 6, soprattutto commi 3, 6 e 7);
    in particolare, l'articolo 3, comma 1, prevede che le regioni e le province autonome adeguino, se necessario, le proprie disposizioni al fine di consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni che riguardano gli stessi fini sociali serviti dalle attività oggetto del provvedimento e che costituiscano elenchi ufficiali a livello regionale in cui iscrivere le imprese riconosciute;
    il medesimo articolo 3, al comma 3, prevede che, in caso di inadempienza da parte delle regioni rispetto alle suddette previsioni del comma 1, il Governo possa intervenire in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 13 (in tal modo prefigurando anche, per inciso, un intervento sostitutivo del Governo nella funzione legislativa su materie riconducibili alla competenza legislativa residuale delle regioni);
    considerato infine che le regioni risultano adeguatamente rappresentate Pag. 335nell'Osservatorio (nazionale) sull'agricoltura sociale di cui all'articolo 7,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni:
    1) le disposizioni che prevedono il coinvolgimento delle regioni nelle finalità della legge – chiamando le regioni stesse a promuovere l'agricoltura sociale e a coordinare i soggetti che svolgono le attività di agricoltura sociale con i servizi pubblici preposti sui territori al perseguimento dei medesimi fini sociali oggetto del provvedimento – siano soppresse e si preveda che il coinvolgimento delle regioni sia conseguito mediante la promozione, da parte del Governo, di accordi o di intese in sede di Conferenza Stato-regioni, come previsto, rispettivamente, dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e dall'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003;
    2) in alternativa, si preveda l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni tanto sul decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 2 (che definisce i requisiti minimi e le modalità di svolgimento delle attività individuate dal comma 1 del medesimo articolo come attività di agricoltura sociale), quanto sul decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 5 (che definisce i criteri di accesso ad ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno per le attività di agricoltura sociale); inoltre, all'articolo 3, comma 3, si preveda che, in caso di inadempimento, da parte delle regioni, all'obbligo di cui al comma 1 (che chiama le regioni ad adeguare, ove necessario, le proprie disposizioni per consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti che gestiscono i servizi e le prestazioni a carattere sociale indicate dal provvedimento), si procede ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 – e non, genericamente, dell'articolo 8 – della legge n. 131 del 2003;

  e con la seguente osservazione:
   all'articolo 7, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coordinamento tra l'Osservatorio nazionale sull'agricoltura sociale e gli analoghi osservatori istituiti nelle regioni.