CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 giugno 2014
260.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Interrogazione 5-01897 Colletti: Sull'applicazione della liberazione anticipata ai detenuti condannati ex articolo 416-bis del codice penale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Nel risponde all'interrogazione dell'onorevole Colletti, va preliminarmente osservato che il testo del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, in vigore al momento della presentazione dell'interrogazione, è stato successivamente modificato in sede di conversione dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10.
  Il citato decreto-legge n. 146 del 2013, recante «Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria», è stato emesso al fine di fronteggiare la difficile situazione carceraria e persegue altresì lo scopo di adempiere l'obbligo prescritto dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nella nota sentenza Torreggiani.
  In tale ottica, allo scopo precipuo di ridurre le presenze in carcere, l'articolo 4 del decreto-legge n. 146 ha previsto nuovi e più favorevoli criteri di computo della detrazione di pena ai fini della liberazione anticipata di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, introducendo l'istituto della «liberazione anticipata speciale», efficace in via transitoria per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e caratterizzata dall'aumento della detrazione di pena a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Tale beneficio si applica anche ai condannati che, a decorrere dal 1o gennaio 2010, abbiano già usufruito della liberazione anticipata ordinaria, sempre che nel corso dell'esecuzione, successivamente alla concessione del beneficio, abbiano continuato a date prova di partecipazione all'opera di rieducazione, nonché anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1o gennaio 2010.
  La norma non ha creato dunque un nuovo istituto premiale, ma ha introdotto una previsione speciale e provvisoria, diretta ad aumentare a settantacinque giorni, per ogni singolo semestre di pena scontata, la detrazione di quarantacinque giorni già prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
  Quest'ultima norma prevede, in via generale, che il beneficio possa essere concesso ove il condannato abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, e che la parte di pena detratta si considera come scontata.
  La formulazione originaria dell'articolo 4, quarto comma, del decreto-legge n. 146 prevedeva l'estensione del beneficio a favore dei condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (fra cui il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, previsto dall'articolo 416-bis del codice penale), a condizione che essi avessero dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità.
  In sede di conversione, il citato quarto comma dell'articolo 4 del decreto-legge n. 146 è stato soppresso ed, al primo comma, è stato espressamente previsto che la liberazione anticipata speciale non si Pag. 235applica ai condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
  Pertanto, poiché tra i delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 vi è anche quello di cui all'articolo 416-bis del codice penale, ne consegue che, in base al decreto-legge n. 146 del 2013 come modificate dalla legge di conversione n. 10 del 2014, la cosiddetta liberazione anticipata speciale (vale a dire la liberazione di 75 giorni per ogni semestre) – attualmente – non si applica ai condannati per il reato di associazione mafiosa. Invece, in conseguenza di quanto sopra esposto circa quella che era la formulazione originaria del predetto decreto poi modificato nel corso dell’iter parlamentare di conversione, questa ipotesi speciale di liberazione anticipata è stata applicata anche ai condannati per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale soltanto nel breve periodo intercorso tra l'entrata in vigore del citato decreto-legge e la sua conversione in legge (dal 23 dicembre 2013 al 22 febbraio 2014). Mentre solo la liberazione anticipata ordinaria (quella di 45 giorni per ogni semestre prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354) è stata e continua ad essere applicata anche ai condannati per associazione mafiosa, in quanto il citato articolo 54 non prevede limiti alla possibilità di concedere la liberazione anticipata ai soggetti condannati per delitti di particolare gravità.
  Venendo, quindi, agli specifici quesiti posti dall'interrogante, si comunica, limitatamente alla liberazione anticipata ordinaria (quella di 45 giorni per ogni semestre), che nell'anno 2011 hanno beneficiato della liberazione anticipata ordinaria 13.462 detenuti, dei quali 366 condannati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale; nell'anno 2012 hanno beneficiato della liberazione anticipata ordinaria 13.827 detenuti, dei quali 429 condannati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale; nell'anno 2013 hanno beneficiato della liberazione anticipata ordinaria 14.025 detenuti, dei quali 466 condannati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale.
  Con riferimento al secondo quesito, si rende noto che alla data del 19 giugno 2014, i detenuti in esecuzione di sentenza di condanna per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso erano 3.942.
  Quanto al terzo quesito, si evidenzia che dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 146 alla data del 19 giugno 2014, risultano beneficiari di un provvedimento di liberazione anticipata (ordinaria o speciale) 5.370 detenuti.
  Il sistema di rilevazione statistica del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria consente di scorporare tale dato, distinguendo fra liberazione anticipata ordinaria e speciale, soltanto con decorrenza dal 29 gennaio 2014.
  Quindi, sulla base dei dati statistici disponibili, risulta che, nell'arco di tempo intercorso da questa data sino al 22 febbraio 2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione), hanno beneficiato di un provvedimento di liberazione anticipata speciale 2.270 detenuti, dei quali solo 24 scarcerati erano stati condannati per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale.