CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 giugno 2014
256.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014. C. 360 Garavini, C. 1943 Nicchi, C. 2123 Governo, C. 2407 Gebhard e C. 2044 Carfagna.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO

Disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli.

Art. 1.

  1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 143-bis. – (Cognome dei coniugi). – Ciascun coniuge conserva il proprio cognome».
  2. L'articolo 156-bis del codice civile è abrogato.
  3. I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 2.

  1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:
  «Art. 143-ter.(Cognome del figlio di genitori coniugati). – I genitori coniugati, all'atto della registrazione del figlio allo stato civile, possono attribuire, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della madre ovvero quelli di entrambi nell'ordine concordato.
  In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.
  I figli degli stessi genitori coniugati, registrati successivamente, portano lo stesso cognome del primo figlio registrato.
  Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta».

Art. 3.

  1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 262. – (Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio). – Al figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni dell'articolo 143-ter.
  Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome.
  Quando il riconoscimento o l'attestazione della filiazione da parte del secondo genitore avviene successivamente, il cognome di questi si aggiunge a quello del primo genitore. A tale fine è necessario il consenso del genitore che ha effettuato il primo riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età.
  Nel caso di riconoscimento di entrambi i genitori, se uno di loro ha un doppio cognome, ne trasmette al figlio soltanto uno, a sua scelta.
  In caso di più figli nati fuori dal matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto dall'articolo 143-ter, terzo comma».

Pag. 29

Art. 4.

  1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:
  Art. 299. – (Cognome dell'adottato). – L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, a norma dell'articolo 143-ter e dell'articolo 262, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere.
  Se l'adozione avviene da parte di coniugi, essi possono decidere concordemente il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143-ter. In caso di mancato accordo, si segue l'ordine alfabetico».

  2. L'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  Art. 27. – 1. L'adottato acquista, nei confronti degli adottanti, la condizione di figlio nato nel matrimonio.
  2. All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-ter del codice civile».

Art. 5.
(Figli degli italiani residenti all'estero).

  1. Le disposizioni della presente legge in materia di attribuzione del cognome ai figli si applicano anche ai figli degli italiani residenti all'estero che devono essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470.

Art. 6.
(Cognome del figlio maggiorenne).

  1. Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno o il solo cognome materno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita.
  2. Il figlio nato fuori dal matrimonio non può aggiungere al proprio il cognome del genitore che non abbia effettuato il riconoscimento.
  3. Nei casi previsti dal comma 1, non si applicano le disposizioni previste dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 7.
(Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile).

  1. Con regolamento emanato, su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 8.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.
(Disposizione finale).

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 si applicano alle dichiarazioni di nascita rese dopo l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7 e alle adozioni pronunciate con decreto emesso in data successiva alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.