CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 giugno 2014
256.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 73/2014: Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche (C. 2447 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2447 Governo, approvato dal Senato, recante «Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche»;
   considerato che il provvedimento è riconducibile nel suo complesso alle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione) e «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione), nonché alla materia di competenza concorrente tra Stato e regioni «protezione civile» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);
   rilevato che il decreto-legge in oggetto reca una serie di proroghe di gestioni commissariali e degli effetti delle relative ordinanze motivate, come risulta dal preambolo del medesimo decreto, dalla necessità di intervenire in via d'urgenza per consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività volte a fronteggiare alcune situazioni di emergenza nel territorio delle regioni Campania e Puglia, nonché per consentire alla regione Campania di proseguire nelle attività avviate per l'affidamento delle gestioni di alcuni impianti di collettamento e depurazione siti nel suo territorio;
   evidenziato che le proroghe previste dal decreto-legge non sono conformi all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 2012, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, che aveva stabilito in generale che le gestioni commissariali operanti ai sensi della legge n. 225 del 1992 – istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile – non fossero suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012;
   considerato che la maggior parte delle proroghe contenute nel decreto-legge si riferiscono a termini originariamente stabiliti attraverso fonte normativa di rango subordinato ma successivamente prorogati mediante decreti-legge;
   rilevato peraltro che alcune disposizioni del decreto-legge in esame – in particolare, il comma 1 dell'articolo 3 – differiscono il termine finale già stabilito da ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di considerare, in relazione a ciascuna proroga o differimento, il divieto di proroga o rinnovo posto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 2012;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di considerare la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, che differisce il termine finale già stabilito dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4022 del 2012.