CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 giugno 2014
251.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01794 De Lorenzis: Sullo studio di fattibilità per l'apertura dell'Aeroporto militare di Amendola di Foggia ai voli civili.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione alla questione sollevata con l'atto in esame, si rammenta che il Dicastero, facendosi interprete delle numerose sollecitazioni delle realtà istituzionali e sociali del territorio interessato, aveva assicurato, con particolare riferimento all'area della Capitanata, il proprio impegno per un approfondimento relativo all'ipotetico utilizzo dell'Aeroporto militare di Amendola per l'aviazione commerciale.
  Ciò avveniva nella prospettiva di offrire adeguate opportunità imprenditoriali, legate ad un possibile incremento dei flussi turistici stagionali nella zona, e contribuire ad un più generale rilancio economico dell'intero territorio della provincia di Foggia e dell'area del Gargano.
  A tal fine, l'Aeronautica militare ha effettuato uno studio tecnico di fattibilità per valutare, da un punto di vista tecnico operativo, le esigenze, limitazioni, criticità e possibilità per un impiego sperimentale dello scalo militare sede del 32o Stormo.
  Al termine del citato studio, nel confermare l'iniziativa del Ministro pro tempore, il Dicastero pur ribadendo la connotazione strategica del sedime, renderà disponibili le infrastrutture militari a disposizione delle comunità interessate, affinché esse possano adoperarsi per la valorizzazione del territorio su di un piano di carattere strategico, economico, sociale, commerciale.
  In particolare, l'utilizzo dello scalo militare potrà essere attuato in via sperimentale e secondo procedure e accordi specifici tra le realtà aeronautiche civili e militari, in attesa dell'avvio del potenziamento ed adeguamento strutturale dell'aeroporto foggiano «Gino Lisa».
  In tal senso, si è disponibili ad appoggiare l'ipotesi di un tavolo di confronto sulla proposta, che veda coinvolti il Ministero delle infrastrutture e trasporti, la Regione Puglia, gli Aeroporti di Puglia, l'ENAC e l'ENAV.
  Spetterà quindi alla Regione Puglia, insieme agli enti locali, al Governo e agli enti interessati, individuare vettori disponibili ad utilizzare sperimentalmente l'aeroporto di Amendola e testare la domanda turistica locale.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01883 Rosato: Sulle procedure relative al concorso 2012 per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  1. In esito a quanto chiesto con il foglio in riferimento, si osserva che l'articolo 2 del decreto dirigenziale datato 2 gennaio 2014 del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri ha subordinato l'immissione dei candidati alla verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici previsti, richiamando espressamente nella sostanza i soli accertamenti sanitari già previsti dal Bando di concorso cui il decreto si riferisce.
  2. Pertanto l'affermazione secondo cui i candidati saranno sottoposti non solo agli accertamenti sanitari per la verifica del mantenimento dell'idoneità psico-fisica, ma anche a tutte le altre prove psico-fisiche, con ciò riferendosi probabilmente alle prove di idoneità previste dall'articolo 13 del bando (prove ginnico-sportive, colloquio attitudinale, ecc.), non corrisponde al vero.
  3. Quanto sopra per gli aspetti di interesse.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02587 Piras: Sulla disciplina in materia di orario di lavoro per il personale militare impegnato in esercitazioni ed operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Le azioni di recupero delle somme percepite dal personale militare dell'Aeronautica Militare a titolo di Compenso Forfetario d'Impiego (CFI) nascono dai rilievi ispettivi formulati, fin dal 2011, dagli Ispettori dell'Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative (ISPEDIFE) in occasione delle periodiche verifiche amministrative compiute presso la maggior parte degli enti e distaccamenti delle Forze Armate.
  I rilievi possono essere distinti in tre tipologie:
   a) irregolare o incompleta redazione degli ordini di operazione (es. attività esercitative/operative non previste dalle direttive di Forza armata, recupero psico-fisico effettuato presso l'abitazione non adeguatamente motivato);
   b) errata corresponsione dell'indennità (es. carenza oraria giornaliera, attribuzione dell'indennità a personale turnista, errori di calcolo nella corresponsione);
   c) indebita corresponsione dell'indennità nel primo ed ultimo giorno di esercitazione/operazione, a causa della partecipazione del personale alle stesse per periodi inferiori alle 48 ore continuative, pur a fronte di attività aventi durata superiore (articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/2007).

  La circolare edita del Comando Logistico dell'Aeronautica Militare dell'11 marzo 2014 (citata nell'atto) è stata emanata allo scopo di superare tutte le tre tipologie di rilievi amministrativi, per «sanare», quindi, anche le categorie di rilievi di cui ai punti a. e b. che non sono oggetto dell'interrogazione parlamentare.
  In merito alla questione dell'impiego del personale nell'esercitazione/operazione per periodi inferiori alle 48 ore, si osserva che il citato articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/2007 prevede che il CFI competa «al personale impiegato in esercitazioni o in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione ...».
  Sulla base di una interpretazione letterale della predetta disposizione, gli Enti aeronautici per lungo tempo hanno ritenuto che l'elemento oggettivo minimo delle 48 ore consecutive, da effettuarsi senza soluzione di continuità, si riferisse alla cd. «finestra operativa» dell'evento esercitativo/operativo in sé e non si estendesse necessariamente alla durata dell'impiego prolungato e continuativo del personale militare.
  Tale interpretazione non ha costituito materia d'incertezza sino ai rilievi mossi, a partire dall'anno 2011, dall'Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative, in occasione delle citate verifiche amministrative condotte.Pag. 236
  Il predetto Ufficio Centrale, in tali occasioni, ha fornito un'interpretazione della norma affermando che per aver diritto all'emolumento in parola, il personale militare dovesse partecipare all'esercitazione/operazione per un periodo non inferiore alle 48 ore continuative.
  Con ciò sostenendo che il requisito delle 48 ore continuative fosse (e sia ancor oggi) da riferire all'impiego di ciascun militare impegnato nell'esercitazione/operazione (requisito soggettivo), anziché alla singola esercitazione/operazione (requisito oggettivo).
  In conseguenza di quanto sopra, ISPEDIFE ha formalizzato i suoi rilievi relativi ad un'indebita corresponsione del compenso in favore di coloro che non avessero partecipato all'evento operativo per almeno 48 ore consecutive, pur a fronte di attività esercitative/operative aventi durata superiore.
  Contestualmente, ha disposto che ciascun ente/distaccamento interessato al rilievo nominasse delle commissioni di verifica con il compito di determinare, retroattivamente, gli importi da addebitare al personale, riferiti agli ultimi cinque anni di percezione del compenso.
  Nel gennaio 2012 lo Stato Maggiore della Difesa ha quindi emanato le nuove disposizioni in materia, decorrenti dal 1o gennaio 2012, con cui veniva precisato, tra l'altro, che per avere diritto al CFI il personale dovesse partecipare all'esercitazione/operazione per periodi pari o superiori alle 48 ore continuative.
  Nel maggio 2012 lo Stato Maggiore dell'Aeronautica ha emanato le discendenti direttive di Forza armata in materia (SMAORD-032), disponendone l'applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2012.
  Tali direttive hanno consentito agli Enti interessati di «sanare» le situazioni oggetto dei rilievi formulati in merito alla questione dell'impiego inferiore alle 48 ore, fino alla data del 31 dicembre 2011.
  Tuttavia, nel corso dell'azione di monitoraggio compiuta dagli organi tecnici competenti, è emerso che nella prima metà del 2012, presso un limitato numero di Enti, si era continuato, per la presumibile permanenza d'incertezze interpretative, a remunerare il personale impiegato per periodi inferiori alle 48 ore continuative, dando luogo ad ulteriori rilievi da parte di ISPEDIFE ed alla necessità di procedere ad addebiti.
  Il Reparto Amministrazione dell'Aeronautica militare, pertanto, ha successivamente emanato una circolare tecnica relativa agli addebiti/recuperi ed al pagamento, ove spettante, dello straordinario (in sostituzione del CTI addebitato), prevedendo, altresì, il recupero entro i limiti di legge, al fine di non penalizzare eccessivamente il personale sotto il profilo economico.
  A ciò hanno fatto seguito le disposizioni di dettaglio amministrativo-contabile da parte dei competenti organi di Forza armata.
  Con la circolare del 11 marzo 2014 citata nell'atto, sono state confermate le disposizioni emanate fin dall'aprile 2013, ma temporaneamente sospese in attesa dei chiarimenti applicativi successivamente intervenuti.
  Tanto chiarito, con riferimento al primo dei quesiti relativo alle iniziative da assumere «per l'immediata sospensione degli addebiti nei confronti del personale militare interessato...», si rappresenta che le attività poste in essere dall'amministrazione corrispondono ad azioni vincolate volte a dare seguito ai rilievi ispettivi posti da ISPEDIFE e a scongiurare eventuali danni erariali in relazione al mancato recupero di somme corrisposte in difetto dei presupposti di legge, secondo i principi propri dell'azione amministrativa.
  In ragione di ciò non sussistono i presupposti, di fatto e di diritto, per assumere le iniziative indicate nell'atto, salvo ed impregiudicato ogni diverso esito derivante dalle procedure di raffreddamento del conflitto.
  Con riferimento al secondo quesito relativo al personale volontario in ferma prefissata non in servizio permanente, si evidenza che in materia di compenso per lavoro straordinario, l'articolo 1792 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Retribuzione accessoria dei volontari Pag. 237in ferma prefissata», recita testualmente: «Per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le singole Forze armate, è corrisposta ai volontari in ferma prefissata quadriennale l'indennità pari a euro 103,29 mensili, a far data dal 1o gennaio 2005».
  Ciò posto, alle luce del predetto disposto normativo, sussiste l'impossibilità di procedere, in sostituzione del CFI addebitato, al pagamento dello straordinario oltre la predetta misura forfettaria, con la conseguenza che il personale in esame potrà beneficiare esclusivamente dei recuperi compensativi ai sensi delle vigenti disposizioni.
  Con riferimento al terzo dei quesiti relativo ai Tenenti Colonnelli, si rappresenta che la misura del CFI è pari ad euro 85,00 lordi per i giorni feriali (da lunedì a venerdì) e ad euro 165,00 lordi nelle giornate del sabato e della domenica.
  Di contro il compenso per un'ora di lavoro straordinario feriale diurno è pari ad euro 29,58 lordi e ad euro 33,43 lordi per i giorni festivi (non il sabato).
  Ciò posto, precisando che trattasi di ipotesi residuali, affinché detto personale possa beneficiare di una maggior remunerazione a titolo di straordinario in luogo della corresponsione del CFI, deve effettuare, in eccedenza al normale orario di lavoro ed in ragione del rapporto tra il valore dei due emolumenti, almeno 3 ore quotidiane di straordinario dal lunedì al venerdì.
  Invece, per le giornate festive o non lavorative, il pagamento del compenso straordinario risulta superiore al CFI dovuto in presenza di prestazioni di lavoro straordinario pari almeno a 6 ore nella giornata del sabato e 5 ore per la domenica.
  In ragione di quanto osservato e considerato, nei confronti di «coloro che, tra l'altro, hanno improvvidamente disposto l'addebito», non sembrano emergere profili di responsabilità tali da giustificare l'attivazione delle urgenti iniziative auspicate nell'atto.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-02786 Duranti: Sul processo di riorganizzazione del Centro polifunzionale di Montelibretti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche del Dicastero, dinanzi alle Commissioni Congiunte (4° Senato e IV Camera), in data 12 marzo 2014, il Ministro della Difesa, relativamente al personale civile ha affermato che la «valorizzazione» di tale componente costituisce un «obiettivo importante». In tale quadro ha auspicato, altresì, «che anche le organizzazioni sindacali possano contribuire a tal fine, pur nel rispetto dei reciproci ruoli».
  In ambito Difesa, pertanto, il sistema delle relazioni sindacali, cui il Dicastero dedica particolare attenzione, continua a mantenere una valenza significativa, soprattutto in correlazione all'attuazione dei decreti legislativi discendenti dalla legge di revisione dello strumento militare.
  Tanto premesso, per affrontare nel merito le questioni poste con l'interrogazione in esame si fa presente che, in linea con le indicazioni del Ministro, lo Stato Maggiore dell'Esercito (SME) intrattiene consolidate relazioni con le organizzazioni sindacali, cui è stato comunicato un calendario di incontri programmati per tutto il 2014; lo stesso Capo di SME, inoltre, su richiesta delle organizzazioni, ha personalmente incontrato lo scorso 18 marzo, i relativi rappresentanti nazionali.
  È stato anche attivato presso lo SME un Gruppo di Progetto finalizzato ad individuare una nuova possibile riorganizzazione del Centro Polifunzionale di Sperimentazione di Montelibretti, da attuarsi entro il 31 dicembre 2014, come indicato nell'allegato 4 recante «provvedimenti di minore entità di competenza del Capo di SME», alla relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo discendente dalla legge 244/2012.
  Nel corso delle attività del Gruppo è stato coinvolto il Direttore dell'Ente che ha elaborato una bozza di soluzione organizzativa, puntualmente portata a conoscenza delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) dell'Ente in data 15 gennaio 2014.
  Nel merito della proposta, si rende noto che sono tuttora in corso approfondimenti da parte dello SME che si riserva di avviare le previste attività informative alle Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) nazionali e alle RSU dell'Ente, a premessa del successivo avvio all’iter approvativo di uno specifico decreto ministeriale di riorganizzazione.
  In merito alla presunta situazione di conflittualità tra la Direzione e i lavoratori, è ragionevole ritenere che si tratti piuttosto di condizioni riconducibili al fisiologico confronto ed alla normale dialettica tra le parti su questioni di interesse generale.
  Quanto, in ultimo, agli «atteggiamenti intimidatori e vessatori nei confronti dei rappresentanti sindacali più attivi che assumono i contorni del mobbing», non si hanno evidenze che siano stati mai posti in essere comportamenti ascrivibili alla tipologia indicata nell'atto.
  Per quanto è possibile riscontrare in questa sede si rende noto che la Direzione dell'Ente ha posto in atto delle rotazioni di personale in incarichi a valenza amministrativa e, in quanto tali, considerati «sensibili», in ragione del lunghissimo periodo di permanenza negli stessi del citato personale, che è stato, quindi, adibito ad altre mansioni, nel rispetto dei profili professionali di appartenenza.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-02971 Bolognesi: Sugli eventuali interventi normativi volti alla rivalutazione della disciplina delle ricompense connesse alle decorazioni al valor militare.

TESTO DELLA RISPOSTA

  È il caso di precisare, in primo luogo, che gli importi indicati in premessa non corrispondono a quelli previsti dall'articolo 1925 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al d.lgs. n. 66/2010, che ha riassettato l'articolo 1 della legge n. 199/1991.
  Il legislatore è intervenuto nel tempo sugli importi degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare introducendo svariate modifiche che hanno comportato un ampliamento del divario esistente tra le diverse tipologie.
  Ferma restando l'attenzione che la Difesa e il Governo riservano nei confronti di quanti, con molteplici sacrifici, anche lontano dai propri affetti, hanno messo a repentaglio e spesso sacrificato la propria vita, è evidente come la problematica meriti un approccio approfondito che, conseguente ad un'attenta riflessione mirata ad analizzare gli aspetti di criticità e di delicatezza, induca ad assumere le iniziative più idonee per individuare il più corretto punto di equilibrio per il riconoscimento da attribuire alle diverse categorie di decorati.
  Data la delicatezza della materia e i risvolti economici che ne conseguono, occorrerà disporre di un approfondito studio per valutare la possibilità di veicolare apposito strumento normativo, come auspicato dall'Onorevole interrogante.
  Al riguardo, si deve, tuttavia, osservare che la tematica è connessa alle ben note misure assunte dal Governo per il contenimento della spesa pubblica, stante la difficile congiuntura economica, i cui riflessi attengono a tutti i settori della pubblica Amministrazione.

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ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-02972 Rizzo: Sulla situazione relativa alle eventuali penali a carico del nostro Paese in caso di rinuncia alla tranche 3-B degli Eurofighter.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione alla questione della Tranche 3B del velivolo Eurofighter si rappresenta che, al momento, dei quattro Paesi Partner la Germania ha reso noto ed ufficializzato che non procederà con ulteriori ordini.
  Gli altri Paesi partner (Italia, Regno Unito e Spagna) hanno recentemente anticipato la medesima intenzione.
  In tale ipotesi l'interruzione del programma a questo stadio potrebbe comportare la negoziazione tra ogni singolo Paese e la propria Industria nazionale di riferimento in termini di compensazioni economico-finanziarie.
  D'altra parte, qualora una Nazione intenda continuare da sola (o, comunque, non su base quadrinazionale) con le acquisizioni della Tranche 3B del programma, non verrebbe più garantita l'equazione che prevede che l'industria lavori per un valore equivalente al costo sostenuto dalla Nazione (cosiddetto principio «cost-share/work-share»). Tale eventualità potrebbe comportare scenari economico-finanziari e contrattuali ad oggi non regolamentati con il necessario livello di dettaglio e, pertanto, imprevedibili e da definire.
  In tale quadro, il contratto di produzione del velivolo EF2000 non prevede esplicitamente penali nel caso in cui non si proceda ad ordinare il numero totale di velivoli previsti nel 1997 (620, di cui 121 per l'Italia) anche se il contratto originale prevederebbe la possibilità di rivedere il prezzo complessivo in caso di mancato raggiungimento del totale previsto inizialmente.
  Per far fronte a tale limitazione, in un accordo siglato nel 2011 le 4 nazioni partecipanti ed il consorzio industriale Eurofighter hanno stabilito che, in virtù del supporto governativo assicurato all'industria per le campagne di esportazione del velivolo, ogni ulteriore ordine da parte di altri Paesi sarebbe stato conteggiato ai fini della quantificazione del numero di velivoli ordinati rispetto ai 620 previsti.
  Ad oggi le 4 nazioni partecipanti (Germania, Italia, Regno Unito, Spagna) hanno commissionato in totale 496 velivoli su 620, di cui 96 su 121 per l'Italia.
  Dopo l'accordo del 2011 è stato siglato il contratto per la vendita di 12 velivoli all'Oman che, unitamente ad ogni ulteriore ordine export che dovesse materializzarsi nel prossimo futuro, concorrerà ai fini della potenziale compensazione.
  Ad oggi diverse Nazioni sono interessate all'acquisto di velivoli EF2000 e sono in avanzato stato di discussione i negoziati per la vendita di ulteriori 100 velivoli di tale tipologia.