CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 giugno 2014
249.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e III)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 1589 Governo.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 3.

  Al comma 1, lettera a), dopo il termine: minorile, aggiungere i seguenti periodi: in attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 29 della Convenzione, che si avvale della collaborazione di un comitato, interministeriale specializzato sulle tematiche minorili istituito presso il Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il comitato interministeriale è composto da rappresentanti dello stesso Ministero della giustizia, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità;.
*3. 1. Zampa.

  Al comma 1, lettera a), dopo il termine: minorile, aggiungere le parole seguenti: in attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 29 della Convenzione, che si avvale della collaborazione di un comitato, interministeriale specializzato sulle tematiche minorili istituito presso il Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il comitato interministeriale è composto da rappresentanti dello stesso Ministero della giustizia, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità;.
*3. 7. Caruso, Marazziti, Sberna.

  Al comma 1, lettera b), dopo il termine: modificazioni, aggiungere il seguente periodo: che assume la denominazione di «Commissione per la protezione dei minori e per le adozioni internazionali» cui l'autorità centrale è tenuta a trasmettere la richiesta di approvazione del collocamento di un minore ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione quando riguarda minori in stato di adottabilità, di abbandono o in kafala. In questi casi l'approvazione del collocamento da parte dell'autorità centrale è subordinata al consenso della Commissione, in tutti i casi di riconoscimento di misure adottate in Paesi contraenti e non.
**3. 2. Zampa.

  Al comma 1, lettera b), dopo il termine: modificazioni aggiungere le parole seguenti: che assume la denominazione di «Commissione per la protezione dei minori e per le adozioni internazionali» cui l'autorità centrale è tenuta a trasmettere la richiesta di approvazione del collocamento Pag. 7di un minore ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione quando riguarda minori in stato di adattabilità, di abbandono o in kafala. In questi casi l'approvazione del collocamento da parte dell'autorità centrale è subordinata al consenso della Commissione, in tutti i casi di riconoscimento di misure adottate in Paesi contraenti e non.
**3. 6. Caruso, Marazziti, Sberna.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente lettera:
   d) per «assistenza giuridica», l'assistenza giuridica, morale e materiale, la cura, e l'esercizio di responsabilità analoga a quella genitoriale ai sensi della vigente normativa interna relativamente a un minore, tramite kafala o istituto analogo, disposta ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione esclusivamente dall'autorità giudiziaria di uno Stato contraente, quando autorizzata dall'autorità centrale ovvero dall'autorità competente italiana ai sensi della presente legge.

  Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: assistenza legale con le seguenti: assistenza giuridica.
*3. 8. Zampa.

  Al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   d) per «assistenza giuridica» l'assistenza giuridica, morale e materiale, la cura e l'esercizio di responsabilità analoga a quella genitoriale ai sensi della vigente normativa interna relativamente a un minore, tramite kafala o istituto analogo, disposta ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione esclusivamente dall'autorità giudiziaria di uno Stato contraente, quando autorizzata dall'autorità centrale ovvero dall'autorità competente italiana ai sensi della presente legge;.

  Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: assistenza legale con le seguenti: assistenza giuridica.
*3. 30. Bonafede, Businarolo, Di Battista.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) per «assistenza giuridica», l'assistenza giuridica, morale e materiale, la cura, e l'esercizio di responsabilità analoga a quella genitoriale ai sensi della vigente normativa interna relativamente a un minore, tramite kafala o istituto analogo, disposta ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione esclusivamente dall'autorità giudiziaria di uno Stato contraente, quando autorizzata dall'autorità centrale ovvero dall'autorità competente italiana ai sensi della presente legge.

  Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: assistenza legale con le seguenti: assistenza giuridica.
*3. 5. Caruso, Marazziti, Sberna.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Il Ministro per le politiche della famiglia, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'interno e per le pari opportunità, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adottare un regolamento volto a definire, ai fini previsti dalla Convenzione, la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della autorità centrale di cui al comma 1 nonché le modalità di collaborazione della stessa con altre amministrazioni. Con il medesimo regolamento sono altresì determinati le modalità e i criteri numerici per l'utilizzo del personale comandato da altre amministrazioni, enti e istituzioni da assegnare alla autorità centrale di cui al comma 1 e alla Commissione per la protezione dei minori e le adozioni internazionali.
**3. 9. Zampa.

Pag. 8

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Il Ministro per le politiche della famiglia, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'interno e per le pari opportunità, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adottare un regolamento volto a definire, ai fini previsti dalla Convenzione, la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della autorità centrale di cui al comma 1 nonché le modalità di collaborazione della stessa con altre amministrazioni. Con il medesimo regolamento sono altresì determinati le modalità e i criteri numerici per l'utilizzo del personale comandato da altre amministrazioni, enti e istituzioni da assegnare alla autorità centrale di cui al comma 1 e alla Commissione per la protezione dei minori e le adozioni internazionali.
**3. 13. Caruso, Marazziti, Sberna.

  Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

Art. 3-bis.
(Competenze del tribunale per i minorenni).

  1. La pronuncia sul riconoscimento o il mancato riconoscimento dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere per la protezione dei minori ai sensi dell'articolo 24 della convenzione de L'Aja del 19 ottobre 1996 è adottata dal tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione.
  2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e il minore capace di discernimento e le persone presso cui questi si trova, su ricorso degli interessati. Il ricorso può essere presentato anche dal pubblico ministero, d'ufficio ovvero su richiesta dell'autorità centrale. Contro il decreto del tribunale per i minorenni può essere proposto ricorso per cassazione.
  3. Il tribunale per i minorenni del luogo in età i provvedimenti stessi devono avere attuazione è competente anche per le richieste ai sensi dell'articolo 26 della convenzione de L'Aja del 19 ottobre 1996 e si applica la procedura di cui al comma 2.
  4. Il tribunale per i minorenni del luogo ove si trovano il minore o i suoi beni è competente ad adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti previsti dagli articoli 6, 11 e 12 della convenzione de L'Aja del 19 ottobre 1996. Del provvedimento è dato avviso all'autorità centrale.
3. 01. Santerini, Marazziti, Schirò.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Riconoscimento dei provvedimenti stranieri).

  1. Per tutti i provvedimenti stranieri, il riconoscimento a norma della Convenzione è condizionato al rispetto dei requisiti di cui alla legge 31 maggio 1995 n. 218.
  2. L'autorità centrale e, se del caso, l'autorità competente a norma degli articoli seguenti, esercitano direttamente o a mezzo di enti all'uopo delegati, i compiti e le funzioni previste nella Convenzione e autorizzano il riconoscimento dei provvedimenti stranieri, avendo cura che siano rispettate le norme della presente legge.
  3. Il provvedimento dell'autorità centrale che autorizza il riconoscimento dei provvedimenti stranieri è trasmesso all'autorità competente straniera, all'ufficio consolare italiano all'estero, al tribunale per i minorenni, al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, al giudice tutelare e ai servizi socio-assistenziali del luogo in cui si stabilirà il minore, alla questura territorialmente competente, nonché alla persona, alla famiglia o alla struttura che abbiano eventuale responsabilità per il rispetto del provvedimento straniero di protezione della persona o dei beni del minore.
  4. In caso di contestazione della decisione della autorità centrale, è ammesso agli interessati il ricorso previsto nella Pag. 9legge indicata al comma 1, articolo 67, contro i provvedimenti automaticamente riconoscibili e contestati o non ottemperati.
  5. Per i provvedimenti di protezione della persona del minore compresi nell'articolo 33 della Convenzione si applicano comunque gli articoli seguenti.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, prima della parola: allorché aggiungere le parole seguenti:, salvo quanto previsto all'articolo 3-bis,.
3. 02. Caruso, Marazziti, Sberna.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Riconoscimento dei provvedimenti stranieri).

  1. Per tutti i provvedimenti stranieri, il riconoscimento a norma della Convenzione è condizionato al rispetto dei requisiti di cui alla legge 31 maggio 1995 n. 218.
  2. L'autorità centrale e, se del caso, l'autorità competente a norma degli articoli seguenti, esercitano direttamente o a mezzo di enti all'uopo delegati, i compiti e le funzioni previste nella Convenzione e autorizzano il riconoscimento dei provvedimenti stranieri, avendo cura che siano rispettate le norme della presente legge.
  3. Il provvedimento dell'autorità centrale che autorizza il riconoscimento dei provvedimenti stranieri è trasmesso all'autorità competente straniera, all'ufficio consolare italiano all'estero, al tribunale per i minorenni, al procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni, al giudice tutelare e ai servizi socio-assistenziali del luogo in cui si stabilirà il minore, alla questura territorialmente competente, nonché alla persona, alla famiglia o alla struttura che abbiano eventuale responsabilità per il rispetto del provvedimento straniero di protezione della persona o dei beni del minore.
  4. In caso di contestazione della decisione della autorità centrale, è ammesso agli interessati il ricorso previsto nella legge indicata al comma 1, articolo 67, contro i provvedimenti automaticamente riconoscibili e contestati o non ottemperati.
  5. Per i provvedimenti di protezione della persona del minore compresi nell'articolo 33 della Convenzione si applicano comunque gli articoli seguenti.
3. 07. Zampa.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Tutela dei minori che vivono fuori dalla propria famiglia d'origine).

  1. A integrazione di quanto stabilito dall'articolo 34 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato italiano sulla base di un provvedimento straniero di protezione del minore stesso rientrante nell'ambito di applicazione della Convenzione e che vive fuori dalla propria famiglia d'origine gode, dal momento dell'ingresso nel territorio italiano, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.
  2. Dal momento dell'ingresso sul territorio italiano e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali assistono i nuclei familiari in cui vivono i minori di cui al comma 1.
*3. 03. Caruso, Marazziti, Sberna.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-ter.
(Tutela dei minori che vivono fuori dalla propria famiglia d'origine).

  1. A integrazione di quanto stabilito dall'articolo 34 della legge 4 maggio 1983, Pag. 10n. 184, e successive modificazioni, il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato italiano sulla base di un provvedimento straniero di protezione del minore stesso rientrante nell'ambito di applicazione della Convenzione e che vive fuori dalla propria famiglia d'origine gode, dal momento dell'ingresso nel territorio italiano, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.
  2. Dal momento dell'ingresso sul territorio italiano e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali assistono i nuclei familiari in cui vivono i minori di cui al comma 1.
*3. 06. Zampa.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Clausola di salvaguardia).

  1. L'attuazione delle norme di cui alla presente legge avviene in conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia e nel pieno rispetto delle norme interne vigenti in materia di protezione dei minori.
**3. 05. Zampa.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Clausola di salvaguardia).

  1. L'attuazione delle norme di cui alla presente legge avviene in conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia e nel pieno rispetto delle norme interne vigenti in materia di protezione dei minori.
**3. 08. Caruso, Marazziti, Sberna.

ART. 4.

  Al comma 1, prima della parola: allorché aggiungere il seguente periodo: Salvo quanto previsto all'articolo 3-quater.
4. 13. Zampa.

  Al comma 1, sostituire la parola: legale con la parola: giuridica.
*4. 14. Zampa.

  Al comma 1, primo periodo, la parola: legale è sostituita con la seguente: giuridica.
*4. 5. Caruso, Marazziti, Sberna.

  Al comma 1, sostituire le parole: una persona, una famiglia o una struttura di accoglienza con le seguenti: una persona o una famiglia,.
4. 16. Rossomando.

  Al comma 1, le parole: L'autorità centrale italiana trasmette gli atti al tribunale per i minorenni del distretto nel quale si propone il collocamento del minore sono soppresse.
*4. 4. Caruso, Marazziti, Sberna.

  Al comma 1, sopprimere le parole: L'autorità centrale italiana trasmette gli atti al tribunale per i minorenni del distretto nel quale si propone il collocamento del minore.
*4. 15. Zampa.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: trasmette gli atti al sono inserite le seguenti: procuratore della Repubblica presso il e dopo le parole: il collocamento del minore sono inserite le seguenti: valutata la regolarità della proposta, propone Pag. 11ricorso al tribunale per i minorenni perché sia autorizzata l'assistenza giuridica, morale e materiale del minorenne;.
4. 20. Di Battista, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 1, si aggiunge il seguente:
  1-bis. La proposta non può riguardare minori che abbiano età inferiore a sei anni.
4. 7. Santerini, Marazziti, Schirò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. La proposta deve essere corredata della documentazione attestante:
   a) la temporaneità dell'impedimento del genitore ad aver cura del figlio ed il termine previsto per il periodo di affidamento e di assistenza legale, di regola non eccedente il biennio;
   b) che i consensi richiesti dalla legislazione dello Stato di origine per il collocamento del minore in assistenza legale sono stati prestati dai soggetti a ciò tenuti, nelle forme previste e solo successivamente alla nascita del minore, in modo libero e consapevole e senza aver ricevuto alcun vantaggio, patrimoniale o non patrimoniale, per sé o per altri;
   c) l'informazione fornita al minore, il suo ascolto, tenuto conto della sua età e maturità, e il suo consenso, se richiesto dalla legislazione dello Stato di origine;
   d) l'identità, la situazione del minore, la sua evoluzione personale e familiare, l'anamnesi sanitaria nonché le sue eventuali necessità particolari;
   e) le modalità e la frequenza con cui verranno mantenuti i rapporti tra il minore ed i genitori;.
4. 6. Santerini, Marazziti.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. La proposta di cui al comma 1 deve essere corredata dalla documentazione attestante:
   a) che il minore sia stato informato della richiesta per l'accoglienza o l'assistenza giuridica, morale e materiale;
   b) che il minore sia stato ascoltato qualora abbia compiuto gli anni dodici;
   c) che il minore abbia prestato il consenso, ove richiesto dalla legislazione dello Stato d'origine.

  Conseguentemente, al primo periodo del comma 2:
   a) dopo le parole:
Il tribunale per i minorenni inserire le seguenti:, ricevuto il ricorso del Pubblico Ministero, sente le persone o i responsabili della struttura individuati per l'accoglienza o l'assistenza giuridica, morale e materiale del minore, verifica che non sussista una situazione di abbandono del minore e che la proposta sia corredata dei documenti di cui al comma 1-bis;
   b) sostituire le parole:, anche al fine di accertare che non sussista una situazione di abbandono del minore, nonché la documentazione che attesti l'informazione fornita al minore, tenuto conto della sua età e maturità, e il suo consenso, se richiesto dalla legislazione dello Stato d'origine con le seguenti: anche al fine di accertare la temporaneità e la durata dell'assistenza giuridica, morale e materiale del minore,.
4. 21. Di Battista, Bonafede, Businarolo.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'autorità centrale, con la collaborazione della Commissione per la protezione dei minori e l'adozione internazionale che verifica, direttamente o tramite enti all'uopo delegati, che non si tratti di minore in stato di abbandono, approverà Pag. 12il collocamento disposto all'estero e autorizzerà l'ingresso e il soggiorno in Italia alle seguenti condizioni:
   a) che il provvedimento straniero che autorizza l'espatrio e la residenza all'estero del minore sia emesso od omologato dalla pubblica autorità e sia emesso nel rispetto delle norme di cui alla legge 31 maggio 1995 n. 218;
   b) che gli adulti che richiedono l'autorizzazione all'ingresso del minore abbiano entrambi la medesima nazionalità del minore ovvero, in difetto, abbiano i requisiti di idoneità di seguito fissati;
   c) che gli adulti che richiedono l'autorizzazione all'ingresso del minore siano uniti a questo da vincolo di parentela entro il quarto grado ovvero, in difetto, abbiano con il minore un preesistente rapporto affettivo solido e accertato;
   d) che, trattandosi di misura temporanea, il provvedimento straniero sia corredato di un progetto che illustra lo scopo della misura di protezione del minore e la prevedibile durata della stessa; che quindi il provvedimento sia disposto dalla competente autorità del Paese straniero allorché sia accertato e documentato che il minore si trova in stato di difficoltà familiare, temporanea o prolungata, e non sia possibile procedere ad una analoga misura di protezione nel Paese di origine;
   e) che dal provvedimento straniero risulti accertato che i richiedenti sono in grado di assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e il soddisfacimento dei bisogni affettivi del minore straniero durante il soggiorno in Italia;
   f) che il provvedimento straniero contenga le motivazioni che giustificano l'applicazione della misura di protezione del minore con riferimento ad un progetto sanitario, di studio o di formazione professionale predisposto dall'ente all'uopo autorizzato;
   g) disponibilità a favorire il mantenimento delle relazioni del minore con la sua famiglia e con la cultura del Paese d'origine.
* 4. 10. Zampa.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'autorità centrale, con la collaborazione della Commissione per la protezione dei minori e l'adozione internazionale che verifica, direttamente o tramite enti all'uopo delegati, che non si tratti di minore in stato di abbandono, approverà il collocamento disposto all'estero e autorizzerà l'ingresso e il soggiorno in Italia alle seguenti condizioni:
   a) che il provvedimento straniero che autorizza l'espatrio e la residenza all'estero del minore sia emesso od omologato dalla pubblica autorità e sia emesso nel rispetto delle norme di cui alla legge 31 maggio 1995 n. 218;
   b) che gli adulti che richiedono l'autorizzazione all'ingresso del minore abbiano entrambi la medesima nazionalità del minore ovvero, in difetto, abbiano i requisiti di idoneità di seguito fissati;
   c) che gli adulti che richiedono l'autorizzazione all'ingresso del minore siano uniti a questo da vincolo di parentela entro il quarto grado ovvero, in difetto, abbiano con il minore un preesistente rapporto affettivo solido e accertato;
   d) che, trattandosi di misura temporanea, il provvedimento straniero sia corredato di un progetto che illustra lo scopo della misura di protezione del minore e la prevedibile durata della stessa; che quindi il provvedimento sia disposto dalla competente autorità del Paese straniero allorché sia accertato e documentato che il minore si trova in stato di difficoltà familiare, temporanea o prolungata, e non sia possibile procedere ad una analoga misura di protezione nel Paese di origine;
   e) che dal provvedimento straniero risulti accertato che i richiedenti sono in Pag. 13grado di assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e il soddisfacimento dei bisogni affettivi del minore straniero durante il soggiorno in Italia;
   f) che il provvedimento straniero contenga le motivazioni che giustificano l'applicazione della misura di protezione del minore con riferimento ad un progetto sanitario, di studio o di formazione professionale predisposto dall'ente all'uopo autorizzato;
   g) disponibilità a favorire il mantenimento delle relazioni del minore con la sua famiglia e con la cultura del Paese d'origine.
* 4. 3. Caruso, Marazziti, Sberna.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: anche al fine di accertare fino alla fine del periodo.
4. 8. Santerini, Marazziti, Schirò.

  Al comma 2 secondo periodo, sostituire le parole: sulla persona, sulla famiglia o sulla struttura individuata per l'accoglienza o l'assistenza legale con le seguenti: sulla persona o sulla famiglia individuate per l'assistenza legale.
4. 17. Rossomando.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: decreto motivato inserire le seguenti: reclamabile entro trenta giorni presso la Corte d'Appello dal pubblico ministero o dagli aspiranti all'assistenza giuridica, morale e materiale del minore.
4. 23. Di Battista, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: In ogni caso il decreto definitivo è comunicato dal Tribunale per i minorenni all'autorità centrale italiana.
4. 29. Di Battista, Bonafede, Businarolo.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. L'autorità centrale verifica altresì che sia documentato quanto segue:
   a) che la persona o la famiglia o l'ente individuato per l'accoglienza o l'assistenza legale possieda capacità di provvedere all'educazione, all'istruzione e al mantenimento del minore e che si sia impegnato espressamente a favorire il mantenimento delle relazioni del minore con la sua famiglia e con la cultura del Paese d'origine;
   b) che le persone che hanno la responsabilità del minore in base alla misura disposta all'estero non siano né siano state sottoposte a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; assenza di condanne per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del codice di procedura penale, ovvero per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, la famiglia, la persona o in materia di stupefacenti o immigrazione; agli effetti del requisito previsto dalla presente lettera, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
   c) che i soggetti responsabili, o almeno uno di essi, posseggano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e, per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, anche dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.
* 4. 2. Caruso, Marazziti, Sberna.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. L'autorità centrale verifica altresì che sia documentato quanto segue:
   a) che la persona o la famiglia o l'ente individuato per l'accoglienza o l'assistenza Pag. 14legale possieda capacità di provvedere all'educazione, all'istruzione e al mantenimento del minore e che si sia impegnato espressamente a favorire il mantenimento delle relazioni del minore con la sua famiglia e con la cultura del Paese d'origine;
   b) che le persone che hanno la responsabilità del minore in base alla misura disposta all'estero non siano né siano state sottoposte a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; assenza di condanne per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del codice di procedura penale, ovvero per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, la famiglia, la persona o in materia di stupefacenti o immigrazione; agli effetti del requisito previsto dalla presente lettera, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
   c) che i soggetti responsabili, o almeno uno di essi, posseggano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e, per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, anche dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.
* 4. 11. Zampa.

  Al comma 3, lettera c), dopo le parole: assenza di condanne aggiungere le seguenti: ovvero di sentenze a non doversi procedere per avvenuta prescrizione.
4. 24. Businarolo, Bonafede, Di Battista.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Qualora il tribunale per i minorenni verifichi che il minorenne è in stato di abbandono, dichiara non luogo a provvedere e dispone l'immediata restituzione degli atti all'autorità centrale italiana ai fini dell'attivazione del procedimento ai sensi del successivo articolo 5.
4. 25. Businarolo, Bonafede, Di Battista.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Con il decreto che approva la proposta di accoglienza o di assistenza giuridica morale e materiale, il giudice attribuisce alle persone o ai responsabili della struttura individuata la cura, l'assistenza morale e materiale e responsabilità analoga a quella genitoriale sul minorenne, dal momento del suo ingresso in Italia.
4. 26. Businarolo, Bonafede, Di Battista.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il provvedimento della Autorità centrale che accerta il rispetto dei requisiti richiesti al fine del riconoscimento è trasmesso a norma dell'articolo 3-quater comma 3 per ogni adempimento del caso.
** 4. 1. Caruso, Marazziti, Sberna.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il provvedimento della Autorità centrale che accerta il rispetto dei requisiti richiesti al fine del riconoscimento è trasmesso a norma dell'articolo 3-quater comma 3 per ogni adempimento del caso.
** 4. 12. Zampa.

  Al comma 4 sostituire le parole: alla persona, alla famiglia o alla struttura individuata per l'accoglienza o l'assistenza legale con le seguenti: alla persona o alla famiglia individuate per l'assistenza legale.
4. 18. Rossomando.

Pag. 15

  Al comma 6, dopo la parola: rinnovabile aggiungere le seguenti: fino al compimento della maggiore età.
4. 27. Businarolo, Bonafede, Di Battista.

  Al comma 7, dopo la parola: affidamento familiare aggiungere le seguenti: nonché dei diritti e dei doveri di cui all'articolo 315-bis c.c., da parte delle persone o della struttura autorizzate all'accoglienza.
4. 28. Businarolo, Bonafede, Di Battista.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: la persona, la famiglia o la struttura che lo accoglie con le seguenti: la persona o la famiglia che lo accoglie.
4. 19. Rossomando.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Nei casi di cui al comma precedente, il tribunale per i minorenni provvede su richiesta del pubblico ministero all'emanazione dei provvedimenti urgenti a tutela del minore, informando immediatamente l'autorità competente straniera tramite l'autorità centrale.
  Il tribunale per i minorenni provvede, su richiesta dell'autorità competente straniera, alla revoca della misura quando vengano meno le condizioni indicate nella proposta, disponendo, a richiesta della citata autorità, il ritorno del minore nello Stato di provenienza.
  L'autorità centrale trasmette senza indugio gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore. Il procuratore della Repubblica richiede con ricorso in via d'urgenza al tribunale la revoca della misura ed i conseguenti provvedimenti, compreso il ritorno del minore nello Stato di provenienza.
4. 9. Santerini, Marazziti, Schirò.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5. 5. Rossomando.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Assistenza giuridica del minore in stato di abbandono).

  1. L'assistenza giuridica di un minore in situazione di abbandono residente in uno Stato estero è consentita ai coniugi residenti in Italia nel rispetto della legge 4 maggio 1984 n. 183 e ss.mm., con il parere conforme della Commissione di cui all'articolo 38 della stessa legge reso in applicazione delle norme seguenti.
  2. Fermo restando il rispetto della presente legge e delle norme in essa richiamate, allorché un'autorità competente straniera di un Paese che non riconosce l'adozione né l'affidamento a scopo preadottivo prospetti, ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione, il collocamento o l'assistenza giuridica di un minore presso una famiglia e la misura comporti il collocamento del minore nel territorio italiano, essa consulta l'autorità centrale italiana, informandola sui motivi della proposta e sulla complessiva situazione del minore.
  3. L'autorità centrale, con la collaborazione della Commissione per la protezione dei minori e l'adozione internazionale che verifica, direttamente o tramite enti all'uopo delegati, che non si tratti di minore in stato di abbandono, approverà il collocamento disposto all'estero e autorizzerà l'ingresso e il soggiorno in Italia alle seguenti condizioni:
   a) che il minore sia accompagnato da almeno un adulto che eserciti su di lui la responsabilità genitoriale, in base a un provvedimento dell'autorità giudiziaria competente del Paese di origine del minore;Pag. 16
   b) che il provvedimento della competente autorità straniera abbia autorizzato l'espatrio del minore e la residenza in Italia in maniera permanente;
   c) che il minore sia originario di Paesi contraenti o con cui l'Italia abbia comunque concluso un accordo internazionale in base al quale alle autorità del Paese di nuova residenza del minore sono trasferite la giurisdizione e la competenza ad adottare le misure necessarie per la protezione del minore in conformità al suo superiore interesse;
   d) che gli accordi, di cui alla lettera c) diversi dalla Convenzione contengano le condizioni di cui al presente articolo;
   e) che siano stati rispettati i requisiti e le procedure di cui al Titolo III capo I della legge 4 maggio 1983 n. 184, che prevedono l'accompagnamento delle coppie da parte di enti autorizzati;
   f) che il provvedimento straniero sia corredato di una copia certificata e conforme dell'atto di nascita del minore, del certificato di decesso dei genitori o dell'atto in cui è accertato lo stato di abbandono del minore;
   g) che il minore di età superiore a dodici anni abbia prestato il proprio consenso al trasferimento all'estero;
   h) che entro sei mesi dall'ingresso in Italia sia richiesta la pronuncia di adozione del minore al tribunale per i minorenni territorialmente competente che, sussistendone le condizioni, e valutato il superiore interesse del minore coinvolto, emette una sentenza agli effetti di cui all'articolo 27 o dell'articolo 44 della legge n. 184 del 1983. Nel caso in cui l'adozione sia richiesta da un parente del minore o in ogni altro caso in cui il Tribunale per i minorenni competente, tenuto conto di ogni circostanza del caso, lo ritenga preferibile nel rispetto del provvedimento straniero e nell'interesse del minore, si applica l'articolo 44 della legge citata.

  4. La procedura e le modalità di funzionamento e autorizzazione degli Enti autorizzati applicabili sono quelle di cui al Capo richiamato al comma 3 lettera e) che precede. Ai fini dell'autorizzazione degli Enti per la presente procedura, costituisce requisito indispensabile l'avere già svolto consolidata attività di accompagnamento nell'ambito delle procedure di adozione internazionale.
  5. Ai fini delle comunicazioni e del rilascio del visto di ingresso, si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 7 che precede.
  6. Per le richieste fondate su provvedimenti stranieri emessi in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente articolo, l'autorizzazione può essere rilasciata anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1, purché il requisito di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sussista al momento della richiesta e sia chiesto al tribunale per i minorenni territorialmente competente un provvedimento ai sensi dell'articolo 22 della legge 4 maggio 1984 n. 183 nel termine di cui alla lettera h) nel citato comma 1, sempre che ciò corrisponda all'interesse del minore, avuta considerazione per i legami già instauratisi.
  3. Al comma 1 dell'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:
   «d-bis) quando il minore straniero abbia fatto ingresso in Italia ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1996 o di altro accordo internazionale ed esistano legami familiari il cui mantenimento risponde all'interesse del minore stesso».
* 5. 1. Caruso, Marazziti, Sberna.

  Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.
(Assistenza giuridica del minore in stato di abbandono).
1. L'assistenza giuridica di un minore in situazione di abbandono residente in uno Stato estero è consentita ai coniugi residenti in Italia nel rispetto della legge 4 maggio 1984 n. 183 e ss.mm., con il parere Pag. 17conforme della Commissione di cui all'articolo 38 della stessa legge reso in applicazione delle norme seguenti.
  2. Fermo restando il rispetto della presente legge e delle norme in essa richiamate, allorché un'autorità competente straniera di un Paese che non riconosce l'adozione né l'affidamento a scopo preadottivo prospetti, ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione, il collocamento o l'assistenza giuridica di un minore presso una famiglia e la misura comporti il collocamento del minore nel territorio italiano, essa consulta l'autorità centrale italiana, informandola sui motivi della proposta e sulla complessiva situazione del minore.
  3. L'autorità centrale, con la collaborazione della Commissione per la protezione dei minori e l'adozione internazionale che verifica, direttamente o tramite enti all'uopo delegati, che non si tratti di minore in stato di abbandono, approverà il collocamento disposto all'estero e autorizzerà l'ingresso e il soggiorno in Italia alle seguenti condizioni:
   a) che il minore sia accompagnato da almeno un adulto che eserciti su di lui la responsabilità genitoriale, in base a un provvedimento dell'autorità giudiziaria competente del Paese di origine del minore;
   b) che il provvedimento della competente autorità straniera abbia autorizzato l'espatrio del minore e la residenza in Italia in maniera permanente;
   c) che il minore sia originario di Paesi contraenti o con cui l'Italia abbia comunque concluso un accordo internazionale in base al quale alle autorità del Paese di nuova residenza del minore sono trasferite la giurisdizione e la competenza ad adottare le misure necessarie per la protezione del minore in conformità al suo superiore interesse;
   d) che gli accordi, di cui alla lettera c) diversi dalla Convenzione contengano le condizioni di cui al presente articolo;
   e) che siano stati rispettati i requisiti e le procedure di cui al Titolo III capo I della legge 4 maggio 1983 n. 184, che prevedono l'accompagnamento delle coppie da parte di enti autorizzati;
   f) che il provvedimento straniero sia corredato di una copia certificata e conforme dell'atto di nascita del minore, del certificato di decesso dei genitori o dell'atto in cui è accertato lo stato di abbandono del minore;
   g) che il minore di età superiore a dodici anni abbia prestato il proprio consenso al trasferimento all'estero;
   h) che entro sei mesi dall'ingresso in Italia sia richiesta la pronuncia di adozione del minore al tribunale per i minorenni territorialmente competente che, sussistendone le condizioni, e valutato il superiore interesse del minore coinvolto, emette una sentenza agli effetti di cui all'articolo 27 o dell'articolo 44 della legge 184/1983. Nel caso in cui l'adozione sia richiesta da un parente del minore o in ogni altro caso in cui il Tribunale per i minorenni competente, tenuto conto di ogni circostanza del caso, lo ritenga preferibile nel rispetto del provvedimento straniero e nell'interesse del minore, si applica l'articolo 44 della legge citata.

  4. La procedura e le modalità di funzionamento e autorizzazione degli Enti autorizzati applicabili sono quelle di cui al Capo richiamato al comma 3 lettera e) che precede. Ai fini dell'autorizzazione degli Enti per la presente procedura, costituisce requisito indispensabile l'avere già svolto consolidata attività di accompagnamento nell'ambito delle procedure di adozione internazionale.
  5. Ai fini delle comunicazioni e del rilascio del visto di ingresso, si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 7 che precede.
  6. Per le richieste fondate su provvedimenti stranieri emessi in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente articolo, l'autorizzazione può essere rilasciata anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1, purché il requisito di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sussista Pag. 18al momento della richiesta e sia chiesto al tribunale per i minorenni territorialmente competente un provvedimento ai sensi dell'articolo 22 della legge 4 maggio 1984 n. 183 nel termine di cui alla lettera h) nel citato comma 1, sempre che ciò corrisponda all'interesse del minore, avuta considerazione per i legami già instauratisi.
  3. Al comma 1 dell'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:
   «d-bis) quando il minore straniero abbia fatto ingresso in Italia ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1996 o di altro accordo internazionale ed esistano legami familiari il cui mantenimento risponde all'interesse del minore stesso».
*5. 4. Zampa.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'assistenza legale di un minore in situazione di abbandono residente in uno Stato estero è consentita ai soggetti residenti in Italia provvisti di decreto di idoneità in corso di efficacia.
5. 2. Santerini, Marazziti, Schirò.

  Ai commi 2 e 6, la parola: interessati è sostituita dalle seguenti: aspiranti all'accoglienza giuridica.
5. 10. Bonafede, Businarolo, Di Battista.

  Al comma 5, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) l'informazione fornita al minore, il suo ascolto, tenuto conto della sua età e maturità, e il suo consenso, se richiesto dalla legislazione dello Stato di origine;.
5. 3. Santerini, Marazziti, Schirò.

  Alla lettera d) del comma 5 dopo le parole: l'informazione fornita al minore, sono inserite le seguenti: il suo ascolto, qualora abbia compiuto gli anni dodici,.
5. 7. Di Battista, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 8, sopprimere le parole: al tribunale per i minorenni,.
5. 4. Santerini, Marazziti, Schirò.

  Al primo periodo del comma 11, dopo le parole: in affidamento familiare sono inserite le seguenti: nonché, nei confronti delle persone o della strutture autorizzate all'accoglienza, dei diritti e dei doveri di cui all'articolo 315-bis del codice civile.
5. 6. Di Battista, Bonafede, Businarolo.

  Sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. Il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore e del protutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile. Si applica l'articolo 348 del codice civile.
5. 5. Santerini, Marazziti, Schirò.

ART. 6.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al minore non in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea, che ha fatto ingresso nel territorio dello stato ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, al compimento della maggiore età si applicano inoltre le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 91.
6. 5. Santerini, Marazziti, Schirò.

  Il comma 2 è sostituito con il seguente:
  2. Al minore non cittadino europeo che abbia fatto ingresso nel territorio dello Pag. 19Stato a norma dell'articolo 7 e nei cui confronti è emessa una sentenza di adozione ex articolo 44 della legge 4 maggio 1983 n. 184 è concessa in via automatica la cittadinanza, senza alcun effetto nei confronti di eventuali
6. 4. Caruso, Marazziti, Sberna.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al minore che abbia fatto ingresso ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni dell'articolo 29, commi 2 e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
**6. 1. Caruso, Marazziti, Sberna.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al minore che abbia fatto ingresso ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni dell'articolo 29, commi 2 e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
**6. 9. Zampa.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al minore non cittadino europeo che abbia fatto ingresso nel territorio dello Stato a norma dell'articolo 7 e nei cui confronti è emessa una sentenza di adozione ex articolo 44 della legge 4 maggio 1983 n. 184 è concessa in via automatica la cittadinanza, senza alcun effetto nei confronti di eventuali parenti stranieri.
*6. 3. Caruso, Marazziti, Sberna.

  All'articolo 6 sostituire il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al minore non cittadino europeo che abbia fatto ingresso nel territorio dello Stato a norma dell'articolo 7 e nei cui confronti è emessa una sentenza di adozione ex articolo 44 della legge 4 maggio 1983 n. 184 è concessa in via automatica la cittadinanza, senza alcun effetto nei confronti di eventuali parenti stranieri.
*6. 6. Zampa.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. In ogni caso il maggiorenne accolto da cittadini italiani non in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea, che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato ai sensi degli articoli 6 o 7 della presente legge e che ne abbia interesse può richiedere la cittadinanza italiana in applicazione dell'articolo 9 comma 1 lettera b) della legge 12 gennaio 1991 n. 13.
**6. 2. Caruso, Marazziti, Sberna.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. In ogni caso il maggiorenne accolto da cittadini italiani non in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea, che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato ai sensi degli articoli 6 o 7 della presente legge e che ne abbia interesse può richiedere la cittadinanza italiana in applicazione dell'articolo 9 comma 1 lettera b) della legge 12 gennaio 1991 n. 13.
**6. 8. Zampa.

ART. 11.

  Dopo le parole: Consiglio dei Ministri inserire le seguenti e del Presidente della Commissione per la protezione dei minori e delle Adozioni Internazionali.
*11. 2. Zampa.

Pag. 20

  Dopo le parole: Consiglio dei Ministri inserire le seguenti e del Presidente della Commissione per la protezione dei minori e delle Adozioni Internazionali.
*11. 1. Caruso, Marazziti, Sberna.

ART. 13.

  Il comma 2 è sostituito con il seguente: Per le richieste fondate su provvedimenti stranieri emessi in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente articolo, l'autorizzazione può essere rilasciata anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 2 lettere b), c) e d), sempre che ciò corrisponda all'interesse del minore, avuta considerazione per i legami già instauratisi.
*13. 1. Caruso, Marazziti, Sberna.

  Il comma 2 è sostituito con il seguente: Per le richieste fondate su provvedimenti stranieri emessi in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente articolo, l'autorizzazione può essere rilasciata anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 2 lettere b), c) e d), sempre che ciò corrisponda all'interesse del minore, avuta considerazione per i legami già instauratisi.
*13. 2. Zampa.

Pag. 21

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 1589 Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 3.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole «l'assistenza legale di un minore» con le seguenti: «l'assistenza giuridica, morale e materiale, nonché la cura affettiva di un minore».
*3. 30. (Nuova formulazione) Bonafede, Businarolo, Di Battista.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Provvedimenti provvisori e urgenti)

  1. Il tribunale per i minorenni del luogo ove si trovano il minore o i suoi beni è competente ad adottare i provvedimenti provvisori e urgenti previsti dagli articoli 6, 11 e 12 della Convenzione de L'Aja del 19 ottobre 1996. Del provvedimento è dato avviso all'autorità centrale.
3. 01. (Nuova formulazione) Santerini, Marazziti, Schirò.

ART. 4.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «trasmette gli atti al» inserire le seguenti: «procuratore della Repubblica presso il» ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il quale, valutata la regolarità della proposta, presenta ricorso al tribunale per i minorenni perché sia autorizzata l'assistenza legale».
4. 20. (Nuova formulazione) Di Battista, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «l'informazione fornita al minore,» inserire le seguenti: «il suo ascolto,» e sostituire la parola «richiesto» con la seguente: «richiesti».

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 5, lettera d), dopo le parole: «l'informazione fornita al minore,» inserire le seguenti: «il suo ascolto,» e sostituire la parola «richiesto» con la seguente: «richiesti».
*4. 6. (Nuova formulazione) Santerini, Marazziti, Schirò.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «l'informazione fornita al minore,» inserire le seguenti: «il suo ascolto,» e sostituire la parola «richiesto» con la seguente: «richiesti».

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 5, lettera d), dopo le parole: «l'informazione fornita al minore,» inserire le seguenti: «il Pag. 22suo ascolto,» e sostituire la parola «richiesto» con la seguente: «richiesti».
*4. 21. (Nuova formulazione). Di Battista, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «decreto motivato» inserire le seguenti: «reclamabile entro quindici giorni presso la Corte d'Appello dal pubblico ministero e dagli aspiranti all'assistenza legale».
4. 23. (Nuova formulazione) Di Battista, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: In ogni caso il decreto definitivo è comunicato dal Tribunale per i minorenni all'autorità centrale italiana.
4. 29. Di Battista, Bonafede, Businarolo.

ART. 5.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'assistenza legale di un minore in situazione di abbandono residente in uno Stato estero è consentita ai residenti in Italia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.
5. 2. (Nuova formulazione) Santerini, Marazziti, Schirò.

  Al comma 2, sostituire la parola «interessati» con la seguente: «aspiranti all'assistenza legale».

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire la parola «interessati» con la seguente: «aspiranti all'assistenza legale»
5. 10. (Nuova formulazione) Bonafede, Businarolo, Di Battista.