CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 giugno 2014
246.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali (C. 2365 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 2365 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali»,
   considerato che le disposizioni contenute nel decreto-legge riferite alla protezione civile sono riconducibili alle materie di legislazione concorrente elencate nel terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione e che le altre disposizioni contenute nel provvedimento sono riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dalla lettera g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione,
   evidenziato che l'articolo 1, comma 1, mira a garantire la continuità dell'attività di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012 e a coordinarla con gli interventi necessari per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, e interessati anche dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, come individuati dall'articolo 3 del decreto-legge n. 4, del 2014 nonché dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, come individuati dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013, dichiarativa dello stato di emergenza, e in attuazione dell'ordinanza di protezione civile n. 83 del 2013,
   rilevato, in proposito, che, in applicazione dei riferimenti normativi sopra citati, non sono specificamente individuati i comuni colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013,
   osservato che mentre il comma 1 dell'articolo 1 ricomprende tra i territori interessati dalle disposizioni del decreto anche quelli colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, nei commi 3, 4, 7 e 8 del medesimo articolo si fa riferimento, invece, solo agli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014,
   ricordato che il comma 5 consente al Presidente della regione Emilia-Romagna, nella sua veste di Commissario delegato, di destinare complessivamente 210 milioni di euro, per gli anni 2014 e 2015 per contributi per danni subiti da soggetti privati colpiti dagli eventi alluvionali del gennaio 2014 e dalla tromba d'aria nonché per i più urgenti interventi connessi al programma di messa in sicurezza idraulica dei territori connessi ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali citati,
   ricordato, altresì, che il comma 6 affida al Presidente della Regione, in coordinamento con il Commissario delegato Pag. 132all'emergenza idrogeologica e con gli altri soggetti istituzionalmente competenti, l'individuazione dei progetti cantierabili necessari per la messa in sicurezza dei territori e delle risorse necessarie per il loro finanziamento,
   evidenziato che il comma 6 prevede, inoltre, che siano individuate, con riferimento ai progetti cantierabili necessari per la messa in sicurezza dei territori di cui al comma 1, le risorse previste a legislazione vigente disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato all'emergenza idrogeologica o che devono essere immediatamente trasferite nella stessa contabilità per l'avvio o la prosecuzione degli interventi,
   sottolineato che il comma 7 demanda ad appositi provvedimenti del Presidente della Regione Emilia-Romagna, nella sua veste di Commissario delegato: la determinazione, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, di priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi (al netto di eventuali risarcimenti assicurativi) necessari per la ripresa delle attività economiche e delle normali condizioni di vita e di lavoro dei privati cittadini, nel limite delle risorse indicate dal comma 5; l'individuazione dei requisiti soggettivi e oggettivi (per la concessione dei contributi) e le modalità di asseverazione dei danni subiti, anche prevedendo procedure semplificate per i danni di importo inferiore alla soglia determinata dal Commissario,
   evidenziato che, al medesimo comma 7, viene altresì prevista l'estensione di tali procedure, ai fini dell'armonizzazione dei comportamenti amministrativi, anche ai provvedimenti futuri relativi al sisma del maggio 2012; viene altresì stabilita l'autorizzazione di contributi per l'autonoma sistemazione, sempre nel limite delle risorse di cui al comma 5 dei nuclei familiari la cui abitazione principale in conseguenza dell'evento alluvionale è stata dichiarata inagibile o accertata come inabitabile da parte dei competenti uffici locali,
   rilevata l'opportunità di chiarire maggiormente il rapporto tra le disposizioni recate dai commi 5, 6 e 7,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare una puntuale individuazione dei comuni colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, considerato che la delibera del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013 e l'ordinanza di protezione civile n. 83 del 2013, richiamate dal testo, non li indicano nel dettaglio;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire maggiormente all'articolo 1, commi 3, 4, 7 e 8 se tra i territori interessati dalle disposizioni del decreto siano ricompresi anche quelli interessati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013;
   c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire maggiormente il rapporto tra le disposizioni recate dai commi 5, 6 e 7.