CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 maggio 2014
242.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali (C. 2365 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 2365, di conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali;
   rilevato che l'articolo 1 del decreto-legge reca misure per garantire la prosecuzione degli interventi per il ripristino, la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dell'Emilia-Romagna interessati, oltre che dal sisma del 2012, dalle alluvioni del gennaio 2014 e dalla tromba d'aria del maggio 2013;
   considerato, in particolare, che la prosecuzione degli interventi in questione è affidata al presidente della regione Emilia-Romagna, in qualità di commissario per la ricostruzione a seguito del terremoto del maggio 2012; che a quest'ultimo vengono conferiti i poteri necessari per procedere anche in deroga alle disposizioni vigenti; e che vengono stanziate risorse per la ricostruzione, la ripresa economica e la messa in sicurezza dei territori;
   rilevata l'esistenza di altre situazioni di emergenza dichiarata sul territorio nazionale (in particolare in Abruzzo, Lombardia, Veneto, Sardegna e Marche, con specifico riferimento a Senigallia),
esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   si rappresenta l'esigenza di assicurare la stessa attenzione a tutte le situazioni di emergenza già dichiarata, nonché di iniziative legislative che razionalizzino e uniformino le procedure per l'attivazione di interventi nazionali di assistenza alle popolazioni e di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, definendo al meglio il ruolo delle autonomie territoriali per garantire il coordinamento dell'azione del Governo, delle regioni e degli enti locali.

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ALLEGATO 2

DL 73/2014: Proroga gestioni commissariali (S. 1479 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo S. 1479, di conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante «misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche»;
   rilevato che il provvedimento prevede la proroga dell'attività del commissario delegato a fronteggiare la situazione di emergenza instauratasi a causa della vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli, tratto dell'acquedotto del Sele-Calore che costituisce l'unica via d'acqua per l'approvvigionamento di un considerevole numero di utenti in Campania, Basilicata e Puglia; prevede il subentro, al commissario statale già individuato quale soggetto attuatore per il completamento della viabilità nel tratto Lioni-Grottaminarda (parte del collegamento tra l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria e l'Autostrada A16 Napoli-Bari), di una apposita struttura temporanea costituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; e proroga la validità dell'ordinanza di protezione civile adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri per fronteggiare la situazione di criticità in atto negli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e dell'impianto di grigliatura e derivazione di Succivo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Soppressione delle province (testo unificato S. 131 Lanzillotta e abbinati).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo unificato dei disegni di legge costituzionale S. 131 e abbinati, recante «Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione», adottato dalla Commissione affari costituzionali come testo base;
   rilevato che:
    il provvedimento prevede l'abolizione dell'ente provincia, a tal fine disponendo la soppressione di qualsiasi riferimento alle province nel testo della Costituzione, con l'eccezione di quello contenuto nel secondo comma dell'articolo 116, ai sensi del quale la regione Trentino Alto Adige è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
    l'eliminazione della previsione costituzionale dell'ente provincia è contenuta anche nel disegno di legge costituzionale del Governo S. 1429, anch'esso all'esame della Commissione affari costituzionali del Senato, nell'ambito della discussione dei disegni di legge di riforma della parte seconda della Costituzione;
    l'articolo 4 del testo base stabilisce, nell'ambito delle disposizioni transitorie, che le province cessino da ogni funzione loro attribuita entro un anno dall'entrata in vigore della revisione costituzionale che le abolisce e demanda conseguentemente alla legge ordinaria di disciplinare l'attribuzione delle funzioni e il trasferimento dei beni patrimoniali e delle risorse umane e finanziarie delle province soppresse;
    in materia è intervenuta di recente la legge 7 aprile 2014, n. 56, la quale – oltre a ridefinire l'ordinamento delle province, in attesa della riforma costituzionale del titolo V e delle relative norme di attuazione – ha previsto la trasformazione di alcune di esse in città metropolitane, nel contempo dettando una disciplina transitoria per assicurare che sui rispettivi territori le città metropolitane subentrino alle province in tempi certi e definiti;
    appare opportuno, anche nell'ambito della più generale riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, prevedere – definendo puntualmente modalità, criteri e limiti – che le regioni a statuto ordinario possano organizzare, anche attraverso l'istituzione di enti appositamente formati, l'amministrazione delle competenze di area vasta non direttamente gestite, anche al fine di tendere ad una armonizzazione, in materia di ordinamento degli enti territoriali, tra i poteri delle regioni a statuto ordinario e quelli delle regioni a statuto speciale, ferma restando la salvaguardia delle peculiarità di queste ultime,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione, anche alla luce della più ampia riforma costituzionale del titolo V della parte seconda della Costituzione attualmente al suo esame (S. 1429), l'opportunità di prevedere – sulla base di modalità, criteri e limiti puntualmente Pag. 83definiti – che le regioni a statuto ordinario possano organizzare l'amministrazione delle competenze di area vasta non direttamente gestite, anche attraverso l'istituzione di enti appositamente formati, nonché, più in generale, di armonizzare, in materia di ordinamento degli enti territoriali, i poteri delle regioni a statuto ordinario con quelli delle regioni a statuto speciale, ferma restando la salvaguardia delle peculiarità di queste ultime;
   b) valuti inoltre la Commissione l'opportunità di prevedere un coordinamento tra le disposizioni transitorie connesse all'abolizione dell'ente provincia e quelle dettate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, in merito ai tempi del subentro delle città metropolitane alle province.