CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 maggio 2014
240.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di agricoltura sociale (Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian).

ULTERIORE NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Finalità).

  1. La presente legge promuove l'agricoltura sociale, nel rispetto dei princìpi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e nell'ambito delle competenze regionali, quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

Art. 2
(Definizioni).

  1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, dirette a realizzare:
   a) inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
   b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni di abilitazione, di capacitazione, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana. Rientrano nelle attività sociali e di servizio per le comunità locali, in particolare, le attività di:
    1) accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare (agrinido e agriasilo);
    2) accoglienza e soggiorno di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica;
    c) prestazioni e servizi terapeutici che affiancano e supportano le terapie della medicina tradizionale finalizzati a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
    d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione Pag. 140della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale.

  2. Le attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
  3. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio.
  4. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte in associazione con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ferma restando la disciplina di settore applicabile a ciascuno dei soggetti richiamati.

Art. 3.
(Riconoscimento degli operatori).

  1. Al fine di favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione della rete locale delle prestazioni e dei servizi di cui all'articolo 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano, qualora necessario, le proprie disposizioni in materia al fine di consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni di cui al medesimo articolo 2. Il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengono secondo le disposizioni previste dal soggetto competente per il riconoscimento, in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 8. Le imprese riconosciute sono iscritte in un elenco ufficiale costituito a livello regionale.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori che alla data di entrata in vigore della presente legge già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, fissando un termine non inferiore ad un anno per l'adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
  3. Se le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non provvedono a quanto disposto dal comma 1, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, definisce con proprio decreto i requisiti di cui al citato comma 1.

Art. 4.
(Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori).

  1. Gli operatori dell'agricoltura sociale possono costituire organizzazioni di produttori (OP), di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per prodotti dell'agricoltura sociale. Le OP di agricoltura sociale, ai fini del rispetto dei requisiti minimi per il riconoscimento delle OP stabiliti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 85/TRAV del 12 febbraio 2007, pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono costituite da almeno tre imprese, senza limiti di carattere regionale, e con un volume minimo di produzione commercializzata pari a 100.000 euro.

Art. 5.
(Locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale).

  1. I fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 Pag. 141mantengono ovvero acquisiscono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti.
  2. Le regioni promuovono prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura sociale, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

Art. 6.
(Interventi di sostegno).

  1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.
  2. I comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, e successive modificazioni.
  3. Nell'ambito delle operazioni di alienazione e locazione dei terreni demaniali agricoli e di quelli appartenenti agli enti pubblici territoriali e non territoriali, di cui all'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono previsti criteri di priorità per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, anche utilizzando i beni e i terreni confiscati ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
  4. All'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti».
  5. Nella predisposizione dei piani regionali di sviluppo rurale, le regioni possono promuovere la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità del comparto primario e basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale.

Art. 7.
(Istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale).

  1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, di seguito denominato «Osservatorio», al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
   a) definizione di linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche in materia di agricoltura sociale, con particolare riferimento a criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attività di agricoltura sociale, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla proposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno alle imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti, all'inquadramento di modelli efficaci, alla messa a punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione;
   b) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio nazionale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;
   c) raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l'efficacia delle Pag. 142pratiche di agricoltura sociale e loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;
   d) proposizione di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;
   e) proposizione di azioni di comunicazione e di animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative delle regioni e degli enti locali.

  2. L'Osservatorio è composto da:
   a) cinque rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute e dal Ministro della giustizia;
   b) due rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   c) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle organizzazioni medesime e nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
   d) due rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale, designati dalle organizzazioni medesime e nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
   e) due rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e individuati nell'ambito degli operatori già attivi nel territorio nel settore dell'agricoltura sociale;
   f) due rappresentanti delle associazioni di promozione sociale con riferimenti statutari all'ambito agricolo iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
   g) due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della cooperazione nominati dal Ministro dello sviluppo economico.

  3. L'Osservatorio può avvalersi, per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti, del supporto di esperti qualificati nel settore dell'agricoltura sociale.
  4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'insediamento dell'Osservatorio e alla definizione delle relative modalità di organizzazione e di funzionamento. I componenti dell'Osservatorio non hanno diritto alla corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.