CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 maggio 2014
240.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico. C. 2385 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto;
   rilevato che:
    il comma 2-ter dell'articolo 1 prevede, in particolare, che la prima fase del corso-concorso selettivo per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 104 del 2013, sia bandita entro il 31 dicembre 2014 e dispone che una quota dei posti sia riservata «ai soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva»;
    la disposizione precisa come il contenzioso debba essere relativo ai concorsi per dirigente scolastico banditi, rispettivamente, con Decreto direttoriale 22 novembre 2004 e con DM 3 ottobre 2006, ovvero riferibile alle procedure di rinnovazione, in Sicilia, del medesimo concorso del 2004, avviate ai sensi della legge n.  202 del 2010;
    non appare chiaro, tuttavia, se il contenzioso al quale si intende fare riferimento sia esclusivamente quello pendente in sede giurisdizionale, ovvero possa trattarsi anche di contenzioso pendente in sede amministrativa;
    la categoria dei soggetti che sono parte in un contenzioso pendente potrebbe coincidere con quella di coloro che non abbiano ottenuto la pronuncia di alcuna sentenza definitiva (questi ultimi sono pur sempre parti in un contenzioso pendente); inoltre, i soggetti che hanno ottenuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio, ove questa non sia passata in giudicato, sono comunque soggetti che «hanno un contenzioso pendente»;
    sembrano, inoltre, essere equiparati, ai fini del diritto alla riserva, i soggetti vincitori nel giudizio di primo grado ed i soggetti che non abbiano ottenuto la pronuncia di alcuna sentenza definitiva,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2-ter, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se il contenzioso al quale si intende fare riferimento sia esclusivamente quello pendente in sede giurisdizionale, ovvero possa trattarsi anche di contenzioso pendente in sede amministrativa;
   b) all'articolo 1, comma 2-ter, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare con maggiore precisione i soggetti destinatari del diritto di riserva, tenendo conto di quanto indicato in premessa.

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ALLEGATO 2

Interrogazione 5-02127 Turco: Sui reati in materia di stupefacenti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Nel rispondere all'interrogazione dell'onorevole Turco osservo, in via preliminare, che con la sentenza n. 32 del 12 febbraio 2014 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2014), la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla legge cosiddetta Fini-Giovanardi n. 49 del 2006.
  La Corte ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'articolo 77, secondo comma, Costituzione, per difetto di omogeneità di materia tra le disposizioni del decreto-legge e quelle impugnate, introdotte dalla legge di conversione.
  La Corte ha precisato che «trattandosi di un vizio di natura procedurale ... la declaratoria di illegittimità costituzionale colpisce per intero le due disposizioni impugnate e soltanto esse», restando impregiudicata la valutazione di legittimità in relazione ad eventuali ulteriori impugnative aventi ad oggetto altre disposizioni della medesima legge. Pertanto, «a seguito della caducazione delle disposizioni impugnate, tornano a ricevere applicazione l'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e le relative tabelle, in quanto mai validamente abrogati, nella formulazione precedente le modifiche apportate con le disposizioni impugnate».
  Il ripristino della previgente disciplina comporta la reintroduzione della distinzione giuridica e di pena tra droghe pesanti e leggere. Tale effetto si produce dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, nella specie avvenuta il 5 marzo 2014. La sentenza della Corte ha reintrodotto un regime sanzionatorio più afflittivo per le condotte criminose relative alle cosiddette «droghe pesanti», stabilendo la pena della reclusione da otto a vent'anni e della multa da 25.822 a 258.228 euro, e più favorevole per quelle relative alle cosiddette «droghe leggere», punite con la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da 5.146 a 77.468 euro.
  Ciò richiamato, in ordine ai quesiti proposti dall'interrogante, i dati forniti dall'ISTAT indicano che, nel periodo dal 2006 al 2011, il numero di procedimenti per i quali è stata esercitata l'azione penale in relazione ai reati previsti dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, riferiti alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, ha registrato un aumento di circa il 10 per cento, passando da circa 22.500 procedimenti nel 2006 a circa 25.000 procedimenti nel 2011, con un picco di 26.603 procedimenti nel 2008. Per quanto concerne il numero complessivo degli imputati, si è passati da circa 34.500 nel 2006 a circa 36.600 nel 2011, con un picco di 40.402 imputati registrato nell'anno 2009.
  Diverso è l'andamento statistico dei dati relativi alle persone detenute per i medesimi reati, forniti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria alla data del 26 maggio 2014: dal 2006, data di approvazione della legge Fini-Giovanardi, il numero dei detenuti tossicodipendenti e il numero dei detenuti ristretti per i reati di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 Pag. 41sono andati progressivamente aumentando in misura anche sensibile, con una flessione a partire dal 2011.
  Si è infatti passati da un dato iniziale (riferito al 2006) di 8.363 detenuti tossicodipendenti e di 14.597 detenuti ristretti per uno dei delitti previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 (dei quali 10.312 solo per i reati di detenzione o cessione previsti dall'articolo 73 e 4.285 anche per il reato associativo previsto dall'articolo 74), ad un dato finale di 14.879 detenuti tossicodipendenti (dato riferito al 31 dicembre 2013) e di 21.151 detenuti ristretti per uno dei delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 309 (dei quali 15.729 solo per i reati di detenzione o cessione previsti dall'articolo 73 e 5.422 anche per il reato associativo previsto dall'articolo 74; i dati sono riferiti al 26 maggio 2014).
  Dopo il 2011, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 199 del 2010 (sulla esecuzione delle pene detentive presso il domicilio) e del decreto-legge n. 211 del 2011 (sul sovraffollamento delle carceri, convertito dalla legge n. 9 del 2012), si è registrata una flessione degli insiemi relativi alla presenza di detenuti tossicodipendenti e di detenuti ristretti per il delitto previsto dall'articolo 73. Detti provvedimenti normativi hanno consentito di ridurre lo stato di tensione detentiva sia limitando il numero di persone che transitano nelle strutture carcerarie per periodi brevissimi, sia estendendo la platea dei detenuti ammessi alla detenzione domiciliare. La flessione è poi proseguita a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2013, convertito dalla legge n. 94 del 2013, e del decreto-legge n. 146 del 2013: al 26 maggio 2014, come si è detto, i detenuti ristretti per uno dei delitti previsti dall'articolo 73 risultano 15.729, mentre al 31 dicembre 2011 vi erano 21.094 detenuti ristretti per uno dei delitti previsti dall'articolo 73.
  Il citato decreto-legge n. 146 del 2013 sta producendo effetti positivi anche sul sovraffollamento degli istituti penitenziari, facendo registrare una graduale diminuzione complessiva della popolazione detenuta: alla data del 26 maggio 2014 negli istituti penitenziari risultano presenti 59.248 detenuti, a fronte delle 63.225 presenze alla data del 23 dicembre 2013.
  Non è possibile calcolare con precisione le ricadute sulla spesa derivanti dalla introduzione della legge Fini-Giovanardi sugli uffici giudiziari e sul sistema penitenziario dello Stato. A titolo meramente indicativo, si fa rilevare – sulla base dei dati forniti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – che il costo medio pro capite giornaliero dei detenuti ha fatto registrare significativi scostamenti nel corso degli anni, passando da 155 euro nel 2006 a 190 euro nel 2007, per poi diminuire a 116 euro nel 2010. Tale costo medio ammonta oggi a circa 124 euro.
  Sono invece allo studio del Ministero i risparmi che potrebbero derivare dalla declaratoria di illegittimità della Corte Costituzionale della norma sopra citata, non potendo allo stato valutarsi con precisione le ricadute sul lavoro per gli uffici giudiziari.
  In ordine al quesito tendente a conoscere se il Ministro della giustizia abbia valutato l'opportunità riformare la normativa in materia, osservo che già prima della decisione della Corte Costituzionale il Governo era intervenuto per modificare l'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Infatti, il citato decreto-legge n. 146 del 2013 (convertito recentemente dalla legge n. 10 del 2014) con l'articolo 2 aveva introdotto, mediante la sostituzione del comma quinto del citato articolo 73, un'ipotesi autonoma di reato in luogo della previgente circostanza attenuante ad effetto speciale, relativa alle condotte che «per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero le qualità e quantità delle sostanze» si configurino come di lieve entità.
  La ratio dell'intervento era quella di ridurre la popolazione carceraria e, in particolare, di diminuire il numero dei detenuti ristretti in ragione della commissione di fatti «di lieve entità» legati alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti.Pag. 42
  Da ultimo, il 21 maggio 2014 è entrata in vigore la legge 16 maggio 2014, n. 79, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego dei medicinali meno onerosi da parte del Servizio Sanitario Nazionale.
  La legge n. 79 del 2014, preso atto della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, contiene disposizioni volte ad armonizzare le previsioni incriminatrici reintrodotte per effetto della indicata sentenza, introducendo un sistema tabellare articolato in ragione della distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, cui corrisponde una distinta partizione dei limiti edittali di pena. L'effetto immediato di tale regime sanzionatorio, derivante sia dall'intervento della Corte Costituzionale che dalla novella del sistema tabellare, è quello di una modifica al ribasso delle previsioni edittali per le condotte delittuose non di lieve entità relative alle cosiddette «droghe leggere».
  Con riferimento alle condotte delittuose di lieve entità di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, già previste quale ipotesi autonoma di reato (e non più mera circostanza attenuante) per effetto del decreto-legge n. 146 del 2013, la relativa previsione è stata oggetto di modifica al solo scopo di coordinarne le disposizioni sanzionatorie con quelle ora applicabili ai fatti non di lieve entità. In accoglimento di un emendamento del Governo, infatti, il nuovo testo della norma prevede che «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329».
  Infine, la legge di conversione ha ripristinato la possibilità per il giudice del merito, a determinate condizioni, di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità al soggetto tossicodipendente che abbia commesso fatti di lieve entità, in luogo della pena detentiva (articolo 73, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), confermando altresì l'attuale applicabilità della predetta pena sostitutiva – a determinate condizioni anche ai fatti di non lieve entità (articolo 73, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990).
  Anche tale ultimo intervento normativo pare destinato ad avere significative conseguenze sull'entità e composizione della popolazione carceraria, in ragione del venir meno dei presupposti della custodia cautelare in carcere per fatti che il giudice riconosca di lieve entità e della possibilità, correlata al nuovo limite edittale massimo, di richiedere immediatamente la sospensione del processo con la messa alla prova ai sensi della legge 67 del 2014.

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ALLEGATO 3

Interrogazione 5-02134 Amoddio: Sul rinnovo del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come noto all'interrogante, il Ministro della giustizia, con decreto in data 11 dicembre 2012, preso atto del reciproco contenzioso esistente innanzi all'autorità giudiziaria amministrativa e ordinaria fra i candidati dei due contrapposti schieramenti elettorali, del conflitto di interessi nel quale si trovava la maggior parte dei componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e ritenuta l'esigenza di assicurare il corretto svolgimento della tornata elettorale per la nomina dei membri di detto Consiglio, ha disposto: lo scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; la nomina di un Commissario straordinario per provvedere all'ordinaria amministrazione e agli adempimenti necessari al regolare svolgimento delle nuove elezioni; la revoca del decreto ministeriale 14 luglio 2012 (che aveva fissato una precedente data delle elezioni); l'indizione di nuove elezioni per la data del 20 febbraio 2013; lo scioglimento della commissione elettorale nominata ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che disciplina la costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
  L'indicato decreto ministeriale dell'11 dicembre 2012 ha dato origine ad un contenzioso giudiziario, esattamente ripercorso nell'interrogazione in esame. Nelle more della trattazione dei ricorsi, il Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare le elezioni indette, in attesa del giudizio di merito, affermando che «l'eventuale svolgimento di una nuova tornata elettorale nell'attuale fase rischierebbe di aggravare il contenzioso e di nuocere allo stesso interesse pubblico». Con sentenza n. 278 del 2014, depositata il 21 gennaio 2014, il Consiglio di Stato ha definitivamente respinto i ricorsi avverso il citato decreto dell'11 dicembre 2012, riconoscendone la piena legittimità.
  Alla luce di tale giudicato, si è reso necessario riavviare la procedura elettorale sulla base del provvedimento di indizione delle elezioni adottato il 13 febbraio 2013, già sospeso ma mai annullato o revocato.
  Nel frattempo, i rappresentanti delle due compagini partecipanti alle elezioni hanno comunicato a questo Ministero, con nota pervenuta il 3 marzo 2014, la volontà di presentare una lista unitaria, previa rinuncia alle liste contrapposte già ammesse, al dichiarato scopo di rendere quanto più agevole il meccanismo elettorale e risolvere preventivamente ogni possibile profilo di controversia. Successivamente, tutti gli interessati hanno formalmente rinunciato alle liste ed alle candidature a suo tempo ammesse.
  Alla luce di ciò, con atto in data 8 aprile 2014, la Direzione Generale della Giustizia Civile del Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha revocato il proprio precedente provvedimento di ammissione delle liste ed ha riattivato il procedimento disciplinato dal decreto legislativo n. 139 del 2005 volto alla fissazione della nuova data per la celebrazione delle elezioni Pag. 44per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
  Pertanto, previa consultazione del Commissario straordinario e nel rispetto dei termini perentori per la presentazione delle liste contenenti le candidature, in data 15 aprile 2014 è stato emanato il nuovo decreto di indizione delle elezioni, che si svolgeranno il giorno 16 luglio 2014.

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ALLEGATO 4

Interrogazione 5-02693 Iannuzzi: Sulla situazione della nuova sede del tribunale di Lagonegro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Le criticità evidenziate nell'interrogazione in discussione e segnatamente la paventata inosservanza nella sede del tribunale di Lagonegro delle prescrizioni in materia antisismica sono state oggetto di una precedente risposta resa il 10 ottobre 2013 dinanzi questa Commissione giustizia. A poco più di sei mesi dal primo intervento sulla questione posso dire che l'impegno del Ministero della giustizia in punto di sicurezza dei cittadini e degli operatori di quel tribunale è stato decisamente concreto e produttivo.
  Nel ribadire, peraltro, che non è possibile per questo Ministero esercitare poteri ispettivi nei confronti dei comuni che, come per Lagonegro, mettono a disposizione, ai sensi della legge n. 392 del 1941, i locali per gli uffici giudiziari, faccio presente che ci si è egualmente attivati, per il tramite della Direzione Generale delle Risorse Materiali Beni e Servizi del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero, al fine di fare massima chiarezza sulle condizioni dell'edificio, già sede del municipio ed ora destinato ad ospitare gli uffici giudiziari di Lagonegro, dopo l'accorpamento del tribunale di Sala Consilina.
  Riferisco pertanto che in seguito a specifica richiesta rivolta al comune di Lagonegro, l'ente territoriale ha risposto che la sede giudiziaria di Lagonegro non rientra tra gli edifici cui si riferisce la normativa in materia antisismica, puntualizzando che, relativamente alla verifica sismica preventiva, essa è prevista esclusivamente per «edifici strategici» – di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3685 del 21 ottobre 2003 –, tra i quali non rientra la sede giudiziaria in oggetto.
  Il Ministero ha comunque disposto accertamenti ulteriori tramite richieste di informative alle competenti amministrazioni all'esito delle quali è emerso, in primo luogo, che il Provveditorato per le Opere pubbliche di Puglia e Basilicata, in data 13 agosto 2013 si è riportato alle risultanze della «relazione geologica, idrogeologica e sismica» a firma del geologo Nicola Maione, effettuata proprio per tale occasione, ritenendo validi ed attuali gli accertamenti e le conclusioni ivi contenute, anche in punto di rischio sismico, decisione questa che si è svolta nell'ambito di una articolata relazione istruttoria finalizzata all'utilizzo di residui di finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di piccoli interventi murari nell'edificio del tribunale di Lagonegro.
  Inoltre, sempre dalle informazioni acquisite, si è appreso che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, nella sentenza emessa il 7 aprile 2014 sul ricorso n. 370 del 2013 proposto dal comune di Sala Consilina contro il comune di Lagonegro, nel dichiarare l'infondatezza del motivo di impugnazione, ha ritenuto che «nessun adeguamento sismico risulta necessario ai sensi del punto 8.4.1. del DM 14 gennaio 2008», visto che «i lavori eseguiti presso l'edificio del tribunale, ex sede municipale, sono consistiti in interventi di manutenzione ordinaria-straordinaria..., senza comportare modifiche delle destinazioni d'uso».Pag. 46
  Ritengo altresì utile menzionare che il TAR Basilicata si è espresso sulla vicenda anche con sentenza n. 484 del 2013, depositata il 7 aprile 2014, nella quale è stato ritenuto che nel caso di specie non sia necessaria la redazione di un ulteriore certificato di collaudo statico, segnalando che l'edificio sede del predetto tribunale risulta dotato di regolare certificato di collaudo statico rilasciato il 25 febbraio 1982. In assenza di interventi di natura strutturale, non è stata quindi ritenuta illegittima dai predetti giudici amministrativi «l'agibilità dichiarata dal Sindaco e dal responsabile dall'area tecnica del Comune di Lagonegro in sede di verbale della riunione della commissione di manutenzione presso il Tribunale di Lagonegro, tenutasi il 16 settembre 2013».
  Segnalo in conclusione che sarà cura della competente Direzione Generale del Ministero, allo scopo sollecitata, continuare a monitorare gli aspetti in esame, mantenendo i collegamenti e i contatti con i comuni competenti, tenuti alla scrupolosa osservanza di norme dettate a protezione della collettività dal rischio sismico.