CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 maggio 2014
228.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Ratifica dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012 (C. 2280 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La IV Commissione Difesa,
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2280 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica Italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012, già approvato dal Senato;
   richiamato il regolamento CE 550/2004 e successive modifiche, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo e, in particolare, l'articolo 9-bis che ha previsto l'adozione da parte di tutti gli Stati membri, entro il 4 dicembre 2012, delle misure necessarie per garantire nell'area di propria pertinenza l'attuazione di blocchi funzionali di spazio aereo;
   rilevato che la frammentazione nell'utilizzazione degli spazi aerei limita le capacità e accresce i costi dei servizi che, invece, con la creazione di tali blocchi gli Stati membri dell'Unione hanno inteso ridurre;
   segnalato che l'articolo 4 contiene una clausola di salvaguardia nei confronti della completa ed esclusiva sovranità di ciascuno Stato membro sul proprio spazio aereo, nonché sui requisiti nazionali inerenti l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e le necessità di difesa nazionale;
   valutato positivamente l'articolo 8, che nel disciplinare il coordinamento e la cooperazione tra l'aviazione civile e militare nell'uso dello spazio aereo, salvaguardia gli irrinunciabili diritti alla sicurezza e alla difesa degli Stati partecipanti;
   considerato, infine, che, ai sensi dell'articolo 32, l'applicazione dell'Accordo può essere sospesa in ogni momento da ciascuno Stato membro per salvaguardare l'ordine pubblico nazionale, gli interessi di sicurezza e difesa del proprio Stato e in caso di conflitti e tensioni internazionali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.