CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 aprile 2014
220.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO

7-00116 Prodani: Revisione organica della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica.
7-00182 Petitti: Revisione organica della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica.
7-00228 Abrignani: Revisione organica della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica.

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
   premesso che:
    l'articolo 3 della legge europea 2013 (n. 97 del 2013) interviene sulla procedura di pre-infrazione (EU Pilot 4277/12/MARK) riferita a possibili violazioni della direttiva «servizi» (2006/123/CE) in materia di leggi regionali italiane che consentono l'esercizio della professione soltanto nel relativo territorio regionale di competenza e mira a consentire la libera prestazione di servizi di guide turistiche di altri Stati membri su tutto il territorio nazionale;
    le disposizioni previste al comma 1 dell'articolo 3 stabiliscono la validità in Italia dell'abilitazione alla professione di guida turistica e del riconoscimento, su tutto il territorio nazionale, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro;
    ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, i cittadini comunitari che abbiano ottenuto l'abilitazione in un altro Stato membro, per operare in regime di libera prestazione di servizi non necessitano, invece, di autorizzazioni o abilitazioni – a eccezione che per i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico da individuare con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
    alla professione di guida turistica, in quanto professione regolamentata, non si deve applicare la direttiva 2006/123/CE (servizi), ma deve essere applicata, correttamente, la disciplina prevista dalla direttiva professioni (2005/36/CE) recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 206 del 2007;
    la libera circolazione delle guide europee è già prevista da anni nel nostro Paese ai sensi della direttiva 2005/36/CE e la modifica prevista dall'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013) non può essere imposta all'Italia perché in materia di professioni e beni culturali vige il principio di sussidiarietà che lascia allo Stato membro il potere di decidere in quali termini disciplinare l'accesso e l'esercizio della professione sul proprio territorio;
    la Commissione europea, inoltre, in risposta alla petizione 0086/2007, riguardo l'esercizio della professione di guida turistica limitato all'ambito regionale, il 19 ottobre 2007 ha affermato che: «Ogni Stato membro resta libero di disciplinare questa professione e di stabilire il tipo e il livello di qualifiche necessarie per esercitarla. Pertanto, uno Stato membro ha anche la discrezione di decidere se disciplinare l'accesso alla professione e l'esercizio della stessa a livello nazionale, ovvero delegare le competenze in ambito legislativo Pag. 94ed esecutivo a livello inferiore dell'amministrazione territoriale, come ha fatto l'Italia»;
    permettere alle guide di altri Stati membri di esercitare la propria professione sull'intero territorio nazionale del nostro Paese comporta anche una riduzione delle entrate fiscali e previdenziali, visto che questi soggetti non sono tenuti a pagare le tasse nel nostro Paese;
    bisogna tenere presente la distinzione tra la guida turistica, specializzata nell'illustrazione di un determinato patrimonio culturale, e l'accompagnatore turistico che svolge un'altra attività con funzioni di assistenza tecnica e logistica a favore dei clienti nel corso di un viaggio;
    secondo la definizione del CEN – Comitato Europeo di Normalizzazione – Norma Europea EN 13809 del 2003, «la Guida Turistica guida i visitatori nella lingua da loro scelta ed interpreta il patrimonio culturale e naturale di un territorio. Possiede normalmente una qualificazione specifica per un determinato territorio (area-specific qualification); tale qualificazione è rilasciata e/o riconosciuta dall'Autorità competente del Paese visitato»; al contrario, «l'Accompagnatore Turistico conduce e supervisiona lo svolgimento del viaggio per conto del tour operator, assicurando il compimento del programma, e fornisce informazioni pratiche sui luoghi visitati»;
    la professione di guida turistica è essenziale per la valorizzazione del settore turistico – ampiamente sottovalutato dagli ultimi Governi in carica – per la capacità di agevolare o addirittura incrementare l'indotto del comparto. Le guide turistiche inoltre, come sostenuto dalla sentenza della Corte di Giustizia europea del 26/02/1991 (Causa C180/1989) cui si riferisce il decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 1995 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche), sono gli unici professionisti specializzati per illustrare correttamente ai visitatori il patrimonio culturale italiano, migliorando la sua divulgazione e contribuendo così alla sua valorizzazione e tutela;
    l'esercizio della professione in Italia è regolamentato e vi si accede tramite esami che accertino le competenze al fine del rilascio dell'abilitazione che ha valore all'interno di un ambito territoriale delimitato – provinciale, regionale o di poco più ampio – visto che sarebbe impossibile effettuare visite guidate su tutto il territorio italiano, il cui Patrimonio va dalla preistoria all'arte contemporanea e conta centinaia di migliaia di Beni Culturali, dei quali non si è ancora potuto terminare il censimento dopo anni di lavoro e ricerca;
    con l'articolo 3 della legge europea 2013, in pratica, è come se si fosse approvata una deregolamentazione della professione, perché viene eliminata l'importanza della preparazione specifica attinente al patrimonio culturale presente nelle diverse aree geografiche del Paese e viene intaccata la validità culturale delle migliaia di abilitazioni di guida turistica già rilasciate,

impegna il Governo:

   a intervenire, nelle opportune sedi comunitarie, per tutelare la professionalità della figura di guida turistica sia facendo rispettare il principio di sussidiarietà, in base al quale devono restare inalterate le caratteristiche essenziali della professione richieste dalle leggi nazionali, sia attivandosi per ottenere la corretta applicazione delle disposizioni previste dalla direttiva «professioni» al posto di quelle legate alla direttiva «servizi»;
   a procedere a una revisione organica e complessiva della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, in linea con la tipologia e le caratteristiche della professione e che tuteli la diffusione e la conoscenza del nostro patrimonio culturale, interesse generale dello Stato riconosciuto dalla Corte di giustizia europea e altri interessi Pag. 95riconosciuti dalla stessa quali la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei lavoratori, la prevenzione della concorrenza sleale, la tutela dei valori sociali e culturali;
   ad assumere iniziative normative immediate per sospendere, in attesa di una nuova disciplina normativa della materia, l'efficacia dell'articolo 3 della legge europea n. 97 del 2013, permettendo l'applicazione della previgente legislazione statale e regionale.
(8-00052) «Prodani, Crippa, Rizzetto, Fantinati, Da Villa, Della Valle, Mucci, Petitti, Taranto, Benamati, Basso, Bini, Del Basso de Caro, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Mariano, Montroni, Nardella, Portas, Senaldi, Abrignani, Polidori».