CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 marzo 2014
207.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (C. 2162 Governo).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 2162 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono, in particolare, riconducibili alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato», «perequazione delle risorse finanziarie», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «ordinamento civile» che le lettere e), g), l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché alle materie «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», «governo del territorio» e «grandi reti di trasporto», attribuite alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
   richiamati altresì l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, relativo agli interventi speciali dello Stato in favore di determinati enti territoriali, e l'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, sull'ordinamento speciale di Roma capitale;
   richiamato, in particolare, tra i profili di competenza della I Commissione, l'articolo 10, che reca alcune disposizioni di interesse per le province per l'anno 2014, relative: alle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio; alle riduzioni da apportare a ciascuna provincia per effetto delle disposizioni di spending review, ai sensi del comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012, con esclusione della provincia de L'Aquila; alla determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere alle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna;
   rilevato che talune delle disposizioni recate dal provvedimento hanno un contenuto analogo a quelle recate dal decreto-legge n. 126 del 2013, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative» (C. 1906), e al decreto-legge n. 151 del 2013, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali (C. 2121), entrambi non convertiti in legge;
   ribadito quanto evidenziato nel parere espresso dalla I Commissione in sede di esame del disegno di legge di conversione del suddetto decreto-legge n. 126 del 2013 (C. 1906), relativamente alle lettere e) ed f) del comma 5-ter dell'articolo 1 di tale decreto-legge, e del disegno di legge di conversione del suddetto decreto-legge n. 151 del 2013 (C. 2121), relativamente alle lettere d) ed e) del comma 1-ter dell'articolo 4, ora contenute nelle lettere Pag. 157d) ed e) del comma 2 dell'articolo 16 del provvedimento in esame;
   sottolineata, al riguardo, la necessità di una attenta valutazione, relativamente alla coerenza con il quadro istituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti locali, delle suddette disposizioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 16, che intervengono sull'autonomia dell'ente Roma capitale, in una materia che riguarda anche lo svolgimento di servizi alla comunità territoriale;
   tenuto altresì conto che il medesimo articolo 16 prevede che il tavolo di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concorre con parere obbligatorio alla predisposizione e alla verifica dell'attuazione del piano triennale e dei piani pluriennali;
   richiamati inoltre i commi 550, 551, 553, 555 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), che intervengono sulle società che svolgono servizi pubblici,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 16, si valuti la compatibilità con l'ordinamento vigente delle lettere d) ed e) del comma 2, che intervengono sull'autonomia dell'ente Roma capitale, in una materia che riguarda anche lo svolgimento di servizi alla comunità territoriale, alla luce della forma pattizia del piano di rientro e del ruolo del tavolo interistituzionale di cui al comma 3 del medesimo articolo 16.

Pag. 158

ALLEGATO 2

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (C. 2162 Governo).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

  La I Commissione,
   premesso che:
    è da stigmatizzare l'ulteriore reiterazione, pratica illegittima, di misure adottate con due precedenti decreti-legge non convertiti dalle: diverse misure contenute nel decreto-legge in esame ricalcano quelle dei precedenti decreti-legge del 30 dicembre 2013, n. 151 e del 31 ottobre 2013, n. 126;
    è da ribadire con fermezza che la Corte Costituzionale, già con sentenza n. 360 del 17-24 ottobre 1996 si è espressa in modo chiaro, univoco ed inequivocabile sulla illegittimità costituzionale della reiterazione dei decreti-legge non convertiti;
    la possibilità di far salvi alcuni effetti dei decreti-legge non convertiti non spetta al Governo, tantomeno utilizzando un ulteriore decreto legge, come ci ricorda la già citata Corte costituzionale e la Costituzione stessa, stante l'ultimo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale recita che «le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti», non menzionando affatto il Governo e lasciando quindi alla libera iniziativa delle Camere, e solo di esse, la salvaguardia di tali effetti giuridici;
    in violazione di quanto richiesto dalla giurisprudenza costituzionale, il decreto-legge in esame non riporta, nel preambolo, l'esplicitazione dei nuovi motivi di necessità e di urgenti che ne hanno comportato la reiterazione;
    assenti risultano anche la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), ma tali pratiche elusive si sono ormai tramutate in prassi costante, in barba agli obblighi normativi vigenti;
    nuovamente, v’è una corrispondenza solo parziale tra il titolo del decreto-legge ed il suo contenuto, il quale reca «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche», ma contiene misure in ambiti non menzionati e del tutto estranei rispetto al titolo, eterogenei rispetto al contenuto (quali, ad esempio eclatante ma non esaustivo, l'articolo 4, in materia contrattazione integrativa, e l'articolo 2, comma 1, inerente alla pubblicità on line, del tutto fuori contesto);
    in spregio della stabilità e certezza del diritto, ulteriori profili critici riguardano le norme introdotte in questo decreto-legge che ne modificano altrettante inserite nella legge di stabilità per il 2014, appena approvata; le norme della legge di stabilità approvate a ridosso della fine del 2013 che sarebbero entrate in vigore il 1o gennaio 2014, sono state modificate a decorrere dal decreto-legge «numero 1» (del 30 dicembre 2013) qualche minuto prima della loro entrata in vigore, grazie alla forza intrinseca della decretazione d'urgenza ulteriormente dilatata, aggravata, dalla reiterazione;Pag. 159
     i profili critici del provvedimento in esame sono numerosi e abbracciano più di una violazione, palese o latente, del nostro ordinamento;
    in ordine al contenuto si segnala, in particolare, che:
     le disposizioni concernenti la situazione finanziaria di «Roma Capitale» risultano illegittimamente in vigore – nonché «diversamente» in vigore, nonché «diversamente» decadute, in quanto le norme, entrate e uscite nelle diverse versioni del decreto-legge, risultano modificate – a decorrere dall'emanazione del decreto-legge del 31 ottobre 2013, n. 126, che possiamo chiamare «numero 1», sino al decreto-legge in oggetto, che possiamo chiamare «numero 3», passando per il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, che possiamo chiamare «numero 2»;
     in riferimento alla massa debitoria del Comune di Roma Capitale, viene in rilievo il comma 5 dell'articolo 16 che definisce un volume passivo di 30 milioni di euro, a fronte dei precedenti 115, in quanto, come illustra la relazione tecnica, la differenza avrebbe trasbordato nella massa passiva della gestione commissariale in forza di una disposizione che ha esplicato i propri effetti giuridici in maniera illegittima;
    in ordine al «piano di salvataggio» finanziario per Roma Capitale di cui al comma 2, al di là di alcune disposizioni condivisibili, va segnalata l'irragionevolezza e l'incongruenza dell'insieme dei punti – vincolanti-semi-vincolanti-consigli alla stregua di «moral suasion» – per l'ente comunale;
    è da domandarsi quale possa essere il fondamento giuridico-normativo con riguardo, tra gli altri, alla generica «adozione di modelli innovativi» per determinati servizi pubblici;
    è stigmatizzabile la scelta, di cui all'articolo 16, comma 4, di affidare ad un atto di natura politica e dall'incerta natura giuridica (così definisce la Corte costituzionale i DPCM) l'approvazione del piano triennale inerente al «cuore» del piano di riequilibrio di Comune di Roma Capitale;
    le disposizioni destinate a «salvare» Roma Capitale si sustanziano nell'approntamento di un piano di salvataggio, finalizzato al riequilibrio finanziario, che è del tutto ordinamentale e si proietta, sia per le misure disposte che riguardo all'arco temporale considerato, al di fuori della legittima portata di un intervento emergenziale,
   esprime

PARERE CONTRARIO.