CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 marzo 2014
202.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili (C. 331-B ed abbinata, approvata dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il testo delle proposte di legge C. 331-B ed abbinata, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili»,
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. l (giurisdizione e norme processuali, ordinamento penale),
   sottolineato che l'articolo 2, introdotto durante l'esame al Senato, delega il Governo ad operare una articolata depenalizzazione entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge,
   evidenziato che il medesimo articolo 2 prevede, in particolare, alla lettera a) che la depenalizzazione dovrà riguardare i reati puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda, purché non attinenti ad alcune materie escluse (edilizia e urbanistica; ambiente, territorio e paesaggio; alimenti e bevande; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sicurezza pubblica; giochi d'azzardo e scommesse; armi ed esplosivi; materia elettorale e di finanziamento dei partiti; proprietà intellettuale e industriale),
   ravvisata l'opportunità che, nel rispetto del principio di necessaria offensività del reato, la delega al Governo preveda la depenalizzazione anche dei reati attinenti alle materie escluse qualora la pericolosità della condotta posta in essere non sia idonea ad apportare una significativa lesione del bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice,
   ricordato che l'articolo 2, lettera d), prevede che il Governo trasformi in illeciti amministrativi alcune specifiche contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda senza tuttavia indicare né le condotte né i limiti delle sanzioni introducendo in tal modo principi di delega particolarmente ampi da valutare alla luce di quanto disposto dall'articolo 76 della Costituzione,
   ricordato che l'articolo 4 modifica il codice di procedura penale, introducendo tra i procedimenti speciali, il Titolo V-bis (Della sospensione del procedimento con messa alla prova), che detta le disposizioni processuali relative al nuovo istituto, inserendo gli articoli da 464-bis a 464-novies, e introducendo anche il nuovo articolo 657-bis, per consentire il computo del periodo di messa alla prova svolto dall'imputato in caso di successiva revoca del beneficio,
   considerata la necessità di valutare, in generale, l'aderenza dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova agli articoli 27, secondo comma, e 111 della Costituzione in quanto tale Pag. 37istituto configura l'erogazione un trattamento sanzionatorio, per quanto a contenuto afflittivo attenuato, in assenza di una sentenza di condanna,
   rilevato che, in base al nuovo articolo 464-quater, comma 4, c.p.p., in sede di emanazione del provvedimento del giudice di sospensione del procedimento con messa alla prova ogni integrazione o modifica del programma di trattamento può essere disposta dallo stesso giudice solo con il consenso dell'imputato,
   evidenziata la modifica operata dal Senato a quanto disposto dall'articolo 464-quinquies c.p.p., introdotto dal provvedimento in oggetto, che rende sufficiente, durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, sentire l'imputato per potere procedere alla modifica delle prescrizioni originarie sullo svolgimento della prova,
   sottolineato che tale disposizione, intervenendo sull'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova la cui applicazione, secondo il nuovo articolo 464- bis, richiede la presentazione di un istanza alla quale l'imputato alleghi un programma di trattamento che dia conto, tra l'altro, delle prescrizioni attinenti al lavori di pubblica utilità, presenta profili di criticità relativamente alla compatibilità con l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in ordine al divieto di lavoro forzato, e con l'articolo 36 della Costituzione sul diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata,
   alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'esclusione dei reati attinenti a determinate materie dal criterio di delega al Governo relativo alla depenalizzazione di cui all'articolo 2, lettera a), non si applichi qualora la pericolosità della condotta posta in essere non sia idonea ad apportare una significativa lesione del bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere all'articolo 2, lettera d) un criterio di delega più puntuale al Governo per la trasformazione in illeciti amministrativi di alcune specifiche contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda anche attraverso l'indicazione delle condotte e dei limiti delle sanzioni;
   c) valuti la Commissione di merito la ragionevolezza della disposizione di cui all'articolo 464-quinquies c.p.p., introdotta dal provvedimento in oggetto, come modificata dal Senato, che rende sufficiente «sentire» l'imputato, durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, per procedere alla modifica delle prescrizioni originarie sullo svolgimento della prova a fronte di quanto disciplinato dal nuovo articolo 464-quater, comma 4, c.p.p., secondo cui, in sede di emanazione del provvedimento del giudice di sospensione del procedimento con messa alla prova, ogni integrazione o modifica del programma di trattamento può essere disposta dallo stesso giudice solo con il consenso dell'imputato.

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ALLEGATO 2

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso (C. 204-251-328-923-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La I Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 204-251-328-923-B, recante «Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso», approvata dalla Camera e modificata dal Senato;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   ricordato che il testo sostituisce l'attuale formulazione dell'articolo 416-ter del codice penale che disciplina la fattispecie dello scambio elettorale politico-mafioso;
   sottolineato che il provvedimento approvato dalla Camera il 16 luglio 2013 prevedeva che fosse sanzionato con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque – in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità – accettasse consapevolmente il procacciamento di voti da parte di un terzo con le modalità proprie dell'associazione di tipo mafioso prevedendo, altresì, a differenza della norma vigente, che con la stessa pena fosse sanzionato anche il procacciatore di voti;
   preso atto che la formulazione dell'articolo 416-ter c.p. approvata dal Senato risulta modificata, rispetto al testo Camera, sotto alcuni fondamentali aspetti e che, in particolare la condotta illecita viene ora qualificata mediante l'accettazione della «promessa» di procurare voti, anticipando la soglia di punibilità del reato legata a una condotta che precede l'azione ovvero alla citata promessa da parte del soggetto di procurare voti;
   rilevato che è stato eliminato dal testo approvato dal Senato il riferimento alla consapevolezza dell'accettazione («consapevolmente») che, come emerge dal dibattito in discussione generale al Senato stesso, è stato ritenuto superfluo per un reato punito a titolo di dolo;
   rilevato, altresì, che l'interpretazione costituzionalmente coerente della condotta di accettazione debba comunque ritenere la consapevolezza dell'autore del reato della qualità «mafiosa» del suo interlocutore/correo;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso (C. 204-251-328-923-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 204-251-328-923-B, recante «Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso», approvata dalla Camera e modificata dal Senato;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   ricordato che il testo sostituisce l'attuale formulazione dell'articolo 416-ter del codice penale che disciplina la fattispecie dello scambio elettorale politico-mafioso;
   sottolineato che il provvedimento approvato dalla Camera il 16 luglio 2013 prevedeva che fosse sanzionato con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque – in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità – accettasse consapevolmente il procacciamento di voti da parte di un terzo con le modalità proprie dell'associazione di tipo mafioso prevedendo, altresì, a differenza della norma vigente, che con la stessa pena fosse sanzionato anche il procacciatore di voti;
   preso atto che la formulazione dell'articolo 416-ter c.p. approvata dal Senato risulta modificata, rispetto al testo Camera, sotto alcuni fondamentali aspetti e che, in particolare la condotta illecita viene ora qualificata mediante l'accettazione della «promessa» di procurare voti, anticipando la soglia di punibilità del reato legata a una condotta che precede l'azione ovvero alla citata promessa da parte del soggetto di procurare voti;
   rilevato che è stato eliminato dal testo approvato dal Senato il riferimento alla consapevolezza dell'accettazione («consapevolmente») che, come emerge dal dibattito in discussione generale al Senato stesso, è stato ritenuto superfluo per un reato punito a titolo di dolo;
   rilevato, altresì, che l'interpretazione costituzionalmente corretta della disposizione in esame debba comunque implicare la consapevolezza nell'autore della condotta di accettazione della qualità «mafiosa» del suo interlocutore/correo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (Emendamenti C. 1836 Governo).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminati gli emendamenti Dadone 6.1, Nesci 6.2, Prataviera 7.5, Pannarale 7.1, Silvia Giordano 7.9, Colonnese 7.8, 7.11 del relatore, Pannarale 7.3, 7.4 e 7.2, Cecconi 7.10, Chaouki 0.7.06.1, 0.7.06.3, 0.7.06.2, 0.7.06.4, 0.7.06.5, 7.06 del relatore, Chaouki 0.7.07.1 e 7.07 del relatore al testo del disegno di legge C. 1836 Governo, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 secondo semestre,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   sugli emendamenti Dadone 6.1, 7.11 del relatore, sull'articolo aggiuntivo 7.06 del relatore e sui relativi subemendamenti Chaouki 0.7.06.1, 0.7.06.3, 0.7.06.2, 0.7.06.4 e 0.7.06.5, sull'articolo aggiuntivo 7.07 del relatore e sul relativo subemendamento Chaouki 0.7.07.1,
  e

PARERE CONTRARIO

   sugli emendamenti Nesci 6.2, Prataviera 7.5, Pannarale 7.1, Silvia Giordano 7.9, Colonnese 7.8, Pannarale 7.3, 7.4 e 7.2, Cecconi 7.10.

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ALLEGATO 5

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis (Emendamenti C. 1864 Governo).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminati gli emendamenti Ricciatti 2.1, Vignaroli 2.9 e 2.10, Ricciatti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, Carinelli 4.2, Vignaroli 4.1 e Carinelli 4.3, al testo del disegno di legge C. 1864 Governo, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis,
  esprime

PARERE CONTRARIO

  sui suddetti emendamenti.