CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 marzo 2014
200.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. (Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – 1. L'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere gli articoli 2 e 3;
   b) all'articolo 8, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati in 3 miliardi di euro per il 2014, in 6,551 miliardi di euro per l'anno 2015, in 9 miliardi di euro per l'anno 2016, in 12,3 miliardi di euro per l'anno 2017 e in 14,4 miliardi di euro per l'anno 2018, si provvede mediante ulteriori misure di razionalizzazione e revisione della spesa da adottare ai sensi dell'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
1. 1. Tripiedi, Rizzetto, Bechis, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimienti, Cominardi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:
  «10-bis. Ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e’ data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo, in concorrenza con almeno 60 anni di età anagrafica. Per la liquidazione della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la base imponibile non può essere superiore all'importo del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della medesima legge n. 335 del 1995 rapportato all'anno considerato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.
  10-ter. I lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di alcun trattamento previdenziale o assistenziale, conseguono il diritto a Pag. 186pensione se in possesso del requisito anagrafico pari a 60 anni, prescindendo da qualsiasi minimale contributivo o di importo del rateo. Per il calcolo della pensione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui al comma 10-bis. In caso di conseguimento del diritto ad altro trattamento previdenziale o assistenziale, successivamente alla liquidazione della prestazione di cui al presente comma, il pagamento della stessa è sospeso fino alla maturazione di requisiti anagrafici di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 24, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo è soppresso.
  1-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono adottate misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, tali da assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore della presente legge, il reperimento di nuove o maggiori entrate in misura tale da garantire la copertura degli oneri di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 2. Rizzetto, Bechis, Tripiedi, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimienti, Cominardi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, si applica ai lavoratori di cui al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che abbiano compiuto 58 anni di età.
1. 3. Placido, Di Salvo, Airaudo.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2-bis. Allo scopo di garantire una protezione sociale ai lavoratori prossimi al pensionamento non ammessi ad alcuna disciplina speciale di salvaguardia in relazione al regime di accesso alla pensione di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e in conformità con le misure in materia di licenziamenti e di ammortizzatori sociali di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92, è istituito un regime transitorio di incentivo all'occupazione e di sostegno del reddito applicabile ai citati lavoratori, alle condizioni di cui al comma da 2-ter a 2-septies.
  2-ter. Possono essere ammessi, a domanda, a fruire dell'indennità mensile di disoccupazione dell'assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per la durata e alle condizioni di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies del presente articolo, i lavoratori che non sono titolari di nessun rapporto di lavoro o trattamento di sostegno al reddito, per i quali sussistono i seguenti requisiti, da possedere congiuntamente:
   a) essere in possesso dei requisiti che avrebbero consentito di conseguire il diritto alla pensione nel regime previgente;
   b) essere idonei a conseguire il diritto alla pensione nel regime di cui al comma 2-bis entro il 31 dicembre 2018;
   c) essere cessati o destinati a cessare dal rapporto di lavoro in forza di accordi collettivi o individuali stipulati in qualsiasi sede, purché in data certa anteriore al 1o gennaio 2012, oppure essere stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale con provvedimento Pag. 187dell'istituto previdenziale competente in data anteriore al 4 dicembre 2011.
  2-quater. I soggetti di cui al comma 2-ter, in quanto assimilati ai lavoratori per i quali è intervenuta una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, possono essere ammessi a domanda, dalla data in cui avrebbero maturato la pensione secondo il regime previgente, per la durata e alle condizioni di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies del presente articolo, a fruire dell'indennità mensile di disoccupazione dell'ASpI e decadono dal trattamento qualora non accettino un'offerta di lavoro, ai sensi dell'articolo 4, commi 41, lettera b), 42, 43, 44 e 45, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  2-quinquies. L'importo dell'indennità mensile di disoccupazione dell'ASpI è calcolato ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, assumendo a riferimento l'importo della retribuzione imponibile ai fini previdenziali percepita negli ultimi due anni di prestazione lavorativa. I soggetti autorizzati alla contribuzione volontaria, in possesso dei requisiti di cui al comma 2-ter lettere a) e b), possono chiedere, in alternativa, che l'importo dell'indennità sia calcolato in ragione della percentuale di cui al periodo precedente, in base al trattamento pensionistico che sarebbe stato loro erogato in applicazione della disciplina vigente alla data del 4 dicembre 2011.
  2-sexies. In caso di nuova assunzione di un soggetto di cui al comma 2-bis, il periodo di prova può avere durata fino a un anno. Inoltre il rapporto di lavoro è esentato dalla contribuzione ai fini previdenziali e non è computato ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). In tale caso, qualora il soggetto sia stato già ammesso a fruire dell'indennità mensile di disoccupazione dell'ASpI, l'erogazione dell'indennità è sospesa d'ufficio, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  2-septies. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.
  2-octies. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data».

  Conseguentemente:
   a) sostituire la rubrica con la seguente: Regime transitorio di incentivo all'occupazione e di sostegno del reddito dei lavoratori non ammessi a forme di disciplina speciale di salvaguardia per l'accesso al trattamento pensionistico e modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
   b) sopprimere gli articoli 4 e 5.
1. 4. Tinagli, Mazziotti Di Celso.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il comma 14 è sostituito dal seguente:
  «14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, ai soggetti rientranti nelle deroghe dall'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nonché, Pag. 188ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
   a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati fino al 31 dicembre 2011 o, in caso di fallimento dell'impresa, in mancanza dei predetti accordi, e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2022, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità e dalla data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni o altri ammortizzatori sociali;
   b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011, a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2022, a prescindere dalla data di conclusione della predetta mobilità;
   c) ai lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o per i quali non siano trascorsi 24 mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni. Resta salva la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo quanto previsto dai commi 10 e 10-bis;
   d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile;
   e) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 31 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell’ articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio;
   e-bis) ai lavoratori che entro la data del 31 dicembre 2011 abbiano usufruito di congedi per assistere familiari con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o congiunti ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali maturino il requisito per l'accesso al pensionamento entro il 6 gennaio 2015;
   e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo Pag. 1892001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1o gennaio 2014».
1. 5. Di Salvo, Airaudo, Placido.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2018.
1. 6. Fedriga.

  Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: sessanta.
1. 7. Fedriga.

  Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: quarantotto.
1. 8. Fedriga.

  Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: trentasei.
1. 9. Fedriga.

  Al comma 2 , alla lettera b), sostituire la parola ventiquattro con la seguente: trentasei.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, lettera b), si provvede mediante corrispondente aumento delle entrate di cui all'articolo 8, comma 2.
1. 10. Cominardi, Bechis, Tripiedi, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimienti, Rizzetto.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nonché ai lavoratori ricadenti nell'ambito di aree SIN e già interessate da programmi di reindustrializzazione e di strumenti di programmazione negoziata che abbiano al 30 giugno 2014 maturato i requisiti di 35 anni di contribuzione e almeno 55 di età anagrafica e che attualmente si trovano nelle liste di mobilità in deroga.
1. 11. Burtone.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: cassa integrazione guadagni aggiungere le seguenti:; i versamenti volontari eventualmente necessari al raggiungimento dei requisiti pensionistici di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, possono riguardare anche periodi precedenti la domanda di autorizzazione alla contribuzione volontaria.
1. 12. Fedriga.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: cassa integrazione guadagni aggiungere le seguenti:; ai fini della concessione dei benefici di cui alla presente lettera non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente.
1. 13. Fedriga.

Pag. 190

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: cassa integrazione guadagni aggiungere le seguenti: o seguito da un periodo di sostegno al reddito o di prolungamento della mobilità in deroga.
1. 14. Fedriga.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2018, a prescindere dalla data di conclusione della predetta procedura di mobilità.
1. 15. Fedriga.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il terzo periodo è soppresso.
1. 16. Airaudo, Placido, Di Salvo.

ART. 2.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) sono soppresse le parole: «nei limiti delle risorse e».
2. 1. Di Salvo, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) le parole: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati» sono sostituite dalle seguenti: «il cui rapporto di lavoro si risolva unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2012, usciti anche dopo tale data o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati anche a livello provinciale e regionale entro la medesima data del 31 dicembre 2012, usciti anche dopo tale data. Per i lavoratori di Poste italiane la condizione che perfezionino i requisiti utili al decorrenza del trattamento pensionistico è posticipata entro il 31 dicembre 2022;».
2. 2. Fedriga.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) la seguente:
   b) le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione dei requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2022».
2. 3. Airaudo, Placido, Di Salvo.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) le parole «la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione dei requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2018».
2. 4. Fedriga.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico entro un periodo non superiore a trentasei mesi;».
2. 5. Fedriga.

Pag. 191

  Al comma 2, capoverso 2-quater, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2018.
2. 6. Fedriga.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Decorrenza dei trattamenti pensionistici e adeguamento all'aspettativa di vita).

  1. Le disposizioni in materia di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e le disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema previdenziale agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trovano applicazione nei confronti dei soggetti salvaguardati ai sensi dell'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dell'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dell'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, degli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e dell'articolo 1, commi 191 e 194 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi provvedimenti attuativi.
2. 01. Placido, Di Salvo, Airaudo.

ART. 3.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e sono aggiunte, in fine, le parole: «ai lavoratori del settore di macchina, agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi e ai lavoratori esposti all'amianto, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni concernenti i requisiti per l'accesso al pensionamento da parte del personale ferroviario viaggiante, di macchina e di manovra ed estensione ad alcune tipologie di lavoratori dei benefici di legge riconosciuti in caso di lavorazione in attività particolarmente faticosa e pesante.
3. 1. Polverini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.» sono sostituite dalle seguenti: «ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto».
3. 2. Di Salvo, Airaudo, Placido.

ART. 4.

  Al comma 1, sopprimere le parole: anche in deroga alla normativa vigente.

  Conseguentemente, dopo le parole: entro il 31 dicembre 2011 aggiungere le seguenti: a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici Pag. 192e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
4. 1. Rizzetto, Bechis, Tripiedi, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimienti, Cominardi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, a prescindere dalla data di effettivo inizio o conclusione della fruizione degli ammortizzatori.
4. 2. Airaudo, Placido, Di Salvo.

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis. (Modifiche all'articolo 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147). 1. All'articolo 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «Ai lavoratori e alle lavoratrici di cui al presente comma si applica comunque la disciplina pensionistica vigente fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, qualora dopo il 31 dicembre 2011 abbiano svolto qualsiasi attività lavorativa con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, che si sia risolto in conseguenza del fallimento dell'impresa o di licenziamento non dovuto a giusta causa».
5. 01. Di Salvo, Airaudo, Placido.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 195 è soppresso;
   b) al comma 196, tutto il periodo è soppresso.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non previsti dal comma 198 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, così rinominato dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
  3. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con propri decreti misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore della presente legge, il reperimento delle maggiori entrate. A decorrere dall'anno 2014, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
5. 02. Rizzetto, Bechis, Tripiedi, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimienti, Cominardi.

ART. 6.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali determinatisi a seguito delle modifiche della disciplina del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Ministro del Pag. 193lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta una relazione trimestrale alle competenti Commissioni parlamentari relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento nonché, di quelli che avrebbero potuto accedere al trattamento pensionistico secondo la previgente normativa, oltre alla classificazione della tipologia di accordo eventualmente intercorsa tra lavoratore ed azienda nei casi di incentivo e ai relativi effetti finanziari derivanti nonché alla classificazione del numero di lavoratori che potranno potenzialmente usufruire delle deroghe previste dall'ordinamento nel trimestre successivo ed ai relativi effetti finanziari.
6. 1. Rizzetto, Bechis, Tripiedi, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimienti, Cominardi.

  Al comma 1, dopo le parole: dati elaborati aggiungere la seguente: obbligatoriamente.
6. 2. Rostellato, Rizzetto, Tripiedi, Ciprini, Baldassarre, Chimienti, Cominardi.

ART. 7.

  Al comma 1, dopo le parole: Al fine di finanziare interventi aggiungere le seguenti: per la soluzione strutturale della questione dei lavoratori esodati ovvero per la definizione di ulteriori interventi di salvaguardia.
7. 1. Fedriga.

  Al comma 1, dopo le parole: finanziare interventi aggiungere le seguenti: di accesso al regime previdenziale previgente.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: nonché per finanziare ulteriori interventi aggiungere le seguenti: di accesso al regime previdenziale previgente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive integrazioni e modificazioni.
7. 2. Fedriga.

  Al comma 1, sostituire le parole: nonché per finanziare ulteriori interventi in favore di lavoratori che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2018 con le seguenti: nonché per finanziare la salvaguardia di ulteriori lavoratori e lavoratrici che in base alle disposizioni, vigenti prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2018.
7. 3. Placido, Di Salvo, Airaudo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Il decreto per l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. 4. Di Salvo, Airaudo, Placido.

ART. 8.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, Pag. 194dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «26 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
    1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le parole: «e l'aliquota dei 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
    2) all'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dai seguenti:
  «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
    1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data dei 31 dicembre 2011 e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013;
    2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 3 dicembre 2013 e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013.

  28-bis. Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
   h) al comma 29, le parole «1o gennaio 2012» e le parole «1o dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014», «1o dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole «31 marzo 2012» e le parole «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: 31 marzo 2014», 16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare».

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  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «26 per cento».
8. 1. Airaudo, Placido, Di Salvo.