CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 marzo 2014
191.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Atto n. 69).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato lo schema di decreto legislativo n. 69 recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
   considerato che lo schema di decreto è finalizzato al recepimento della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sulla base della delega contenuta nell'articolo 1, della legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96), il cui termine per il recepimento è scaduto il 14 febbraio 2014;
   considerato che lo schema in esame sostituisce il vigente decreto legislativo n. 151 del 2005, che viene quasi completamente abrogato, ad eccezione di alcune norme;
   considerato che la disciplina contenuta nello schema in esame appare conforme a quanto prevede il testo della direttiva;
   rilevato tuttavia che l'articolo 4, comma 1, lettera n) prevede che i RAEE equivalenti debbono avere un peso non superiore al doppio del peso della nuova apparecchiatura, mentre il peso non è contemplato tra i criteri di equivalenza previsti all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) della direttiva;
   rilevato che l'articolo 8 contiene disposizioni concernenti il contributo annuale (c.d. eco-contributo), ma che nulla si prevede in merito alla comunicazione relativa al contributo stesso all'utente finale;
   considerato che l'articolo 11 fissa le modalità e le condizioni di ritiro gratuito, da parte dei distributori, dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, introducendo il ritiro «uno contro zero» per i RAEE di piccole dimensioni e confermando il ritiro «uno contro uno» per i RAEE equivalenti, in conformità con quanto previsto dalla direttiva;
   ritenuto tuttavia necessario rafforzare gli obblighi informativi dei distributori affinché i consumatori ricevano adeguata informazione, in merito alla possibilità di conferire RAEE di piccolissime dimensioni, senza obbligo di acquisto di nuovi apparecchi elettrici ed elettronici, e alla gratuità del sistema di ritiro uno contro uno;
   preso atto del parere reso dalla VIII Commissione Ambiente, competente per il merito, sullo schema di decreto in esame;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di eliminare il riferimento al peso della nuova apparecchiatura dai criteri di equivalenza Pag. 111indicati all'articolo 4, comma 1, lettera n), al fine di garantire il corretto allineamento dello schema di decreto alla previsione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2012/19/UE;
   b) valuti il Governo l'opportunità di chiarire che il contributo annuale (c.d. eco-contributo), di cui all'articolo 8, possa essere indicato all'utente finale, nel suo ammontare, al momento della vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di adeguata informazione del consumatore, ritenuto prioritario in sede europea;
   c) valuti altresì il Governo, in relazione agli obblighi di ritiro gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, di cui all'articolo 11, l'opportunità di prevedere, in capo ai distributori, obblighi di adeguata informazione ai consumatori, da attuarsi mediante pubblicità all'interno dei locali di vendita e attraverso i propri siti web, in merito alla possibilità di conferire RAEE di piccolissime dimensioni senza obbligo acquisto di nuovi apparecchi elettrici ed elettronici, e alla gratuità del sistema di ritiro uno contro uno, in caso di acquisti di apparecchi elettrici ed elettronici destinati ad un nucleo domestico.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (Atto n. 75).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (atto n. 75);
   rilevato, in particolare, che l'articolo 30 del richiamato Regolamento (CE) n. 1371/2007 prevede l'obbligo di ogni Stato membro di designare un organismo di controllo responsabile dell'applicazione del Regolamento medesimo che adotti le misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri, e che tale organismo deve operare in piena indipendenza «da qualsiasi gestore dell'infrastruttura, dall'organismo preposto all'imposizione dei diritti e dall'organismo di assegnazione della capacità di infrastruttura e dall'impresa ferroviaria»;
   richiamati i contenuti dell'articolo 3 dello Schema di decreto in esame che – nelle more della definitiva operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti – individua quale organismo di controllo la Direzione Generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   ricordato in proposito che il 20 giugno 2013 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per «cattiva applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007» (procedura 2013–2074); in particolare, la Commissione prende atto che l'Italia ha individuato come organismo nazionale di controllo, seppure in via provvisoria, la Direzione Generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, ad avviso della Commissione, non sembra dotata dei necessari poteri né in grado di garantire l'applicazione e il rispetto del regolamento (CE) n. 1371/2007;
   preso atto che nel frattempo l'Autorità di regolazione dei trasporti, insediatasi a Torino il 17 settembre 2013, è divenuta pienamente operativa, a partire dal 15 gennaio 2014, come indicato nel comunicato dell'Autorità stessa del 21 gennaio 2014;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) provveda il Governo a modificare l'articolo 3 del provvedimento, nel senso di sopprimere la previsione che attribuisce le funzioni di organismo di controllo in via transitoria alla Direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e di prevedere la diretta assegnazione di tali funzioni all'Autorità di regolazione dei Trasporti; Pag. 113
   2) provveda il Governo ad emanare tempestivamente il decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 4, con l'obiettivo di disciplinare le modalità tecniche con cui i passeggeri possano presentare reclami per presunte infrazioni del regolamento; ciò al fine di assicurare il rispetto del regolamento (CE) n. 1371/2007 e di garantire adeguati strumenti di tutela dei diritti dei passeggeri ivi previsti. Nella predisposizione dell'emanando decreto si faccia allo scopo riferimento a procedure già codificate, e – onde non determinare un aggravio delle procedure – non vengano introdotte specifiche modalità di presentazione, differenziate in base alla tipologia dei reclami.