CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 febbraio 2014
182.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 149/2013: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore (C. 2096 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Abolizione del finanziamento pubblico ai partiti).

  1. Il finanziamento pubblico ai partiti è abolito in ogni sua forma dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. È costituito un Fondo di 20 milioni di euro per la costituzione della cassa integrazione in deroga per i dipendenti di tutti i partiti politici il cui rapporto di lavoro cessi a causa dell'entrata in vigore della presente legge di conversione.
  3. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 2 si provvede con i risparmi di spesa conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 18.
1. 1. Bianconi.

  Al comma 2, sostituire le parole: di contribuzione indiretta con le seguenti: di contribuzione pubblica indiretta.
1. 2. Bianconi.

  Alla rubrica Art. 1, sostituire la parola: abolizione con la seguente: limitazione.
1. 3. Lauricella.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Rimborso alle liste, partiti e movimenti politici delle sole spese effettivamente sostenute per le consultazioni elettorali).

  1. Alle liste, ai partiti e ai movimenti politici è attribuito il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la campagna elettorale in occasione del rinnovo del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e dei consigli regionali, nel caso abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi o almeno un eletto nelle rispettive consultazioni. Per la regione Trentino-Alto Adige, i suddetti rimborsi si riferiscono alle elezioni per i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. I rimborsi per le spese sostenute dai soggetti indicati al comma 1 sono ripartiti tra gli stessi in proporzione ai voti ottenuti in occasione delle elezioni per le quali si richiede il rimborso. Gli stessi sono erogati sulla base dell'effettivo rendiconto delle spese elettorali sostenute dalla lista, dal partito o dal movimento politico e possono riguardare esclusivamente le spese di cui al comma 3 connesse allo svolgimento della campagna elettorale.Pag. 13
  3. Sono rimborsabili, ai sensi del presente articolo, le spese sostenute in relazione a:
   a) materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;
   b) acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;
   c) allestimenti e servizi connessi a manifestazioni elettorali convocate in occasione della consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;
   d) canoni di affitto di locali; nel caso in cui siano abitualmente destinati a sede della lista, del partito o del movimento politico, per l'intero anno in cui si svolge la consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso;
   e) personale, già dipendente della lista, del movimento o del partito politico, per l'intero anno in cui si svolge la consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso.

  4. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera medesima, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  5. Con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, resa esecutiva con decreto del Presidente del Senato medesimo, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo del Senato della Repubblica.
  6. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica con cui sono attribuiti i rimborsi sono adottate in attuazione dei criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sulla base dei fondi trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze.
  7. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, a euro 18.750.000.
  8. In relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 7 relativi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applica il comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
  9. I rimborsi di cui al presente articolo sono corrisposti esclusivamente per l'anno in cui si svolge l'elezione dell'organo per la quale essi sono richiesti, entro centoventi giorni dalla proclamazione degli eletti.
  10. Le somme erogate, o da erogare, ai sensi del presente articolo e ogni altro credito vantato dalle liste, partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono in ogni caso cedibili a terzi.
  11. Le risorse erogate ai partiti secondo le previsioni di cui alla presente legge costituiscono, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte delle liste dei partiti e dei movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori delle liste, dei partiti e dei movimenti politici di cui alla presente legge Pag. 14non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni della lista, del partito o del movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.
  12. In caso di eventuali rinunce al rimborso da parte di liste, partiti o movimenti politici, non si fa luogo alla distribuzione dell'eventuale somma rimanente tra le liste, i partiti o i movimenti politici, neanche a fronte di relativa richiesta.
  13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di liquidazione delle somme dovute ai sensi del comma 1, sono individuati le liste, i partiti e i movimenti politici aventi diritto ed è disciplinata la liquidazione del fondo di garanzia di cui al comma 11.

Art. 1-ter.
(Modifiche alla legge 6 luglio 2012, n. 96).

  1. Alla legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
   «1. I contributi pubblici per le spese sostenute dalle liste, dai partiti e dai movimenti politici in occasione delle consultazioni elettorali relative al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati; dei membri dei Parlamento europeo, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, ammontano a euro 75.000.000 annui.»;
   b) la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: «Richiesta dei rimborsi per le spese elettorali connesse all'effettivo svolgimento della campagna elettorale»;
   c) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
  «1. Le liste, i partiti e i movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi per le spese elettorali connesse all'effettivo svolgimento della campagna elettorale ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro il trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano»;
   d) all'articolo 9:
    1) i commi 1 e 2 sono abrogati;
    2) al comma 4, terzo periodo, le parole: «sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sui rendiconti dalla società di revisione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «È trasmesso alla Commissione il verbale di approvazione del rendiconto»;
    3) al comma 9, le parole: «o la relazione della società di revisione» sono soppresse;
    4) al comma 20, le parole: «la relazione della società di revisione e» sono soppresse.

Art. 1-quater.
(Trasparenza dei bilanci delle liste, dei partiti e dei movimenti politici).

  1. Gli obblighi previsti dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificati dall'articolo precedente, sono estesi a tutte le liste, i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un eletto all'interno di un consiglio regionale, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo, a prescindere dall'eventuale richiesta di rimborso elettorale.
  2. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e Pag. 15successive modificazioni, in relazione ai soggetti di cui al comma 1 sono fissate all'importo di euro 250.

Art. 1-quinquies.
(Sanzioni).

  1. Nel caso in cui la lista, il partito o il movimento politico ometta di ottemperare agli obblighi di rendicontazione previsti all'articolo precedente, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sanziona altresì il legale rappresentante con una sanzione amministrativa pari a euro 50.000. Tale responsabilità si estende in solido ai membri dell'organismo che, secondo lo statuto, è tenuto ad approvare il bilancio.
  2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di falsa rendicontazione, o di mancata pubblicità della stessa, in violazione degli obblighi di cui all'articolo precedente e dall'articolo 7, comma 1.
  3. In caso di violazione del divieto di cui all'articolo 7, comma 2, si applica una sanzione amministrativa pari ad euro 100.000.

Art. 1-sexies.
(Abrogazioni).

  La legge 3 giugno 1999, n. 157, è abrogata.

Art. 1-septies.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1-bis a 1-quinquies, pari al massimo a 78 milioni di euro nell'anno in cui si svolgessero contemporaneamente tutte le elezioni degli organi di cui al comma 1 dell'articolo 1, si provvede oltre che con i risparmi derivanti dall'abrogazione della legge 3 giugno 1999, n. 157, con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
  2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2013. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
  3. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle Spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare Pag. 16risparmi non inferiori a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4 e 14.
1. 01. Boccadutri, Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
(Inammissibile)

ART. 2.

  Sopprimere il comma 2.
2. 1. Bianconi.

ART. 3.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: che intendono avvalersi dei benefìci previsti dal presente decreto.
3. 1. Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: simbolo aggiungere la seguente: principale.
3. 2. Bianconi.

  Al comma 1 sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.
3. 3. Bianconi.

  Sopprimere il comma 2.
3. 4. Bianconi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
3. 5. Bianconi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
3. 6. Bianconi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera h).
3. 7. Bianconi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera l).
3. 8. Bianconi.

  Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:
   l) l'impegno alla selezione con metodo democratico delle principali candidature.
3. 9. Bianconi.

  Al comma 2, alla lettera l), dopo le parole: consigli comunali aggiungere le seguenti: dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dopo la parola: sindaco aggiungere le seguenti: dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
3. 10. Bianconi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera o-bis).
3. 11. Bianconi.

ART. 4.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:
   all'articolo 5, comma 2, sopprimere le parole: dopo il controllo di conformità cui all'articolo 4, comma 2 del presente decreto e al comma 3 sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4;Pag. 17
   all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole: iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 del presente decreto; e al comma 2 sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4;
   all'articolo 8 sopprimere il comma 2;
   all'articolo 9, comma 5, sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4;
   all'articolo 10, comma 1, sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4;
   all'articolo 10, comma 2 sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4 e alla lettera b), sopprimere le parole da: sempre che si tratti fino alla fine della lettera;
   all'articolo 10, comma 3, sopprimere le parole da: e la Commissione provvede all'iscrizione dei partiti fino alla fine del comma;
   all'articolo 11, comma 1, sopprimere il secondo periodo;
   all'articolo 12, comma 1, sopprimere le parole: iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.
4. 1. Bianconi.

ART. 5.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: partiti politici aggiungere le seguenti: e le organizzazioni sindacali che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici.
5. 1. Matteo Bragantini, Invernizzi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. È vietata la visualizzazione, attraverso la rete internet, di informazioni, immagini e video, effettuata a scopo di lucro, nei siti dei partiti di cui al comma 1, nonché nei siti, blog o portali comunque denominati, riconducibili ad un partito o movimento politico, o ad un singolo esponente politico, anche se di proprietà di persone fisiche.
  1-ter. Accertata la violazione del divieto di cui al comma 1-bis la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici dispone la cancellazione del partito o movimento politico dal registro di cui all'articolo 4 per tre anni.
5. 6. Ottobre.

  Al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole: cariche di Governo aggiungere le seguenti:, dei componenti degli uffici di collaborazione dei Ministri e di tutti i titolari di posizioni dirigenziali e direttoriali dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: cariche di Governo aggiungere le seguenti:, dei componenti degli uffici di collaborazione dei Ministri e di tutti titolari di posizioni dirigenziali e direttoriali dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio.
5. 2. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Alle articolazioni regionali dei partiti sono estesi gli obblighi di cui al precedente comma, in quanto compatibili. Le altre articolazioni dei partiti, sempreché autonome amministrativamente, hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, o su quello dell'articolazione superiore o coordinata, un bilancio redatto, anche secondo il criterio di cassa, e una relazione contenente l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore a euro 5.000. In caso di inottemperanza all'obbligo di cui al presente comma, è applicata una sanzione amministrativa pari ad euro 10.000.
5. 4. Boccadutri, Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

Pag. 18

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Alle fondazioni e alle associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, è fatto divieto di erogare finanziamenti o contributi in favore di partiti politici.
5. 3. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. È vietata la pubblicazione di annunci di carattere commerciale o pubblicitario sui siti internet, anche presentati sotto forma di blog:
    di partiti o di movimenti politici che abbiano un rappresentante alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo o in un Consiglio regionale, o nei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano;
    dei gruppi politici di qualunque assemblea elettiva;
    di soggetti di cui all'articolo 1 della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché di cui all'articolo 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dalla presente legge, per l'esercizio del diritto di propaganda politica.

  D'ufficio ovvero a seguito di segnalazione la Commissione intima la rimozione degli annunci all'intestatario del sito internet, così come individuato secondo il protocollo di rete «Whois», entro un termine non superiore a sette giorni. Nel caso di inadempimento è comminata all'intestatario una sanzione amministrativa pari a 5.000 euro per ciascun giorno di permanenza dei suddetti annunci successivamente al termine intimato.

  4-ter. Il divieto di cui al precedente comma non si applica agli organi di stampa autorizzati ai sensi della legge n. 47 del 1948 e successive modificazioni, la cui testata è di proprietà di persone giuridiche.
  4-quater. È sempre consentita la pubblicazione di annunci che promuovono il tesseramento, nonché le campagne, le iniziative pubbliche o le riunioni del partito o del movimento politico, sempreché non contengano al loro interno annunci commerciali di società terze.
5. 5. Boccadutri, Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. È fatto divieto a enti, aziende, società e altre istituzioni partecipate da enti pubblici di finanziare istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche e che siano presiedute o dirette da personalità che siano membri di organi di governo o di assemblee elettive locali, regionali, nazionali o europee o che lo siano stati nei dieci anni precedenti. È altresì fatto divieto a dirigenti, amministratori o manager di enti, aziende, società e altre istituzioni sulla cui nomina abbiano poteri di influenza organi di governo o assemblee elettive locali, regionali o nazionali di contribuire alla predette fondazioni e associazioni.
5. 7. Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Tinagli.
(Inammissibile)

ART. 6.

  Al comma 1, dopo le parole: corrispondenti a più regioni, inserire le seguenti:, ove esistenti.
6. 1. Bianconi.

ART. 7.

  Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: esclusi i partiti operanti solo su dimensione regionale.
7. 1. Kronbichler, Boccadutri.

Pag. 19

ART. 8.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Trattenute sindacali).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è vietata ogni forma di trattenuta sindacale, anche se derivante da contratto di lavoro.
  2. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario.
  3. La legge 4 giugno 1973, n. 311, è abrogata.
8. 01. Matteo Bragantini, Invernizzi.
(Inammissibile)

ART. 10.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: ad esclusione dei partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento.
10. 1. Boccadutri, Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano.
10. 2. Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: spettanti all'Italia, aggiungere le seguenti: o in uno dei consigli regionali o delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
10. 3. Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Ciascuna persona fisica non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, fatta eccezione per i lasciti mortis causa, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a euro 300.000 annui né comunque oltre il limite del 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. In via transitoria, negli anni 2014, 2015 e 2016 il limite complessivo delle erogazioni e dei contributi che possono essere corrisposti annualmente in favore di ciascun partito è pari, rispettivamente, al 15, al 10 e al 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. Ciascun partito è tenuto a pubblicare nel proprio sito internet il valore del limite di cui al presente comma in relazione a ciascun anno.

  Conseguentemente, dopo il comma 10 inserire il seguente:
  11. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, il divieto di cui al comma 7 si applica, per il primo anno, facendo riferimento al rendiconto di esercizio del partito politico sotto il cui simbolo è stata eletta la maggioranza dei senatori e dei deputati che aderiscono ai gruppi parlamentari che dichiarano di fare riferimento al partito politico. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti criteri e modalità ai fini dell'applicazione del divieto di cui al comma 7 ai partiti politici di nuova costituzione.
10. 6. Bianconi.

  Al comma 7 sostituire le parole: euro 100.000 annui con le seguenti: euro 2.000 Pag. 20annui. Ai soggetti erogatori è riconosciuto un credito di imposta di importo pari al 95 per cento del valore dell'erogazione.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 11.
10. 4. Ottobre.

  Al comma 7, sostituire le parole: 100.000 euro annui con le seguenti: 300.000 euro annui.
10. 7. Bianconi.

  Al comma 8, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 200.000.
10. 8. Bianconi.

  Al comma 12 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono altresì ammessi ai benefici di cui agli articoli 11 e 12 del presente decreto i partiti politici che non adempiono agli obblighi previsti dal proprio statuto, redatto ai sensi dell'articolo 3.
10. 5. Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli.

ART. 11.

  Al comma 1, dopo le parole: le erogazioni liberali in denaro aggiungere le seguenti: e le quote associative,.

  Conseguentemente, al comma 2, alinea, dopo le parole: delle erogazioni liberali aggiungere le seguenti: e delle quote associative.
11. 1. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Ai partiti e ai movimenti politici è fatto divieto di ricevere erogazioni liberali da parte di persone giuridiche che non abbiano una sede legale in Italia o da parte di persone fisiche residenti all'estero, con l'eccezione dei cittadini italiani iscritti all'AIRE.
11. 2. Boccadutri, Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

ART. 11-bis.

  Dopo l'articolo 11-bis, inserire il seguente:

Art. 11-ter.

  1. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
11-bis. 01. Boccadutri, Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 11-bis, inserire il seguente:

Art. 11-ter.

  1. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, si applicano anche alle fondazioni e alle associazioni aventi come oggetto lo svolgimento di attività politiche sotto ogni forma, compresa la ricerca e la formazione, costituite e/o promosse da parlamentari in corso di mandato o cessati dalla carica, da chi ha svolto o svolge incarichi di Governo, o componenti di organismi di partiti o di movimenti politici.
11-bis. 02. Boccadutri, Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

Pag. 21

ART. 12.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché ai partiti operanti esclusivamente su dimensione regionale.
12. 1. Kronbichler, Boccadutri.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente;
  2-ter. Chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 416-bis e 416-ter del codice penale e dagli articoli 2, 3, 8, 9, 10, 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000, non può destinare sotto qualunque forma, erogazioni, liberali o meno, denaro o altra forma di altre utilità in favore di partiti, movimenti, liste e fondazioni politiche. Il divieto di cui al periodo precedente si estende alle persone giuridiche amministrate, controllate o partecipate in misura superiore al 20 per cento da persone condannate per i reati di cui al periodo precedente. Il divieto decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa e ha effetto per il periodo corrispondente alla durata della pena comminata in concreto dal giudice, nonché per l'anno successivo. Nei confronti di chiunque violi le disposizioni di cui ai periodi precedenti è applicata una sanzione amministrativa pari a tre volte la somma o il valore della erogazione prestata.
12. 2. Boccadutri, Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

ART. 14.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
14. 1. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 2, sostituire la parola cessa con il seguente periodo: è riconosciuto nella misura del 10 per cento rispetto a quello previsto dalla legge 6 luglio 2012, n. 96 e dalla legge 3 giugno 1999, n. 157.
14. 2. Lauricella.

ART. 16.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Al fine del sostegno del reddito e del reinserimento nel tessuto produttivo dei dipendenti dei partiti politici e dei gruppi parlamentari, il cui rapporto di lavoro sia cessato, per licenziamento o scadenza del termine, dopo l'entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto, agli stessi – quando facciano difetto i relativi requisiti contributivi – è estesa l'Assicurazione Sociale per l'Impiego di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92, a carico del fondo di cui al comma 2, fino a esaurimento del suo ammontare.
  1-bis. Il godimento del trattamento di cui al comma 8 precedente è subordinato:
   all'attivazione da parte della Regione di residenza della persona interessata della sperimentazione del contratto di ricollocazione di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   alla stipulazione da parte della persona interessata del contratto di ricollocazione con un'agenzia specializzata accreditata presso la Regione.
16. 1. Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Tinagli.

  Al Titolo, sostituire le parole e della contribuzione indiretta con le seguenti: e della contribuzione pubblica indiretta.
Tit. 1. Bianconi.