CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 febbraio 2014
173.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Interrogazione n. 5-01329 Gallinella: Sui precari della giustizia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo all'interrogazione, concernente la problematica dei lavoratori precari in servizio presso gli uffici giudiziari, osservando – per quanto di stretta competenza del Ministero della giustizia – che il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, in forza del disposto dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha proceduto ad avviare negli uffici giudiziari, per il completamento del percorso formativo, i lavoratori cassintegrati, quelli in mobilità, i lavoratori socialmente utili o i disoccupati e gli inoccupati che, a partire dall'anno 2010, hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso le strutture giudiziarie.
  I percorsi formativi di completamento sono stati attivati in tutti gli uffici giudiziari interessati. Tali percorsi formativi sono terminati nel 2013 ed hanno coinvolto 3001 unità.
  Si tratta di una specifica attività demandata dal legislatore al Ministero della giustizia nell'ambito delle misure volte ad assicurare l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie, in deroga alle competenze attribuite alle Provincie e alle Regioni in materia di tirocini formativi e di avviamento al lavoro.
  Ciò chiarito, debbo osservare, più in generale, che le iniziative sollecitate nell'atto di sindacato ispettivo – quali la stipula di contratti atipici o il riconoscimento del servizio pregresso come titolo preferenziale in occasione di futuri bandi di concorso – sembrano esulare dalle competenze del Ministro della giustizia.
  Infatti, le linee-guida in materia di tirocini adottate con l'accordo del 24 gennaio 2013 dalla Conferenza unificata Stato, Regioni e Province autonome contengono, in sede programmatica, l'impegno delle parti «a definire politiche di accompagnamento ed avviamento al lavoro anche attraverso la predisposizione di misure di incentivazione per la trasformazione dei percorsi formativi in contratti di lavoro» e chiariscono che spetta alle Regioni e alle Provincie autonome, nell'ambito delle proprie competenze legislative e nella organizzazione dei relativi servizi, recepire nelle loro normative quanto previsto nelle linee-guida entro sei mesi dalla data dell'accordo.
  Ciò posto, da una ricognizione effettuata nell'ambito del monitoraggio sul lavoro flessibile di cui all'articolo 36 del d.lgs. n. 165/2001, non risulta applicata presso gli uffici giudiziari alcuna tipologia di contratti di lavoro a tempo determinato.
  Peraltro, quanto alla possibilità per l'Amministrazione di stipulare contratti atipici o altre forme di collaborazione, si evidenzia che la normativa di riferimento sopra citata prevede la possibilità di ricorrere a forme contrattuali flessibili di assunzione soltanto per rispondere ad «esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale», nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti e sulla base della regolamentazione di tali contratti flessibili contenuta nella contrattazione collettiva nazionale.
  Inoltre, l'articolo 1, comma 209, della legge di stabilità n. 147/2013 ha previsto, nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà nell'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, l'individuazione con d.p.c.m. delle risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa sostenuta e senza maggiori oneri, destinate Pag. 132a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2000.
  Il successivo comma 210 ha conseguentemente vietato la stipulazione di nuove convenzioni per l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili.
  Tanto premesso, con riferimento ai tirocini formativi – che non sono assimilabili ad alcuna forma di lavoro precario, non prevedendosi la sottoscrizione di contratto di lavoro – le citate linee-guida adottate il 24 gennaio 2013 dalla Conferenza unificata, al fine di limitare gli abusi nell'applicazione dell'istituto, prevedono che il tirocinio non possa essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo e che i tirocinanti non possano sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco dell'attività e non possano essere utilizzati per sostituire il personale dell'amministrazione ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari per l'organizzazione di quella amministrazione.
  La legge di stabilità ha inoltre previsto la realizzazione nel corrente anno di un nuovo progetto formativo di perfezionamento per i lavoratori disoccupati, inoccupati, socialmente utili o in mobilità che hanno svolto percorsi formativi di completamento nell'anno 2013 ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della legge n. 228/2012.
  Il 15 gennaio scorso questo Ministero ha quindi avviato una ricognizione sul territorio per dare attuazione a tale previsione normativa.
  Per quanto infine attiene al secondo quesito posto dagli interroganti, si rappresenta che il riconoscimento del valore della professionalità acquisita presso gli uffici giudiziari dai soggetti coinvolti nelle predette iniziative potrà conseguire solo da una specifica previsione di legge in tal senso, che eventualmente attribuisca punteggi aggiuntivi o riserve di posti.