CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 febbraio 2014
173.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (C. 1920 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 1920 Governo, recante «DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alla materia «tutela della concorrenza», che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nonché ad ulteriori ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato tra cui, in particolare, le materie «sistema tributario dello Stato», «ordinamento civile», «ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici economici nazionali», «previdenza sociale» e «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali»;
   evidenziato che il contenuto di singole disposizioni è riconducibile, altresì, alle materie «ricerca scientifica e tecnologica» e «sostegno all'innovazione per i settori produttivi», «protezione civile», «governo del territorio», «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» e «promozione e organizzazione di attività culturali», «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», che rientrano negli ambiti di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
   sottolineato che il provvedimento, composto da 14 articoli e 118 commi, presenta un contenuto vasto ed eterogeneo, incidendo su un ampio spettro di settori normativi e recando multiformi misure, che il preambolo qualifica quali «fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di rilancio della competitività delle imprese»;
   segnalato altresì come alcune disposizioni che non appaiano direttamente riconducibili alle motivazioni di necessità e di urgenza indicate nel preambolo e nella relazione illustrativa, quali: il comma 9 dell'articolo 1, che interviene sulle disposizioni del codice civile relative alla disciplina del condominio degli edifici, già recentemente novellate dalla legge di riforma n. 220 del 2012; il comma 12 dell'articolo 13 che, attraverso una modifica del codice della strada, esclude dall'obbligo di immatricolazione i carrelli (tipologia delle macchine operatrici) qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico; la disposizione di cui al comma 13 dell'articolo 13, che reca una norma di carattere ordinamentale, novellante la legge istitutiva delle Pag. 119autorità per i servizi di pubblica utilità, al fine di precisare le competenze in materia di sistema idrico già attribuite e in corso di svolgimento da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas; l'articolo 14, che detta una serie di misure volte, nel loro complesso, al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, nonchè alla promozione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
   rilevato che il comma 10 dell'articolo 1 riguarda le competenze statali sugli impianti per l'estrazione di energia geotermica e che, in particolare, la norma integra il decreto di riassetto della normativa sull'energia geotermica (decreto legislativo n. 22/2010) per specificare che, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche, spetta allo Stato individuare gli impianti per l'estrazione dell'energia geotermica;
   sottolineato che l'articolo 1, comma 7, della legge n. 239 del 2004 – richiamata nel testo – elenca una serie di compiti esercitati dallo Stato in materia di energia e che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 383 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera i) del citato articolo 1, comma 7 riguardante l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, nella parte in cui non prevede che l'individuazione di tali infrastrutture e insediamenti strategici da parte dello Stato avvenga d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate;
   sottolineata dunque la necessità, all'articolo 1, comma 10, di valutare l'esigenza, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, di prevedere che le funzioni ivi attribuite allo Stato in materia di individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, compresi quelli di estrazione dell'energia geotermica, siano esercitate d'intesa con le regioni competenti per territorio;
   evidenziata, analogamente, l'esigenza di valutare – con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 dell'articolo 13, che intervengono nella materia «porti e aeroporti civili», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni – la necessità di prevedere l'intesa delle regioni interessate, e non la mera consultazione, per l'individuazione da parte del CIPE degli interventi immediatamente cantierabili per il miglioramento della competitività dei porti italiani, da finanziare con risorse revocate da altri interventi, nonché per il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'individuazione delle risorse revocate;
   richiamate le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 24 a 28 che, al fine di migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali, prevedono un finanziamento per i progetti presentati da comuni con una popolazione compresa tra i 5.000 e i 150.000 abitanti; i criteri per l'utilizzo di dette risorse saranno disciplinati da un'apposita convenzione tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e l'ANCI, da approvare con decreto ministeriale;
   ricordato che, secondo l'attuale riparto di competenze, la materia del turismo spetta alla competenza residuale delle regioni (sentenze della Corte Costituzionale n. 76/2009, n. 94 del 2008, n. 214 e n. 90 del 2006); peraltro, proprio con riguardo a questa materia la Corte Costituzionale ha avuto più volte modo di affermare che l'esigenza di un esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, abilita lo Stato a disciplinare siffatto esercizio per legge, anche ove quelle funzioni siano riconducibili a materie di competenza residuale, secondo i princìpi di sussidiarietà e di adeguatezza, tracciando tuttavia limiti precisi alla cd. «attrazione in sussidiarietà», che può avvenire solo a condizione che la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, assistita da ragionevolezza e rispettosa Pag. 120del principio di leale collaborazione con le regioni, che impone un coinvolgimento delle medesime (sentenza n. 76/2009);
   con riferimento specifico al settore turistico, la Corte ha riconosciuto che la necessità di un intervento unitario del legislatore statale nasce dall'esigenza di valorizzare al meglio l'attività turistica sul piano economico interno ed internazionale (sentenze n. 76 del 2009, n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006) e, sulla base di questi principi, la Consulta ha ritenuto legittimo l'intervento dellegislatore statale volto ad introdurre una disciplina, uniforme su tutto il territorio nazionale, di procedure acceleratorie e di semplificazione nel settore del turismo ma ha allo stesso tempo imposto, in applicazione del principio di leale collaborazione, l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'emanazione della relativa disciplina regolamentare (sentenza n. 76/2009). Allo stesso modo, le disposizioni statali che prevedevano finanziamenti per lo sviluppo del turismo, in quanto fattore produttivo di interesse nazionale, sono state giudicate costituzionalmente illegittime nella parte in cui non prevedevano un coinvolgimento delle regioni nella forma dell'intesa con la Conferenza permanente (sentenze n. 94/2008 e n. 13/2009);
   sottolineata pertanto, alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'esigenza di garantire un più ampio coinvolgimento delle regioni nella definizione dei criteri per l'assegnazione delle risorse, di cui all'articolo 13, commi da 24 a 28, in materia di turismo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, comma 10, si valuti l'esigenza, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, di prevedere che le funzioni ivi attribuite allo Stato in materia di individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, compresi quelli di estrazione dell'energia geotermica, siano esercitate con il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome competenti per territorio;
   2) analogamente, con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 dell'articolo 13, che intervengono nella materia «porti e aeroporti civili», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, si valuti l'esigenza di prevedere l'intesa delle regioni interessate, e non la mera consultazione, per l'individuazione da parte del CIPE degli interventi immediatamente cantierabili per il miglioramento della competitività dei porti italiani, da finanziare con risorse revocate da altri interventi, nonché per il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'individuazione delle risorse revocate;
   3) all'articolo 13, commi da 24 a 28, in materia di turismo, si valuti la necessità, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale, di assicurare un più ampio coinvolgimento delle regioni nella definizione dei criteri per l'assegnazione delle risorse.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).

RELAZIONE APPROVATA

  La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
   esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge C. 1836 Governo, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre»;
   rilevato, in particolare, che l'articolo 7 delega il Governo all'emanazione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) e di protezione temporanea, senza tuttavia indicare princìpi e criteri direttivi di delega;
   considerato che il suddetto articolo 7 fissa il termine per l'esercizio della delega in 12 mesi, che decorrono dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle due ultime direttive comunitarie in materia di protezione internazionale (direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni per il riconoscimento dello status di protezione internazionale (c.d. nuova direttiva procedure) e della direttiva 2013/33/UE, recante disciplina dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (c.d. nuova direttiva accoglienza) approvate il 26 giugno 2013 e incluse nell'allegato B;
   rilevato che per entrambe le richiamate direttive il termine di recepimento è il 20 luglio 2015, ad eccezione di alcune disposizioni della direttiva 2013/32/UE da recepire entro il 20 luglio 2018;
   constatato che, pertanto, il termine di esercizio della delega non solo si configura come mobile, in quanto non è noto il termine (l'entrata in vigore dei nuovi decreti di recepimento della normativa comunitaria) dal quale decorre in periodo di 12 mesi in cui può essere esercitata la delega, ma non è nemmeno univoco, in quanto la seconda delle due menzionate direttive in parte deve essere attuata nel 2015 e in parte del 2018;
   preso atto che nell'allegato B sono elencate 13 direttive cui il Governo è chiamato a dare attuazione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, tra le quali rilevano, per le parti di competenza:
    la direttiva 2013/29/UE, che stabilisce norme volte a realizzare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno assicurando un livello elevato di protezione della salute umana e di sicurezza pubblica nonché la tutela e l'incolumità dei consumatori, tenendo conto degli aspetti pertinenti connessi alla protezione ambientale;
    la direttiva 2013/32/UE, che reca disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, comprendente il riconoscimento dello status di rifugiato e quello di protezione sussidiaria sostituendo la direttiva 2005/85/UE del 1o dicembre 2005 (la cosiddetta direttiva «procedure») recepita con il decreto legislativo n. 25 del 2008, e che fa parte, come la direttiva 2013/33/UE, del pacchetto di norme comunitarie volte Pag. 122ad attuare il nuovo Sistema europeo di asilo, con la finalità di armonizzare le prassi applicative vigenti nei Paesi membri, per le quali si sono riscontrate diverse divergenze;
   rilevato che, a tal fine, viene stabilito un termine certo (6 mesi) per la decisione sulla domanda di protezione, derogabile solo in determinate circostanze (per un totale, al massimo, di 21 mesi) e vengono ridefiniti e, in alcuni casi, rafforzati, gli istituti di garanzia che devono essere assicurati ai richiedenti nel corso della procedura, con particolare attenzione alla tutela dei minori e delle altre categorie di persone vulnerabili;
   evidenziato altresì che la direttiva 2013/33/UE disciplina le condizioni materiali di accoglienza, assistenza e reinserimento sociale di coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale (riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o del diritto di asilo) o ne hanno fatto richiesta;
   ricordato che sulla materia del diritto di asilo la I Commissione sta esaminando, in sede referente, le proposte di legge C. 327 Giacomelli e abb. che intervengono sulla relativa disciplina,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 7, si segnala l'esigenza di indicare i princìpi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'attuazione della delega legislativa ivi prevista per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) e di protezione temporanea;
   2) al medesimo articolo 7, si specifichi in modo univoco il termine di esercizio della delega.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis (C. 1864 Governo).

RELAZIONE APPROVATA

  La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
   esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge C. 1864 Governo, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis»;
   preso atto che nella relazione di accompagnamento al disegno di legge in esame il Governo ha evidenziato l'esigenza di fare nuovamente ricorso, nel 2013, allo strumento legislativo fornito dalla legge n. 234 del 2012 al fine di porre rimedio alla parte ancora residua di pre-contenzioso e contenzioso – per la quale si sia riconosciuta la fondatezza delle censure della Commissione europea – entro i tempi ristretti dettati dall'obiettivo prioritario di presiedere il semestre europeo nel 2014 con il minor numero di infrazioni possibili a carico dell'Italia;
   ricordato che l'articolo 2 interviene su diverse disposizioni in materia di espulsione dello straniero irregolare per adeguare, in particolare, le previsioni del testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012, C-430/11 (caso Sagor), con cui è stata ravvisata l'incompatibilità di alcune disposizioni del testo unico in materia di immigrazione con la direttiva 2008/115/CE (cosiddetta direttiva «rimpatri»);
   ricordato, in particolare, che nella citata sentenza C-430/11 la Corte di giustizia dell'UE evidenzia che il paragrafo 4 di detto articolo 7 della direttiva in questione «consente agli Stati membri di astenersi dal concedere un periodo per la partenza volontaria, in particolare, qualora esista il rischio che l'interessato fugga per sottrarsi alla procedura di rimpatrio. Qualsiasi valutazione al riguardo deve fondarsi su un esame individuale della fattispecie in cui è coinvolto l'interessato»,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.