CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 gennaio 2014
168.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01341 Caparini: Sul possibile declassamento della sede INAIL di Breno.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Caparini, concernente il paventato declassamento della sede INAIL di Breno da classe «B» a classe «C», con la conseguente diminuzione dei servizi offerti ai cittadini della Valle Camonica, passo ad illustrare gli elementi informativi acquisiti presso l'INAIL.
  L'attuale quadro normativo impegna l'INAIL a garantire un incremento della quantità dei servizi resi all'utenza, a fronte del rigoroso mantenimento del livello qualitativo degli stessi, sebbene nell'ultimo quinquennio l'istituto abbia dovuto, in più occasioni, rideterminare la propria dotazione organica in ossequio a specifiche disposizioni di legge.
  Si pensi, in particolare, alla legge n. 133 del 2008, alla legge n. 25 del 2010 – in ottemperanza alla quale l'istituto ha rimodulato la dotazione organica per il biennio 2010/2012 – nonché alla legge n. 148 del 2011.
  Quest'ultima, in particolare, ha imposto alle pubbliche amministrazioni di apportare un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti dall'applicazione della citata legge n. 25 del 2010.
  Da ultimo, la legge 7 agosto 2012, n. 135 (cosiddetta spending review) ha prescritto un ulteriore intervento di riduzione degli assetti organizzativi dell'INAIL, che ha comportato una rideterminazione complessiva dei contingenti effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013.
  In particolare, al fine di procedere alla concreta attuazione della predetta disposizione normativa, con determinazione presidenziale del 2 agosto 2013, n. 196, è stato approvato il «Nuovo modello organizzativo» dell'istituto e, con analogo provvedimento, il 23 dicembre dello scorso anno, è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'istituto.
  Tanto premesso, in merito agli interventi sulla sede di Breno, paventati dall'onorevole interrogante, l'INAIL ha assicurato che gli stessi verranno realizzati senza pregiudicare in alcun modo gli attuali livelli di servizio, salvaguardando la prossimità all'utenza, in particolare sul versante sanitario, e riqualificando i rapporti con i datori di lavoro attraverso la virtualizzazione dei servizi.
  L'Istituto ha, infine, precisato che tutti gli interventi prefigurati nel «Nuovo modello organizzativo» saranno realizzati mediante un percorso graduale, costantemente monitorato e sottoposto a periodiche verifiche, al fine di valutare gli esiti derivanti dalle modifiche apportate e, conseguentemente, di intraprendere tempestivamente eventuali iniziative correttive.

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ALLEGATO 2

5-02009 Fedriga: Meccanismi di anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli onorevoli interroganti – con il presente atto parlamentare – richiamano l'attenzione sull'istituto dell'anticipazione del trattamento di integrazione salariale in deroga con specifico riferimento ai motivi della sua mancata proroga.
  Come è noto, l'istituto dell'anticipazione del trattamento di integrazione salariale per gli interventi di ammortizzatori sociali in deroga con pagamento diretto è stato introdotto in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 dal decreto-legge n. 5 del 2009.
  In particolare, l'articolo 7-ter, comma 3, del citato decreto n. 5 del 2009 stabilisce che, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione regionale o ministeriale, l'INPS è autorizzato ad anticipare il trattamento di integrazione salariale in deroga sulla base delle domande corredate dagli accordi conclusi dalle Parti sociali e dall'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali.
  L'articolo 7-ter precisa, inoltre, che è in ogni caso fatta salva la possibilità per l'istituto di agire nei confronti del datore di lavoro per la ripetizione delle somme indebitamente erogate ai lavoratori.
  Successivamente, il legislatore, alla luce del perdurante quadro di incertezza economica, ha ritenuto opportuno prorogare tale istituto anche per gli anni 2011 e 2012.
  A partire dal 2013, al fine di consentire all'Inps il corretto monitoraggio delle risorse finanziarie effettivamente utilizzate per gli ammortizzatori sociali in deroga, si è ritenuto di non prorogare ulteriormente tale misura sperimentale.
  Il ricorso all'istituto dell'anticipazione dei trattamenti da parte dell'Inps ha infatti rallentato eccessivamente l'attività di monitoraggio e controllo delle risorse finanziarie utilizzate da ogni regione – che com’è noto gestiscono una parte piuttosto rilevante delle risorse destinate a questo ammortizzatore sociale – in relazione a quelle originariamente assegnate dallo Stato.
  In definitiva, l'eventuale proroga dell'istituto in questione renderebbe quanto mai difficoltoso preventivare il flusso di risorse necessarie, con conseguenze di fatto imprevedibili per i conti pubblici.
  Questa è la ragione per cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso parere contrario all'ulteriore estensione temporale dell'istituto, osservando che l'erogazione delle prestazioni di ammortizzatori in deroga deve avvenire nel limite delle risorse programmate e ripartite a tali fini.
  Faccio presente, inoltre, che il Governo, con lo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 54 del 2013 e attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, ha disciplinato, con termini piuttosto ravvicinati, la procedura attraverso la quale avviene l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga da parte dell'Inps.
  Riguardo alla nuova tempistica introdotta dallo schema di decreto faccio presente che la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale deve essere presentata, in via telematica, dal Pag. 138datore di lavoro all'Inps che, verificata la regolare presentazione e quantificate le risorse finanziarie, la trasmette alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio entro tre giorni dalla ricezione. La regione o la provincia effettua l'istruttoria e, se accerta la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere ed emana il relativo provvedimento di concessione entro 30 giorni e lo inoltra all'INPS entro i successivi 5 giorni.
  Il decreto-legge n. 54 del 2013 ha previsto, infatti, l'adozione di un decreto ministeriale che dovrà individuare i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga maggiormente armonizzati al livello nazionale. Tale provvedimento, già sottoposto all'esame della Conferenza Stato-regioni e delle parti sociali, è stato trasmesso ai due rami del Parlamento per il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  Auspico, quindi, che il Parlamento, nel consueto spirito di massima collaborazione, possa rendere al più presto il prescritto parere, al fine di poter definire l’iter di adozione del decreto.
  Si osserva, da ultimo, che l'avvio del sistema dei Fondi di solidarietà bilaterali previsto dalla legge n. 92 del 2012 consentirà una maggiore armonizzazione, anche a livello territoriale, del sistema delle politiche di sostegno al reddito e il tendenziale superamento dei modelli normativi eccezionali e derogatori che hanno caratterizzato la legislazione degli anni più recenti.

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ALLEGATO 3

5-01755 Baldassarre: Attuazione del «casellario dell'assistenza» INPS.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'onorevole Baldassarre relativo alle «criticità denunciate nella relazione della Corte dei conti, con particolare riguardo alla mancanza dei decreti ministeriali di attuazione finalizzati a rendere funzionante il Casellario dell'assistenza istituito con decreto-legge n. 78 del 2010».
  Voglio far preliminarmente presente che lo schema del decreto attuativo del Casellario dell'assistenza, dopo l'acquisizione del prescritto concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, è stato inviato all'Autorità garante per la protezione dei dati personali per l'acquisizione del parere che, secondo le informazioni assunte dagli uffici del Ministero che rappresento, è già iscritto all'ordine del giorno della prima seduta utile del Collegio.
  Con riferimento ai tempi che la predisposizione dello schema di decreto ha richiesto, ricordo che durante la predisposizione del provvedimento sono intervenute alcune novità normative di rilievo. In particolare l'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 5 del 2012, nell'ottica della semplificazione, ha previsto il raccordo dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, rendendo necessari la modifica e il coordinamento nella predisposizione dei decreti attuativi di distinte disposizioni normative:
   il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che all'articolo 13 istituisce presso l'INPS il «Casellario dell'assistenza a fini di raccolta, conservazione e gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale», e all'articolo 38 comma 1, prevede che gli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate, comunicano all'INPS i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate;
   l'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, limitatamente alla previsione, nell'ambito del Sistema dei controlli dell'ISEE, della costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, che costituiscono un sottoinsieme delle prestazioni assistenziali da ricomprendere nel Casellario dell'assistenza;
   l'articolo 21 della legge n. 328 del 2000, istitutivo del Sistema informativo dei servizi sociali (SISS), alimentato dalle informazioni raccolte nell'ambito del Casellario dell'assistenza ai sensi del citato articolo 16 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5.

  Nella predisposizione delle disposizioni attuative di tali normative, si è quindi ritenuto di disciplinare in modo coordinato sia le modalità con cui viene istituito il Casellario dell'assistenza sia le modalità con cui viene rafforzato il Sistema dei controlli dell'ISEE, limitatamente alla costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE. Si è inteso inoltre valorizzare il percorso intrapreso con le regioni, nella definizione dei fabbisogni informativi in base ai quali strutturare il sistema informativo dei servizi sociali.
  Mi preme ricordare, a tal proposito, che in occasione dell'istituzione del Fondo per le non autosufficienze, è stata avviata Pag. 140una sperimentazione – condivisa con le regioni – di un modulo tematico di raccolta dati in materia di non autosufficienza (il cosiddetto SINA) con l'obiettivo di definire fabbisogni informativi minimi comuni sulle prese in carico individuali, condivisi e standardizzati, per permettere la individuazione di indicatori comuni, la raccolta di dati omogenei a livello nazionale e la comparazione della situazione e degli interventi posti in essere nelle singole realtà locali. Successivamente sono stati avviati altri due moduli, nell'area «Minori» (il cosiddetto SINBA, sistema informativo bambini e adolescenti) e nell'area «Povertà ed esclusione sociale» (il cosiddetto SIP).
  Tali sperimentazioni, insieme al lavoro sulla banca dati prestazioni sociali agevolate, sono state recepite nello schema del decreto attuativo del Casellario dell'assistenza predisposto nel corso del 2012, su cui è stato però necessario avviare una lunga interlocuzione con gli uffici del Garante per la protezione dei dati personali, peraltro giustificata dalla portata sistemica del provvedimento, volta a prevedere il miglior contemperamento tra, da un lato, le esigenze di conoscenza per la miglior programmazione, gestione e valutazione delle politiche e, dall'altro, la tutela della privacy.
  Da ultimo, vorrei evidenziare che, nelle more della definizione dei flussi informativi relativi al Casellario dell'assistenza, con il decreto 8 marzo 2013, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione del citato articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, sono state disciplinate le modalità con cui viene rafforzato il Sistema dei controlli dell'ISEE, nonché la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, che costituisce parte essenziale dello stesso Casellario.

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ALLEGATO 4

5-01518 Nardella: Prospettive di reintegro di lavoratori dell'ex stabilimento Alfa Romeo di Arese.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'onorevole Nardella concernente la situazione occupazionale dei dipendenti dell'ex stabilimento Alfa Romeo di Arese che – dal 2009 – sono passati alle dipendenze della società Innova Service s.r.l.
  Come puntualmente evidenziato dall'onorevole interrogante, la vicenda in questione è stata oggetto di due sentenze del tribunale di Milano che hanno sancito l'illegittimità dei licenziamenti intimati ai lavoratori in conseguenza della risoluzione dell'appalto stipulato dalla Innova Service srl.
  La sentenza di appello, in particolare, ha disposto il reintegro nonché la corresponsione agli stessi lavoratori della retribuzione e dei relativi contributi da parte della Innova Service s.r.l., in qualità di ultimo datore di lavoro.
  Considerato, pertanto, che la questione prospettata dall'interrogante presenta rilevanti risvolti di carattere sociale ed occupazionale nell'ambito del tessuto produttivo gravitante intorno all'ex stabilimento Alfa Romeo di Arese, la regione Lombardia – espressamente interpellata dal Ministero che rappresento – ha fatto sapere di avere invitato la Innova Service s.r.l. a garantire ai lavoratori le tutele riconosciute dalle predette sentenze.
  Dal canto suo, la società – per il tramite dei propri legali – ha comunicato di attendere le motivazioni della sentenza della Corte d'appello di Milano, a tutt'oggi non ancora depositate.
  La medesima società, interpellata anche dal competente Ufficio territoriale del Ministero che rappresento, si è impegnata a fornire quanto prima ogni utile informazione in merito alla vicenda dei lavoratori.
  Occorre inoltre ricordare che – nel novembre del 2012 – è stato sottoscritto un Protocollo di intesa tra il comune di Arese, la società Tea s.p.a. – titolare delle domande di autorizzazione amministrativa volte alla creazione del nuovo polo commerciale di Arese – e l'Agenzia regionale per l'istruzione, la formazione e il lavoro (ARIFL).
  Nell'ambito di tale intesa, che potrebbe rappresentare un'alternativa al reintegro dei lavoratori disposto dalle sentenze innanzi citate, la Tea s.p.a. – sulla base di una propria iniziativa – ha proposto ai lavoratori l'adesione ad un percorso – interamente finanziato dalla stessa – volto alla ricollocazione ovvero al sostegno al reddito degli stessi, a fronte di una loro rinuncia a future pretese nei confronti delle imprese coinvolte nel progetto del nuovo polo di insediamento.
  Allo stesso tempo, la regione Lombardia ha tenuto a precisare di non aver promesso alcuna forma di sostegno al reddito ai lavoratori in questione, mancando i presupposti per un intervento regionale in tal senso.
  In ogni caso, posso assicurare, fin d'ora, l'impegno del Ministero che rappresento a fornire ogni ulteriore elemento informativo in ordine alla questione.

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ALLEGATO 5

5-01746 Gnecchi: Sul recente decreto per la tutela dei lavoratori di cui al decreto-legge n. 78 del 2010.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'atto parlamentare cui passo ora a rispondere concerne l'adozione dei decreti interministeriali previsti dal comma 5-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
  A tal riguardo, ricordo preliminarmente che i commi 1 e 2 del citato articolo 12 hanno introdotto, a decorrere dal 1o gennaio 2011, nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità. In particolare, per i lavoratori dipendenti il trattamento pensionistico decorre trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti (cosiddetti «finestra mobile»). Tali nuove decorrenze si applicano ai soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dall'anno 2011.
  I commi 4 e seguenti dello stesso articolo 12 prevedono, invece, disposizioni derogatorie alle predette decorrenze pensionistiche, stabilendo per alcune fattispecie l'applicabilità delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010.
  In particolare, il comma 5 prevede che, in favore di un contingente di 10.000 lavoratori che si trovino collocati in mobilità ordinaria o lunga ovvero siano percettori di assegno straordinario a carico dei fondi di solidarietà di settore, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, purché tali lavoratori maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2011.
  Successivamente, il legislatore è intervenuto sulla materia aggiungendo, con la legge di stabilità per il 2011, al predetto articolo 12 il comma 5-bis. Tale disposizione stabilisce, infatti, che in favore dei soggetti in mobilità o titolari di assegni straordinari a carico dei fondi di solidarietà di settore che non rientrano nel predetto contingente di 10.000 lavoratori, può essere concesso – mediante decreto interministeriale – il prolungamento del sostegno al reddito per il periodo intercorrente tra la decorrenza del pensionamento secondo la disciplina previgente e la decorrenza del pensionamento secondo la normativa introdotta dall'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010.
  A tal proposito, con decreto n. 63655 del 5 gennaio 2012, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha autorizzato, per l'anno 2011, in favore di 677 lavoratori il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito – con esclusione della contribuzione figurativa – previsto dal predetto comma 5-bis.
  Con successivo decreto interministeriale, n. 68225 del 2 ottobre 2012, è stato disposto il prolungamento del sostegno al reddito fino alla decorrenza della pensione, computata sulla base delle disposizioni introdotte dal citato decreto-legge n. 78 del 2010, in favore di 3.494 lavoratori che, pur presentando, nell'anno 2012, i requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge citato, non rientravano nel contingente delle 10.000 unità.
  Con il successivo decreto interministeriale n. 76353 del 16 ottobre 2013 è stato concesso il prolungamento del sostegno al Pag. 143reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei soggetti per i quali il medesimo prolungamento avrebbe avuto inizio nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2013. Il prolungamento è stato concesso per un numero di mensilità non superiore al periodo intercorrente tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base delle disposizioni previgenti all'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'articolo 12 del medesimo decreto-legge e, comunque, in considerazione delle risorse finanziarie disponibili, per un numero di mensilità non oltre il 31 dicembre 2013.
  Al riguardo segnalo che nella stesura dei decreti del 2 ottobre 2012 e del 16 ottobre 2013 si è dovuto necessariamente tenere conto di limiti finanziari richiamati dal comma 5-bis del predetto articolo 12 e ci si è dovuti confrontare con un dettato normativo (quello dello stesso articolo 12, comma 5, lettera a)) che non si presta ad una interpretazione univoca.
  Pertanto il Ministero avvierà un approfondimento sul disposto della norma e sulle diverse implicazioni che il riferimento della data del 30 aprile 2010 può avere nel caso in cui si intenda riferibile alla stipula degli accordi piuttosto che alle cessazioni dal servizio.
  Preciso, inoltre, che i competenti uffici del Ministero che rappresento hanno predisposto un ulteriore schema di decreto interministeriale con il quale sarà concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori già beneficiari di tutela grazie al citato decreto n. 76353 del 16 ottobre 2013, limitatamente alle mensilità residue dell'anno 2014.
  Sulla base di tale ultimo decreto l'Inps sarà autorizzato ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, limitatamente alle mensilità residue nell'anno 2014.
  Tale decreto è attualmente all'esame di Inps e Ministero dell'economia e delle finanze, anch'essi coinvolti nella necessaria istruttoria prodromica alla sua adozione.
  Per quanto riguarda, più in generale, i tempi dell’iter di adozione dei decreti interministeriali di cui si tratta, faccio presente che gli stessi sono legati alla complessa istruttoria che naturalmente precede la loro predisposizione. In particolare le verifiche contabili effettuate dall'Inps al fine di individuare il fabbisogno economico necessario per la copertura finanziaria del decreto, richiedono tempi maggiori anche in conseguenza della necessità di acquisire dal medesimo Istituto gli esiti di un complesso monitoraggio avente ad oggetto l'esatta platea dei lavoratori interessati alla tutela in parola.

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ALLEGATO 6

Schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga (Atto n. 74).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato lo schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga (atto n. 74);
   considerato che il provvedimento in esame è stato emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 54 del 2013, che ha demandato a un apposito decreto interministeriale la determinazione, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, dei criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga;
   valutata, in particolare, l'esigenza del superamento dell'attuale sistema, tenuto conto che l'articolo 2, comma 64, della legge n. 92 del 2012, prevede l'entrata a regime del nuovo sistema di ammortizzatori sociali a partire dal 2017;
   preso atto che l'articolo 2 definisce i criteri per la fruizione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD), sotto il profilo soggettivo e oggettivo;
   valutato, in particolare, che il testo in esame fa riferimento, relativamente ai profili soggettivi dei beneficiari, a un'anzianità lavorativa aziendale di almeno 12 mesi alla data di richiesta del trattamento, considerando le sole imprese ai sensi dell'articolo 2082 del Codice Civile;
   rilevato che il provvedimento, per quanto riguarda l'ambito oggettivo, si riferisce a situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori o determinate da situazioni temporanee di mercato, crisi aziendali e ristrutturazione o riorganizzazione, sancendo il divieto di fruizione del trattamento in caso di cessazione dell'attività di impresa o di parte di essa;
   preso atto che il testo in questione disciplina la procedura di concessione dei trattamenti, prevedendo che la domanda (di concessione o proroga) debba essere presentata in via telematica all'INPS;
   considerato che l'articolo 3 disciplina i criteri per la fruizione della mobilità in deroga, per i lavoratori disoccupati in possesso di specifici requisiti, che siano privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro e che provengano dalle stesse imprese considerate ai fini della concessione della CIG in deroga;
   valutato, al riguardo, che sono previsti diversi criteri per l'anno 2014 e per il biennio 2015-2016, mentre a decorrere dal 1o gennaio 2017 non è prevista più alcuna concessione di mobilità in deroga;
   ritenuto urgente e indifferibile provvedere alla definitiva emanazione del provvedimento, in termini quanto mai solleciti, al fine di assicurare al sistema la certezza sui finanziamenti disponibili e sui criteri da adottare per il loro utilizzo, che appaiono, soprattutto in una fase di crisi occupazionale e produttiva come quella in essere, assolutamente necessitati;
   giudicato, in questo contesto, importante che il Governo, nel procedere alla definitiva emanazione del decreto, possa Pag. 145tenere conto del più ampio e articolato novero di esigenze che si pongono a livello territoriale;
   valutato il parere reso in sede di Conferenza Stato-regioni, che ha espresso parere negativo sullo schema di decreto salvo l'accoglimento di una serie di sostanziali modifiche al testo, e le posizioni delle parti sociali che, nell'ambito dell'attività istruttoria, hanno segnalato diverse questioni problematiche;
   acquisiti, infine, i rilievi formulati dalla V Commissione (Bilancio) sulle conseguenze di carattere finanziario del provvedimento, ai quali si fa espresso rinvio,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) all'articolo 2, sia esteso l'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento, ampliandolo a tutte le tipologie di datori di lavoro (non solo, quindi, alle imprese di cui all'articolo 2082 del Codice Civile, richiamate al comma 3) e prevedendo, per la CIG in deroga, un'anzianità aziendale minima di 90 giorni (invece dei 12 mesi attualmente previsti dal testo), nonché includendo tra i lavoratori beneficiari anche gli apprendisti, i somministrati, i lavoratori a domicilio e i soci lavoratori di cooperative;
   b) con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione del provvedimento, si consideri l'opportunità di inserire, tra le causali, anche le cessazioni di attività (con conseguente soppressione del comma 2 dell'articolo 2), le riconversioni aziendali e le procedure concorsuali – soprattutto laddove l'attività sostanziale prosegua presso terzi o sussistano prospettive di mantenimento dei livelli occupazionali – nonché l'ipotesi del trasferimento del ramo d'azienda, prevedendo che l'anzianità maturata nell'azienda cedente sia utile ai fini del computo complessivo nell'azienda cessionaria;
   c) valuti, in subordine, il Governo l'esigenza di specificare, al citato comma 2 dell'articolo 2, che, nell'eventualità di cessazione di parte dell'attività, l'esclusione dal beneficio valga solo per la parte di impresa cessata;
   d) per quanto concerne lo stanziamento delle risorse previsto – con particolare riferimento ai commi 7 e 8 dell'articolo 2 e ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 – si sottolinea la necessità della copertura integrale delle risorse necessarie per l'anno 2013 e per gli anni 2014-2015, al fine di garantire in modo uniforme l'erogazione del trattamento a tutti i lavoratori che ne hanno il titolo;
   e) si consideri, inoltre, all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 3, comma 3, la possibilità di semplificare le procedure di concessione, valorizzando il ruolo delle regioni nella fase di invio e di esame delle domande da parte degli interessati (stabilendo un termine perentorio di 20 giorni), considerato che il testo attuale prevede l'invio delle domande esclusivamente all'INPS, a fronte invece di un processo autorizzatorio che rimarrebbe in capo alle regioni;
   f) si ritiene che, all'articolo 2, commi 7 e 8, debba essere eliminato il riferimento ai costituendi Fondi di solidarietà bilaterali, in virtù della indispensabile fase di start-up necessaria per raggiungerne la piena operatività, che, ai sensi della legge n. 92 del 2012, dovrà essere accompagnata attraverso l'utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga fino al 2016;
   g) si valorizzino le esperienze degli accordi quadro a livello regionale, attraverso indicazioni e prassi uguali ed omogenee per tutti, che non incidano in misura significativa sulla facoltà per le regioni di decidere quante risorse destinare alla CIG e quante, invece, alla mobilità;
   h) relativamente al trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 3, occorre, anche sulla base delle previsioni contenute negli accordi quadro regionali, articolare maggiormente il periodo di transizione verso la nuova disciplina;Pag. 146
   i) consideri poi il Governo la necessità di un incrocio con il sistema delle politiche attive del lavoro, per la definizione di strumenti utili al reinserimento lavorativo attraverso la riqualificazione professionale, prevedendo un monitoraggio costante sulle tipologie di causali per l'accesso alla cassa integrazione in deroga, anche per la necessità di orientare l'utilizzo dei diversi strumenti per la gestione delle criticità in ambito aziendale;
   l) occorre chiarire, all'articolo 2, comma 6, il riferimento al previo godimento delle ferie residue, tenuto conto che, in base all'attuale interpretazione ministeriale, la necessità del ricorso alle ferie sarebbe esclusa;
   m) andrebbero meglio coordinati i commi 7 e 8 dell'articolo 2, in modo da chiarire le condizioni in base alle quali si definisce la platea dei beneficiari, evitando che i due commi prevedano condizioni differenti ed ulteriori;
   n) si faccia riferimento, al comma 9 del medesimo articolo 2, in relazione al computo del limiti massimi di fruizione, ai provvedimenti concessi a decorrere dal 2014, specificando, al comma 12, la competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad istruire quelle domande provenienti da imprese, non localizzate in più regioni, ma la cui crisi ricade nel territorio di riferimento;
   o) si raccomanda di chiarire la portata normativa dell'articolo 4, nel senso di ammettere il beneficio della CIG in deroga anche in presenza della possibilità di ricorrere agli strumenti ordinari, precisando che la concessione degli ammortizzatori in deroga riguarda la singola unità produttiva e i lavoratori in essa impiegati e non l'intero complesso aziendale.

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ALLEGATO 7

Schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga (Atto n. 74).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL DEPUTATO FEDRIGA

  La XI Commissione,
   esaminato lo schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali (atto n. 74);
   peso atto che il provvedimento, che consta di 5 articoli, è stato emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 54 del 2013;
   considerato che l'articolo 2 del medesimo provvedimento definisce i criteri per la fruizione della cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), sotto il profilo soggettivo e oggettivo. In particolare, per quanto concerne l'ambito soggettivo, sono beneficiari della cassa in deroga gli operai, gli impiegati e i quadri che lavorino nelle sole imprese ai sensi dell'articolo 2082 del Codice Civile, purché abbiano un'anzianità lavorativa aziendale di almeno 12 mesi alla data di richiesta del trattamento, siano sospesi dal lavoro ovvero effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva; per quanto riguarda l'ambito oggettivo, invece, si prevede che la cassa in deroga possa essere concessa soltanto in situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori o determinate da situazioni temporanee di mercato, crisi aziendali e ristrutturazione o riorganizzazione; è pertanto disposto espressamente il divieto di fruizione del trattamento in caso di cessazione dell'attività di impresa o di parte di essa;
   ritenuto tale divieto non in linea con lo spirito e la volontà del legislatore che ha introdotto nel nostro ordinamento la cassa in deroga; negando, infatti l'erogazione delle prestazione in caso di cessazione dell'attività imprenditoriale – o di parte di essa – si lasciano privi di sostegno al reddito i lavoratori di tutte quelle imprese che spesso sono costrette a ricorrere alle cessioni di rami aziendali per oggettive esigenze produttive;
   tenuto conto, altresì, che l'articolo 3, nel disciplinare i criteri per la fruizione della mobilità in deroga, definisce un quadro di interventi differenziato tra Nord e Sud, con previsione di un periodo di concessione più lungo per i lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno;
   valutata tale differenziazione in contrasto con i dati reali della crisi economica, che registrano un maggiore e più grave stato di emergenza proprio nel Settentrione, dove si concentra la realtà produttiva del nostro Paese,
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PARERE CONTRARIO

Fedriga.

Pag. 148

ALLEGATO 8

Schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga (Atto n. 74).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI DI SALVO ED ALTRI

  La XI Commissione,
   esaminato lo schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga (atto n. 74);
  premesso che:
   è noto che lo strumento degli ammortizzatori in deroga è stato utilizzato a volte – ma non senza ragione – anche in maniera esorbitante rispetto alle sue finalità, così che il legislatore ha inteso stabilire criteri uniformi a livello nazionale per superare precedenti errori applicativi;
   tali criteri sono stati delegati al decreto interministeriale in esame, la cui fonte normativa è l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 54 del 2013. L'articolo dispone:
    a) di determinare con decreto interministeriale criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, con particolare riguardo:
     1) ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande;
     2) alle causali di concessione;
     3) ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito;
     4) alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari;
    b) il rispetto «degli equilibri di bilancio programmati» da parte dei criteri determinati;
   dalla disposizione emerge con chiarezza la finalità del decreto e i confini entro cui esso deve muoversi: definire criteri uniformi, senza incidere sulla disciplina di fonte primaria che riguarda gli ammortizzatori in deroga, che il legislatore non ha modificato;
   secondo la legge vigente (ex articolo 2, commi 64 e 66, della legge 28 giugno 2012, n.92), gli ammortizzatori sociali in deroga sono previsti per gli anni 2013-2016 ed attuati (nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate) con decreti interministeriali, sulla base di specifici accordi governativi (relativi anche a settori produttivi e ad aree regionali);
   lo schema di decreto, invece, reca evidenti contenuti contra legem che vanno oltre la definizione di criteri uniformi, realizzando una sorta di «spending review» degli ammortizzatori sociali:
    1) riducendo pesantemente la tutela nei confronti dei lavoratori e colpendo, in particolare, tipologie di lavoratori, come gli apprendisti e i somministrati, che per la prima volta avevano trovato forme di tutela in costanza di rapporto di lavoro che rappresentano la parte debole e meno tutelata del mercato del lavoro;
    2) riducendo la platea dei datori di lavoro;
    3) cancellando competenze alle Regioni e alle Province autonome;Pag. 149
   nonostante le dichiarazioni bellicose del Governo, succedutesi nei mesi, l'interpretazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 54 del 2013 non lascia margini di incertezza con riferimento al fatto che i criteri da individuare siano meramente ricognitivi, al fine di dare uniformità a livello nazionale, e non innovativi, come invece è stato fatto nel decreto in esame, ponendo la fonte regolamentare in contrasto con la fonte legislativa, di rango primario. Il riferimento al rispetto «degli equilibri di bilancio programmati» è da intendersi confermativo del fatto che la fonte regolamentare, così come non può arbitrariamente restringere la platea dei beneficiari, così non potrebbe estenderla;
   lo schema di decreto crea delle rigidità e contiene delle esclusioni che sono incompatibili con la ratio legis degli ammortizzatori in deroga, introdotti per dare risposte a quei lavoratori e a quelle aziende che non accedono agli ammortizzatori sociali ordinari o straordinari, o che non possono più accedervi, in particolare in un momento di congiuntura economica particolarmente difficile;
   con gli ammortizzatori in deroga si è voluto introdurre uno strumento flessibile, adattabile anche al caso concreto, per sua natura temporaneo e anche transitorio nell'attesa di un'ineludibile riforma in senso universale degli ammortizzatori sociali. Anche per tali ragioni la legge ha rimesso la definizione degli interventi agli accordi tra Governo e Regioni;
   l'illegittimo decreto in esame è l'espressione di una politica liberista che non rispetta la dignità sociale dei lavoratori e delle imprese e abdica al dovere di salvaguardare il lavoro e l'occupazione, principi fondamentali della Costituzione italiana;
   l'indagine sui bilanci delle famiglie italiane nel 2012 della Banca d'Italia, diffuso poche ore fa, mostra come il 10 per cento delle famiglie con il reddito più basso percepisce il 2,4 per cento del totale dei redditi prodotti mentre il 10 per cento di quelle con redditi più elevati percepisce invece una quota del reddito pari al 26,3 per cento. Nel nostro Paese, quindi, continuano a crescere le disuguaglianze perché il 10 per cento delle famiglie più ricche possiede il 46,6 per cento della ricchezza netta familiare totale (45,7 per cento nel 2010), ma il Governo decide di ignorare questi dati e di tagliare le briciole riservate al mondo del lavoro in crisi, quello produttivo, anziché aggredire tali diseguaglianze;
   lo schema di decreto reca anche l'arbitraria eliminazione della possibilità che le Regioni regolamentino tramite accordi con le parti sociali situazioni specifiche a livello territoriale;
   il ruolo delle Regioni viene sostanzialmente cancellato sia sul piano procedurale che su quello sostanziale – in violazione della Costituzione –, poiché di fatto viene loro affidato un ruolo di meri esecutori. Ciò appare evidente, in particolare, con riferimento alla modalità di invio delle domande esclusivamente all'INPS, a fronte di un successivo processo istruttorio e autorizzativo che rimarrebbe in capo alle Regioni. Ma l'articolo 4 del decreto-legge 54/2013 prevede l'invio dalle Regioni ad INPS non delle domande, ma dei decreti autorizzativi, al solo fine di effettuare il monitoraggio della spesa;
   infine, l'INPS ha pubblicato il Messaggio n. 372 del 9/1/2014 riguardante gli ammortizzatori sociali in deroga 2014, nel quale dà indicazioni alle sue sedi, sulla base delle disposizioni della nota del Ministero del Lavoro n. 43332 del 16/12/2013. Tale nota dispone che, in attesa dell'entrata in vigore dei nuovi criteri per il riconoscimento degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2014, le Regioni e le Province autonome non concedano cassa integrazione in deroga o mobilità in deroga per periodi superiori a 6 mesi per il 2014. Con nota del 04/12/2013, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha altresì autorizzato le Regioni a continuare ad utilizzare anche per l'anno 2014, le risorse finanziarie già assegnate e non Pag. 150ancora utilizzate per interventi di ammortizzatori sociali in deroga;
   le Regioni, tuttavia, denunciano l'impossibilità di procedere in mancanza di risorse. Risulterebbe che il flusso di denaro tra Ministero del tesoro e INPS si sia bloccato, in quanto il Ministero e l'INPS avrebbero deciso di non erogare liquidità per la cassa integrazione in deroga fino all'adozione del decreto interministeriale esaminato, ritenendo generica l'autorizzazione contenuta nella nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A parte osservare che il decreto interministeriale in nessun caso potrà avere effetto retroattivo, non è ammissibile che istituzioni pubbliche contraddicano atti formali da loro stesse adottati. È necessario, pertanto, che venga immediato ripreso il pagamento della cassa in deroga, anche in assenza dell'adozione del decreto interministeriale esaminato;
   a fronte delle ragioni illustrate si invita Governo a ritirare lo schema di decreto esaminato e a garantire immediatamente la copertura finanziaria necessaria a coprire il fabbisogno della cassa in deroga relativa al 2013. Occorre recuperare la grave incertezza sociale procurata a molti lavoratori, che ad oggi non sanno se potranno ricevere o meno le loro indennità. Ben 11 regioni hanno sospeso le autorizzazioni e manca un miliardo e settanta milioni per coprire le richieste giacenti nelle Regioni relative al 2013,
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PARERE CONTRARIO

Di Salvo, Airaudo, Placido.

Pag. 151

ALLEGATO 9

DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (C. 1920 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 145 del 2013 (C. 1920);
   preso atto che il decreto-legge comprende una serie di misure che si pongono complessivamente l'obiettivo di incentivare lo sviluppo economico del Paese;
   rilevato, in particolare, che un primo gruppo di misure è volto a ridurre il costo dei servizi, che pesano particolarmente sulle famiglie e sulle imprese italiane, mentre un secondo gruppo di disposizioni prevede incentivi diretti o crediti d'imposta in favore di alcuni fattori di sviluppo, mirando altresì ad obiettivi di facilitazione e semplificazione, soprattutto in un'ottica di internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale italiano;
   verificate le disposizioni di più diretto interesse della XI Commissione, sulle quali appare utile svolgere un adeguato approfondimento, riguardando, in particolare, il contrasto al lavoro sommerso e irregolare, nonché la promozione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
   segnalate le disposizioni recate dall'articolo 2, che, innovando le previsioni del decreto legislativo n. 185 del 2000 in materia di incentivi all'autoimprenditorialità, prevedono la sostanziale sostituzione delle misure di aiuto attualmente in esso previste con una nuova agevolazione, caratterizzata da una funzione di contrasto alla disoccupazione giovanile e femminile, salvaguardando, in particolare, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese, possedute in prevalenza da giovani o da donne;
   preso atto che l'articolo 8 reca una serie di norme il cui intento dichiarato è quello di contenere i costi dell'assicurazione RC-auto, attraverso la modifica, tra l'altro, del Codice delle assicurazioni private, in particolare attribuendo all'impresa di assicurazione la facoltà di risarcire in forma specifica attraverso carrozzerie convenzionate, in tutte le ipotesi di danni a cose e in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo una garanzia di almeno due anni sulle riparazioni effettuate per tutte le parti non soggette a usura ordinaria;
   valutate favorevolmente le disposizioni recate dall'articolo 11, comma 3, che, introducendo il diritto di prelazione in favore delle società cooperative costituite da lavoratori dipendenti che si propongano per l'affitto o l'acquisto di aziende o rami d'aziende o complessi di beni e contratti di proprietà di imprese sottoposte a procedure concorsuali, prevedono una norma che consente ai soci lavoratori di capitalizzare l'indennità di mobilità senza passare per il licenziamento e la conseguente messa in mobilità;Pag. 152
   considerato che l'articolo 13, ai commi 19 e 20, interviene sul regime contributivo delle indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, con la finalità di modulare il cuneo fiscale in modo coerente con il peculiare contenuto professionale delle prestazioni del personale navigante e con la gravosità delle relative condizioni di impiego, mentre i successivi commi, da 21 a 23, mirano ad assicurare la continuità sostenibile delle tutele nei confronti dei lavoratori del comparto coinvolti dalla crisi che sta interessando il settore del trasporto aereo;
   preso atto che il complesso di disposizioni recate dall'articolo 14 mira, da un lato, ad incrementare sensibilmente le sanzioni amministrative pecuniarie previste per l'impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro e per la violazione delle norme sulla durata massima dell'orario settimanale di lavoro e, dall'altro, interviene in materia di programmazione delle verifiche ispettive e di destinazione delle risorse derivanti dall'incremento delle sanzioni, ai fini del rafforzamento dell'attività di vigilanza e ispettiva;
   ritenuto, peraltro, che una corretta rimodulazione delle sanzioni non possa che venire incontro ai lavoratori e alle imprese, che richiedono certezze e chiarezza circa una efficace applicazione delle leggi, anche in una prospettiva di riduzione del contenzioso, divenuto insostenibile, soprattutto in materia di lavoro;
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PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 11, si estenda la disposizione di cui al comma 3 anche ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per accedere ad un anticipo sulla «quota Aspi» e, dunque, ai lavoratori in aziende sotto i 15 dipendenti;
   2) tenuto conto che l'articolo 14, al comma 1, lettere a) e b), intervenendo in materia di contrasto al lavoro irregolare, incrementa sensibilmente le sanzioni amministrative pecuniarie, anche decuplicandole, con il rischio di produrre effetti sproporzionati rispetto al tipo specifico di comportamento sanzionato e opposti a quelli di una efficace deterrenza nei confronti del lavoro nero, si prevedano meccanismi di rivalutazione delle medesime sanzioni più efficaci e adeguati; in proposito, si ricordi quanto disposto in materia dal decreto-legge n. 76 del 2013, che ha «rivalutato» le sanzioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro del 9,6 per cento, prevedendo che metà di dette maggiorazioni siano destinate al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL);
   3) in relazione al citato comma 1 dell'articolo 14, con riferimento al rafforzamento dell'attività di vigilanza e ispettiva di cui alle lettere c) e d), si evidenzia il rischio che una gerarchizzazione e un accentramento delle funzioni in capo al Ministero e alle sue strutture territoriali possa incidere negativamente sull'efficacia dei controlli, inficiando – tra l'altro – il principio di casualità delle ispezioni, che invece andrebbe salvaguardato; a tal fine, si suggerisce piuttosto di individuare disposizioni idonee a dare attuazione all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 2004, nel quale veniva istituita una apposita banca dati telematica, nonché a giungere alla messa in funzione del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
   4) all'articolo 14, comma 1, lettera d), laddove si stabilisce che la programmazione delle verifiche ispettive sia sottoposta all'approvazione delle strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le parole «la programmazione delle verifiche» andrebbero sostitute con le parole «le indicazioni sulle priorità delle verifiche», al fine di Pag. 153evitare di ingenerare diverse interpretazioni suscettibili di bloccare, con una procedura che potrebbe essere intesa come vincolo preventivo ad ogni azione di vigilanza e di controllo, le verifiche stesse in ambito locale, anche in casi urgenti;
   5) all'articolo 14, comma 1, lettera e), si assicuri l'effettiva applicabilità delle disposizioni che mirano all'incremento della dotazione organica del personale ispettivo, per un verso semplificando le procedure di reclutamento e, per altro verso, evitando che i vincoli generali derivanti dal blocco del turn over possano, di fatto, impedire la piena operatività di tale incremento;
   6) all'articolo 14, comma 2, occorre modificare la norma di copertura degli oneri previsti per il predetto incremento delle dotazioni organiche di personale ispettivo, sostituendo l'attuale riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione con una più accorta misura di taglio di spese rinunciabili dello stato di previsione del Ministero, di carattere non lineare, che consenta di liberare le relative risorse;
   7) al fine di garantire sull'intero territorio nazionale la trasparenza della destinazione e dell'uso delle risorse previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i relativi controlli, all'articolo 14, dopo il comma 2, sia aggiunto un comma che intervenga sull'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, aggiungendovi il seguente periodo: «L'importo delle somme ammesse al pagamento e assegnate alle aziende sanitarie locali è reso pubblico all'interno del bilancio annuale delle regioni e, conseguentemente, ogni singola azienda assegnataria provvede a rendere pubblici gli importi ad essa assegnati e le attività di prevenzione cui sono state destinate le relative risorse; la destinazione delle risorse è oggetto di valutazione in sede di Comitato regionale di coordinamento, di cui all'articolo 7 del presente decreto legislativo»;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) valutino le Commissioni di merito la possibilità di apportare modifiche al comma 1 dell'articolo 2, al fine di rafforzare le finalità della concentrazione degli obiettivi e della semplificazione delle forme di aiuto all'autoimprenditorialità, rendendo maggiormente efficace l'azione di contrasto alla disoccupazione giovanile e femminile anche attraverso forme adeguate di finanziamento;
   b) all'articolo 5, che propone una più ampia articolazione dell'orario di apertura degli uffici doganali frontalieri con riferimento a tutte le merci che circolano in regimi diversi dal transito, si rileva che tale norme appare sostanzialmente inattuabile, tenuto conto che essa presuppone un incremento di personale al momento non attuabile a causa dei vincoli generali derivanti dal blocco del turn over;
   c) appare necessario un serio approfondimento dell'articolo 8, che, pur perseguendo il condivisibile obiettivo di contenere i costi dell'assicurazione RC-auto, rischia, così come attualmente formulato nei confronti delle imprese che svolgono attività di carrozzeria in convenzione, di produrre un effetto depressivo ai danni di una specifica categoria produttiva e, più in generale, di incidere negativamente sul settore anche da un punto di vista occupazionale;
   d) si ritiene, infine, che le disposizioni di cui ai commi da 19 a 23 dell'articolo 13, relative a interventi nel settore del trasporto aereo, presentino profili di disomogeneità rispetto al contenuto proprio del decreto-legge in esame.

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ALLEGATO 10

DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (C. 1920 Governo).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI DI SALVO ED ALTRI

  La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 145 del 2013 c.d. «Destinazione Italia» (C. 1920);
  premesso che:
   in questa legislatura come nelle precedenti il ricorso allo strumento del decreto-legge è divenuto regola, al di fuori di ogni ragionevolezza e presupposto costituzionale;
   il provvedimento in esame presenta un contenuto molto vasto e complesso, in quanto i suoi 14 articoli (per un totale di 118 commi) incidono su un ampio spettro di settori normativi e recano multiformi misure, che lo scarno preambolo qualifica, al fine di ricondurle ad una ratio unitaria, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di rilancio della competitività delle imprese;
   ci si chiede come un decreto-legge possa affrontare questioni di sistema per il contenimento delle tariffe elettriche, gas e RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 e non incorrere nelle strettoie della disomogeneità;
   ci si chiede, altresì, come un decreto-legge possa affrontare scelte che riguardano la competitività del sistema Italia e delle imprese e l'attrazione degli investimenti esteri immaginando che la mera attribuzione del carattere dell'urgenza possa risolverli;
   il continuo ricorso al decreto-legge in modo improprio altera i meccanismi legislativi stabiliti in Costituzione, pregiudicando le prerogative del Parlamento e, in particolare, la funzione e la possibilità di intervento dell'opposizione, che è obbligata a contrapporvisi in termini difensivi del proprio ruolo, con i pochi strumenti a disposizione (emendamenti e pregiudiziali);
   tale evidenza, al di là della illegittimità costituzionale dell'abuso della decretazione d'urgenza, porta a chiedersi se esistono strumenti adeguati nelle mani del Governo, ossia corsie preferenziali per alcuni provvedimenti che le richiederebbero, che siano in grado di riportare il sistema costituzionale a funzionare in maniera corretta e coerente;
   rilevato che, con riferimento alle disposizioni di diretto interesse della XI Commissione:
    i commi da 19 a 20 dell'articolo 13 dispongono che per l'anno 2014 l'indennità di volo del personale del settore aereo è esento completamente da versamenti contributivi, riconoscendo la copertura contributiva figurativa con oneri a carico Pag. 155dell'ENAV, a valere sulle risorse derivanti dai servizi di navigazione aerea di rotta. Il costo per il 2014 della contribuzione figurativa è di 28 milioni di euro;
   nella relazione introduttiva il Governo scrive che tale intervento è in linea con la specialità delle mansioni svolte dal personale navigante, con la finalità di modulare il cuneo fiscale in modo coerente con il peculiare contenuto professionale delle prestazioni del personale navigante e con la connaturale gravosità delle relative condizioni di impiego. Specifica inoltre che «La finalità dell'intervento è, quindi, quella di prevedere per il personale di volo la decontribuzione su un istituto retributivo (indennità di volo) già identificato dalla normativa precedente come specifico e meritevole di logiche contributive diversificate, mantenendo al contempo la partecipazione del 50 per cento di detta indennità nella formazione della retribuzione pensionabile, attraverso la contribuzione figurativa a carico dell'INPS»;
   in verità, ai fini dell'assoggettamento contributivo e fiscale di tale emolumento si applicano le disposizioni contenute nel comma 6 dell'articolo 51 del Dpr 917/86. Dalla lettura della norma appare evidente che si tratta di un compenso armonizzato, per effetto di quanto disposto dal Dlgs 314/97. Vale a dire che sia per l'aspetto fiscale, sia per quello previdenziale, si applicano le stesse regole: esenzione al 50 per cento;
   il decreto-legge «Destinazione Italia» introduce, come disposizione transitoria l'esenzione totale ai soli fini contributivi e, dunque, per il prossimo anno, l'indennità di volo riceverà un trattamento differenziato. Va rilevato che nel Dpr 917/86 l'indennità di volo è citata insieme all'indennità di navigazione a riprova delle comuni caratteristiche che presentano le due indennità. Tuttavia, il decreto-legge non estende l'esenzione anche all'indennità di navigazione. Il Dl 145/2013 sostanzialmente fa emergere un trattamento diversificato delle due indennità che presentano caratteri comuni;
   le disposizioni di cui ai commi 19 e 20 potrebbero presentare problemi di compatibilità con il diritto dell'UE;
   i commi da 21 a 23 dell'articolo 13, utilizzando la stessa logica di differenziazione dei trattamenti, dispone il mantenimento del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del personale del settore del trasporto aereo fino al 2018 e assicura l'equilibrio di bilancio del Fondo, evitando la sua trasformazione in Fondo di solidarietà, prevista a partire dal 1o gennaio 2014, dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 92 del 2012;
   a tale scopo è disposta l'abrogazione della lettera c) del comma 47 dell'articolo 3 della legge n. 92 del 2012 che abrogazione l'articolo 1-ter del decreto-legge n. 249 del 2004 di istituzione del Fondo speciale;
   l'intervento è giustificato dal Governo in ragione della particolare crisi del trasporto aereo, per assicurare «nel medio periodo la continuità sostenibile delle tutele nei confronti dei lavoratori coinvolti da interventi di cassa integrazione guadagni o di mobilità, nonché a consentire la gestione dei processi di riorganizzazione e di ristrutturazione conseguenti allo stato di crisi che sta interessando il settore del trasporto aereo»;
   in realtà, l'intervento del Governo, per quanto apprezzabile in principio, pone dinanzi alla domanda, di non facile risposta, del perché si debba prevedere tale trattamento differenziato solo per il settore aereo, non potendo essere la ’crisi del settore’ ragione sufficiente, a fronte di una crisi generalizzata e profonda, contestuale a una riduzione degli ammortizzatori sociali a favore dei lavoratori;
   l'articolo 14 reca misure volte a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e a tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ma di essi non è fatta menzione né nel titolo, né nel preambolo del decreto-legge;
   secondo il Governo tali misure si rendono assolutamente necessarie al fine Pag. 156di rafforzare ulteriormente l'attività del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per contrastare in modo ancora più efficace la vera e propria piaga del lavoro sommerso e irregolare;
   le misure proposte, necessarie e indifferibili, non sembrano tuttavia in grado di risolvere le gravi problematiche riemerse in occasione della grave tragedia verificatasi nella fabbrica cinese di Prato;
   nella prima parte dell'articolo 14 è previsto l'aumento di alcune sanzioni amministrative e somme aggiuntive che vengono riscosse dal Ministero del lavoro. La scelta potrebbe essere discutibile sul piano tecnico-giuridico perché potrebbe configurarsi come conflitto di interessi il fatto che questo aumento serva anche a pagare le spese di missione e l'utilizzo del mezzo proprio (spese che, purtroppo, vengono rimborsate con mesi di ritardo) alle stesse persone che devono comminare le sanzioni;
   nella seconda parte dell'articolo 14 si stabilisce che la programmazione delle verifiche ispettive sia a livello nazionale, che territoriale degli enti previdenziali, sia sottoposta all'approvazione delle rispettive strutture centrali e territoriali del Ministero del Lavoro. Non si parla di programmazione «generica», che è necessaria, e che già viene fatta a livello centrale da una cabina di regia di cui fanno parte anche i Direttori Generali di Inps ed Inail e, a livello periferico, esplicata mediante periodici incontri tra i direttori delle rispettive amministrazioni con le organizzazioni sindacali e datoriali. Tale disposizione riguarderebbe, pertanto, i vari elenchi delle aziende da ispezionare elaborati sia dalle Direzioni centrali che dalle singole sedi. Qui, oltretutto, si avverte la violazione di alcuni principi costituzionali: quello dell'articolo 97 sul buon andamento ed economicità della P.A, nonché quello fondamentale dell'articolo 5 che prevede un decentramento istituzionale oltre che territoriale, riconoscendo pertanto autonomia costituzionalmente tutelata alle Pubbliche Amministrazioni (la vigilanza ministeriale non può trasformarsi in diretta dipendenza gerarchica);
   la motivazione a giustificazione di questa «gerarchizzazione», anche se non esplicitata, è quella che si ripete da tempo, cioè evitare «la sovrapposizione di accessi ispettivi» tra varie amministrazioni. L'articolo intenderebbe trasformare un necessario coordinamento tra gli enti deputati alla lotta all'evasione contributiva e fiscale con il potere di autorizzare di volta in volta le ispezioni programmate dall'Inps e dall'Inail. Ma per evitare ciò esiste già il coordinamento previsto dall'articolo 7 della legge n. 106 del 12 luglio 2011 (coordinamento che, come più volte chiarito, in modo particolare nella relazione che ha accompagnato la legge 104 del 2004 non significa sovrapposizione) che al comma 2 così recita:
    «a) al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attività delle imprese di cui all'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, recante «Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese», nonché di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo nei riguardi di tali imprese, [...] gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati. Conseguentemente, a livello statale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati modalità e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il più efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell'Amministrazione Pag. 157autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l'attività ispettiva, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni. Con il medesimo decreto è altresì assicurato che, a fini di coordinamento, ciascuna delle predette Amministrazioni informa preventivamente le altre dell'inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attività di controllo di rispettiva competenza»;
   tale coordinamento, evidentemente, deve consistere nello scambio telematico di dati e informazioni: obiettivo che si realizza solo con la creazione di un'apposita banca dati e non con una gerarchizzazione, espressione di una burocrazia impermeabile alla cultura informatica, a cui dovrebbero accedere tutti i funzionari ispettivi (non solo quelli dell'Inps, dell'Inail e della DTL, ma anche quelli delle ASL della guardia di finanza, dell'arma dei carabinieri e tutti coloro che direttamente o indirettamente perseguono il lavoro nero);
   non si può non evidenziare la specificità dell'azione degli organi di vigilanza dell'INPS e dell'INAIL che curano direttamente interessi dei lavoratori e degli Istituti che rappresentano. Tale specificità non può essere «appaltata» o «subordinata» a soggetti terzi (le DRL/DTL) in quanto parte integrante ed importante dell'attività istituzionale degli Enti di Previdenza ed Assistenza. Rispetto a questi specifici compiti e al rispetto degli obblighi istituzionali di tali enti, il decreto-legge non precisa quali siano i limiti e l'ambito dell’ «approvazione» da parte degli organi del Ministero, che sostituirebbe di fatto un necessario coordinamento rispettoso dell'autonomia operativa degli enti e realizzato con le modalità che la legge 106/2011 già prevede;
   quanto scritto nell'articolo 14 sembra ispirarsi ad un generico spirito di non sovrapposizione. Ci si chiede cosa succederebbe se a seguito di una generica mancata approvazione si scoprisse successivamente che un'evasione contributiva non è stata perseguita; o come si pensa di poter gestire nelle realtà metropolitane elenchi di oltre mille accertamenti mensili da sottoporre ad approvazione in tempi rapidi; o chi risponderebbe di eventuali prescrizioni di contributi che si realizzi nelle more dell'approvazione, indipendentemente dal suo esito;
   dopo la strage di lavoratori avvenuta a Prato è irrinunciabile eliminare il blocco/riduzione del turn over per l'assunzione di personale ispettivo;
   la lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge prevede l'assunzione di nuovi ispettori presso il Ministero del Lavoro, ma viene del tutto trascurato che sono pesantemente sotto organico sia gli ispettori Inps che Inail. Negli ultimi due anni il solo Inps ha perso 300 ispettori. L'istituto nel 2010 aveva bandito un concorso, la cui graduatoria è ancora valida perché prorogata di recente. Ci sarebbero ancora 250 idonei che sarebbe possibile assumere;
   dai dati 2012 emerge chiaramente l'importanza di rafforzare gli ispettori INPS, come mostra la seguente tabella:

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Confronto risultati attività ispettiva Anno 2012
N. Ispettori Aziende ispezionate Aziende irregolari N. lavoratori irregolari N. lavoratori totalmente in nero Recupero contributi e premi evasi in euro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2.864 Isp.
Amm.vi
+ 292 Isp.
Tecnici
+ 456
carabinieri
139.937 75.087 163.305 47.877 450.079.488,00
INPS 1.400 80.387 59.394 69.387 44.205 1.099.995.748,00
INAIL 360 25.95 19.910 19.910 8.055 57.464.693,00

   è necessario disporre l'eliminazione del blocco del turn over per il personale ispettivo del Ministero, ma anche di INPS e INAIL, e stanziare risorse per l'assunzione di ulteriore personale ispettivo di livello non dirigenziale;
   nel suo intervento alla Camera nel corso dell'informativa urgente sulla tragedia di Prato, è stato lo stesso Ministro del lavoro ha riconoscere che: «Negli anni le risorse all'attività ispettiva hanno subito dei tagli, nell'ambito più generale dei tagli alla spesa pubblica. Le risorse per le ispezioni non sono sufficienti. Non bisogna arretrare nel contrasto al lavoro irregolare»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) verifichi attentamente il Governo la compatibilità con il diritto dell'Unione europea delle previsioni recate dai commi 19 e 20 dell'articolo 13 del decreto-legge, in particolare eliminando la diversificazione tra indennità che presentano stessa natura e caratteristiche;
   b) al comma 1 dell'articolo 14 sostituire la lettera d), che comporta il rischio di una gerarchizzazione e gravi problemi, prevedendo che quota parte delle risorse di cui alla lettera c) dello stesso comma siano destinate alla costruzione di un'apposita banca dati dell'attività ispettiva a cui accedono INPS, INAIL, Direzioni del lavoro e alti enti o soggetti incaricati di svolgere attività ispettiva, affidandone la gestione, senza ulteriori oneri di spese aggiuntive, all'INPS. La banca dati diviene lo strumento indispensabile per evitare sovrapposizioni di interventi, realizzando una maggiore efficacia di coordinamento dell'attività della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ed iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per assicurare efficace ed efficiente adempimento dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106 e successive modificazioni. È necessario che siano salvaguardate le competenze della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e al contempo sia confermata l'autonomia funzionale e di programmazione di INPS, INAIL, Direzioni del lavoro e altri enti che si occupano di compiere attività ispettiva;
   c) al comma 1 dell'articolo 14 sostituire o integrare la lettera e), che reca l'autorizzazione al Ministero del lavoro e Pag. 159delle politiche sociali di aumentare la dotazione organica del personale ispettivo di 250 unità. La predetta autorizzazione deve essere estesa anche a INPS e INAIL, in deroga alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 66, comma 11-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, a partire dall'assunzione dei vincitori di concorso o degli idonei inseriti in graduatorie in corso di validità, per incarichi di livello non dirigenziale con funzione ispettiva in materia di previdenza, assistenza sociale, sicurezza e salute. Tale facoltà assunzionale potrebbe essere limitata ad un triennio, nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda non inferiore a 250 milioni di euro per ciascun anno, assicurando la necessaria copertura finanziaria, che è possibile individuare nella riduzione delle spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, con esclusione delle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della disposizione possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto;
   d) al comma 1 dell'articolo 14 aggiungere una lettera che elimini il blocco del turn over (portando la capacità assunzionale fino alla spesa pari al cento per cento di quella relativa al personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente) a favore di INPS e di INAIL per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, di livello non dirigenziale, con funzione ispettiva in materia di previdenza e assistenza sociale.
Di Salvo, Airaudo, Placido.