CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 gennaio 2014
166.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE (Atto n. 59).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE;
   ricordato che lo schema di decreto in esame apporta modifiche sostanziali al Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005), sostituendo integralmente il Capo I del Titolo III (Modalità contrattuali) del Codice, che ha assunto la significativa denominazione «Dei diritti dei consumatori nei contratti»;
   considerato che la direttiva 2011/83, di cui lo schema costituisce strumento di recepimento, prevede al considerando n. 56, che le persone o le organizzazioni che siano titolari di un diritto o interesse legittimo nella tutela dei diritti contrattuali dei consumatori dovrebbero disporre del diritto di promuovere un'azione giudiziaria, nonché prevede, all'articolo 23, comma 2, che gli Stati membri garantiscono mezzi adeguati che permettano a uno o più organismi tra enti pubblici o loro rappresentanti, organizzazioni di consumatori, associazioni di categoria, di adire il tribunale o gli organi amministrativi competenti;
   considerato che lo schema di decreto introduce la nuova sezione IV del Capo I «Disposizioni generali» (articoli 66, 66-bis, 66-ter, 66-quater, 66-quinquies e 67) in materia di tutela amministrativa e giurisdizionale, nei casi di violazione degli obblighi introdotti dalle nuove disposizioni del Codice;
   osservato che tra le forme di tutela amministrativa e giudiziale, il comma 1 dell'articolo 66, richiama espressamente l'articolo 140-bis del Codice del consumo, che disciplina l'azione di classe a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (cosiddetta class action);
   considerato, inoltre, che l'articolo 66, comma 5, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario, riconosce altresì la possibilità di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto di consumo;
   ricordato che l'articolo 66-quater, comma 3, con specifico riguardo al ricorso extragiudiziale, statuisce che è possibile ricorrere alle procedure di mediazione, disciplinate con decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; tale disciplina attribuisce, tra gli altri, ai Consigli degli ordini degli avvocati la possibilità di istituire organismi presso i tribunali (articolo 18), e più in generale, la possibilità di costituire organismi presso i consigli degli ordini professionali (articolo 19);
   considerato che la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (legge n. 247 del 2012), all'articolo 29, comma 1, lett. n) ha previsto la possibilità di costituire presso i Consigli dell'Ordine degli Avvocati «camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie»;Pag. 283
   evidenziato che l'articolo 84 del decreto legge n. 69 del 2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) contiene misure in materia di mediazione civile e commerciale, in forza delle quale si prevede che gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori (articolo 16, comma 4-bis del decreto legislativo n. 28 del 2010);
   considerato, infine, che lo schema di decreto legislativo in esame prevede all'articolo 1, comma 2-bis) una specifica modifica all'articolo 27 del Codice del consumo, con riguardo alla competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad applicare il Codice del consumo; la modifica attiene ai rapporti nei settori regolati tra le Autorità di settore e l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, e comporta l'attribuzione in via esclusiva all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, acquisito il parere dell'Autorità di settore, della competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta;
   rilevato che tale norma ha l'obiettivo di superare la procedura di infrazione n. 2013/2169 avviata dalla Commissione europea relativa ai conflitti di competenza e alle lacune applicative della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette nei settori regolati,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   ritenuto necessario integrare la disciplina della mediazione civile e commerciale, di cui al decreto legislativo n. 28 del 2010, con le successive modifiche e aggiornamenti, valuti il Governo l'opportunità di integrare il comma 3 del nuovo articolo 66-quater del decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), inserendo dopo le parole «di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28», le parole «e successivi aggiornamenti.».