CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 gennaio 2014
166.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01935 Rondini: Predisposizione della lista per la chiusura di piccoli ospedali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alle questioni relative alla revisione dei criteri in base ai quali operare la riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale, ricordo che la stessa riorganizzazione si inserisce in un ambito di ampia e complessiva ristrutturazione del sistema di offerta, con lo scopo di rispondere in maniera adeguata ai nuovi bisogni di salute della popolazione e alla accresciuta complessità del Servizio Sanitario Nazionale.
  Nella situazione attuale, l'ospedale si caratterizza per l'altissima specializzazione delle prestazioni erogate, l'elevato sviluppo tecnologico e il conseguente incremento esponenziale dei costi.
  Quindi, emerge la necessità di concentrare l'offerta ospedaliera in strutture dislocate strategicamente nel territorio, contemperando la qualità dell'assistenza e la sicurezza delle cure con l'uso appropriato delle risorse disponibili.
  L'azione di riorganizzazione del sistema di erogazione delle cure deve fondarsi su regole chiare, che definiscano le condizioni necessarie per garantire livelli di assistenza ospedaliera omogenei nell'intero territorio nazionale, sia in termini di adeguatezza delle strutture sia in termini di risorse umane impiegate, in rapporto al numero di pazienti serviti e al livello di complessità della struttura e della sua interazione sinergica con i poli della rete assistenziale territoriale.
  La tematica in esame, come è noto a questa Commissione a seguito delle recenti audizioni del Ministro, è tuttora oggetto di approfondimento tra Stato, Regioni e Province Autonome, nell'ambito delle azioni di definizione del nuovo Patto per la Salute, per l'individuazione di parametri e criteri di programmazione nazionale che dovranno tenere conto di studi, esperienze, valutazioni di contesto ed epidemiologiche, nonché del rapporto tra volumi ed esito delle cure.
  Va a questo punto anche ricordato che con il regolamento previsto dall'articolo 15, del decreto-legge n. 95/2012, da adottare d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, tuttora al vaglio della Conferenza medesima, vengono definiti gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, finalizzati ad emanare i successivi provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio Sanitario Regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti, di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni.
  Detta norma prevede anche che, nell'ambito del processo di riduzione, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano operino una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale, della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere pubbliche, anche se funzionalmente ed amministrativamente facenti parte di presidi ospedalieri articolati in più sedi, e promuovano gli ulteriori passaggi dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare.

Pag. 261

ALLEGATO 2

5-01936 Binetti: Iniziative per la riduzione delle liste di attesa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La nuova normativa, che come è noto non è ancora entrata in vigore, si affianca ai Regolamenti comunitari già esistenti e non li sostituisce, sancisce per la prima volta il diritto, posto in capo ai cittadini comunitari, senza necessità di autorizzazione preventiva, di recarsi in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza, al fine di ricevere assistenza sanitaria, garantendo la possibilità di pianificare tale percorso.
  Infatti, con l'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della Direttiva n. 2011/24/UE, l'autorizzazione preventiva dovrà essere richiesta solo in determinati casi, che sono specificati nello schema dello stesso decreto.
  Relativamente alle spese di cura, con l'attuale sistema normativo in vigore, ottenuta l'autorizzazione preventiva, il paziente riceve, di norma, la prestazione sanitaria in forma diretta, ossia senza anticipare i costi, salvo eventuali compartecipazioni alla spesa sanitaria.
  Invece, con l'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della Direttiva in questione, l'assistenza sanitaria sarà fornita in forma indiretta, ossia con anticipazione dei costi e successivo rimborso da parte della ASL.
  In questo caso il rimborso sarà pari al costo che il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe sostenuto se la prestazione fosse stata erogata in Italia.
  Per quanto riguarda la questione delle liste d'attesa e dell'accesso alle cure, la tematica è stata oggetto di valutazione e di approfondimento, poiché con l'entrata in vigore del decreto è possibile che si possano rafforzare fenomeni di «mobilità sanitaria» verso paesi dell'Unione Europea, in particolare da quelle aree geografiche del nostro Paese in cui il rapporto di fiducia tra cittadini e servizi sanitari appare maggiormente logorato, anche a causa delle lunghe liste d'attesa.
  Questa situazione potrebbe provocare sul sistema sanitario un impatto economico di proporzioni enormi, a causa dei rimborsi che dovranno essere effettuati in favore dello Stato europeo presso cui il cittadino italiano ha preferito curarsi.
  Nel contempo, però, il problema investe anche il sistema di garanzie da assicurare ai pazienti di un altro Stato membro dell'Unione Europea che potrebbero vedersi negare il diritto di cura in una struttura italiana, proprio a causa delle liste d'attesa.
  Per quanto riguarda la questione se prevedere o meno eventuali misure restrittive dei flussi di pazienti in ingresso – nel caso ad esempio in cui le liste di attesa delle strutture ospedaliere pubbliche superino un determinato limite che, comportando un allungamento dei tempi di attesa dei cittadini-pazienti, possano arrecare pregiudizio al principio dell'accesso alle cure – si rappresenta che, se da un lato l'ingresso di pazienti garantirebbe un finanziamento aggiuntivo delle strutture, dall'altro l'incremento delle liste d'attesa potrebbe comportare una difficoltà maggiore per il paziente nell'ottenere cure in tempi ragionevoli.
  Per questa ragione è stato previsto, all'interno dello schema di decreto legislativo, che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possano essere adottate misure sull'accesso alle cure.Pag. 262
  Tali misure possono essere limitate al territorio di una o più regioni, o a singole aziende o enti del Servizio Sanitario Nazionale, e possono essere adottate anche su richiesta delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
  Le misure saranno tempestivamente pubblicate nel portale del Ministero della salute e sui siti web delle regioni e delle province autonome interessate.
  Per quanto riguarda le iniziative adottate a livello nazionale, anche al fine di realizzare «l'inversione dei flussi orientandoli verso l'Italia e quindi creando anche nuove risorse economiche», si segnala che numerose iniziative sono state messe in atto dal Ministero della salute nel corso dell'ultimo decennio per governare al meglio il rapporto tra domanda ed offerta, che trova nell'appropriatezza prescrittiva, basata su un attento giudizio clinico, i criteri fondanti e temporali di priorità di accesso.
  Tali iniziative sono state formalizzate in accordo Stato-Regioni del 2002 e, successivamente, è stato adottato un piano nazionale di contenimento delle liste di attesa 2006-2008, con il quale sono state individuate prestazioni traccianti le possibili criticità nell'erogazione del sistema sanitario, per le quali le Regioni sono state chiamate ad assicurare tempi massimi operativi in relazione alle classi di priorità assegnate.
  Con l'Intesa del 28 ottobre 2010 è stato emanato il piano nazionale per il governo del sistema delle liste di attesa che, aggiornando il precedente piano, ha sistematizzato le modalità di monitoraggio poste a garanzia del sistema e della sua equità.
  Oggi è in corso di perfezionamento il nuovo piano per il governo delle liste di attesa 2014-2016, che esalta ulteriormente gli aspetti relativi al monitoraggio delle liste d'attesa.
  Il monitoraggio acquista particolare rilevanza anche ai fini dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 33/2013, che prevede adeguate modalità di pubblicazione dei dati sui tempi di attesa, fornendo nel contempo un quadro di riferimento per il governo dei flussi di mobilità attiva e passiva dei pazienti tra le strutture sanitarie nazionali e comunitarie.
  La sinergia di monitoraggio tra obblighi nazionali e comunitari permetterà di creare ed esaltare un circuito virtuoso, che consentirà ai pazienti italiani di conoscere le effettive disponibilità nazionali di prestazioni sanitarie in tempi contenuti e consone ai propri bisogni di salute.
  Il monitoraggio ed il conseguente contenimento delle liste d'attesa permetteranno al nostro Paese di accogliere i cittadini europei che decideranno di curarsi nelle strutture sanitarie, ed anche di promuovere le strutture italiane all'estero.
  L'impegno è quello di proporre anche in Europa un modello innovativo di assistenza, in grado di intercettare, di attrarre e di accogliere i cittadini europei che sceglieranno di curarsi presso gli ospedali italiani.
  Uno degli aspetti più rilevanti e strategici, che costituirà senz'altro l'elemento distintivo e, al contempo, il motivo propulsore della volontà di fruire di cure in altri Paesi degli Stati membri, è da ricercare nell'ambito delle «eccellenze».
  È proprio nell'alta specializzazione e nell'eccellenza la vera opportunità di investimento della Direttiva 2011/24/UE; ed è nell'alta specializzazione che dovrà concentrarsi la strategia del nostro Paese per promuovere le proprie eccellenze, attrarre i cittadini dei Paesi dell'U.E. nelle nostre strutture sanitarie e trasformare l'obbligo di recepimento della stessa direttiva in un'opportunità.
  Nel contesto europeo, infatti, i sistemi sanitari ed assicurativi tendono sempre più a privilegiare le strutture che dimostrano apertamente di ottemperare a standard rigorosi di eccellenza.
  L'articolo 12 della Direttiva in questione prevede che la Commissione Europea sostenga gli Stati membri nello sviluppo delle reti di riferimento europee tra prestatori di assistenza sanitaria e centri di eccellenza, soprattutto nel settore delle malattie rare.
  Il Ministero della salute sta lavorando alla predisposizione di un documento contenente la costruzione di un sistema di valutazione nazionale orientato proprio alla valorizzazione delle eccellenze.Pag. 263
  Attraverso la costruzione di un sistema di monitoraggio delle proprie «performance», costituito da validi e rigorosi indicatori delle «buone pratiche», sarà possibile raggiungere la migliore qualità nell'assistenza.
  In questo modo non solo si incentiveranno le singole strutture di eccellenza ma, in un'ottica più generale, sarà migliorata la qualità di tutto il sistema sanitario del Paese per renderlo competitivo nel contesto europeo.

Pag. 264

ALLEGATO 3

5-01937 Lenzi: Somministrazione del metodo Stamina presso gli Spedali civili di Brescia a seguito di sentenze.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alla questione posta con l'atto ispettivo in esame, ritengo doveroso precisare che numerosi ricorsi d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, cui fa riferimento l'atto ispettivo, finora proposti dinanzi ai giudici del lavoro in tutto il territorio nazionale; talvolta dopo che il proponente aveva anche modificato la sua residenza in ragione di una precedente pronuncia da parte del giudice, al fine di ottenere il provvedimento di autorizzazione alla cura con il c. d. «metodo Stamina», non sono mai stati notificati al Ministero della salute.
  In tali casi, l'intervento di questo Ministero in giudizio è stato reso di fatto impossibile, anche in considerazione del numero particolarmente elevato dei ricorsi presentati e della celerità tipica della procedura giurisdizionale delineata dall'articolo 700.
  Invece, in ogni contenzioso in cui il Ministero della salute è stato ritualmente investito quale parte in causa, tramite notifica a cura dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è provveduto tempestivamente a fornire per la difesa dell'Avvocatura distrettuale ogni elemento utile a sostenere le ragioni scientifiche e gli aspetti giuridici per respingere le richieste avanzate con i ricorsi.

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ALLEGATO 4

5-01938 Grillo: Emanazione del decreto di ridefinizione dei prodotti omeopatici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come è noto, i medicinali omeopatici sono dei preparati ottenuti utilizzando sostanze provenienti dal regno minerale, vegetale, animale.
  La normativa vigente prevede che i medicinali omeopatici siano regolarmente autorizzati con le seguenti modalità:
   1. Procedura semplificata di registrazione, se il medicinale è in possesso dei seguenti requisiti:
   a) se è destinato ad essere somministrato per via orale od esterna;
   b) se non reca specifiche indicazioni terapeutiche sull'etichetta o tra le informazioni di qualunque tipo che si riferiscono al prodotto;
   c) se ha un grado di diluizione tale da garantirne la sicurezza.

  2. Procedura autorizzativa sulla base della medicina omeopatica praticata in Italia, con autorizzazione rilasciata sulla base della tradizione italiana. Attualmente tale procedura non è stata implementata.
  3. Procedura di autorizzazione ordinaria, analoga a quella prevista per i medicinali convenzionali o allopatici.
  In virtù delle disposizioni normative in vigore, i medicinali omeopatici attualmente in commercio in Italia possono rimanere sul mercato, anche se privi di un formale provvedimento autorizzativo, fino al 31 dicembre 2015. Dopo tale data solo quei prodotti che avranno seguito un regolare procedimento di registrazione e quindi saranno in possesso del «numero di Autorizzazione all'immissione in commercio» potranno essere commercializzati in Italia.
  Nel merito del quesito, si rappresenta che l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha reso noto, con Comunicato del 1o agosto 2013, l'iter registrativo che sarà applicato alle Aziende produttrici di medicinali omeopatici per la loro regolarizzazione, ovvero quello «semplificato».
  Per quanto riguarda le tariffe applicabili, con decreto ministeriale del 21 dicembre 2012, recante «Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed a utilità dei soggetti interessati», sono state individuate e stabilite sia le tariffe per le prestazioni non ancora tariffate, comprendenti anche quelle dovute per i medicinali omeopatici, sia il diritto annuale dovuto per ciascuna registrazione di medicinale omeopatico.
  L'Agenzia, in considerazione dell'applicabilità a tali prodotti della procedura semplificata di registrazione, provvederà a richiedere il pagamento delle tariffe previste per il rinnovo dell'autorizzazione, istituite ex novo dal richiamato decreto per ragioni di equità ed analogia a quelle previste per i medicinali tradizionali di origine vegetale e per i medicinali convenzionali, tutti egualmente soggetti alle stesse norme di derivazione comunitaria che regolano la registrazione dei medicinali.
  Ad oggi, peraltro, i medicinali omeopatici in commercio sul mercato italiano non hanno corrisposto alcuna tariffa, in quanto ancora privi di formale provvedimento autorizzativo o di registrazione conseguente al procedimento di valutazione avviato su istanza di parte.Pag. 266
  Pertanto, l'Agenzia ha predisposto tutte le procedure amministrative ed effettuato tutti i necessari approfondimenti scientifici e legali, e al momento attuale non è presente alcun ostacolo, di tipo regolatorio o normativo, che impedisca la regolarizzazione dei medicinali omeopatici in commercio in Italia al fine di uniformare la situazione italiana a quella degli altri Paesi Membri dell'Unione Europea, né l'emanando decreto ministeriale cui fa riferimento l'atto ispettivo in esame può essere inteso come vincolante per tale scopo, attese le vigenti disposizioni normative.
  Da ultimo, si evidenzia che nessuna domanda di registrazione è ad oggi pervenuta all'Agenzia da parte dei produttori degli omeopatici, pur essendo noto l'ordine registrativo assegnato alle Aziende sin dal 1o agosto 2013, ai sensi del percorso condiviso dall'Agenzia con le Associazioni di categoria dei produttori di medicinali omeopatici e le Aziende stesse.

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ALLEGATO 5

5-01939 Monchiero: Sulla vicenda del trasferimento in ambulanza di una donna incinta da Domodossola ad Alessandria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito al caso segnalato nell'interrogazione in esame, la Prefettura del Verbano Cusio Ossola, premesso che è stata avviata una indagine dalla Regione Piemonte e sono anche in corso le indagini delle Procure interessate, ha comunicato quanto appreso dall'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola.
  La gestante di 39 anni alla 24a settimana, si è presentata all'Ospedale di Domodossola alle ore 7,00 del 4 gennaio 2014, tramite 118 con codice verde.
  La donna, la sera precedente, era stata visitata dal ginecologo di fiducia presso il suo studio privato, ed il professionista non aveva identificato condizioni cliniche richiedenti immediato ricovero e aveva programmato per il giorno 6 gennaio 2014 un cerchiaggio uterino presso l'Ospedale S. Anna di Torino.
  Immediatamente, trasferita al Reparto di Ostetricia, la gestante è stata visitata dal medico di guardia, e si è iniziata la terapia; la donna è stata informata della necessità di un trasferimento presso una struttura dotata di rianimazione neonatale.
  Messi in atto ulteriori interventi diagnostici, alle ore 8,30 il medico di guardia attivava le procedure per un trasporto urgente.
  Procedeva in via prioritaria all'individuazione dell'ospedale dove trasferire la paziente: la struttura «Maggiore della Carità» di Novara non dava disponibilità di posti letto, e quindi il medico di guardia provvedeva a contattare l'Ospedale «SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo», che si dichiarava disponibile.
  Venivano avvertiti il pediatra di turno e la ginecologa reperibile per accompagnare la paziente ed era disposto l'utilizzo di una seconda ambulanza per il trasporto della termoculla.
  Alle ore 9,15 circa, dal ginecologo di turno è stata contattata la centrale operativa del 118 di Novara, alla quale veniva richiesto di inviare i mezzi necessari per il trasporto; non essendo disponibile l'ambulanza medicalizzata con sede a Domodossola perché impegnata in altro trasporto urgente, veniva data indicazione dalla centrale 118 di utilizzare il centro mobile reperibile.
  Attorno alle ore 10,45 è arrivata l'ambulanza di Villadossola per il trasporto della termoculla ed alle ore 11,15 circa il centro mobile. Alle ore 11,20 previa rivalutazione della trasportabilità della donna da parte del ginecologo reperibile, è partito il trasporto con arrivo ad Alessandria intorno alle ore 13,15 senza che si verificassero gravi criticità sanitarie durante il trasporto. La donna è stata sottoposta a taglio cesareo urgente alle ore 14,15 circa.
  L'Azienda Sanitaria Locale ha precisato che:
   dall'arrivo della donna all'Ospedale di Domodossola fino alla partenza in ambulanza per l'Ospedale di Alessandria sono trascorse circa 4 ore, nel corso delle quali la donna è stata sottoposta ad esami diagnostici e interventi terapeutici sotto continuo monitoraggio del personale medico e sanitario presente: contemporaneamente sono state attivate tutte le procedure previste per l'identificazione del centro dove trasferire la donna e attivare il trasporto in utero;Pag. 268
   tra la chiamata al 118 e l'effettiva partenza dal punto nascita di Domodossola sono intercorse circa due ore;
   l'effettivo trasporto in ambulanza dall'Ospedale di Domodossola ad Alessandria è durato circa due ore.

  La Prefettura rammenta che, con sentenza depositata in data 18 gennaio 2014, il TAR del Piemonte, in via definitiva, ha rigettato i ricorsi presentati da sindaci della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola e da pediatri della sezione provinciale della Federazione Italiana Medici Pediatri, riconoscendo la legittimità della Delibera di Giunta Regionale che prevede la chiusura del punto nascita di Domodossola.
  Ciò premesso, per quanto attiene ai profili di competenza del Ministero della salute, lo stesso in base all'Accordo del 16 dicembre 2010 in Conferenza Stato-Regioni (interventi assistenziali nel percorso nascita e riduzione del taglio cesareo), effettua il costante monitoraggio delle azioni rivolte all'applicazione di quanto convenuto nello stesso Accordo a livello regionale.
  Con decreto ministeriale del 12 aprile 2011 è stato istituito il Comitato Percorso Nascita Nazionale, per affiancare e supportare le Regioni e Province Autonome nell'attuazione delle migliori strategie in materia, assicurando altresì un efficace coordinamento tra le Istituzioni centrali e periferiche.
  Infatti, il Ministero intende valutare con estrema attenzione che le scelte strategiche definite dalla Regione Piemonte con specifici atti normativi siano in linea con i contenuti ed i criteri dell'Accordo più volte citato.