CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 gennaio 2014
162.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (Atto n. 45).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi;
   ricordato che il settore dei diritti connessi al diritto di autore rientra, tra gli altri, tra i temi oggetto della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, adottata dalla Commissione europea l'11 luglio 2012, che mira a istituire una normativa adeguata volta a garantire una migliore governance e maggiore trasparenza di tutte le società di gestione collettiva,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (Atto n. 45).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi;
   ricordato che il settore dei diritti connessi al diritto di autore rientra, tra gli altri, tra i temi oggetto della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, adottata dalla Commissione europea l'11 luglio 2012, che mira a istituire una normativa adeguata volta a garantire una migliore governance e maggiore trasparenza di tutte le società di gestione collettiva,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti il Governo l'opportunità di prevedere misure aventi finalità di promozione e sostegno di giovani artisti, interpreti o esecutori.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (Atto n. 64).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (Atto n. 64);
   considerato che lo schema del decreto è diretto al recepimento della Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali;
   ricordato che la direttiva costituisce la prima misura della c.d. Tabella di marcia di Stoccolma (Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali); le ulteriori tappe sono costituite dalla direttiva 2012/13/UE, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali e dalla direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;
   considerata la necessità che il contenuto dello schema in esame sia coordinato con le prossime disposizioni di attuazione delle direttive sopra richiamate (direttiva 2012/13/UE e direttiva 2012/29/UE) che recano ulteriori disposizioni concernenti interpretariato e traduzione;
   considerato che nelle premesse della direttiva (considerando n. 22) è indicato che la traduzione debba avere luogo nella lingua madre dell'imputato ovvero in altra lingua, purché non ne sia pregiudicata la possibilità di comprensione effettiva;
   considerato che, in merito alla mancata inclusione nello schema di decreto del procedimento per l'esecuzione di un mandato di arresto europeo (previsto all'articolo 2, par. 7, della direttiva), si ritiene insufficiente il rinvio operato al c.p.p. e alle leggi complementari, in quanto compatibili, contenuto nell'articolo 39 della legge 65/2009, che conforma il diritto interno alla decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo le modalità di recepimento del considerando n. 22 della Direttiva 2010/64/UE, al fine di introdurre nello schema di decreto disposizioni volte a stabilire che la traduzione debba avere luogo nella lingua madre dell'imputato ovvero in altra lingua, purché non ne sia pregiudicata la possibilità di comprensione effettiva;
   b) valuti il Governo le modalità di recepimento dell'articolo 2, par. 7, della Direttiva 2010/64/UE, al fine di pervenire ad una migliore armonizzazione del dettato normativo; in tal senso si preveda la possibilità di inserire nello schema di decreto un'esplicita previsione in merito al diritto all'interpretazione e alla traduzione nel procedimento per l'esecuzione del mandato di arresto europeo.