CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 gennaio 2014
156.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (Atto n. 61).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE FORMULATA DAL GRUPPO DI FORZA ITALIA – POPOLO DELLA LIBERTÀ

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione Europea,
   considerato che lo schema di decreto legislativo attua la delega legislativa conferita dall'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96, per recepire la direttiva 2011/98/UE relativa al rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi al contempo di soggiornare e di lavorare nel territorio di uno Stato membro e definisce un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;
   osservato che l'istituzione di una procedura unica di domanda volta al rilascio di un titolo combinato che comprenda sia il permesso di soggiorno sia i permessi di lavoro in un unico atto amministrativo è finalizzata alla semplificazione oltre che alla armonizzazione delle relative norme degli Stati membri, con risvolti positivi sia per i migranti, sia per i loro datori di lavoro, consentendo, inoltre, controlli più agevoli sulla regolarità del soggiorno e dell'impiego;
    atteso che la direttiva persegue l'obiettivo di assicurare un insieme comune di diritti ai lavoratori stranieri, che soggiornano in uno Stato membro, in condizioni di parità di trattamento con i cittadini nazionali, in relazione alle condizioni di lavoro, all'istruzione e alla formazione professionale, alla sicurezza sociale, all'accesso a beni e servizi offerti al pubblico e agli altri aspetti connessi con l'occupazione, al fine di ridurre il rischio di concorrenza sleale tra i cittadini dello Stato membro e i cittadini stranieri, e di riconoscere il contributo che i cittadini stranieri apportano, con il loro lavoro e i loro versamenti tributari, allo sviluppo economico dell'Unione

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
  valuti il Governo se specificare in modo inequivocabile che le istanze di nulla osta eccedenti i limiti numerici stabiliti in base all'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, alle quali si riferisce il punto e) dell'articolo unico dello schema di decreto legislativo in esame, siano inserite in un'unica lista in ordine cronologico di presentazione.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (Atto n. 61).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE FORMULATA DAL GRUPPO LEGA NORD E AUTONOMIE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione Europea,
   considerato che lo Schema di decreto legislativo attua la delega legislativa conferita dall'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96, per recepire la direttiva 2011/98/UE relativa al rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi al contempo di soggiornare e di lavorare nel territorio di uno Stato membro e definisce un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;
   osservato che l'istituzione di una procedura unica di domanda volta al rilascio di un titolo combinato che comprenda sia il permesso di soggiorno sia i permessi di lavoro in un unico atto amministrativo è finalizzata alla semplificazione consentendo, inoltre, controlli più agevoli sulla regolarità del soggiorno e dell'impiego;
   considerate sia le finalità generali di semplificazione delle norme di rilascio del permesso di soggiorno unico lavoro richiamate nel considerando 3) alla direttiva 2011/98, quanto l'attuazione del diritto alla parità di trattamento in materia di condizioni di lavoro, di cui all'articolo 12 c. 1 lett. a) della direttiva medesima;
   osservato che tutte le previsioni macroeconomiche degli istituti ed organismi accreditati fotografano un Paese in una situazione di vera e propria recessione. La grave congiuntura economico-finanziaria che sta attraversando il nostro paese ha determinato e determinerà ancora di più nei prossimi mesi rilevanti ricadute negative sull'occupazione;
   considerato che i lavoratori più a rischio – anche per la tipologia delle loro mansioni e dei relativi contratti – saranno sicuramente i lavoratori stranieri. Tale situazione creerà rilevanti problemi non solo sotto il profilo strettamente occupazionale, ma anche dal punto di vista della sicurezza pubblica, considerato il rischio attuale che molti stranieri, perdendo il posto di lavoro – in assenza di altri ammortizzatori sociali quali la famiglia e la comunità di appartenenza – finiscano per incrementare le fila della criminalità;
   osservato come sia necessario avviare uno studio sui flussi migratori che proceda: alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;
   ritenuto strategico l'avvio di un monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche Pag. 155attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori; all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti; all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi; all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza; alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di ricongiungimento familiare,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
  in ottemperanza alle procedura unica di rilascio e rinnovo del permesso unico e dell'eguaglianza di trattamento previsti dalla direttiva, il decreto legislativo istituisca una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori presso il Ministero dell'Interno che proceda:
   a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;
   b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;
   c) all'analisi della capacità recettiva del Paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;
   d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;
   e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;
   f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di ricongiungimento familiare.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (Atto n. 61).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE FORMULATA DAL GRUPPO M5S

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione Europea,
   esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo e il contenuto del provvedimento, ricordando che lo stesso attua la delega contenuta nell'articolo 1 della legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96), la quale è finalizzata al recepimento della direttiva 2011/98 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011;
   osservato che lo schema è composto da un solo articolo, che novella il testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, per introdurvi la disciplina prevista dalla direttiva 2011 del 1998;
   visto che le novelle comportano le seguenti modifiche: innanzitutto nei permessi di soggiorno che consentono attività di lavoro subordinato, anche se rilasciati a diverso titolo, deve risultare tale informazione, attraverso la dicitura «perm. unico lavoro» lettera a), che inserisce un comma 8.1 nell'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998; la dicitura anzidetta non deve essere inserita nei permessi rilasciati ai lavoratori autonomi, ai lavoratori stagionali, ai lavoratori marittimi, ai lavoratori distaccati, ai lavoratori «alla pari», nonché ai titolari (o richiedenti) di protezione internazionale o di una protezione temporanea e ai titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che soggiornano per motivi di studio o formazione; la relazione illustrativa motiva tale esclusione con la considerazione che tali soggetti sono titolari di uno status più favorevole (lettera a)), che inserisce un comma 8.2 nell'articolo 5;
   osservato che il termine vigente per il rilascio del nulla osta all'ingresso per lavoro da parte dello sportello unico per l'immigrazione, istituito in ogni provincia presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato – è aumentato da 40 a 60 giorni (lettera d)), che modifica il comma 5 dell'articolo 22, mentre il termine vigente di 20 giorni per il rilascio del permesso di soggiorno è aumentato a 60 giorni dalle lettere b) e c) che novellano l'articolo 5, commi 9 e 9-bis. Nella relazione si motiva che tale aumento è stato introdotto per «la necessità sopravvenuta» di rilasciare il titolo autorizzatorio in formato elettronico, in conformità al regolamento CE 1030/2002, evidenziando che, poiché gli interessati possono comunque soggiornare regolarmente e svolgere la propria attività lavorativa pur nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, il termine più ampio non ne comprimerebbe i relativi diritti;Pag. 157
   preso atto dell'aumento dei termini da 20 a 60 giorni, (lettera d), che modifica il comma 5 dell'articolo 22; ci si chiede come sia possibile, nel momento in cui si prevede che il permesso di soggiorno sia rilasciato in formato elettronico e si informatizza la relativa procedura, che si determini un allungamento, anziché un abbreviamento, dei termini per l'iter burocratico finalizzato al rilascio del titolo autorizzatorio. La Commissione fa presente che tale allungamento dei termini di rilascio del permesso di soggiorno rischia di danneggiare sia il lavoratore, che dovrà aspettare più a lungo, sia il datore di lavoro, che potrà trovarsi senza la manodopera necessaria;
   rilevato che non appare peraltro chiaro come la previsione contenuta nel regolamento citato, che risale al 2002, possa costituire oggi una necessità sopravvenuta;
   rilevato, altresì, che solo le domande di nulla osta che rientrano nelle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro, fissate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio, possono essere esaminate. Sarà necessario precisare che il portale informatico del Ministero dell'Interno appositamente dedicato a tale procedura sarà adeguato in modo da consentire al datore di lavoro di conoscere in tempo reale la posizione della propria richiesta rispetto alle quote assegnate alla provincia di riferimento, nonché in modo da consentire l'interazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del monitoraggio dell'andamento dei flussi;
   osservato che le domande eccedentarie rispetto alle quote possono essere esaminate solo nell'ambito di quelle che si rendano disponibili nel limite delle stesse quote. In merito a ciò la relazione specifica che «la trattazione di queste ultime domande sarà avviata dal momento in cui la direzione territoriale del lavoro comunicherà telematicamente allo sportello unico la disponibilità della quota»;
   rilevato inoltre, quanto alla previsione secondo cui le domande eccedentarie rispetto alle quote possono essere esaminate solo nell'ambito di quelle che si rendano disponibili nel limite delle stesse quote, che occorre comunque escludere che le eccedenze di una determinata qualifica di lavoro offerto possano essere assorbite da eventuali carenze per un'altra qualifica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) si preveda che, per ogni qualifica professionale si consenta l'ingresso nel nostro Paese a tanti stranieri qualificati quanti ne occorrono effettivamente, e non di più;
   2) al fine di eliminare il timore in merito alla possibile compressione dei diritti degli interessati, si introduca la disposizione che prevede espressamente che l'allungamento dei termini non incide su tali diritti, perché – ai sensi dell'articolo 5, comma 9-bis, del citato testo unico – il lavoratore straniero può soggiornare regolarmente e svolgere la propria attività lavorativa anche nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno; sia ancora specificato nel permesso di soggiorno rilasciato secondo il modello introdotto nel regolamento CE n. 1030/2002, se il cittadino straniero è autorizzato a lavorare, anche laddove il permesso di soggiorno sia stato rilasciato ad altro titolo (ad esempio per motivi familiari) e che sia, altresì, stabilito che una volta decorso il termine massimo di 60 giorni senza che sia stato emesso alcun provvedimento tale decorso temporale debba qualificarsi come silenzio-assenso.

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ALLEGATO 4

Relazione della Commissione «Relazione annuale 2012 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali». (COM(2013)565 final).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE FORMULATA DAL RELATORE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;
   esaminata la Relazione annuale 2012 della Commissione sui rapporti con i Parlamenti nazionali (COM(2013)565);
   premesso che:
    in base all'articolo 10, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea il ruolo principale dei Parlamenti nazionali nell'architettura costituzionale dell'Unione è quello di esercitare le funzioni di indirizzo e controllo sull'azione dei rispettivi Governi in seno al Consiglio e al Consiglio europeo. Il consolidamento dei rapporti tra la Commissione europea e le altre Istituzioni dell'UE, da un lato, e i Parlamenti nazionali, dall'altro, è tuttavia un ulteriore ed importante canale di intervento dei Parlamenti nazionali in quanto contribuisce ad assicurare la democraticità del processo decisionale europeo, nonché ad accrescere la consapevolezza dei cittadini in merito ai vantaggi dell'integrazione europea;
    il dialogo politico informale costituisce uno strumento di raccordo tra la Commissione europea e le singole Assemblee, che se ne avvalgono secondo le rispettive procedure e prassi. Non appaiono pertanto condivisibili e coerenti con i Trattati le iniziative volte a sviluppare forme di dialogo politico collettivo nell'ambito di sedi di cooperazione interparlamentate o tra gruppi di parlamenti nazionali e la Commissione stessa;
    occorre che il dialogo politico non si traduca in un esercizio rituale e non privilegi la dimensione quantitativa ma concorra effettivamente alla formazione delle politiche e della normativa europea;
    è pienamente condivisibile l'impegno della Commissione ad attuare un dialogo politico rafforzato nell'ambito del semestre europeo per il coordinamento ex ante delle politiche economiche, discutendo direttamente con i Parlamenti nazionali di questioni trasversali o specifiche per paese. Occorre a questo scopo che l'interlocuzione con i Commissari europei ed altri rappresentanti della Commissione sia più sistematica ed effettiva;
    è positiva la decisione della Commissione di allertare sistematicamente i Parlamenti nazionali in merito a tutte le consultazioni pubbliche da essa avviate, essendo l'impatto dell'intervento parlamentare potenzialmente maggiore in una fase precoce del processo decisionale europeo;
    la Relazione in esame, analogamente a quella per il 2011 e per il 2010, appare carente di indicazioni in merito alla valutazione degli effetti concreti del dialogo politico, non indicando essa se ed in quale misura i pareri dei Parlamenti nazionali siano stati tenuti in considerazione dalla Commissione e dalle altre Istituzioni dell'Unione nel corso del processo decisionale;
    la qualità delle risposte della Commissione alle osservazioni dei Parlamenti nazionali registra un graduale miglioramento. I tempi per la risposta continuano tuttavia ad essere troppo lunghi e incompatibili Pag. 159con un efficace intervento dei Parlamenti nella formazione delle decisioni europee;
    va ribadita l'esigenza che la Commissione renda disponibili ai Parlamenti nazionali nelle rispettive lingue nazionali la più ampia tipologia possibile di documenti, con particolare riguardo alle valutazioni di impatto sulle proposte legislative, essenziali per operare un esame compiuto e approfondito delle proposte legislative;
    le osservazioni e le proposte formulate dalla XIV Commissione della Camera nei documenti finali approvati nella passata legislatura in relazione alle Relazioni annuali della Commissione europea sui rapporti con i Parlamenti nazionali 2010 e 2011 non hanno ricevuto risposta adeguata dalla Commissione stessa ed hanno trovato riscontro nella prassi solo in misura ridotta;
    è auspicabile che anche il Parlamento europeo valorizzi i contributi ad esso trasmessi dai Parlamenti nazionali, dando conto espressamente conto del seguito dato ai medesimi contributi nelle relazioni adottate dalle Commissioni in vista dell'esame in plenaria;
   rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

  esprime una

VALUTAZIONE POSITIVA

  con le seguenti osservazioni:
   a) è necessario che la Commissione dia un riscontro più rapido, eventualmente in forma sintetica, ai contributi dei Parlamenti nazionali, in modo da consentire ai medesimi Parlamenti di pronunciarsi nuovamente o di tenere adeguatamente conto della risposte della Commissione ai fini di ulteriori interventi nello sviluppo del processo decisionale europeo;
   b) il dialogo politico dovrebbe continuare a svolgersi secondo la prassi sinora consolidata e su base bilaterale tra la Commissione e singoli Parlamenti, evitando, per un verso, irrigidimenti procedurali o forme di interlocuzione collettiva tra la Commissione stessa e gruppi di Parlamenti nazionali;
   c) le risposte della Commissione dovrebbero indicare in modo circostanziato se e in che modo le osservazioni dei Parlamenti nazionali siano state tenute in considerazione;
   d) la Commissione dovrebbe evidenziare in modo specifico i contributi dei Parlamenti nazionali alle consultazioni da essa promosse, sia nel proprio sito internet sia in eventuali documenti che riassumano gli esiti delle consultazioni stesse;
   e) è auspicabile che le prossime Relazioni annuali indichino – anche sulla base di alcuni esempi concreti – come i pareri dei Parlamenti nazionali sono stati tenuti in considerazione dalla Commissione ed eventualmente dalle altre Istituzioni dell'Unione nell'ambito del processo decisionale;
   f) sarebbe opportuno che, a partire dal programma di lavoro per il 2015, la Commissione desse conto in modo espresso delle indicazioni pervenute al riguardo dai Parlamenti nazionali e del seguito dato ad esse ai fini delle individuazione delle priorità strategiche e legislative dell'Unione;
   g) la Commissione europea, in coerenza con il regime linguistico previsto dai Trattati, dovrebbe rendere tempestivamente disponibili ai Parlamenti nazionali, nelle rispettive lingue ufficiali, la più ampia tipologia possibile di documenti, con particolare riferimento alle valutazioni di impatto sulle proposte legislative;
   h) il Parlamento europeo dovrebbe dare espressamente conto del seguito dato ai contributi ad esso trasmessi dai Parlamenti nazionali, in particolare mediante l'inserimento di un apposita sezione nelle relazioni preparate sui singoli atti dalle Commissioni in vista della seduta plenaria.

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ALLEGATO 5

Relazione della Commissione «Relazione annuale 2012 in materia di sussidiarietà e proporzionalità» (COM(2013)566 final).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE FORMULATA DAL RELATORE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;
   esaminata relazione annuale 2012 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (COM(2013)566);
   premesso che:
    i principi di sussidiarietà e proporzionalità non devono essere intesi quali strumenti per la mera difesa delle competenze o dell'interesse nazionale ma quali criteri modulatori dei contenuti e delle forme dell'azione regolativa europea nei rapporti con gli altri livelli di Governo e con i corpi sociali intermedi;
    in considerazione della natura dinamica del principio di sussidiarietà la Commissione Politiche dell'Unione europea si riserva di adottare pareri motivati, ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea (TUE) e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), anche in relazione a progetti legislativi europei che non contemplino un intervento adeguato rispetto alla natura delle questioni da affrontare o all'evidente valore aggiunto dell'azione europea rispetto a quella nazionale;
    l'applicazione del meccanismo di allerta precoce da parte dei Parlamenti nazionali dimostra come, al di là delle differenti metodologie messe in capo da ciascuna Istituzione, esso sia uno strumento di natura prettamente politica anziché giuridico-formale. Appare pertanto poco utile ed inappropriata la definizione di orientamenti o standard comuni per la verifica di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali;
    il fatto che soltanto 70 dei 663 pareri trasmessi nel 2012 alla Commissione dai Parlamenti nazionali abbiano natura di pareri motivati ai fini del meccanismo di allerta precoce, conferma che gran parte dei Parlamenti stessi non intende avvalersi di tale meccanismo quale strumento di blocco del processo decisionale europeo e considera prioritario interloquire sul merito delle scelte politiche e normative europee;
    il controllo di sussidiarietà costituisce, ai sensi del Protocollo n. 2, una prerogativa di ciascun Parlamento nazionale. Va ribadita, pertanto, la ferma opposizione ad ogni tentativo di stabilire in seno alla COSAC o in altre sedi di cooperazione interparlamentare meccanismi di coordinamento tra i Parlamenti nazionali intesi a configurare un esercizio sostanzialmente collettivo del controllo di sussidiarietà, in contrasto con le disposizioni dei Trattati e del Protocollo n. 2. Occorre invece utilizzare pienamente, anche ai fini della valutazione dei profili di sussidiarietà, il potenziale degli strumenti per lo scambio di informazioni e valutazioni, quali l'IPEX;
    è opportuno rafforzare il raccordo tra la Camera e i Consigli e le Assemblee legislative regionali nell'ambito del meccanismo di allerta precoce, ferma restando la natura prioritaria dell'esame del merito delle iniziative legislative e prelegislative europee;Pag. 161
    la relazione della Commissione evidenzia un'accresciuta attenzione per la corretta applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte di alcune Istituzioni ed organi dell'Unione, in particolare, del Parlamento europeo e del Comitato delle regioni;
    va, in particolare, considerata positivamente la creazione da parte del Parlamento europeo di una nuova direzione incaricata di valutare non soltanto le proposte legislative della Commissione ma anche di stimare le eventuali ripercussioni delle proposte avanzate nelle relazioni legislative del Parlamento nonché i costi di una mancata azione dell'UE in determinati settori. Queste innovazioni hanno il merito di riafferma una concezione dinamica della sussidiarietà che può implicare ove appropriato, soprattutto a fronte di questioni di portata transnazionale, una estensione dell'intervento dell'Unione;
    per quanto riguarda il Consiglio, la relazione in esame si limita a ricordare che il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri (Coreper) vigila sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, senza fornire indicazioni sulle metodologie e gli strumenti utilizzati allo scopo. Si tratta di una lacuna singolare, essendo chiamato il Consiglio, in qualità di colegislatore dell'UE, a garantire il rispetto dei due principi, in particolare in sede di approvazione di modifiche alla proposta originaria della Commissione;
    è necessario migliorare ulteriormente le metodologie e i criteri per valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, anche al fine di porre i Parlamenti nazionali in condizione di effettuare adeguatamente, nel ridotto termine di otto settimane, il controllo nell'ambito del meccanismo di allerta precoce;
    a questo scopo occorre che la Commissione motivi in modo più dettagliato ed esaustivo le proprie proposte sotto il profilo di sussidiarietà e proporzionalità, conformemente all'articolo 5 del protocollo n. 2, e che il Parlamento e il Consiglio forniscano analoga motivazione per gli emendamenti eventualmente approvati;
    va considerata prioritaria, per assicurare il rispetto del principio di proporzionalità, l'attuazione delle iniziative prospettate dalla Commissione per la riduzione al minimo indispensabile degli oneri normativi che gravano sulle PMI;
   rilevata l'esigenza che il presente Documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) è necessario che le Istituzioni dell'Unione europea informino maggiormente la propria azione ad una concezione dinamica del principio di sussidiarietà, che può comportare un ampliamento dell'azione dell'Unione nel quadro delle sue competenze, ove le circostanze lo richiedano, o, al contrario, una limitazione o cessazione dell'azione in questione quando questa non sia più giustificata;
   2) non sono condivisibili ed appaiono in contrasto con i Trattati, le iniziative volte a stabilire, anche attraverso le sedi di cooperazione interparlamentare, meccanismi di coordinamento tra i Parlamenti nazionali intesi a configurare un esercizio sostanzialmente collettivo del controllo di sussidiarietà e a promuovere il raggiungimento delle soglie previste dal meccanismo di allerta precoce;
   3) non risultano altresì condivisibili le proposte volte, in occasione di una prossima modifica del Trattati, ad abbassare le medesime soglie, in quanto potrebbero incentivare il ricorso al controllo di sussidiarietà quale strumento di blocco o rallentamento dell'azione legislativa dell'Unione europea;Pag. 162
   4) la Commissione europea e le altre Istituzioni competenti dovrebbero motivare in modo più analitico la conformità delle proprie proposte legislative sotto il profilo della sussidiarietà e della proporzionalità, fornendo, in coerenza con il Protocollo n. 2, indicatori qualitativi e quantitativi;
   5) il Consiglio dell'Unione europea dovrebbe sviluppare strumenti specifici per la valutazione di impatto analogamente alla Commissione e al Parlamento europeo;
   6) le metodologie per condurre le valutazioni di impatto condotte dalla Commissione, dal Parlamento europeo e, in prospettiva, dal Consiglio dovrebbero essere confrontabili e compatibili, anche al fine di agevolare la verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte dei parlamenti nazionali;
   7) in coerenza con il principio di proporzionalità, è necessario che la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio rispettino rigorosamente il principio del «pensare anzitutto in piccolo» (think small first) e riducano al minimo indispensabile degli oneri normativi che gravano sulle PMI.