CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 gennaio 2014
153.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto,
   rilevato che:
    il decreto-legge in esame è stato emanato in considerazione della estrema gravità sanitaria, ambientale, economica e della legalità in cui versano alcune aree della regione Campania;
    l'articolo 3 affronta sul piano sanzionatorio la grave situazione dei roghi illeciti nella cd. terra dei fuochi attraverso l'introduzione nel decreto legislativo 152 del 2006 (cosiddetto Codice ambientale) di una specifica figura di reato – relativa alla «combustione illecita di rifiuti»;
    come rilevato nella relazione governativa, «la necessità dell'incriminazione scaturisce dall'inadeguatezza dell'attuale sistema sanzionatorio, che inquadra l'illecita combustione dei rifiuti e le propedeutiche condotte di abbandono e deposito incontrollato quali violazioni prive di rilevanza penale, ovvero incriminate a titolo contravvenzionale, quando commesse dai titolari di imprese;
    presso la Commissione Giustizia sono in corso di esame le proposte di legge in materia di delitti ambientali, al fine non solo di modificare le disposizioni vigenti, ma anche di introdurre nuovi reati, per cui in questa sede si potrà valutare adeguatamente l'opportunità di introdurre ulteriori reati volti a punire condotte che possono essere considerate in qualche modo prodromiche o conseguenti rispetto al reato previsto dal decreto legge;
    l'articolo 4 integra – con un comma 3-ter – l'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice processuale penale, relativo a specifici obblighi informativi del pubblico ministero in sede di esercizio dell'azione penale. È, infatti, previsto che il PM, quando esercita l'azione penale per reati ambientali debba informare, con il Ministero dell'ambiente, anche la regione interessata dal reato ambientale se quest'ultimo è tra quelli contemplati dal relativo Codice (decreto legislativo 152/2006) ovvero arrechi un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente nonché debba informare, nella stessa ipotesi, anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali se l'azione penale riguarda un reato che comporti, rispettivamente, un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare;
    potrebbe essere opportuno estendere l'informativa del pubblico ministero anche ai comuni, considerato che si tratta di enti territoriali che hanno competenze specifiche in materia di bonifiche e di ripristino dello stato dei luoghi,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 4, comma 1, capoverso, la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere che oltre la Regione il pubblico ministero informi anche il comune nel cui territorio i fatti si sono verificati.

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ALLEGATO 2

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

  La II Commissione Giustizia,
   premesso che:
    la prima è forse più grave anomalia riscontrabile in questo decreto riguarda la logica emergenziale con cui il Governo è intenzionato a trattare una serie di questioni che fino a oggi, proprio a causa di una prolungata condizione emergenziale, hanno prodotto effetti catastrofici. Risulta infatti oltremodo chiaro il richiamo al principio della straordinarietà attraverso il tenore letterale dei seguenti articoli del decreto de quo:
  «Art. 2 – comma 4 – La Commissione di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla definizione degli indirizzi di cui al comma 1 e per il perseguimento delle finalità ivi previste, avvalendosi della collaborazione degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, adotta e successivamente coordina un programma straordinario e urgente di interventi...».
  «Art. 2 – comma 5 – Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma straordinario urgente di cui al comma 4, per il 2014 si provvede nel limite delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di azione coesione della Regione Campania, sulla base delle procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Le risorse di cui al presente comma possono essere integrate con eventuali ulteriori risorse, finalizzate allo scopo, nell'ambito dei programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020».
  «Art. 5 – Proroga dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni»;
   ritenuto che:
    se i lunghi anni di emergenza rifiuti in Campania ci hanno insegnato qualcosa, alla luce delle innumerevoli inchieste giudiziarie che hanno accompagnato gli anni del disastro prodotto della gestione commissariale, nelle quali sono coinvolti svariati rappresentanti delle istituzioni locali e centrali, questo qualcosa è quella logica dell'emergenza che negli anni, in virtù di una pseudo-emergenza prodotta ad arte, ha consentito di scavalcare procedure ordinarie che avrebbero potuto offrire maggiori garanzie nell'espletamento di gare, affidamento di incarichi e di servizi, gestione, controllo e tutela del territorio che invece è diventato teatro di corruzione e drenaggio di risorse pubbliche i cui unici beneficiari sono stati la camorra e quei settori deviati di politica, istituzioni, imprenditoria e professionisti che attraverso la loro opera hanno sacrificato il benessere di un territorio sull'altare dell'arricchimento materiale personale;
   tenuto conto che:
    introdurre il reato di combustione illecita di rifiuti (articolo 3 – comma 1) Pag. 75con la previsione per i responsabili di pene detentive, offrendo la possibilità ai Prefetti di utilizzo dell'esercito per perseguire tali obiettivi, infatti, è una strategia che non può portare effetti concreti se non affiancata da una attenta opera di prevenzione volta a tagliare il flusso di rifiuti verso i luoghi di abbandono. Opera che necessita di interventi di controllo sul lavoro sommerso che alimenta tali flussi. Interventi totalmente ignorati dal decreto che così com’è può al massimo produrre l'effetto di rincorrere il piccolo delinquente che abbandona e/o incendia i rifiuti;
   dal momento che:
    l'atto de quo non menziona per niente le attività di controllo sui traffici di rifiuti speciali e pericolosi che per anni hanno viaggiato in maniera illecita verso la Campania riversando su questi territori quantità incalcolabili di veleni. Una carenza gravissima che, come per la parte riguardante il controllo sul sommerso, denota quasi una mancata volontà di voler intaccare interessi ben maggiori di quelli collegati alla fase finale dello smaltimento illecito, che sono da individuare nella fase di produzione dei rifiuti soprattutto pericolosi;
   visto che:
    l'introduzione del reato di combustione illecita di rifiuti appare come una misura non idonea a fronteggiare la ormai cronicizzata e assolutamente non emergenziale situazione all'interno della quale il territorio cui il presente decreto oggi si trova. Anche in assenza del decreto, l'attività di appiccare fuoco ai rifiuti già è sanzionata, anche se in maniera differente. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 256, 183 comma 1 lettera z nonché allegato B lettera D-10 del Codice dell'Ambiente (decreto legislativo 152/2006) il cosiddetto «incenerimento a terra» dei rifiuti è considerato come «smaltimento non autorizzato» e tale attività è punita con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro. È vero che il decreto de quo è più severo sul punto tuttavia ha semplicemente inasprito una sanzione che già esisteva;
   in considerazione del fatto che:
    relativamente alla confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di «appiccamento» di fuoco ai rifiuti abbandonati vale un ragionamento similare a quello effettuato nel punto precedente. La confisca infatti è già prevista per il trasporto non autorizzato di rifiuti ex articolo 256 T.U. ambiente nonché ex articolo 258 comma 4 del medesimo testo normativo;
   ritenuto inoltre che:
    prevedere la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato di appiccare fuoco ai rifiuti abbandonati solo se l'area sia di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fermo restando gli obblighi di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi è una misura senza dubbio meritevole di positivo riscontro. Tuttavia non si può tacere relativamente ad un punto di fondamentale importanza, vale a dire la circostanza che il più delle volte il proprietario del fondo, così come eventualmente anche il proprietario/autore o compartecipe del reato, non ha i mezzi economici necessari per affrontare la bonifica del luogo. Pertanto, almeno nei casi conclamati di inquinamento più grave e reiterato, l'unico modo per assicurare che i terreni vengano bonificati e riportati allo status quo ante è il porre l'onere economico di tale attività a carico dello stato o a carico di una delle sue articolazioni territoriali e locali. Tali ultimi Enti avranno a loro volta diritto di regresso per recuperare, nei confronti di chi sarà giudicato colpevole del reato ambientale, quanto hanno dovuto anticipare;
   tenuto conto inoltre che:
    l'articolo 3 comma 2 così come formulato è a forte rischio di incostituzionalità dal momento che tale norma costituisce un'aggravante rispetto all'articolo 255 del decreto legislativo 152/2006 ed utilizza la medesima pena prevista per Pag. 76il nuovo reato di combustione illecita di rifiuti. Una disposizione di tal fatta potrebbe violare principi costituzionalmente tutelati. La stessa pena infatti non può essere utilizzata una volta per la condotta di combustione illecita di rifiuti ed una seconda volta per un condotta prodromica e tendente alla combustione all'interno della quale però la combustione non si è avverata,
   tutto ciò premesso, esprime

PARERE CONTRARIO.