CAMERA DEI DEPUTATI
Sabato 21 dicembre 2013
148.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto,
  rilevato che:
   il provvedimento, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato, contiene disposizioni di contenuto eterogeneo che, per la loro complessità e rilevanza, meriterebbero un esame sicuramente più approfondito di quello che può essere condotto dalle Commissioni permanenti in sede consultiva;
   l'articolo 2 autorizza spese per il ristoro, parziale, dei danni subiti da imprese nella realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture strategiche (PIS), a seguito di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare o rallentare la realizzazione delle opere strategiche, limitando la concessione dell'indennizzo ad una quota della parte eccedente la somma liquidata o liquidabile sulla base del contratto di assicurazione stipulato dall'impresa interessata ovvero ad una quota del danno subito, in assenza di un contratto di assicurazione;
   la predetta disposizioni, da un lato, non disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione dei benefici, inclusi i criteri da utilizzare per la quantificazione dei danni, mentre tale disciplina si sarebbe potuta demandare a un provvedimento di attuazione e, dall'altro, può creare sperequazioni tra imprese, con pregiudizio anche per la libera concorrenza del mercato, nella parte in cui non solo non vincola la determinazione della quota da indennizzare al valore del contratto assicurativo, ma addirittura prevede la possibilità di concedere l'indennizzo anche in assenza di un contratto di assicurazione;
   l'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione al Senato, modifica il Codice delle leggi antimafia), intervenendo sulla disciplina della destinazione dei beni aziendali confiscati alla mafia prevedendo che i beni aziendali possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d) dell'articolo 48, in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non sia tale da pregiudicare i diritti dei creditori dell'azienda medesima, senza fare riferimento anche alle modalità previste da tali lettere, per quanto si tratti di modalità dirette a garantire concretamente l'attuazione delle predette finalità,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) all'articolo 2, comma 2, il criterio di determinazione della quota del danno per la quale è concesso l'indennizzo siano determinati da un provvedimento attuativo Pag. 34che il Governo deve emanare entro un termine congruo dall'entrata in vigore del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame;
   b) all'articolo 2, comma 2, siano soppresse le parole: «ovvero, in assenza di un contratto di assicurazione, per una quota del danno subito»;
   c) all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), capoverso «8-bis» dopo le parole «per le finalità istituzionali o sociali» siano inserite le seguenti: «e con le modalità».