CAMERA DEI DEPUTATI
Sabato 21 dicembre 2013
148.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 126/2013 Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative (C. 1906 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 1906 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative»;
   osservato che il provvedimento, dal contenuto fortemente eterogeneo, appare nel suo complesso riconducibile alle materie: sistema tributario e contabile dello Stato, tutela della concorrenza e perequazione delle risorse finanziarie, rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione); organi dello Stato e relative leggi elettorali rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione); determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione); armonizzazione dei bilanci pubblici, materia attualmente spettante alla competenza concorrente tra Stato e Regioni, ma che transiterà dal 2014 – a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2012 – alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione); ordinamento e organizzazione amministrativa di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione); tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione); coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di competenza concorrente tra Stato e Regioni;
   considerato che appare necessaria una attenta valutazione, relativamente alla coerenza con il quadro istituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti locali, delle disposizioni del comma 5-ter dell'articolo 1, che intervengono sull'autonomia dell'ente Roma capitale, in materia che riguarda anche lo svolgimento di servizi alla comunità territoriale;
   rilevato che i commi da 20-octies a 20-undecies dell'articolo 1, in tema di concessioni di gioco, disciplinano le procedure conseguenti alla revoca e alla eventuale riassegnazione delle concessioni di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento (cosiddette slot machine o newslot) e sistemi di gioco VLT (videolotteries);
   considerato che tale disciplina sembra invertire, sia pur per periodi temporali limitati, la fisiologica connotazione del rapporto tra provvedimento amministrativo e convenzione, per cui la seconda accede al primo, nei casi di revoca e decadenza della concessione;
   considerato che appare pertanto opportuno valutarne le eventuali implicazioni sotto i seguenti profili: permanenza Pag. 24in capo al soggetto la cui concessione è decaduta o revocata di poteri di riscossione che hanno natura pubblicistica; effetti sui diritti di gestione – il cui assetto viene ad essere modificato per rapporti in corso, a seguito di revoca o decadenza dalla concessione – della disciplina in esame sul piano dell'autonomia privatistica su cui poggiano sia gli strumenti convenzionali sia i diritti di proprietà degli apparecchi;
   rilevato, in particolare, che il comma 20-decies prevede la possibilità di ridurre gli ordinari trasferimenti statali a favore delle regioni ovvero degli enti locali che abbiano deliberato interventi in materia di giochi pubblici riservati allo Stato non coerenti con l'assetto regolatorio statale di settore, determinando nel corso di un esercizio finanziario minori entrate erariali ovvero maggiori spese statali;
   rilevato che la disposizione sembra configurare, nel presupposto di eccesso di competenza da parte di enti territoriali, uno strumento assimilabile ad un diritto di rivalsa che appare estraneo al sistema costituzionale dei rapporti tra lo Stato e le regioni, in cui solo l'impugnativa avanti la Corte costituzionale, prevista dall'articolo 134 della Costituzione, è attivabile da parte dello Stato come strumento per far valere la competenza della legge statale di fronte alle leggi regionali;
   considerato che il comma 20-undecies reca una norma di interpretazione autentica relativa alle procedure selettive di affidamento in concessione della rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'articolo 24, comma 35, lettera a), penultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 nel senso che, anche nel caso in cui risultino aggiudicatari della procedura selettiva soggetti già concessionari, questi ultimi devono comunque sottoscrivere lo stesso schema di convenzione posto dall'Amministrazione a base della procedura, ancorché già titolari di una precedente concessione;
   rilevato che, con specifico riferimento alla portata retroattiva della disposizione, la Corte costituzionale ha osservato che occorre che le disposizioni di interpretazione autentica intervengano in relazione a fattispecie sulle quali siano insorti contrasti interpretativi, precisandone il significato tra quelli possibili e che solo a questa condizione il vincolo di significato normativo che viene ad essere stabilito anche per il passato può essere considerato compatibile con l'esigenza di certezza giuridica e di tutela dell'affidamento legittimamente posto nella certezza dell'ordinamento giuridico (si veda, tra le più recenti, le sentenze n. 272 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 236 del 2009);
   evidenziato che appare utile valutare il carattere di specialità, rispetto agli ordinari principi sul risarcimento del danno, della disposizione dell'articolo 2 che autorizza spese per il ristoro, parziale, dei danni subiti da imprese nella realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture strategiche (PIS), a seguito di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare o rallentare la realizzazione delle opere strategiche;
   osservato che non appaiono sussistere le motivazioni di urgenza dell'articolo 2-ter, che modifica la disciplina concernente la scelta degli scrutatori di ciascuna sezione elettorale, prevedendo che questa venga effettuata non più per nomina, attingendo all'albo degli scrutatori, bensì tramite sorteggio dei nominativi compresi nel predetto albo, in quanto le prossime consultazioni elettorali, le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, si svolgeranno il 25 maggio 2014, presumibilmente insieme al turno delle amministrative, e, dal momento che la scelta degli scrutatori deve avvenire tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 25

  con le seguenti condizioni:
   1) sia soppresso il comma 5-ter dell'articolo 1;
   2) sia soppresso il comma 20-decies dell'articolo 1 e siano valutati i contenuti dei commi 20-octies, 20-novies e 20-undecies del medesimo articolo 1 alla luce delle considerazioni svolte in premessa;
   3) sia soppresso l'articolo 2-ter.

Pag. 26

ALLEGATO 2

DL 126/2013 Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative (C. 1906 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 1906 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative»;
   osservato che il provvedimento, dal contenuto fortemente eterogeneo, appare nel suo complesso riconducibile alle materie: sistema tributario e contabile dello Stato, tutela della concorrenza e perequazione delle risorse finanziarie, rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione); organi dello Stato e relative leggi elettorali rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione); determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione); armonizzazione dei bilanci pubblici, materia attualmente spettante alla competenza concorrente tra Stato e Regioni, ma che transiterà dal 2014 – a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2012 – alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione); ordinamento e organizzazione amministrativa di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione); tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione); coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di competenza concorrente tra Stato e Regioni;
   considerato che appare necessaria una attenta valutazione, relativamente alla coerenza con il quadro istituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti locali, delle disposizioni del comma 5-ter dell'articolo 1, che intervengono sull'autonomia dell'ente Roma capitale, in materia che riguarda anche lo svolgimento di servizi alla comunità territoriale;
   rilevato che i commi da 20-octies a 20-undecies dell'articolo 1, in tema di concessioni di gioco, disciplinano le procedure conseguenti alla revoca e alla eventuale riassegnazione delle concessioni di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento (cosiddette slot machine o newslot) e sistemi di gioco VLT (videolotteries);
   considerato che tale disciplina sembra invertire, sia pur per periodi temporali limitati, la fisiologica connotazione del rapporto tra provvedimento amministrativo e convenzione, per cui la seconda accede al primo, nei casi di revoca e decadenza della concessione;
   considerato che appare pertanto opportuno valutarne le eventuali implicazioni sotto i seguenti profili: permanenza in capo al soggetto la cui concessione è decaduta o revocata di poteri di riscossione che hanno natura pubblicistica; effetti Pag. 27sui diritti di gestione – il cui assetto viene ad essere modificato per rapporti in corso, a seguito di revoca o decadenza dalla concessione – della disciplina in esame sul piano dell'autonomia privatistica su cui poggiano sia gli strumenti convenzionali sia i diritti di proprietà degli apparecchi;
   rilevato, in particolare, che il comma 20-decies prevede la possibilità di ridurre gli ordinari trasferimenti statali a favore delle regioni ovvero degli enti locali che abbiano deliberato interventi in materia di giochi pubblici riservati allo Stato non coerenti con l'assetto regolatorio statale di settore, determinando nel corso di un esercizio finanziario minori entrate erariali ovvero maggiori spese statali;
   rilevato che la disposizione sembra configurare, nel presupposto di eccesso di competenza da parte di enti territoriali, uno strumento assimilabile ad un diritto di rivalsa che appare estraneo al sistema costituzionale dei rapporti tra lo Stato e le regioni, in cui solo l'impugnativa avanti la Corte costituzionale, prevista dall'articolo 134 della Costituzione, è attivabile da parte dello Stato come strumento per far valere la competenza della legge statale di fronte alle leggi regionali;
   considerato che il comma 20-undecies reca una norma di interpretazione autentica relativa alle procedure selettive di affidamento in concessione della rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'articolo 24, comma 35, lettera a), penultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 nel senso che, anche nel caso in cui risultino aggiudicatari della procedura selettiva soggetti già concessionari, questi ultimi devono comunque sottoscrivere lo stesso schema di convenzione posto dall'Amministrazione a base della procedura, ancorché già titolari di una precedente concessione;
   rilevato che, con specifico riferimento alla portata retroattiva della disposizione, la Corte costituzionale ha osservato che occorre che le disposizioni di interpretazione autentica intervengano in relazione a fattispecie sulle quali siano insorti contrasti interpretativi, precisandone il significato tra quelli possibili e che solo a questa condizione il vincolo di significato normativo che viene ad essere stabilito anche per il passato può essere considerato compatibile con l'esigenza di certezza giuridica e di tutela dell'affidamento legittimamente posto nella certezza dell'ordinamento giuridico (si veda, tra le più recenti, le sentenze n. 272 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 236 del 2009);
   evidenziato che appare utile valutare il carattere di specialità, rispetto agli ordinari principi sul risarcimento del danno, della disposizione dell'articolo 2 che autorizza spese per il ristoro, parziale, dei danni subiti da imprese nella realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture strategiche (PIS), a seguito di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare o rallentare la realizzazione delle opere strategiche;
   osservato che non appaiono sussistere le motivazioni di urgenza dell'articolo 2-ter, che modifica la disciplina concernente la scelta degli scrutatori di ciascuna sezione elettorale, prevedendo che questa venga effettuata non più per nomina, attingendo all'albo degli scrutatori, bensì tramite sorteggio dei nominativi compresi nel predetto albo, in quanto le prossime consultazioni elettorali, le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, si svolgeranno il 25 maggio 2014, presumibilmente insieme al turno delle amministrative, e, dal momento che la scelta degli scrutatori deve avvenire tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) al comma 5-ter dell'articolo 1 siano soppresse le lettere e) ed f);
   2) sia soppresso il comma 20-decies dell'articolo 1 e siano valutati i contenuti dei commi 20-octies, 20-novies e 20-undecies Pag. 28del medesimo articolo 1 alla luce delle considerazioni svolte in premessa;
   3) sia soppresso l'articolo 2-ter;
   4) sia chiarito il contenuto normativo dell'articolo 2-quater;

  e con la seguente osservazione:
   sia valutata, ferma la condizione sopra formulata, la soppressione delle restanti disposizioni contenute nel comma 5-ter dell'articolo 1.