CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 dicembre 2013
146.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014 (C. 1865-A Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti ad esso riferiti).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La I Commissione,
   esaminati, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 1865-A Governo, approvato dal Senato, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), e gli emendamenti ad esso riferiti;
   considerato che il provvedimento è nel complesso e prevalentemente riconducibile alle materie «tutela della concorrenza», «sistema tributario e contabile dello Stato», «armonizzazione dei bilanci pubblici», «perequazione delle risorse finanziarie», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;
  rilevato che:
   il comma 17-ter prevede che i soggetti passivi dell'IVA che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line anche attraverso centri media e operatori terzi sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana, disponendo, inoltre, che gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti (editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario) titolari di partita IVA italiana: la norma si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti;
   tale disposizione appare contrastare con il principio di libertà di circolazione di beni e servizi sancito dall'ordinamento dell'Unione europea, che, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, alinea, prescrive al legislatore il rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento europeo;
   il comma 306 prevede che i compensi professionali liquidati, esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte, a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75 per cento;
   la disposizione andrebbe valutata alla luce dei principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012;
   il comma 338-ter modifica lo Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sostituendo integralmente l'articolo 10 (che attualmente prevede che «La regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'isola, può disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per le nuove imprese.»);Pag. 12
   l'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna prevede che le disposizioni del titolo III dello Statuto stesso (Finanze – Demanio e patrimonio) possono essere modificate con leggi ordinarie su proposta del Governo o della regione, in ogni caso sentita la regione;
   si prende atto che, nella seduta della Commissione bilancio del 17 dicembre 2013 il viceministro Fassina ha dichiarato che, in merito al contenuto del predetto comma 338-ter, è intervenuta una «intesa» con la regione medesima;
   il comma 95-bis dispone che si applichi al trasferimento contabile delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia – disciplinato dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 133 del 2013 – il regime fiscale della riclassificazione delle attività finanziarie contenuto nell'articolo 4 del decreto ministeriale 8 giugno 2011;
   il disegno di legge di conversione del predetto decreto-legge n. 133 è in corso di esame, in prima lettura, al Senato (S. 1188);
   il comma 166 reca un'autorizzazione di spesa destinata al finanziamento delle scuole non statali: in particolare, la norma autorizza, per l'anno 2014, la spesa di 220 milioni di euro da destinare alla finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge finanziaria 2009 (legge n. 203 del 2008), il quale prevede che, fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di istruzione scolastica, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione;
   secondo la giurisprudenza costituzionale, i finanziamenti alle scuole non statali sono costituzionalmente illegittimi in quanto intervengono in una materia – quella dell'istruzione – che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, non essendo consentiti finanziamenti a destinazione vincolata in materie di competenza legislativa residuale ovvero concorrente, in quanto la previsione di tali finanziamenti si risolverebbe in uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza (sentenze n. 50 del 2008 e n. 423 del 2004);
   analoghe considerazioni possono svolgersi in merito al comma 192, che istituisce una gestione separata del Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi – istituito dall'articolo 90, comma 12, della legge n. 289 del 2002 – con un ammontare pari a 10 milioni di euro per il 2014, 15 milioni di euro per il 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016;
   l'articolo 64 del decreto-legge n. 83 del 2012, nell'istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi e alla ristrutturazione di quelli esistenti, ha destinato una quota di questo Fondo, al predetto Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi;
   la Corte costituzionale, con la sentenza n. 254 del 2013, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 64, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, evidenziando come la destinazione del fondo in questione sia ascrivibile all'ambito materiale di competenza concorrente «ordinamento sportivo» e ricordando che, in base all'articolo 119 della Costituzione, non è consentito in queste materie al legislatore statale prevedere nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati;Pag. 13
   il comma 183 estende alle concessioni ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad esse connesse, la proroga al 31 dicembre 2020 del termine di durata delle concessioni, già disposta per le concessioni di beni demaniali marittimi;
   secondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina relativa al rilascio delle concessioni su beni demaniali investe diversi ambiti materiali, attribuiti alla competenza legislativa tanto dello Stato quanto delle regioni, soprattutto in considerazione del fatto che assumono particolare rilevanza, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, i principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa europea e nazionale (sentenza n. 213 del 2011);
   la questione della proroga delle concessioni demaniali marittime è stata oggetto di una procedura di infrazione contro l'Italia, avviata nel 2009 e avente a oggetto la norma che disponeva la preferenza in favore del concessionario uscente nell'ambito della procedura di attribuzione delle concessioni, nonché la norma che stabiliva il rinnovo automatico, di sei anni in sei anni, per le concessioni che giungessero a scadenza; la predetta procedura è stata chiusa il 27 febbraio 2012 in seguito all'emanazione di una serie di disposizioni legislative, tra cui una delega al Governo (non ancora esercitata) per l'adozione di un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime (articolo 11 della legge n. 217 del 2011);
   con la sentenza n. 1 del 2008, in materia di concessioni di derivazioni idroelettriche, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione della legge finanziaria 2006 (articolo 1, comma 485, della legge n. 266 del 2005), che prevedeva che le grandi concessioni di derivazioni idroelettriche, in corso alla data di entrata in vigore della legge, fossero prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza e sospendeva di conseguenza le relative gare; la Corte ha rilevato che la richiamata disposizione, tra l'altro, contrastava con i principi comunitari, contraddicendo apertamente il fine (la tutela della concorrenza), che pur affermava di voler perseguire;
   il comma 79-bis, intervenendo in materia di erogazione di benefici a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge n. 296 del 2006), legifica quanto già disposto dal decreto ministeriale 19 novembre 2008, attuativo del richiamato comma 1187, cioè da fonte di rango inferiore;
   i commi da 132 a 132-octies, oltre a deroghe alla normativa vigente in merito ai vincoli circa la facoltà per le amministrazioni pubbliche di ricorrere a contratti a termine, prevedono, per gli enti locali, facoltà di assunzioni a tempo indeterminato «anche con contratti a tempo determinato»;
   il comma 171-bis incrementa di 12 unità il ruolo organico dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, il cui limite massimo è attualmente fissato in 100 unità, contestualmente riducendo nella stessa misura i dipendenti con contratto a tempo determinato assunti direttamente, il cui limite massimo è attualmente fissato in venti unità; il medesimo comma prevede che il Garante indica, entro il 31 dicembre 2016, una o più procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso la medesima Autorità che abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro a tempo determinato;
   il comma 352-bis prevede che le regioni che al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica e che abbiano fatto ricorso all'utilizzo di personale assunto, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, con contratto a tempo determinato della durata di 36 mesi, oggetto di proroghe anche non continuative Pag. 14negli ultimi 5 anni, possano procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato;
   le predette disposizioni risultano in contrasto con il principio costituzionale di cui all'articolo 97, terzo comma, della Costituzione, in base al quale «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso», nonché con la costante giurisprudenza costituzionale in merito;
   la Corte costituzionale ha infatti avuto occasione di precisare i limiti entro i quali può consentirsi al legislatore di disporre procedure di stabilizzazione di personale precario che deroghino al principio del concorso pubblico: secondo l'orientamento progressivamente consolidatosi nella giurisprudenza costituzionale, infatti, «l'area delle eccezioni» al concorso deve essere «delimitata in modo rigoroso» (sentenza n. 205 del 2004 e sentenza n. 363 del 2006); le deroghe sono pertanto legittime solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» idonee a giustificarle (sentenza n. 81 del 2006); in particolare, non è sufficiente, a tal fine, la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione (sentenza n. 205 del 2006), né basta la «personale aspettativa degli aspiranti» ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006), occorrendo invece particolari ragioni giustificatrici, ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere;
   il comma 280 estende la facoltà di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici – già prevista per gli oneri finanziari conseguenti a sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano per violazioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei suoi Protocolli di cui siano responsabili regioni e altri soggetti pubblici – anche agli oneri finanziari sostenuti dallo Stato italiano nei giudizi dinanzi alla suddetta Corte conclusisi con una decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo;
   il predetto comma si autoqualifica come norma di interpretazione dell'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sebbene tale disposizione si riferisca esplicitamente alle sole sentenze di condanna, mentre il comma in esame – come detto – estende l'ambito di applicazione della norma alle cause conclusesi con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo;
   secondo la giurisprudenza costituzionale, non è sufficiente che una disposizione si autoqualifichi come norma di interpretazione autentica per definirne la natura: con specifico riferimento alla portata retroattiva di disposizioni oggetto del giudizio di costituzionalità, la Corte costituzionale ha rilevato che, per poter parlare di norma di interpretazione, occorre che una disposizione intervenga in relazione a fattispecie sulle quali siano insorti contrasti interpretativi, precisandone il significato tra quelli possibili (tra le molte, sono le sentenze n. 272 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 236 del 2009); ha infatti osservato la Corte che «il divieto di retroattività della legge (articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale) costituisce valore fondamentale di civiltà giuridica, pur non ricevendo nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'articolo 25 della Costituzione», talché, in mancanza di «motivi imperativi d'interesse generale, idonei a giustificare l'effetto retroattivo» la sua violazione comporrebbe lesione del canone generale della ragionevolezza delle norme che si trae dall'articolo 3 della Costituzione (sentenza n. 78 del 2012);
   il comma 325 introduce un contributo di solidarietà, per il triennio 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti in relazione al trattamento minimo I.N.P.S.;
   con la sentenza n. 116 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità Pag. 15costituzionale dell'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, il quale introduceva contributi di perequazione – a decorrere dal 1o agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014 – sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, pari al 5 per cento per gli importi da 90.000 a 150.000 euro lordi annui, del 10 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro e del 15 per cento per la parte eccedente i 200.000 euro;
   la Corte costituzionale, assumendo che il predetto contributo di solidarietà ha natura sostanzialmente tributaria e deve quindi essere commisurato alla capacità contributiva del singolo, ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione, ha ritenuto che la disposizione violasse il principio di uguaglianza e i criteri di progressività, dando vita ad un trattamento discriminatorio: secondo la Corte, infatti, «trattasi di un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini. L'intervento riguarda, infatti, i soli pensionati, senza garantire il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito, attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi»;
   nell'evidenziare come fosse stato adottato per i pensionati un criterio diverso rispetto a quello usato per gli altri contribuenti, penalizzando i primi, la Corte costituzionale ha osservato che «i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto agli altri redditi presi a riferimento» e che «a fronte di un analogo fondamento impositivo, dettato dalla necessità di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore ha scelto di trattare diversamente i redditi dei titolari di trattamenti pensionistici», con ciò portando a «un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato alla categoria colpita»;
   la Corte costituzionale aggiunge, poi, che «nel caso di specie, il giudizio di irragionevolezza dell'intervento settoriale appare ancor più palese, laddove si consideri che la giurisprudenza della Corte ha ritenuto che il trattamento pensionistico ordinario ha natura di retribuzione differita (fra le altre, sentenza n. 30 del 2004 e ordinanza n. 166 del 2006); sicché il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta con più evidenza discriminatorio, venendo esso a gravare su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro»;
   analoghe considerazioni valgono per il comma 325-bis, che prevede la possibilità per gli organi costituzionali, le regioni e le province autonome, di introdurre un contributo di solidarietà, per il triennio 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori (inclusi i vitalizi per coloro che hanno ricoperto cariche elettive) eccedenti determinati limiti;
   il comma 382-bis prevede che anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Governo si attiva sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. Tale disposizione si applica a partire dalle iniziative presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge in applicazione del principio di continuità degli organi e delle funzioni. In tal caso, il suddetto termine decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1. il comma 183 sia valutato alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata nelle premesse, che ha dichiarato Pag. 16illegittime disposizioni tendenti a prorogare concessioni in essere, ritenendole contrastanti con i principi comunitari di libera concorrenza;
   2. si valuti l'effettiva necessità di mantenere i commi 171-bis, 352-bis e da 132 a 132-octies, che tendono a consentire la stabilizzazione, senza concorso pubblico, di personale assunto a tempo determinato da pubbliche amministrazioni;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento al comma 338-ter, che modifica lo Statuto speciale per la Sardegna, sostituendone integralmente l'articolo 10, si verifichi l'avvenuta espressione del parere della regione, come richiesto dall'articolo 54 dello Statuto stesso;
   b) il comma 17-ter, pur modificato nella formulazione al termine dell'esame in sede referente, rispetto al testo precedentemente approvato, dovrebbe essere comunque valutato alla luce dell'ordinamento dell'Unione europea, che sancisce il principio della libertà di circolazione di beni e servizi;
   c) si valuti il comma 306 alla luce dei principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012;
   d) si tenga presente la necessità di coordinare con il comma 95-bis l'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, il cui disegno di legge di conversione è ancora all'esame del Parlamento (S. 1188);
   e) al comma 166, che prevede fondi per il finanziamento delle scuole non statali, si valuti l'opportunità, alla luce delle considerazioni svolte nelle premesse, di prevedere che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, ai sensi dell'articolo 2, comma 47, della legge finanziaria 2009 (legge n. 203 del 2008), stabilisce i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione, sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;
   f) analogamente, appare opportuno rivedere la disposizione di cui al comma 192, che prevede una gestione separata del Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, atteso che – come ricordato nelle premesse – si tratta di norma che interviene su una materia – quella dell'ordinamento sportivo – rimessa dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione alla legislazione concorrente di Stato e regioni e che, in base alla giurisprudenza costituzionale, in tali materie non è consentito al legislatore statale, in forza dell'articolo 119 della Costituzione, prevedere nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati; a tal fine si preveda su questo punto il conseguimento dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;
   g) con riferimento ai finanziamenti con vincolo di destinazione di cui ai commi 166 e 192, richiamati nelle premesse, appare peraltro necessario che, in sede di revisione costituzionale del Titolo V della parte seconda della Costituzione, il legislatore costituzionale riformuli l'articolo 119 della Costituzione così da consentire allo Stato, con le opportune garanzie, di prevedere finanziamenti con vincolo di destinazione anche in settori di intervento attribuiti alla competenza legislativa o amministrativa delle regioni;
   h) si valuti l'effettiva necessità di mantenere il comma 79-bis, che, in materia di erogazione di benefici a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, legifica quanto già disposto da una fonte di rango inferiore (il decreto ministeriale 19 novembre 2008);
   i) appare necessario riformulare la disposizione di cui al comma 280, chiarendo che la medesima dispiega i suoi Pag. 17effetti soltanto a decorrere dall'entrata in vigore della legge di stabilità;
   l) sia valutato attentamente – alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia e, da ultimo, della sentenza n. 163 del 2013, illustrata in premessa – quanto stabilito dai commi 325 e 325-bis, che prevedono, per il triennio 2014-2016, contributi di solidarietà sui trattamenti pensionistici eccedenti determinati limiti;
   m) al comma 328-bis, appare necessario verificare la congruità dei criteri di priorità temporale relativi all'esame delle iniziative delle regioni,
  esprime altresì

NULLA OSTA

   sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Pag. 18

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014 (C. 1865-A Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti ad esso riferiti).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminati, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 1865-A Governo, approvato dal Senato, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), e gli emendamenti ad esso riferiti;
   considerato che il provvedimento è nel complesso e prevalentemente riconducibile alle materie «tutela della concorrenza», «sistema tributario e contabile dello Stato», «armonizzazione dei bilanci pubblici», «perequazione delle risorse finanziarie», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;
  rilevato che:
   il comma 17-ter prevede che i soggetti passivi dell'IVA che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line anche attraverso centri media e operatori terzi sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana, disponendo, inoltre, che gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti (editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario) titolari di partita IVA italiana: la norma si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti;
   tale disposizione appare contrastare con il principio di libertà di circolazione di beni e servizi sancito dall'ordinamento dell'Unione europea, che, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, alinea, prescrive al legislatore il rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento europeo;
   il comma 306 prevede che i compensi professionali liquidati, esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte, a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75 per cento;
   la disposizione andrebbe valutata alla luce dei principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012;
   il comma 338-ter modifica lo Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sostituendo integralmente l'articolo 10 (che attualmente prevede che «La regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'isola, può disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per le nuove imprese.»);Pag. 19
   l'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna prevede che le disposizioni del titolo III dello Statuto stesso (Finanze – Demanio e patrimonio) possono essere modificate con leggi ordinarie su proposta del Governo o della regione, in ogni caso sentita la regione;
   si prende atto che, nella seduta della Commissione bilancio del 17 dicembre 2013 il viceministro Fassina ha dichiarato che, in merito al contenuto del predetto comma 338-ter, è intervenuta una «intesa» con la regione medesima;
   il comma 95-bis dispone che si applichi al trasferimento contabile delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia – disciplinato dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 133 del 2013 – il regime fiscale della riclassificazione delle attività finanziarie contenuto nell'articolo 4 del decreto ministeriale 8 giugno 2011;
   il disegno di legge di conversione del predetto decreto-legge n. 133 è in corso di esame, in prima lettura, al Senato (S. 1188);
   il comma 166 reca un'autorizzazione di spesa destinata al finanziamento delle scuole non statali: in particolare, la norma autorizza, per l'anno 2014, la spesa di 220 milioni di euro da destinare alla finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge finanziaria 2009 (legge n. 203 del 2008), il quale prevede che, fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di istruzione scolastica, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione;
   secondo la giurisprudenza costituzionale, i finanziamenti alle scuole non statali sono costituzionalmente illegittimi in quanto intervengono in una materia – quella dell'istruzione – che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, non essendo consentiti finanziamenti a destinazione vincolata in materie di competenza legislativa residuale ovvero concorrente, in quanto la previsione di tali finanziamenti si risolverebbe in uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza (sentenze n. 50 del 2008 e n. 423 del 2004);
   analoghe considerazioni possono svolgersi in merito al comma 192, che istituisce una gestione separata del Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi – istituito dall'articolo 90, comma 12, della legge n. 289 del 2002 – con un ammontare pari a 10 milioni di euro per il 2014, 15 milioni di euro per il 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016;
   l'articolo 64 del decreto-legge n. 83 del 2012, nell'istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi e alla ristrutturazione di quelli esistenti, ha destinato una quota di questo Fondo, al predetto Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi;
   la Corte costituzionale, con la sentenza n. 254 del 2013, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 64, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, evidenziando come la destinazione del fondo in questione sia ascrivibile all'ambito materiale di competenza concorrente «ordinamento sportivo» e ricordando che, in base all'articolo 119 della Costituzione, non è consentito in queste materie al legislatore statale prevedere nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati;Pag. 20
   il comma 183 estende alle concessioni ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad esse connesse, la proroga al 31 dicembre 2020 del termine di durata delle concessioni, già disposta per le concessioni di beni demaniali marittimi;
   secondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina relativa al rilascio delle concessioni su beni demaniali investe diversi ambiti materiali, attribuiti alla competenza legislativa tanto dello Stato quanto delle regioni, soprattutto in considerazione del fatto che assumono particolare rilevanza, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, i principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa europea e nazionale (sentenza n. 213 del 2011);
   la questione della proroga delle concessioni demaniali marittime è stata oggetto di una procedura di infrazione contro l'Italia, avviata nel 2009 e avente a oggetto la norma che disponeva la preferenza in favore del concessionario uscente nell'ambito della procedura di attribuzione delle concessioni, nonché la norma che stabiliva il rinnovo automatico, di sei anni in sei anni, per le concessioni che giungessero a scadenza; la predetta procedura è stata chiusa il 27 febbraio 2012 in seguito all'emanazione di una serie di disposizioni legislative, tra cui una delega al Governo (non ancora esercitata) per l'adozione di un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime (articolo 11 della legge n. 217 del 2011);
   con la sentenza n. 1 del 2008, in materia di concessioni di derivazioni idroelettriche, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione della legge finanziaria 2006 (articolo 1, comma 485, della legge n. 266 del 2005), che prevedeva che le grandi concessioni di derivazioni idroelettriche, in corso alla data di entrata in vigore della legge, fossero prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza e sospendeva di conseguenza le relative gare; la Corte ha rilevato che la richiamata disposizione, tra l'altro, contrastava con i principi comunitari, contraddicendo apertamente il fine (la tutela della concorrenza), che pur affermava di voler perseguire;
   il comma 79-bis, intervenendo in materia di erogazione di benefici a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge n. 296 del 2006), legifica quanto già disposto dal decreto ministeriale 19 novembre 2008, attuativo del richiamato comma 1187, cioè da fonte di rango inferiore;
   i commi da 132 a 132-octies, oltre a deroghe alla normativa vigente in merito ai vincoli circa la facoltà per le amministrazioni pubbliche di ricorrere a contratti a termine, prevedono, per gli enti locali, facoltà di assunzioni a tempo indeterminato «anche con contratti a tempo determinato»;
   il comma 171-bis incrementa di 12 unità il ruolo organico dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, il cui limite massimo è attualmente fissato in 100 unità, contestualmente riducendo nella stessa misura i dipendenti con contratto a tempo determinato assunti direttamente, il cui limite massimo è attualmente fissato in venti unità; il medesimo comma prevede che il Garante indica, entro il 31 dicembre 2016, una o più procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso la medesima Autorità che abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro a tempo determinato;
   il comma 352-bis prevede che le regioni che al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica e che abbiano fatto ricorso all'utilizzo di personale assunto, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, con contratto a tempo determinato della durata di 36 mesi, oggetto di proroghe anche non continuative Pag. 21negli ultimi 5 anni, possano procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato;
   le predette disposizioni risultano in contrasto con il principio costituzionale di cui all'articolo 97, terzo comma, della Costituzione, in base al quale «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso», nonché con la costante giurisprudenza costituzionale in merito;
   la Corte costituzionale ha infatti avuto occasione di precisare i limiti entro i quali può consentirsi al legislatore di disporre procedure di stabilizzazione di personale precario che deroghino al principio del concorso pubblico: secondo l'orientamento progressivamente consolidatosi nella giurisprudenza costituzionale, infatti, «l'area delle eccezioni» al concorso deve essere «delimitata in modo rigoroso» (sentenza n. 205 del 2004 e sentenza n. 363 del 2006); le deroghe sono pertanto legittime solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» idonee a giustificarle (sentenza n. 81 del 2006); in particolare, non è sufficiente, a tal fine, la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione (sentenza n. 205 del 2006), né basta la «personale aspettativa degli aspiranti» ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006), occorrendo invece particolari ragioni giustificatrici, ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere;
   il comma 280 estende la facoltà di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici – già prevista per gli oneri finanziari conseguenti a sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano per violazioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei suoi Protocolli di cui siano responsabili regioni e altri soggetti pubblici – anche agli oneri finanziari sostenuti dallo Stato italiano nei giudizi dinanzi alla suddetta Corte conclusisi con una decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo;
   il predetto comma si autoqualifica come norma di interpretazione dell'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sebbene tale disposizione si riferisca esplicitamente alle sole sentenze di condanna, mentre il comma in esame – come detto – estende l'ambito di applicazione della norma alle cause conclusesi con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo;
   secondo la giurisprudenza costituzionale, non è sufficiente che una disposizione si autoqualifichi come norma di interpretazione autentica per definirne la natura: con specifico riferimento alla portata retroattiva di disposizioni oggetto del giudizio di costituzionalità, la Corte costituzionale ha rilevato che, per poter parlare di norma di interpretazione, occorre che una disposizione intervenga in relazione a fattispecie sulle quali siano insorti contrasti interpretativi, precisandone il significato tra quelli possibili (tra le molte, sono le sentenze n. 272 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 236 del 2009); ha infatti osservato la Corte che «il divieto di retroattività della legge (articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale) costituisce valore fondamentale di civiltà giuridica, pur non ricevendo nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'articolo 25 della Costituzione», talché, in mancanza di «motivi imperativi d'interesse generale, idonei a giustificare l'effetto retroattivo» la sua violazione comporrebbe lesione del canone generale della ragionevolezza delle norme che si trae dall'articolo 3 della Costituzione (sentenza n. 78 del 2012);
   il comma 325 introduce un contributo di solidarietà, per il triennio 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti in relazione al trattamento minimo I.N.P.S.;
   con la sentenza n. 116 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità Pag. 22costituzionale dell'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, il quale introduceva contributi di perequazione – a decorrere dal 1o agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014 – sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, pari al 5 per cento per gli importi da 90.000 a 150.000 euro lordi annui, del 10 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro e del 15 per cento per la parte eccedente i 200.000 euro;
   la Corte costituzionale, assumendo che il predetto contributo di solidarietà ha natura sostanzialmente tributaria e deve quindi essere commisurato alla capacità contributiva del singolo, ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione, ha ritenuto che la disposizione violasse il principio di uguaglianza e i criteri di progressività, dando vita ad un trattamento discriminatorio: secondo la Corte, infatti, «trattasi di un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini. L'intervento riguarda, infatti, i soli pensionati, senza garantire il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito, attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi»;
   nell'evidenziare come fosse stato adottato per i pensionati un criterio diverso rispetto a quello usato per gli altri contribuenti, penalizzando i primi, la Corte costituzionale ha osservato che «i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto agli altri redditi presi a riferimento» e che «a fronte di un analogo fondamento impositivo, dettato dalla necessità di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore ha scelto di trattare diversamente i redditi dei titolari di trattamenti pensionistici», con ciò portando a «un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato alla categoria colpita»;
   la Corte costituzionale aggiunge, poi, che «nel caso di specie, il giudizio di irragionevolezza dell'intervento settoriale appare ancor più palese, laddove si consideri che la giurisprudenza della Corte ha ritenuto che il trattamento pensionistico ordinario ha natura di retribuzione differita (fra le altre, sentenza n. 30 del 2004 e ordinanza n. 166 del 2006); sicché il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta con più evidenza discriminatorio, venendo esso a gravare su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro»;
   analoghe considerazioni valgono per il comma 325-bis, che prevede la possibilità per gli organi costituzionali, le regioni e le province autonome, di introdurre un contributo di solidarietà, per il triennio 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori (inclusi i vitalizi per coloro che hanno ricoperto cariche elettive) eccedenti determinati limiti;
   il comma 382-bis prevede che anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Governo si attiva sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. Tale disposizione si applica a partire dalle iniziative presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge in applicazione del principio di continuità degli organi e delle funzioni. In tal caso, il suddetto termine decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1. il comma 183 sia valutato alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata nelle premesse, che ha dichiarato Pag. 23illegittime disposizioni tendenti a prorogare concessioni in essere, ritenendole contrastanti con i principi comunitari di libera concorrenza;
   2. si valuti l'effettiva necessità di mantenere i commi 171-bis, 352-bis e da 132 a 132-octies, che tendono a consentire la stabilizzazione, senza concorso pubblico, di personale assunto a tempo determinato da pubbliche amministrazioni;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento al comma 338-ter, che modifica lo Statuto speciale per la Sardegna, sostituendone integralmente l'articolo 10, si verifichi l'avvenuta espressione del parere della regione, come richiesto dall'articolo 54 dello Statuto stesso;
   b) il comma 17-ter, pur modificato nella formulazione al termine dell'esame in sede referente, rispetto al testo precedentemente approvato, dovrebbe essere comunque valutato alla luce dell'ordinamento dell'Unione europea, che sancisce il principio della libertà di circolazione di beni e servizi;
   c) si valuti il comma 306 alla luce dei principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012;
   d) si tenga presente la necessità di coordinare con il comma 95-bis l'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, il cui disegno di legge di conversione è ancora all'esame del Parlamento (S. 1188);
   e) al comma 166, che prevede fondi per il finanziamento delle scuole non statali, si valuti l'opportunità, alla luce delle considerazioni svolte nelle premesse, di prevedere che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, ai sensi dell'articolo 2, comma 47, della legge finanziaria 2009 (legge n. 203 del 2008), stabilisce i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione, sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;
   f) analogamente, appare opportuno rivedere la disposizione di cui al comma 192, che prevede una gestione separata del Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, atteso che – come ricordato nelle premesse – si tratta di norma che interviene su una materia – quella dell'ordinamento sportivo – rimessa dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione alla legislazione concorrente di Stato e regioni e che, in base alla giurisprudenza costituzionale, in tali materie non è consentito al legislatore statale, in forza dell'articolo 119 della Costituzione, prevedere nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati; a tal fine si preveda su questo punto il conseguimento dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;
   g) con riferimento ai finanziamenti con vincolo di destinazione di cui ai commi 166 e 192, richiamati nelle premesse, appare peraltro necessario che, in sede di revisione costituzionale del Titolo V della parte seconda della Costituzione, il legislatore costituzionale riformuli l'articolo 119 della Costituzione così da consentire allo Stato, con le opportune garanzie, di prevedere finanziamenti con vincolo di destinazione anche in settori di intervento attribuiti alla competenza legislativa o amministrativa delle regioni, con particolare riferimento a finanziamenti aventi impatto sui livelli essenziali delle prestazioni di cui alla lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
   h) si valuti l'effettiva necessità di mantenere il comma 79-bis, che, in materia di erogazione di benefici a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, legifica quanto già disposto da una fonte di rango inferiore (il decreto ministeriale 19 novembre 2008);
   i) appare necessario riformulare la disposizione di cui al comma 280, chiarendo che la medesima dispiega i suoi Pag. 24effetti soltanto a decorrere dall'entrata in vigore della legge di stabilità;
   l) sia valutato – alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia e, da ultimo, della sentenza n. 163 del 2013, illustrata in premessa – quanto stabilito dai commi 325 e 325-bis, che prevedono, per il triennio 2014-2016, contributi di solidarietà sui trattamenti pensionistici eccedenti determinati limiti;
   m) con riferimento al comma 328-bis, appare necessario verificare la congruità dei criteri di priorità temporale relativi all'esame delle iniziative delle regioni,
  esprime altresì

NULLA OSTA

   sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.