CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 dicembre 2013
138.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 12 DICEMBRE 2013

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari (Atto n. 36).

ULTERIORE NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La II Commissione,

  esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari (atto n. 36);
   osservato che:
    la legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 ha costituito l'atto iniziali dell'intervento normativo volto a rivedere e modificare le circoscrizioni degli uffici giudiziari, operando una significativa revisione della geografia giudiziaria;
    in adempimento a quanto previsto nella legge delega il Governo ha provveduto, con i decreti legislativi nn. 155 e 156 del 7 settembre 2012, a definire il contenuto della riforma, prevedendo la soppressione di 667 uffici del giudice di pace, di 220 sezioni distaccate di Tribunale e di 31 Tribunali, la creazione del nuovo Tribunale di Napoli Nord, la modifica territoriale dei circondari di alcuni Tribunali e delle corrispondenti Procure della Repubblica e, conseguentemente, determinando analoga modifica per gli Uffici di sorveglianza, per i distretti di Corte di Appello, per le Corti di Assise di primo e secondo grado interessate dalla riforma;
    l'articolato del provvedimento in esame è suddiviso in due capi, contenenti il primo le norme di modifica del decreto legislativo n. 155 del 2012, relativo alla nuova organizzazione dei Tribunali ordinari e degli Uffici del pubblico ministero, ed il secondo le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 156 del 2012, relativo agli Uffici del giudice di pace;
    lo schema in esame costituisce pertanto un primo intervento correttivo dei predetti decreti legislativi, intervenendo unicamente su alcune delle questioni sorte a seguito del nuovo assetto della geografia giudiziaria, quali: l'adeguamento dell'ordinamento alla sentenza n. 237 del 2013 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della soppressione del tribunale e della procura della Repubblica di Urbino; l'individuazione nel comune di Aversa della sede del tribunale di Napoli Nord, stabilendo modalità per la tempestiva copertura degli organici dei relativi uffici giudiziari; le modifiche tabellari conseguenti alla mancata soppressione del tribunale di Urbino e all'istituzione di quello di Napoli Nord; la previsione di disposizioni transitorie sui giudici popolari nelle corti d'assise, sulla competenza del tribunale per i giudizi pendenti e sull'edilizia giudiziaria; la previsione delle modalità per il trasferimento dei magistrati onorari, la disciplina transitoria della riforma;
    il Governo quindi non ha ancora inteso intervenire su quelle criticità della riforma che sono state evidenziate, anche con significative forme di protesta, non Pag. 15solo da parte di parlamentari, di rappresentanti di enti locali e di operatori del diritto, quali magistrati ed avvocati, che operano nelle diverse sedi giudiziarie soppresse, e, da ultimo dalla Commissione Giustizia del Senato in data 3 dicembre 2013, ma soprattutto dall'ordine del giorno 9/1248-B/29, sottoscritto dai rappresentanti in Commissione Giustizia dei gruppi PD, PDL, SCpI e SEL e dai deputati Vazio, Magorno, Ermini, Bazoli, Picierno, Campana, Ferrari, Amoddio, Morani, Biffoni, Marzano, Taricco, Rossomando, Tartaglione, Scalfarotto, Giuliani, Greco, Gullo, Moretti, Sannicandro, Cenni, e Rubinato, approvato dall'Assemblea della Camera in data 8 agosto scorso, che impegnava il Governo a «tenere conto delle diverse criticità del nuovo assetto territoriali dei tribunali legate alla specificità del bacino di utenza e alla dimensione territoriale, alla situazione infrastrutturale e soprattutto alla presenza di criminalità organizzata, nonché delle criticità legate al trasferimento logistico delle sezioni distaccate presso i tribunali»;
    il predetto ordine del giorno, che costituisce un impegno che rientra nel rapporto fiduciario tra Governo e Camera dei deputati, non si limita ad evidenziare delle criticità, bensì prefigura anche delle soluzioni come l'istituzione di presidi di giustizia con le stesse funzioni di sezioni distaccate laddove siano stati soppressi i tribunali, così da evitare ogni rischio di desertificazione giudiziaria e di accorpamenti non funzionali alle esigenze di efficienza delle procedure e dell'attività giudiziaria;
    la questione delle diverse criticità territoriale è ben presente al Ministro della Giustizia, che ha istituito, in data 19 settembre 2013, un Gruppo di lavoro cui è attribuito il compito di monitorare lo stato di realizzazione della riforma della geografia giudiziaria, rilevare eventuali criticità, e proporre idonee soluzioni organizzative e normative, da adottare nell'arco di tempo concesso per l'emanazione dei decreti correttivi. Il compito del Gruppo di lavoro è quindi quello di verificare sulla base di criteri oggettivi tutte le segnalazioni pervenute e quindi trovare delle soluzioni che rispondano ad una serie di esigenze quali quelle legate all'efficienza ed alla funzionalità degli uffici giudiziari nonché al diritto di ogni persona di poter accedere alla giustizia senza essere sottoposto a sacrifici che trasformano tale diritto in una mera petizione di principio, come è avvenuto, ad esempio, con la soppressione di uffici giudiziari di Portoferraio, Ischia e Lipari. A tale proposito, anche in ragione del richiamato ordine del giorno, si sottolinea l'esigenza che entro il prossimo mese di gennaio e comunque prima che siano presentati nuovi decreti correttivi il Ministro della Giustizia riferisca alla Commissione al fine di consentire una verifica parlamentare dei risultati del lavoro del predetto Gruppo, considerato che spetta comunque alla politica effettuare le scelte finali sulla base di dati oggettivi e secondo la delicata ponderazione degli interessi coinvolti.
    nonostante che lo schema di decreto in esame abbia volutamente un contenuto più ristretto rispetto alla necessità di correggere tutte quelle criticità determinata dalla soppressione di sedi giudiziarie, appare opportuno comunque sottolineare nuovamente la necessità per il Governo di intervenire in maniera celere e senza ritardi al fine di sanare tutte quelle criticità territoriali che, qualora non siano trovate a breve delle soluzioni, potrebbero trasformarsi in un gravissimo vulnus per la giustizia italiana e, più in particolare, per tutti gli utenti ed operatori del servizio giustizia. In questa ottica si richiamano anche ai fini del lavoro che deve essere effettuato dal predetto Gruppo nominato dal Ministro della giustizia, i principi e i criteri direttivi di delega già evidenziati nel parere espresso dalla Commissione Giustizia il 2 agosto 2012 sullo schema di decreto legislativo che poi si è tradotto nel decreto legislativo n. 155 del 2012. In particolare si richiama espressamente la lettera b) del comma 2 del citato articolo 1 della legge n. 148 del 2011, secondo cui la ridefinizione, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari Pag. 16limitrofi, dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari deve essere effettuata secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale nonché ai distretti industriali di particolare rilievo, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane. Tra le specificità territoriali devono essere ricondotte in primo luogo quelle legate alla configurazione montana o all'insularità del territorio, tenendo conto anche delle zone di confine;
    per le ragioni sopra richiamate appare del tutto evidente che il Governo debba intervenire quanto prima attraverso dei decreti correttivi volti a ridefinire una serie di soppressioni di uffici giudiziari alcune distribuzione territoriali di comuni. A tale proposito, a titolo meramente esemplificativo, si segnala quanto rappresentato da enti esponenziali di comunità territoriali circa l'esigenza di accorpare il territorio già appartenente all'ufficio giudiziario di Rho a Milano, della cui area metropolitana fa parte, anziché al tribunale di Busto Arsizio, di accorpare a Perugia anziché a Spoleto i comuni di Todi e tutti i comuni della Media Valle del Tevere, di accorpare i comuni di Città della Pieve, Pacciano e Piegaro a Perugia anziché a Terni. È stata inoltre segnalata l'esigenza di ridefinire i limiti territoriali dei tribunali di Napoli Nord e S. Maria Capua Vetere, soprattutto al fine di ricondurre al solo Tribunale di S. Maria Capua Vetere i comuni del casertano, che attualmente, nonostante la loro omogeneità anche sotto il profilo del contrasto alla criminalità organizzata, si trovano suddivisi in diversi circondari;

  per quanto attiene al contenuto specifico dello schema di decreto, rilevato che:
    1) gli articoli 1, 2 e 3 dello schema di decreto legislativo introducono alcune correzioni formali per adeguare alle ulteriori innovazioni sopravvenute nel percorso di attuazione della riforma, le tabelle di legge descrittive dell'attuale consistenza e collocazione degli uffici giudiziari, coordinando in merito le diverse fonti normative;
   a) l'articolo 1, in particolare, dispone la sostituzione della tabella A allegata al decreto legislativo n. 155/12 che individua gli uffici di Tribunale e le Procure della Repubblica soppressi; tale sostituzione è stata resa necessaria dalla sentenza n. 237 del 2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della soppressione del Tribunale e della procura della Repubblica di Urbino; la nuova tabella, quindi non contempla più gli uffici di Urbino tra quelli oggetto di abolizione;
    2) l'articolo 4 contiene disposizioni relative alla costituzione delle sezioni di Corte d'assise e di Corte d'assise d'appello; la norma introdotta prevede – per la costituzione delle predette Corti – che fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto correttivo in esame – siano da considerarsi idonee le liste dei giudici popolari già formate ai sensi dell'articolo 23 della legge 287/1951; come riferisce la relazione allo schema di decreto, la necessità dell'intervento deriva dal fatto che i giudici popolari «vengono estratti a sorte da liste composte da uomini e donne inseriti in elenchi ed albi formati da ciascun comune, cosicché la diversa allocazione dei comuni per effetto della revisione delle circoscrizioni giudiziarie incide sulla formazione dei predetti elenchi ed albi; è dunque opportuno che, per un periodo limitato di sei mesi, si preveda espressamente la possibilità di attingere dalle liste come già formate ai fini della composizione delle Corti d'assise ed in vista della formazione delle nuove liste coerenti al nuovo assetto territoriale degli uffici giudiziari»;
    3) l'articolo 5 dello schema di decreto legislativo interviene sulla materia della mobilità del personale di magistratura, Pag. 17operando nel senso di ampliare gli strumenti a disposizione del Consiglio Superiore per perseguire l'obiettivo della più rapida ed efficace copertura degli organici degli uffici giudiziari di Napoli Nord, allo scopo di assicurarne l'effettiva tempestiva funzionalità; la norma stabilisce, infatti, che nei concorsi per il conferimento dei posti di magistrato in quel Tribunale non valga il requisito di legittimazione della permanenza triennale nel posto di provenienza stabilito per la generalità dei trasferimenti dall'articolo 194 O.g.; la disposizione appare giustificata dalla necessità di attribuire rapidamente forma ed operatività agli uffici giudiziari di Napoli Nord, atteso che l'eliminazione del vincolo di pregressa legittimazione realizza un significativo ampliamento della platea dei potenziali interessati e appare quindi strumento adeguato al perseguimento dell'obbiettivo proposto;
   a) il legislatore affida al Consiglio Superiore il compito di stabilire «i criteri di selezione per la copertura dell'organico degli uffici giudiziari di cui al periodo precedente» (cioè dell'organico del personale di magistratura del Tribunale di Napoli Nord e della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale); l'opera di definizione dei criteri appare invero di significativa necessità, considerata la genericità della deroga all'articolo 194 O.G. prevista al primo comma della norma;
   b) appare opportuno che alla deroga all'articolo 194 O.g. sia attribuito un rigoroso e limitato perimetro applicativo non previsto dalla legge, che si limita a stabilire la finalità della prima integrale copertura dell'organico; anche per evitare possibili ingiustificate discriminazioni tra gli uffici, è necessario cioè che la misura straordinaria prevista per gli uffici di Napoli Nord sia utilizzata solo per gli esperimenti concorsuali strettamente indispensabili per condurre la scopertura ad un livello comparabile con quello degli altri uffici giudiziari; si potrebbe in proposito circoscrivere la deroga sino al raggiungimento di una data percentuale di copertura dell'organico;
   c) inoltre, gli esiti, non soddisfacenti, dei bandi straordinari disposti dalla Terza Commissione del CSM (è stata coperta solo una parte dei posti, in special modo in Procura) e l'opportunità di evitare ulteriori pubblicazioni straordinarie che potrebbero incidere sugli organici di uffici già in sofferenza inducono a rappresentare la possibilità che, sino al riempimento almeno nella misura del 75 per cento degli organici degli uffici giudiziari di Napoli Nord, sia prevista, per i magistrati provenienti dagli uffici di Napoli e S. Maria Capua Vetere, anche la deroga al divieto interregionale di mutamento funzioni di cui all'articolo 13 comma 3 decreto legislativo n. 160 del 2006, fermo peraltro il rispetto dei limiti di cui al successivo comma 4, ossia la necessità del passaggio del pubblico ministero alle funzioni civili o del lavoro ovvero del giudice civile o del lavoro a funzioni di pubblico ministero;
    4) l'articolo 6 affronta le questioni relative alla situazione dei giudici onorari di Tribunale e dei viceprocuratori onorari operanti nei Tribunali ordinari e nelle Procure della Repubblica a seguito degli accorpamenti disposti dal decreto legislativo n. 155 del 2012; in particolare la norma stabilisce che «Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari per effetto della nuova organizzazione di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio Superiore della Magistratura definisce le modalità di trasferimento dei giudici onorari di Tribunale e dei vice procuratori onorari che ne facciano richiesta. Entro i successivi sei mesi è definita la procedura di trasferimento di cui al periodo precedente»;
    5) nel settore della magistratura onoraria, per effetto della redistribuzione concretizzatasi a decorrere dal 13 settembre 2013 in applicazione dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 155 del 2012, sono numerose le correlate situazioni di incompatibilità in seno agli uffici interessati, venendo verosimilmente meno, per i magistrati «accorpati», la possibilità Pag. 18di svolgere contemporaneamente la professione forense in materia civile e penale dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel nuovo circondario del Tribunale presso il quale saranno chiamati a svolgere le funzioni onorarie; in tale situazione, quindi, tenuto conto che, allo stato, nell'ordinamento normativo vigente, è difficilmente ipotizzabile l'introduzione di un sistema di ordinaria e fisiologica mobilità dei magistrati onorari, appare utile e condivisibile il sistema puntuale ed eccezionale di tramutamento previsto dal citato articolo 6, dedicato esclusivamente a risolvere i casi in cui si sia verificato l'insorgere di incompatibilità in ragione degli accorpamenti degli uffici;
    6) l'articolo 8 prevede delle norme processuali transitorie, introduce due nuovi commi all'articolo 9 del decreto legislativo n. 155, nei quali si prevede che:
  «2-bis. La soppressione delle sezioni distaccate di Tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, i quali si considerano pendenti e di competenza del Tribunale che costituisce sede principale. I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero.
  2-ter. L'istituzione del Tribunale di Napoli nord non determina effetti sulla competenza dei Tribunali di Napoli e di S. Maria Capua Vetere per i procedimenti penali pendenti a norma del comma 2-bis alla data di cui all'articolo 11, comma 2, oltre che per i procedimenti relativi a misure di prevenzione per i quali, alla stessa data, è stata formulata la proposta al Tribunale.»;
   a) la prima delle predette norme (nuovo comma 2-bis dell'articolo 9) è utile a risolvere in via definitiva il dubbio interpretativo suscettibile di prodursi in ordine al destino processuale dei procedimenti civili e penali pendenti presso le sedi distaccate di Tribunale soppresse quando, come non di rado risulta essere accaduto con la revisione complessiva della geografia, i territori di loro competenza siano trasmigrati ad un circondario di Tribunale diverso da quello presso cui operavano; la precisazione legislativa appare quindi utile, escludendo ogni ulteriore possibile perplessità nella materia; appare, peraltro, opportuno che un criterio di individuazione dell'ufficio competente sia espressamente previsto per i casi di nuova e diversa distribuzione della competenza territoriale diversi da quelli per i quali sia intervenuta la soppressione della sede distaccata competente: ogni volta che una porzione di territorio sia transitata, per effetto della revisione, da uno ad un altro circondario di Tribunale, la modifica, sotto il profilo della competenza territoriale del giudice, potrà, ad esempio, valere soltanto per gli affari iscritti successivamente, rimanendo stabile, per i procedimenti già pendenti, la competenza del giudice presso cui sono stati incardinati sulla base delle regole precedenti;
   b) anche la disposizione relativa agli uffici di Napoli Nord (nuovo comma 2-ter dell'articolo 9) appare utile ed opportuna, in quanto volta ad evitare che gli uffici di nuova istituzione siano immediatamente gravati da un carico di lavoro elevato e difficilmente gestibile nelle attuali condizioni; si potrebbe peraltro valutare l'opportunità di inserire analoga previsione anche in relazione ai procedimenti di sorveglianza, per i quali è parimenti opportuno evitare un simultaneo arrivo di grandi numeri di affari in fase di avvio dell'ufficio; la competenza dell'Ufficio di Sorveglianza di Napoli è stata ampliata a seguito della istituzione del Tribunale di Napoli Nord che ha determinato una riduzione della competenza territoriale del Tribunale di S. Maria Capua Vetere e conseguentemente della competenza territoriale dell'Ufficio di Sorveglianza di S. Maria Capua Vetere; appare quindi opportuno limitare la nuova competenza territoriale dell'Ufficio di Sorveglianza di Napoli ai procedimenti che saranno registrati dopo l'entrata in vigore del primo decreto legislativo e correttivo in corso di approvazione; Pag. 19appare opportuno, in particolare, di introdurre un ulteriore comma all'articolo 8 del seguente tenore: «L'istituzione del Tribunale di Napoli Nord non determina effetti sulla competenza dell'Ufficio di Sorveglianza di S. Maria Capua Vetere per i procedimenti relativi alle istanze depositate presso il predetto Ufficio fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo»;
    7) gli articoli 10 e 11 recano modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 156, concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie degli Uffici del giudice di pace; le correzioni riguardano essenzialmente il mantenimento dell'Ufficio del giudice di pace di Aversa, che viene ridenominato Ufficio del giudice di pace di Napoli Nord, con conseguente modifica delle tabelle;
   a) risulterebbe, peraltro, opportuna una ulteriore e sostanziale modifica del predetto decreto legislativo e, segnatamente, del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 156/2012; tale disposizione prevede attualmente, al comma 3, che «Entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al medesimo comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2»; dunque, la legge prevede che il provvedimento di rinnovata istituzione degli uffici del giudice di pace già soppressi debba essere adottato in forma di decreto ministeriale; il comma 5 dispone, invece, che: «Qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso con le modalità previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374»; tali modalità consistono nella formalizzazione dell'atto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati;
   b) la differente previsione formale di cui al comma 3 ed al comma 5 non appare ragionevolmente giustificabile ed anzi risulta contrastante con un canone di simmetria e specularità delle esternazioni provvedimentali a contenuto opposto, secondo il criterio generale del contrarius actus; inoltre, non può sfuggire che anche la determinazione delle piante organiche dei giudici togati sul piano nazionale avviene con decreto del Ministro della Giustizia: pertanto, sarebbe quindi opportuno modificare il predetto comma 5, nel senso di prevedere che dopo le parole «qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno», siano inserite le seguenti: «il Ministro della giustizia, valutata l'inosservanza, disporrà conseguentemente, con proprio decreto, la soppressione dell'ufficio del giudice di pace interessato»;

  ritenuto, inoltre, che:
    8) la modifica della geografia giudiziaria nel suo complesso comporta rilevanti squilibri nella distribuzione degli affari tra gli uffici ed i tribunali di sorveglianza: la nuova conformazione dei circondari determina, quale effetto indiretto, la inclusione nella competenza di un ufficio di istituti penitenziari e bacini di utenza in precedenza affidati alla sorveglianza di altri uffici, senza che alla rideterminazione dei carichi di lavoro corrisponda un adeguamento del personale amministrativo e di magistratura; anche sotto tale profilo si auspica, quindi, un sollecito intervento integrativo del legislatore;
   a) in particolare, con riferimento alle situazioni nelle quali è stata modificata la circoscrizione di uno o più tribunali ordinari del distretto, nel breve periodo, la variazione dei carichi di lavoro per effetto dell'assegnazione di porzioni di territorio dalla competenza di un Ufficio di Sorveglianza ad un altro, all'interno del medesimo distretto, potrebbe essere affrontata solo via strettamente emergenziale, mediante Pag. 20lo strumento dell'assegnazione interna di cui all'articolo 70 bis o.p. al fine di consentire al presidente del tribunale di sorveglianza di applicare un magistrato di sorveglianza tra quelli appartenenti al distretto tramite l'utilizzo delle urgenti necessità di servizio; sarebbe, tuttavia, opportuno valutare la necessità di un adeguamento, a regime, dell'organico (sia del personale di magistratura che di quello amministrativo) degli Uffici di Sorveglianza che hanno subìto le modifiche territoriali più rilevanti;
   b) con riguardo alle situazioni nelle quali è stata prevista una modifica del territorio distrettuale, con conseguente incremento dei carichi degli Uffici e Tribunali di Sorveglianza del distretto accorpante, appare auspicabile l'adozione, a regime, di soluzioni permanenti che tengano conto dell'impatto della mutata geografia giudiziaria sulle situazioni dei singoli Uffici e Tribunali di Sorveglianza interessati, tenendo oltretutto conto della necessità di assicurare nell'immediato a tali uffici, cruciali nella gestione dell'emergenza carceri, il miglior funzionamento possibile;
    9) appare opportuno prevedere un'integrazione alla previsione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 155 del 2012, nella parte in cui fissa il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto per i magistrati titolari delle funzioni direttive e semidirettive degli uffici soppressi al fine di richiedere, in deroga all'articolo 194 regio decreto n. 12 del 1941, «l'assegnazione a posti vacanti pubblicati»; la complessità della revisione delle piante organiche, tuttavia, non ha permesso la loro rideterminazione entro il termine originariamente previsto di novanta giorni dalla entrata in vigore del decreto, con la istituzione di nuovi posti semi direttivi; ai citati magistrati non è stato, quindi, permesso di concorrere per tali posti di nuova istituzione per i quali non è stato possibile provvedere alla pubblicazione prima della decorrenza del citato termine di centottanta giorni;
   a) appare quindi necessaria una riapertura del termine stabilito dal primo comma dell'articolo 6 in conseguenza dello slittamento del termine del 31 dicembre 2012 inizialmente previsto dal quarto comma dell'articolo 5 per la determinazione delle piante organiche degli uffici giudiziari, limitatamente ai posti semidirettivi che siano stati istituiti in conseguenza della revisione delle piante organiche; ciò al fine di prevenire profili di irrazionalità, derivanti da ritardi imputabili all'amministrazione in sede di applicazione delle previsioni del decreto legislativo n. 155/2012, e per scongiurare disparità di trattamento nell'esclusione dei perdenti posto dalla possibilità di concorrere proprio in relazione ai posti istituti in conseguenza della soppressione del posto in precedenza occupato;
   b) appare, inoltre, necessario chiarire, con apposita norma interpretativa, che la domanda di riassegnazione alle funzioni svolte prima del conferimento dell'incarico nell'ufficio in cui si prestava precedentemente servizio ex articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 155 del 2012, non è equiparabile alla «nuova destinazione» di cui al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo medesimo,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che il provvedimento sia modificato secondo le indicazioni riportate in premessa.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari (Atto n. 36).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO SCELTA CIVICA

  La Commissione Giustizia,
   ritenuto che con il provvedimento in esame si provvede ad apportare alcune correzioni necessarie alla luce di modifiche intervenute dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi n. 155 e 156 del 7 settembre 2012, tenendo in particolare riguardo gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale determinati dalla sentenza n. 237 del 2013 della Corte costituzionale, relativi alla soppressione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Urbino; avendo riguardo, del pari, all'istituzione della nuova sede in Aversa del Tribunale di Napoli Nord;
   tenendo conto altresì, per la costituzione delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello, dell'utilizzazione delle liste dei giudici popolari, già formate ai sensi dell'articolo 23 della legge 287 del 1951, sino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto;
   rilevato che si introduce una deroga al requisito di legittimazione per i trasferimenti dei magistrati, previsto dall'articolo 194 dell'Ordinamento Giudiziario, delegando al Consiglio Superiore della Magistratura di stabilire «i criteri di selezione per la copertura dell'organico» del Tribunale di Napoli Nord e della relativa Procura. Ancorché la norma risulti giustificata dall'intento di assicurare al più presto la funzionalità dei citati uffici giudiziari, appare opportuno, per evitare riflessi negativi sugli altri uffici, prevedere che la deroga operi per la copertura dell'80 per cento dei posti in organico;
   osservato che si adottano opportune disposizioni in ordine al trasferimento dei giudici onorari dei tribunali e dei vice-procuratori onorari e che si prevede una modifica dell'articolo 9 del decreto legislativo 155 del 2012 con due disposizioni processuali transitorie volte ad evitare contrasti interpretativi sulla competenza. Queste disposizioni potrebbero essere integrate nel senso che segue:
   «a) il nuovo comma 2-bis dell'articolo 9 può essere utile a risolvere in via definitiva il dubbio interpretativo suscettibile di prodursi in ordine al destino processuale dei procedimenti civili e penali pendenti presso le sedi distaccate di Tribunale soppresse quando, come non di rado risulta essere accaduto con la revisione complessiva della geografia, i territori di loro competenza siano trasmigrati ad un circondario di Tribunale diverso da quello presso cui operavano; la precisazione legislativa esclude ogni ulteriore ambiguità nella materia. Un criterio di individuazione dell'ufficio competente potrebbe espressamente previsto per i casi di nuova e diversa distribuzione della competenza territoriale diversi da quelli per i quali sia intervenuta la soppressione della sede distaccata competente: nei casi in cui una porzione di territorio sia transitata, per effetto della revisione, da uno ad un altro circondario di Tribunale, la modifica, sotto il profilo della competenza territoriale Pag. 22del giudice, potrà, ad esempio, valere soltanto per gli affari iscritti successivamente, rimanendo salda, per i procedimenti già pendenti, la competenza del giudice presso cui sono stati incardinati sulla base delle regole precedenti;
   b) anche la disposizione relativa agli uffici di Napoli Nord (nuovo comma 2-ter dell'articolo 9) appare utile ad evitare che gli uffici di nuova istituzione siano immediatamente gravati da un carico di lavoro elevato e difficilmente gestibile nelle attuali condizioni. Si potrebbe inserire analoga previsione anche in relazione ai procedimenti di sorveglianza, per i quali è parimenti opportuno evitare un simultaneo carico di grandi numeri di affari in fase di avvio dell'ufficio. La competenza dell'Ufficio di Sorveglianza di Napoli è stata ampliata a seguito della istituzione del Tribunale di Napoli Nord che ha determinato una riduzione della competenza territoriale del Tribunale di S. Maria Capua Vetere e conseguentemente della competenza territoriale dell'Ufficio di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere. Pertanto, è auspicabile limitare la nuova competenza territoriale dell'Ufficio di Sorveglianza di Napoli ai procedimenti che saranno registrati dopo l'entrata in vigore del primo decreto legislativo correttivo. Appare infine opportuno, in particolare, introdurre un ulteriore comma all'articolo 8 del seguente tenore: con il quale si stabilisce che l'istituzione del Tribunale di Napoli Nord non dispiega effetti sulla competenza dell'Ufficio di Sorveglianza di S. Maria Capua Vetere per i procedimenti relativi alle istanze depositate fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo su cui si esprime parere;
   considerato che gli interventi correttivi, integrativi e di coordinamento proposti, ancorché siano da condividere e necessitino delle integrazioni dianzi indicate, risultano minimali rispetto alle aspettative suscitate dall'approfondito confronto intercorso con il Ministro della Giustizia, sin dall'insediamento del Governo;
   ritenuto, preliminarmente che tutti i componenti della Commissione avevano in passato privilegiato – rinviando l'approvazione, con due sole astensioni, del disegno di legge di proroga della data di efficacia del decreto legislativo n. 155 del 2012 – l'interlocuzione con il Ministro, auspicando che gli interventi correttivi suggeriti (sulla base di specifici rilievi ispirati ad assicurare maggiore efficienza del Sistema Giustizia e dei singoli Uffici giudiziari, maggiori risparmi di spesa, effettiva tutela dei diritti dei cittadini senza trasferire sui medesimi costi di un servizio essenziale che lo Stato è chiamato a garantire), potessero essere accolti anche in considerazione della necessità, più volte manifestata dal Ministro della Giustizia, di alcune necessarie correzioni;
   considerato, peraltro, che, negli incontri svolti con il Ministro della Giustizia, nonostante sia stata rappresentata la posizione critica circa la decisione di totale soppressione di tutte le sezioni distaccate (in forza di una interpretazione che non risulta pienamente conforme ai criteri di delega e, comunque, foriera di ulteriori gravi inefficienze), si era pervenuti a valutare soluzioni che, pur confermando la soppressione delle sezioni distaccate, riducessero, in gran parte, le conseguenze negative per l'efficienza del sistema;
   tenuto conto che tali soluzioni erano conformi, tra l'altro, alle Linee guida sulla revisione della geografia giudiziaria per favorire le condizioni di accesso ad un sistema giudiziario di qualità, redatte il 21 giugno 2013 dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa, che da un lato riconosce il valore dell'accesso alla giustizia in termini di vicinanza dei tribunali ai cittadini (§ 1.2 del documento CEPEJ-GT-QUAL(2013)2), dall'altro prescrive che «dover presenziare a un'udienza fissata la mattina presto per una persona anziana, o per una persona che non guida o non è dotata di mezzo proprio, in assenza di adeguati mezzi di trasporto pubblico, rappresentano tutte situazioni problematiche che possono influire sul diritto di equo accesso alla giustizia (§ 2.3.4 del medesimo documento).Pag. 23
   Rileva altresì ribadire che, con il parere reso in data 31 luglio 2012 sullo schema di decreto legislativo, poi entrato in vigore quale decreto legislativo n. 155 del 2012, dalla Commissione Giustizia del Senato della XVI Legislatura e che questa Commissione condivide, era stata rappresentata la necessità di non sopprimere le sezioni distaccate che avessero un bacino di utenza superiore ai 100.000 abitanti e un carico di lavoro con una media, nel periodo 2006 – 2010, di oltre 4.000 sopravvenienze. Una diversa considerazione di tale criterio, eventualmente elevando il dato relativo alle sopravvenienze, che avrebbe comportato la soppressione di un numero tra le 190 e le 200 sezioni distaccate su 220, poteva essere sviluppata se si fosse abbandonata l'errata valutazione secondo la quale le sezioni distaccate non hanno sino ad ora offerto validi risultati o che siano state causa di inefficienza. Tale valutazione, invece, appare sorretta solo dalla preoccupazione di non poter fare fronte alle pressioni localistiche delle restanti sezioni che sarebbero state soppresse e che non tiene conto delle specifiche indicazioni provenienti da dirigenti di Uffici giudiziari, da Consigli dell'Ordine degli Avvocati, nonché degli effettivi dati statistici concernenti la reale efficienza, documentata per diversi decenni, che ha caratterizzato l'attività giudiziaria svolta da alcune sezioni, con indici elevati di sopravvenienza (si citano a titolo di esempio le sezioni di Eboli, Desio, Pozzuoli, Marano di Napoli, Rho, Pontedera, Viareggio, Cesena, Aversa, Caserta e Marcianise ed altre);
   ritenuto che, comunque, una diversa considerazione dovrebbe riguardare le sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio (in particolare Ischia tenuto conto del numero di abitanti), per l'impossibilità, in alcuni giornate, di raggiungere dalle isole la terraferma, per cui è opportuno assicurare l'attività giudiziaria in loco prevedendosi l'applicazione di magistrati. In proposito, è appena il caso di sottolineare le conseguenze estremamente negative connesse agli eventuali rinvii processuali dovuti ad assenze ingiustificate;
   ritenuto che, con il citato parere adottato dalla Commissione giustizia della XVI Legislatura si evidenziava come «nell'esercizio del potere delegato il Governo non si sia strettamente attenuto, nella individuazione degli uffici da mantenere o da sopprimere, a tutti i criteri di delega disattendendo di fatto alcuni dei principi indicati nelle lettere b) ed e) dell'articolo 1, comma 2 della legge delega, in particolare riconoscendo ai criteri che impongono, da un lato, di tenere conto delle «specificità territoriali del bacino di utenza anche con riguardo alla situazione infrastrutturale» e del «tasso di impatto della criminalità organizzata» e dall'altro di assumere come prioritaria linea di intervento nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche, e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevanti differenze di dimensione, un ruolo residuale e succedaneo rispetto a quelli oggettivi dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze;
   che una corretta ed equilibrata applicazione dei suddetti principi unitamente al perseguimento di indispensabili fini di efficienza, tali da garantire un'adeguata e funzionale presenza di uffici giudiziari sul territorio impone un diverso processo di revisione rispetto a quello previsto per quanto concerne la soppressione dei cosiddetti tribunali minori ridimensionando la portata ablativa del provvedimento in esame e prevedendosi, altresì, che nelle sedi dei tribunali sopprimendi sia comunque mantenuta una sede distaccata del tribunale accorpante»;
   osservato che in applicazione di tali rilievi venivano segnalate alcune modifiche allo schema di decreto legislativo, cui veniva condizionato il parere favorevole, e che esse sono state accolte solo in parte con l'emanazione del citato decreto legislativo n. 155/2012. In particolare, vennero indicati sei Tribunali (Caltagirone, Sciacca, Lamezia Terme, Rossano, Castrovillari Pag. 24e Paola) che non dovevano essere soppressi in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata ivi concentrata.

   Il menzionato decreto legislativo n. 155 del 2012, inspiegabilmente (dal momento che non risultavano né risultano ora evidenti differenze che possano giustificare l'opzione) ha accorpato Rossano a Castrovillari. Pertanto, dei tre Tribunali (Lucera, Cassino e Vigevano), di cui si suggeriva il mantenimento in ragione del tasso di criminalità organizzata, nonché della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, è stato mantenuto solo Cassino. Degli altri suggerimenti non si è tenuto conto, nemmeno di quelli che non incidevano sul numero dei tribunali da sopprimere ma solo sugli accorpamenti e sulle modifiche dei territori di competenza, peraltro, in gran parte, evidenziati dai dirigenti degli Uffici giudiziari e dai Consigli degli Ordini degli Avvocati;
   ritenuto che il Ministro della giustizia, con successivi provvedimenti, adottati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012, ha disposto l'utilizzazione di diversi immobili degli Uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi e, nel mese di settembre 2013, ha autorizzato, oltre all'utilizzazione degli immobili, la trattazione dei procedimenti civili ordinari e delle controversie in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria pendenti alla data del 13 settembre 2013 presso un numero limitato di sedi già soppresse nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria. Tali sedi sono state individuate sulla base di criteri oggettivi: territorio di riferimento con più di 180.000 abitanti (è il caso di Alba e Pinerolo in Piemonte, Vigevano in Lombardia e Bassano del Grappa in Veneto) ovvero una sopravvenienza media annuale di oltre 6.800 (è il caso dei Tribunali di Chiavari e Sanremo in Liguria; di Lucera in Puglia e di Rossano in Calabria. In quest'ultimo caso la soppressione si configura come palese violazione delle citate Linee guida sulla revisione della geografia giudiziaria per favorire le condizioni di accesso ad un sistema giudiziario di qualità, redatte il 21 giugno 2013 dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa, visto che la distanza da Castrovillari è di 60 chilometri da Rossano (con punte di distanza, da altri comuni del circondario, superiori ai 100 chilometri), con solo una strada statale assai disagevole (paradossalmente, Cosenza è più facilmente raggiungibile) e senza mezzi pubblici di collegamento né reti ferroviarie;
   ritenuto che tali provvedimenti, con i quali veniva autorizzata la prosecuzione dell'indicata attività giudiziaria, sono stati, in alcuni casi, contestati e disapplicati dai dirigenti degli Uffici giudiziari, determinando ulteriori problemi e causando il disorientamento negli operatori di giustizia. Al riguardo, il caso del Tribunale di Rossano è particolarmente deplorevole, visto che l'autorizzazione ha riguardato anche la trattazione dei procedimenti penali, eppure il relativo decreto è stato inspiegabilmente disatteso dal presidente del tribunale di Castrovillari. Che la decisione sulla proroga di utilizzo dei locali vada invece letta in termini di obbligo – e non certo di facoltà in capo al Presidente dell'Ufficio accorpante – è peraltro confermato dal T.A.R. Veneto: con ordinanza n. 536/13 del 28 ottobre 2013, quel consesso ha infatti dichiarato che sussistono le condizioni per concedere la misura cautelare richiesta con conseguente necessità di riesame del provvedimento organizzativo impugnato alla luce dei motivi del ricorso avanzato dall'ordine degli avvocati di Bassano del Grappa contro analogo provvedimento del Presidente del Tribunale di Vicenza.

  In generale, resta la constatazione che tali provvedimenti riguardavano quasi tutti i tribunali per i quali la Commissione giustizia aveva espresso, con il citato parere del 31 luglio 2012, indicazione contraria alla soppressione, in ragione della specificità territoriale del bacino di utenza, Pag. 25dell'incidenza eccessiva sui costi dell'amministrazione della giustizia e su quelli indotti a carico di altre amministrazioni o persino sui cittadini;
   ritenuto che è norma di buona amministrazione considerare rilievi di migliore efficienza e di minor incidenza di costi sui cittadini quando sono supportati da precise indicazioni, senza considerare quelle indotte da ragioni di interessi localistici. Anche per tale ragione, saranno modificate e corrette alcune indicazioni formulate con il più volte citato parere della XVI Legislatura, auspicando che il Ministro della Giustizia voglia riconsiderare, alla luce delle proposte di seguito indicate, la scelta di accentramento per alcuni Tribunali (ad esempio Busto Arsizio) di bacini di utenza che rasentano o superano un milione di abitanti, quando, com’è noto, i grandi Uffici giudiziari determinano e favoriscono aeree di deresponsabilizzazione e di inefficienza (basti confrontare i dati statistici relativi alla produttività pro-capite, risultante in particolare dal rapporto tra procedimenti definiti dall'ufficio e il numero dei magistrati dell'ufficio). Proprio in tale prospettiva, sarebbe stato auspicabile un decongestionamento delle aeree metropolitane di Roma e Milano;
   ritenuto che saranno riportate le modifiche di competenza territoriale per ciascun tribunale di cui si propone il ripristino e che sono state individuate alla luce dei criteri indicati dal Ministero della giustizia a fondamento delle scelte operate con il decreto legislativo n. 155 del 2012, ma il ripristino dei tribunali di seguito indicati risulta giustificato anche a prescindere dall'accoglimento, in tutto o in parte, delle modifiche di competenza territoriale, indicate nella prospettiva di una maggiore efficienza;
   ritenuto che, come già rappresentato al Ministro della giustizia, la riforma complessiva dell'organizzazione giudiziaria potrà rimediare ai segnalati problemi di inefficienza solo con l'esclusione dalla soppressione dei tribunali oltre menzionati e con la previsione che nelle sedi dei tribunali che dovessero rimanere soppressi siano istituite sezioni distaccate o, comunque, siano istituiti Uffici giudiziari dei tribunali accorpanti per la celebrazione dei procedimenti civili e penali o, quantomeno, di tutti i procedimenti civili che appartenevano alla competenza del tribunale soppresso.
   Quella indicata costituisce una soluzione che, da un lato ridurrebbe le disfunzioni indotte, in termini di efficienza, dalla soppressione di tutte le sezioni distaccate e, dall'altro, migliorando le condizioni per il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata dei processi, in particolare dei processi civili, inciderebbe su una causa, non ultima, di legittimazione delle organizzazioni criminali, quali quelle mafiose e camorristiche, come contropoteri in grado di assicurare la tutela dei diritti, non essendo tutti i cittadini nelle condizioni di poter attendere i tempi non brevi della nostra giustizia.
   In tale prospettiva, si ritiene opportuno rivedere la scelta della soppressione del Tribunale di Tolmezzo che contava su una competenza territoriale di notevole ampiezza (oltre 2.169 Km quadrati), relativa, peraltro, anche al confine di Stato e che interessava Comuni con rilevanti distanze dal tribunale accorpante; si ritiene altresì opportuno rivedere la scelta della soppressione del tribunale di Modica;
   ritenuto che le preoccupazioni sopra evidenziate risultano condivise dagli operatori di giustizia e da gran parte dei cittadini come risulta anche dall'iniziativa referendaria per l'abrogazione della riforma, assunta da diverse Regioni e ritenuta ammissibile dalla Suprema Corte di Cassazione.
   La Commissione, la quale ha sempre condiviso la necessità della riforma per un sistema di giustizia efficiente, sottolinea che, nella stessa ottica, ha formulato e confermato alcuni correttivi in linea con lo spirito della riforma. Tali correzioni, le quali, pur tenendo conto di problemi strutturali di alcuni uffici e di determinati territori, si fanno carico dell'efficienza del Pag. 26sistema giustizia nel suo complesso, con l'intento di realizzare in tutto il territorio nazionale parità dei cittadini nell'accesso alla giustizia e garanzia di ricevere pari tutela, in particolare in relazione ai tempi del processo;
   ritenuto inoltre di dover ribadire la necessità dell'abrogazione del comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 155 del 2012 e della soppressione dell'inserimento degli uffici giudiziari del distretto della Corte d'Appello di L'Aquila nella tabella A, allegata anche al decreto sottoposto al parere, si rileva che la legge delega ha previsto il differimento di tre anni del termine per l'esercizio della delega e non soltanto il differimento dell'efficacia. Quest'ultima costituisce una modifica richiesta non solo al fine di una maggiore conformità ai criteri di delega, ma perché entro il termine indicato dalla legge di delegazione, sia possibile effettuare un'approfondita valutazione delle situazioni infrastrutturali sconvolte dal terremoto. Viceversa, l'adozione immediata della nuova geografia giudiziaria, non considerando l'effettiva realtà, potrebbe sortire gravissime conseguenze sull'efficienza del servizio. Tali effetti potrebbero riflettersi direttamente sui cittadini;
   ritenuto, altresì, che hanno dato luogo a problemi interpretativi le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 155 del 2012, in particolare, in ordine al requisito della legittimazione triennale per coloro che, quali perdenti posto, abbiano chiesto, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 lettera c), di essere assegnati «alle funzioni svolte prima del conferimento dell'incarico nell'ufficio in cui prestava precedentemente servizio» ovvero per i magistrati, che non avendo esercitato nessuna delle opzioni previste dall'articolo 6 commi 1 e 2, siano stati destinati di ufficio ad esercitare le funzioni di giudice o di sostituto nell'ambito della nuova circoscrizione scaturita dall'accorpamento ad altro ufficio, per cui risulta opportuna un'esegesi, ove necessario con una norma di interpretazione autentica, secondo cui la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 6, (il quale, peraltro, si riferisce solo a «nuove destinazioni») deve intendersi nel senso che vanno considerate nuove destinazioni, ai fini della legittimazione prevista dall'articolo 194 della disciplina dell'ordinamento giudiziario, soltanto le opzioni esercitate ai sensi dell'articolo 6 comma 2 lettere a) e b). Per quanto concerne le ipotesi previste dall'articolo 6 comma 2 lettera c) e dall'articolo 6 comma 3, ai fini del medesimo articolo 194, si tiene conto del periodo di permanenza nell'ufficio di provenienza prima della presa di possesso nell'ufficio soppresso, sommato a quello nel medesimo ufficio dopo la soppressione o a quello di permanenza nell'ufficio accorpante.
   Tanto premesso, la Commissione esprime parere favorevole subordinato all'accoglimento delle seguenti condizioni:
   a) in punto di principio, si ricorra all'esercizio del decreto legislativo delegato di correzione ed integrazione nei termini prescritti dall'articolo 1, comma 5 della legge 14 settembre 2011, n. 148 e non si provveda ad adottare, se non per casi eccezionali, decreti ministeriali volti ad operare la riorganizzazione e la modifica della geografia degli uffici giudiziari. La Commissione conviene su tale indicazione di metodo al duplice fine di garantire l'effettivo controllo parlamentare sulle misure volte al miglioramento della funzionalità degli uffici giudiziari e, per evitare la proliferazione del contenzioso dovuto ai dubbi di legittimità che circondano la competenza a regolare l'organizzazione giudiziaria con semplici decreti ministeriali. Questi ultimi, peraltro, sono talvolta stati disapplicati dai presidenti degli uffici;
   b) siano apportate al provvedimento in esame le correzioni ed integrazioni indicate in premessa;
   c) sia ripristinato in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata il seguente tribunale: Rossano;
   d) siano ripristinati in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata, nonché della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo Pag. 27alla situazione infrastrutturale, operando gli accorpamenti e le correzioni di seguito descritte, i seguenti tribunali:
   1) Lucera. Si raccomanda siano accorpate al tribunale di Lucera le sezioni distaccate di Manfredonia e San Severo, nonché i comuni di Vieste e Ossara di Puglia, per una popolazione complessiva di 328.240 abitanti.
  Si precisa che così operando il tribunale di Foggia rimane a copertura delle esigenze di una popolazione di 356.210 di abitanti. La necessità di mantenimento di tale tribunale è segnalata da più parti per la presenza di criminalità organizzata e perché, conservando il tribunale medesimo competenza su tutto il territorio del Gargano, evita l'attribuzione di costi che i cittadini sarebbero chiamati ad affrontare qualora fossero costretti ad assumere come punto di riferimento giudiziario soltanto Foggia;
   2) Vigevano. Si raccomanda l'accorpamento dei comuni dell’ex mandamento della procura di Abbiategrasso: Bareggio, Bernate Ticino, Boffalora Ticino, Corbetta, Magenta, Marcallo Con Casone, Mesera, Ossona, Santo Stefano Ticino, Sedriano e Vittuone, per una popolazione di 105.543 abitanti, per cui il circondario di Vigevano avrebbe una popolazione di 362.010 abitanti. Il tribunale di Pavia, cui è accorpato il tribunale di Voghera, assolve alle esigenze di una popolazione di 419.052 di abitanti.
  Si deve altresì tener conto della infiltrazione della criminalità calabrese testimoniata peraltro da recenti processi, senza considerare l'impossibilità di Pavia di ricevere entrambi i tribunali e il conseguente aumento dei costi.
   3) Nicosia, con accorpamento ad esso del tribunale di Mistretta che assumerà la denominazione di tribunale dei Nebrodi. Si tratta di un tribunale che insiste in area montana servita solo da pessime infrastrutture viarie con servizi pubblici di trasporto minimi e ad orari ridotti. L'accorpamento col tribunale di Mistretta permetterebbe, come risulta dalla relazione del Presidente e del Procuratore generale della Corte d'appello di Caltanissetta, di mantenere l'efficienza del servizio giustizia nei territori delle Madonie e dei Nebrodi, storicamente interessati da rilevanti presenze di pericolosi clan affiliati a «Cosa Nostra».
   e) Siano ripristinati, in considerazione della specificità territoriale del bacino di utenza e dell'incidenza eccessiva sui costi dell'amministrazione della giustizia che sarebbero indotti dalla loro soppressione, i seguenti tribunali:
    1) Alba, tenuto conto della valutazione già effettuata dal Ministro della Giustizia e rilevando anche che era stata già evidenziata l'illogicità della soppressione di tutti e tre i tribunali subprovinciali (Alba, Mondovì e Saluzzo) nella provincia di Cuneo che si estende su una superficie più ampia dell'intera regione Liguria;
    2) Bassano del Grappa, il quale accorpa la sezione distaccata di Cittadella per una popolazione di 372.224 abitanti, riducendo nel contempo la popolazione del circondario di Padova che ammonta ad oltre 900.000 abitanti. Si deve tener conto altresì che Bassano del Grappa è dotato di un nuovo tribunale costato oltre 12 milioni di euro. D'altronde, il sindaco di Bassano ha confermato al Ministro della giustizia l'offerta gratuita di un'area per la costruzione di un nuovo carcere a completamento della cittadella giudiziaria.
    3) Pinerolo, che accorpa le parti di territorio più prossime alle sezioni distaccate di Moncalieri e Susa, per una popolazione di almeno 300 mila abitanti, anche al fine di consentire di decongestionare il tribunale metropolitano di Torino.
    4) Chiavari di cui si raccomanda l'ampliamento della competenza territoriale fino a Genova. Si tratta di una sede con un nuovo tribunale costato 14 milioni di euro, affiancato all'istituto carcerario, con conseguente annullamento dei costi per le traduzioni dei detenuti.
    5) Sanremo, che si raccomanda accorpi la sezione distaccata di Ventimiglia. Trattasi di tribunale di confine, con Pag. 28carichi di lavoro di gran lunga superiori a quelli del tribunale accorpante, con un istituto carcerario che registra la presenza di oltre 300 detenuti, di cui oltre la metà stranieri.
    6) Sala Consilina prevedendosi che sia inserito nel distretto di Corte d'appello di Salerno con accorpamento dei comuni finitimi già facenti parte della sezione distaccata di Eboli, così riducendo l'incidenza negativa sul tribunale di Salerno del trasferimento di un elevatissimo carico di lavoro. Si segnala fin da ora l'assoluta inopportunità per ragioni di natura logistica di un eventuale accorpamento del tribunale di Sala Consilina sia a Vallo della Lucania sia a Salerno.
   f) Siano apportate, anche in considerazione delle previsioni che precedono, le seguenti correzioni che non incidono sul numero dei tribunali ma attengono solo a modifiche del territorio di competenza:
    1) al tribunale di Lagonegro vanno accorpati i territori dei comuni di Corleto Perticara, Grumeto Nova, Marsico Nuovo, Marsico Vetere, Montemurro, Tramutola e Viggiano per un totale di ulteriori 23.063 residenti, ritenuto che tale scelta è giustificata per la distanza da Potenza, per la popolazione residente e per le sopravvenienze, nonché per il territorio vasto e orograficamente disagevole;
    2) i comuni della sezione distaccata di Rho, che integrano l'area metropolitana di Milano, siano accorpati al tribunale di Milano anziché al tribunale di Busto Arsizio in ragione non solo degli efficienti collegamenti pubblici di trasporto locale ma anche in considerazione dell'Expo previsto per il 2015;
    3) i comuni della sezione distaccata di Casale Monferrato siano scorporati dal circondario del tribunale di Alessandria, riducendone la popolazione al minor valore ottimale di 378.357 abitanti per essere accorpati al tribunale di Vercelli, rafforzando così il suddetto tribunale e tenendo conto di segnalazioni dei Consigli dell'ordine e dei minori costi per i cittadini;
    4) i comuni della sezione distaccata di Chivasso siano attributi al circondario del tribunale di Torino in ragione della distanza chilometrica minima e della presenza di migliori collegamenti infrastrutturali con il predetto capoluogo ed altresì tenuto conto del fatto che parte del territorio delle sezioni distaccate di Moncalieri e Susa dovrebbero essere accorpate al tribunale di Pinerolo. Di conseguenza la popolazione residente nel circondario del tribunale di Ivrea si attesterà su un valore ottimale di 359.317 abitanti;
    5) per quanto concerne il tribunale di Lodi, sia disposto l'accorpamento dei comuni di San Donato Milanese, Peschiera Borromeo e Pantigliati (per una popolazione complessiva di 404.390 abitanti), in luogo dei comuni della sezione di Cassano d'Adda, collegati a Milano con autostrada, treno e metropolitana, mentre non vi sono collegamenti, se non con mezzi privati, con Lodi;
    6) i comuni della sezione distaccata di Palmanova siano mantenuti nel circondario del Tribunale di Udine e non accorpati al Tribunale di Gorizia, per evidenti ragioni di natura logistica e funzionale;
    7) i comuni di Deruta e Marsciano vengano inseriti nel circondario del tribunale di Perugia anziché di quello di Spoleto in ragione del principio di continuità territoriale, mentre i comuni di Paciano, Città della Pieve, Piegaro qualora non venisse istituita la sezione distaccata di Orvieto, vengano accorpati al tribunale di Perugia anziché a quello di Terni;
    8) nel circondario del tribunale di Cassino siano inseriti i comuni di Castelforte, Spigno Saturnia, Santi Cosimo e Damiano, Variano, Pietravairano, Tora e Piccilli, Caianello, Marzano Appio, Roccamonfina, Conca Campania. Gli altri comuni della soppressa sezione distaccata di Gaeta siano inseriti nel circondario di Latina.
    9) i comuni afferenti alla sezione staccata di Pontremoli siano accorpati al tribunale di La Spezia e non al tribunale di Massa.Pag. 29
   g) Sia previsto che, nelle sedi dei tribunali soppressi, siano istituite sezioni distaccate o, comunque, uffici giudiziari dei tribunali accorpanti per la trattazione dei procedimenti civili e penali, o quantomeno di tutti i procedimenti civili che appartenevano alla competenza del tribunale soppresso.
  Analoga soluzione sia adottata per le soppresse sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio.
   h) Si raccomanda di introdurre una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 155 del 2012 nel senso indicato in premessa.
   i) Sia disposta la soppressione del comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 155 del 2012 e il riferimento agli uffici del distretto della Corte di Appello di L'Aquila contenuto nella tabella A annessa al menzionato decreto legislativo e allo schema di decreto sottoposto a parere.
«Dambruoso, Rabino, Monchiero».

Pag. 30

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari (Atto n. 36).

NUOVA PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO M5S

  La II Commissione,

  presa lettura dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari (Atto n. 36);
   considerato che:
    i provvedimenti normativi in oggetto, così come strutturati e portati avanti, continuano sulla stessa linea di quelli precedenti nel senso di mortificare la giustizia di prossimità territoriale;
    così come avvenuto con i precedenti interventi legislativi, questi atti normativi sono stati presi senza il previo coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori che quotidianamente vivono la realtà degli uffici giudiziari nel territorio della Repubblica e pertanto una riforma della geografia giudiziaria, seppur auspicabile, così come effettuata rischia di diventare un qualcosa di deleterio per la collettività e per il sistema giustizia;
    si sarebbe dovuto interpellare previamente l'avvocatura, i giudici di pace, nonché le organizzazioni dei lavoratori che sono impiegati all'interno degli uffici giudiziari interessati;
    i provvedimenti de quo prevedono la soppressione di un totale di quasi 1000 uffici giudiziari;
    la riforma in oggetto rappresenta per l'intera collettività un grande rischio di paralisi della giustizia ed un costo enorme per i cittadini e per il territorio;
    con questi ulteriori atti normativi il governo sopprime presidi di legalità e crea il rischio di indebolire la presenza dello Stato;
    nonostante tutto ciò qualcosa può essere fatto per migliorare la situazione, considerando che la giustizia, essendo un diritto costituzionale, deve essere un costo per lo stato e non un settore dove guadagnare;

  ritenuto che:
   quella in itinere, così come strutturata e portata avanti, deve essere considerata come una operazione di depotenziamento della giustizia e dell'articolo 24 della Costituzione;
   la riforma in oggetto sta sostituendo la giustizia di prossimità con la «giustizia a debita distanza» che renderà di fatto il servizio giustizia come un «bene di lusso» anche e soprattutto per gli alti costi necessari per accedervi, amplificati altresì dai continui aumenti del contributo unificato;

  ritenuto altresì che:
   il punto senza dubbio più dolente dell'intero provvedimento normativo riguarda l'istituzione del nuovo tribunale di Napoli Nord;Pag. 31
   la doglianza maggiore riguarda proprio il luogo dove tale tribunale è stato deciso debba essere ubicato e vale a dire nella città di Aversa (CE);
   risulta lessicalmente paradossale ubicare un tribunale denominato di «Napoli Nord» all'interno di un comune della provincia di Caserta;
   tale tribunale avrebbe potuto essere localizzato, utilizzando maggior accortezza e ponderatezza, nel Comune di Giugliano in Campania (Napoli) luogo, tra l'altro, originariamente previsto come destinazione di tale tribunale;
   il decreto legislativo n. 491 del 1999 aveva istituito un tribunale proprio del territorio di Giugliano in Campania ma che tale istituzione è rimasta inattuata e presente solo sulla carta nel corso di tutti questi anni;
   la città di Giugliano in Campania avrebbe comunque la possibilità di mettere subito a disposizione, come sede del tribunale, un importante bene confiscato alla criminalità organizzata vale a dire il cosiddetto complesso Rea;

  visto che:
   un'altra situazione del tutto anomala e priva di alcuna logica è ravvisabile nel caso della soppressione della sezione distaccata di Chioggia del tribunale di Venezia, già disposta in forza del decreto legislativo n. 155 del 2012 e confermata in forza dell'atto normativo de quo;
   la sede del tribunale di Chioggia non comporta oneri economici per lo Stato, poiché ubicata in un edificio di proprietà comunale la cui gestione è già a carico del Comune di Chioggia, che intende farsi carico di tutte le spese di gestione e manutenzione, dalla data di soppressione e per tutto il suo successivo utilizzo;
   la sede del Tribunale di Venezia non è in grado di accogliere il carico di lavoro e disporre attualmente di spazi sufficienti e adeguati ad accogliere tutte le sezioni distaccate soppresse;
   la soppressione dell'ufficio giudiziario di Chioggia comporterà gravi disagi e spese per i cittadini, gli operatori in genere del diritto, rendendo più gravosa l'accesso alla giustizia per la popolazione della seconda città, per grandezza e numero di abitanti, della provincia di Venezia;
   la competenza della sede distaccata di Chioggia ricomprende anche i comuni di Cavarzere e Cona, distanti oltre 70 km dalla sede centrale di Venezia, con ulteriore allargamento del bacino di utenza della sede giudiziaria di Chioggia di altri 25.000 abitanti e giungendo così ad una utenza complessiva di oltre 75.000 cittadini, che nel periodo estivo diventano, a seguito delle presenze turistiche, oltre 200.000;

  considerato anche che:
   una situazione altrettanto critica è ravvisabile in altra zona del Veneto a seguito della soppressione del Tribunale di Bassano del Grappa il quale era l'ottavo Tribunale del Veneto, Regione che, a differenza di altre interessate dalla riforma delle circoscrizioni, aveva un solo Tribunale non capoluogo di provincia;

  ritenuto inoltre che:
   altra grave deficienza del provvedimento de quo è quella di continuare nell'indirizzo di voler sopprimere alcune sezioni distaccate e tribunali dei distretti di Bari e Foggia e, più precisamente, quelle di Altamura, Bitonto, Modugno, Monopoli, Putignano, Rutigliano, Cerignola, Manfredonia, San Severo, Trinitapoli, Lucera (tribunale), Apricena, Rodi Garganico, Andria, Barletta, Canosa di Puglia, Molfetta e Ruvo di Puglia senza però alcun criterio discretivo;
   tale situazione ha spinto il Presidente del Tribunale di Bari, Vito Savino, stante l'incapacità del Tribunale centrale di Bari di sopportare il nuovo carico di contenzioso proveniente dalle sedi distaccate soppresse, a disporre con Decreto 65/2013 la Pag. 32permanenza della loro operatività per le cause pendenti e per quelle di nuova iscrizione;
   la Regione Puglia ha espresso la volontà, già manifestata da Abruzzo, Basilicata e Liguria, di promuovere un referendum per abrogare la riforma della geografia giudiziaria prevista dal Decreto Legislativo 155/2012;

  considerato ulteriormente che:
   a partire dal 13 settembre 2015, le sedi di Sulmona ed Avezzano saranno accorpate al tribunale de L'Aquila che acquisirà così gli atti degli 11.350 procedimenti presenti ad Avezzano (8.303 civili e 3.047 penali) e dei 5.349 procedimenti pendenti presso il tribunale di Sulmona (3.464 civili e 1.885 penali) il che ovviamente comporterà un collasso per il Tribunale subentrante;
   Avezzano, con i suoi circa quarantamila abitanti, è il comune di riferimento dell'intero territorio della Marsica che conta circa centomila abitanti. Avezzano risulta essere il terzo tribunale d'Abruzzo, sia per il volume di attività sia per il numero di contenziosi pendenti. La sua importanza deriva anche dalla posizione geografica, dal momento che attraverso la Marsica fanno il loro ingresso in Abruzzo quanti provengono dal basso Lazio e dalla Campania, aree tradizionalmente critiche in termini di criminalità organizzata;
   per via della sua collocazione, la sezione distaccata di Sulmona permette invece ai comuni dell'Alto Sangro e dei più distanti territori dell'Abruzzo montano di accedere alle sedi giudiziarie. In quest'ottica il tribunale di Sulmona copre un'area di servizio molto vasta, di circa 7.000 Kmq, ed assicura una vantaggiosa contiguità territoriale tra struttura penitenziaria e giudiziaria, visto che all'interno della propria struttura penitenziaria è ubicato uno dei più grandi e importanti carceri del centro-sud;

  considerato poi che:
   con la soppressione del tribunale di Chiavari il Governo sembra dimenticare che lo Stato ha già speso, per la costruzione del nuovo Tribunale 8,7 milioni di euro di soldi pubblici (dei contribuenti), accanto ai 4,6 milioni aggiunti dal Comune di Chiavari. Così facendo per il futuro si è assicurato gratuitamente 8.000 mq. di superficie e 70 posti auto destinati esclusivamente al servizio «giustizia»;

  considerato ancora ed inoltre che, per quanto riguarda la Regione Umbria, la riforma ha di fatto operato un'equa ripartizione della geografia giudiziaria in 3 tribunali, Perugia (436.768), Spoleto (224.414) e Terni (246.458) – tra parentesi la popolazione prevista:
   risulta opportuno modificare la competenza territoriale del Tribunale di Perugia inserendo, tra i territori serviti, anche i comuni di Città della Pieve, Piegaro e Paciano, per evidenti ragioni di prossimità alla città di Perugia e nelle more dell'eventuale ripristino della sede di Orvieto;
   risulta inopportuno modificare la competenza territoriale del Tribunale di Perugia inserendo, tra i territori serviti, anche il comune di Marsciano, il quale si trova già ben ricompreso nel terzo tribunale regionale;
   risulta inopportuno modificare la competenza territoriale del Tribunale di Perugia inserendo, tra i territori serviti, anche il comune di Deruta, il quale si trova già ben ricompreso nel terzo tribunale regionale; l'unica valutazione possibile in questo caso è la prossimità della città di Deruta a Perugia, sebbene il conseguente aumento vanificherebbe i principi della riforma, che vede comunque il Tribunale di Perugia sempre di dimensioni notevoli e non significativamente sgravato rispetto alle sue condizioni pre-riforma;

  considerato infine che:
   si è in totale disaccordo con la soppressione di altri Tribunali quali: Sala Consilina, Modica ed Empoli nonché Saluzzo, Pag. 33Mondovì, Nicosia, Mistretta, Montepulciano, Olbia e Tolmezzo e si ritiene che tali sedi non debbano essere soppresse;
   si è contrari anche alla soppressione della sezione distaccata del Tribunale di Jesi e si auspica fortemente un ripensamento del governo nel senso continuare a far esistere tale presidio di legalità; infatti la provincia di Ancona passa da 4 sezioni distaccate a zero, lasciando completamente scoperto l'entroterra e portando peraltro al collasso il la sede centrale di Ancona (inadeguata per struttura e personale sottodimensionato); la sezione distaccata di Jesi aveva i dati migliori per contenzioso affrontato, sentenze emesse, notifiche effettuate, nonché il maggior territorio con maggior popolazione (superiore ai 100.000 abitanti), l'accorpamento non sta portando benefici economici, al contrario sarà uno spreco di risorse, dato che bisognerà investire denaro x adeguare la struttura di Ancona mentre a Jesi il palazzo del tribunale era stato restaurato e predisposto specificatamente per la funzione giudiziaria pochissimi anni fa con circa 3 milioni di euro di soldi pubblici, dunque l'operazione rappresenta una perdita economica ed uno spreco;

  visto che:
   si ritiene che il tribunale di Rossano non deve essere soppresso in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata e il decreto legislativo 155 del 2012, inspiegabilmente ha accorpato Rossano a Castrovillari. Lo stesso ragionamento a valere per i Tribunali di Lucera e Vigevano di cui si suggerisce il mantenimento in ragione del tasso di criminalità organizzata, nonché della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale;


   nel provvedimento per la soppressione del Tribunale di Melfi non sono state osservate le caratteristiche del territorio, i costi e le funzioni del Tribunale oggetto della soppressione. L'Ufficio Giudiziario di Melfi è il terzo in Basilicata, si trova in un'area strategica e ricopre un'efficace funzione preventiva contro la malavita sia pugliese che calabra. Un possibile accorpamento del Tribunale in questione al Foro di Potenza, determinerebbe un trasferimento continuo di detenuti (Melfi ha anche il carcere) su una percorrenza di 60 km su una strada ad alta pericolosità con costi rilevanti per lo spostamento di Magistrati, Avvocati e Polizia Penitenziaria di scorta. Secondo una relazione tecnica il tribunale di Potenza, non è stato reso idoneo ad ospitare il tribunale di Melfi poiché lo stesso palazzo di giustizia potentino richiederebbe un adeguamento per lavori stimati intorno ai 4 milioni di euro e con un tempo minimo tre anni.

  considerato in ultima istanza che:
   ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 155 del 2012 le eventuali nuove destinazioni – ottenute ai sensi del precedente comma 1 e 2 – sono considerate come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del presente decreto;
   si ritiene non possa definirsi di «nuova destinazione» il posto assegnato, in via residuale, al magistrato che abbia esercitato l'opzione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 e quindi abbia manifestato l'intenzione di essere assegnato alle «funzioni svolte prima del conferimento dell'incarico nell'ufficio in cui prestava precedentemente servizio», ovvero al magistrato che, non avendo esercitato nessuna delle opzioni riconosciutegli dai commi 1 e 2 dell'articolo 6, sia stato destinato d'ufficio ad esercitare le funzioni di giudice o di sostituto nell'ambito della nuova circoscrizione scaturita dall'operazione di accorpamento e pertanto si ritiene che solo in questi ultimi due casi il periodo di legittimazione ai trasferimenti successivi sarà calcolato a far data dalla presa di possesso nell'ufficio occupato prima del conferimento dell'incarico direttivo o semidirettivo;
   risulta necessario inserire all'interno dell'atto normativo in oggetto una precisazione che vada nel senso di esprimere il seguente concetto «devono essere considerate nuove destinazioni ai fini della legittimazione triennale soltanto le ipotesi in cui il magistrato direttivo/semidirettivo perdente posto abbia esercitato le opzioni di cui alle lettere A e B dell'articolo 6 decreto legislativo n. 155 del 2012, e ne va escluso il caso di cui alla successiva lettera C, ovvero in tutti i casi in cui il magistrato è tornato a ricoprire l'ufficio di provenienza»;

  considerato in ultima analisi che:
   risulta opportuno conservare le articolazioni UNEP nei comuni dove si trovavano le sedi distaccate soppresse dei Tribunali, senza oneri economici a carico dello Stato, previo accordo con gli Enti Locali nei quali erano originariamente Pag. 34localizzate tali articolazioni, anche prevedendo l'utilizzo di locali comunali stante il fatto dell'inefficienza del sistema postale;

  tutto ciò premesso
   esprime parere favorevole subordinato all'accoglimento delle seguenti condizioni:
   a) siano apportate al provvedimento in esame tutte le correzioni ed integrazioni indicate in premessa;
   b) non vengano soppressi, e conseguentemente vengano ripristinati, i seguenti tribunali, come sedi autonome: Avezzano, Bassano del Grappa, Chiavari, Lucera, Modica, Mondovì, Montepulciano, Nicosia, Sala Consilina, Saluzzo, Rossano, Vigevano, Tolmezzo, Pinerolo, Sanremo, Alba;
   c) non vengano soppresse, e conseguentemente vengano ripristinate, come sezioni distaccate i seguenti tribunali: Olbia, Chioggia, Crema, Rutigliano (dotato di struttura priva di costi), Manfredonia, Cerignola (dotato di un tribunale nuovo e zona ad alto tasso di criminalità), Bitonto, Cesena, Empoli, Jesi, Portoferraio;
   d) il tribunale di Sulmona venga ripristinato come sezione distaccata del Tribunale di Avezzano ed il Tribunale di Mistretta come sezione distaccata del Tribunale di Nicosia;
   e) il tribunale di Perugia venga integrato con le popolazioni dei soli comuni di Città della Pieve, Piegaro e Paciano, e nell'impossibilità di aderire perfettamente alla riforma, anche la popolazione del solo Comune di Deruta, (considerando in tal modo il Tribunale di Perugia come al limite funzionale  !).
   f) i seguenti tribunali non vengano soppressi ma vengano tenuti come sezioni distaccate: Acqui Terme, Ariano Irpino, Camerino, Casale Monferrato, Lanciano, Melfi, Sant'Angelo dei Lombardi, Tortona, Urbino, Vasto.
«Micillo, Colletti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti».

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari (Atto n. 36).

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

  esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari (atto n. 36);
   osservato che:
    la legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 ha costituito l'atto iniziali dell'intervento normativo volto a rivedere e modificare le circoscrizioni degli uffici giudiziari, operando una significativa revisione della geografia giudiziaria;
    in adempimento a quanto previsto nella legge delega il Governo ha provveduto, con i decreti legislativi nn. 155 e 156 del 7 settembre 2012, a definire il contenuto della riforma, prevedendo la soppressione di 667 uffici del giudice di pace, di 220 sezioni distaccate di Tribunale e di 31 Tribunali, la creazione del nuovo Tribunale di Napoli Nord, la modifica territoriale dei circondari di alcuni Tribunali e delle corrispondenti Procure della Repubblica e, conseguentemente, determinando analoga modifica per gli Uffici di sorveglianza, per i distretti di Corte di Appello, per le Corti di Assise di primo e secondo grado interessate dalla riforma;
    l'articolato del provvedimento in esame è suddiviso in due capi, contenenti il primo le norme di modifica del decreto legislativo n. 155 del 2012, relativo alla nuova organizzazione dei Tribunali ordinari e degli Uffici del pubblico ministero, ed il secondo le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 156 del 2012, relativo agli Uffici del giudice di pace;
    lo schema in esame costituisce pertanto un primo intervento correttivo dei predetti decreti legislativi, intervenendo unicamente su alcune delle questioni sorte a seguito del nuovo assetto della geografia giudiziaria, quali: l'adeguamento dell'ordinamento alla sentenza n. 237 del 2013 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della soppressione del tribunale e della procura della Repubblica di Urbino; l'individuazione nel comune di Aversa della sede del tribunale di Napoli Nord, stabilendo modalità per la tempestiva copertura degli organici dei relativi uffici giudiziari; le modifiche tabellari conseguenti alla mancata soppressione del tribunale di Urbino e all'istituzione di quello di Napoli Nord; la previsione di disposizioni transitorie sui giudici popolari nelle corti d'assise, sulla competenza del tribunale per i giudizi pendenti e sull'edilizia giudiziaria; la previsione delle modalità per il trasferimento dei magistrati onorari, la disciplina transitoria della riforma;
    il Governo quindi non ha ancora inteso intervenire su quelle criticità della riforma che sono state evidenziate, anche con significative forme di protesta, non Pag. 36solo da parte di parlamentari, di rappresentanti di enti locali e di operatori del diritto, quali magistrati ed avvocati, che operano nelle diverse sedi giudiziarie soppresse, e, da ultimo dalla Commissione Giustizia del Senato in data 3 dicembre 2013, ma soprattutto dall'ordine del giorno 9/1248-B/29, approvato dall'Assemblea della Camera in data 8 agosto scorso con 301 voti a favore e solo 19 voti contrari, che impegnava il Governo a «tenere conto delle diverse criticità del nuovo assetto territoriali dei tribunali legate alla specificità del bacino di utenza e alla dimensione territoriale, alla situazione infrastrutturale e soprattutto alla presenza di criminalità organizzata, nonché delle criticità legate al trasferimento logistico delle sezioni distaccate presso i tribunali»;
    il predetto ordine del giorno, che costituisce un impegno che rientra nel rapporto fiduciario tra Governo e Camera dei deputati, non si limita ad evidenziare delle criticità, bensì prefigura anche delle soluzioni come l'istituzione di presidi di giustizia con le stesse funzioni di sezioni distaccate laddove siano stati soppressi i tribunali, così da evitare ogni rischio di desertificazione giudiziaria e di accorpamenti non funzionali alle esigenze di efficienza delle procedure e dell'attività giudiziaria;
    la questione delle diverse criticità territoriale è ben presente al Ministro della Giustizia, che ha istituito, in data 19 settembre 2013, un Gruppo di lavoro cui è attribuito il compito di monitorare lo stato di realizzazione della riforma della geografia giudiziaria, rilevare eventuali criticità, e proporre idonee soluzioni organizzative e normative, da adottare nell'arco di tempo concesso per l'emanazione dei decreti correttivi. Il compito del Gruppo di lavoro è quindi quello di verificare sulla base di criteri oggettivi tutte le segnalazioni pervenute e quindi trovare delle soluzioni che rispondano ad una serie di esigenze quali quelle legate all'efficienza ed alla funzionalità degli uffici giudiziari nonché al diritto di ogni persona di poter accedere alla giustizia senza essere sottoposto a sacrifici che trasformano tale diritto in una mera petizione di principio, come è avvenuto, ad esempio, con la soppressione di uffici giudiziari di Portoferraio, Ischia e Lipari. A tale proposito, anche in ragione del richiamato ordine del giorno, si sottolinea l'esigenza che entro il prossimo mese di gennaio e comunque prima che siano presentati nuovi decreti correttivi il Ministro della Giustizia riferisca alla Commissione al fine di consentire una verifica parlamentare dei risultati del lavoro del predetto Gruppo, considerato che spetta comunque alla politica effettuare le scelte finali sulla base di dati oggettivi e secondo la delicata ponderazione degli interessi coinvolti;
    nonostante che lo schema di decreto in esame abbia volutamente un contenuto più ristretto rispetto alla necessità di correggere tutte quelle criticità determinata dalla soppressione di sedi giudiziarie, appare opportuno comunque sottolineare nuovamente la necessità per il Governo di intervenire in maniera celere e senza ritardi al fine di sanare tutte quelle criticità territoriali che, qualora non siano trovate a breve delle soluzioni, potrebbero trasformarsi in un gravissimo vulnus per la giustizia italiana e, più in particolare, per tutti gli utenti ed operatori del servizio giustizia. In questa ottica si richiamano anche ai fini del lavoro che deve essere effettuato dal predetto Gruppo nominato dal Ministro della giustizia, i principi e i criteri direttivi di delega già evidenziati nel parere espresso dalla Commissione Giustizia il 2 agosto 2012 sullo schema di decreto legislativo che poi si è tradotto nel decreto legislativo n. 155 del 2012. In particolare si richiama espressamente la lettera b) del comma 2 del citato articolo 1 della legge n. 148 del 2011, secondo cui la ridefinizione, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari deve essere effettuata secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del Pag. 37bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale nonché ai distretti industriali di particolare rilievo, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane. Tra le specificità territoriali devono essere ricondotte in primo luogo quelle legate alla configurazione montana o all'insularità del territorio, tenendo conto anche delle zone di confine;
    per le ragioni sopra richiamate appare del tutto evidente che il Governo debba intervenire quanto prima attraverso dei decreti correttivi volti a ridefinire una serie di soppressioni di uffici giudiziari alcune distribuzione territoriali di comuni. A tale proposito, a titolo meramente esemplificativo, si segnala quanto rappresentato da enti esponenziali di comunità territoriali circa l'esigenza di accorpare il territorio già appartenente all'ufficio giudiziario di Rho a Milano, della cui area metropolitana fa parte, anziché al tribunale di Busto Arsizio, di accorpare a Perugia anziché a Spoleto i comuni di Todi e tutti i comuni della Media Valle del Tevere, di accorpare i comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegaro a Perugia anziché a Terni. È stata inoltre segnalata l'esigenza di ridefinire i limiti territoriali dei tribunali di Napoli Nord e S. Maria Capua Vetere, soprattutto al fine di ricondurre al solo Tribunale di S. Maria Capua Vetere i comuni del casertano, che attualmente, nonostante la loro omogeneità anche sotto il profilo del contrasto alla criminalità organizzata, si trovano suddivisi in diversi circondari;

  per quanto attiene al contenuto specifico dello schema di decreto, rilevato che:
    1) gli articoli 1, 2 e 3 dello schema di decreto legislativo introducono alcune correzioni formali per adeguare alle ulteriori innovazioni sopravvenute nel percorso di attuazione della riforma, le tabelle di legge descrittive dell'attuale consistenza e collocazione degli uffici giudiziari, coordinando in merito le diverse fonti normative;
   a) l'articolo 1, in particolare, dispone la sostituzione della tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012 che individua gli uffici di Tribunale e le Procure della Repubblica soppressi; tale sostituzione è stata resa necessaria dalla sentenza n. 237 del 2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della soppressione del Tribunale e della procura della Repubblica di Urbino; la nuova tabella, quindi non contempla più gli uffici di Urbino tra quelli oggetto di abolizione;
    2) l'articolo 4 contiene disposizioni relative alla costituzione delle sezioni di Corte d'assise e di Corte d'assise d'appello; la norma introdotta prevede – per la costituzione delle predette Corti – che fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto correttivo in esame – siano da considerarsi idonee le liste dei giudici popolari già formate ai sensi dell'articolo 23 della legge 287/1951; come riferisce la relazione allo schema di decreto, la necessità dell'intervento deriva dal fatto che i giudici popolari «vengono estratti a sorte da liste composte da uomini e donne inseriti in elenchi ed albi formati da ciascun comune, cosicché la diversa allocazione dei comuni per effetto della revisione delle circoscrizioni giudiziarie incide sulla formazione dei predetti elenchi ed albi; è dunque opportuno che, per un periodo limitato di sei mesi, si preveda espressamente la possibilità di attingere dalle liste come già formate ai fini della composizione delle Corti d'assise ed in vista della formazione delle nuove liste coerenti al nuovo assetto territoriale degli uffici giudiziari»;
    3) l'articolo 5 dello schema di decreto legislativo interviene sulla materia della mobilità del personale di magistratura, operando nel senso di ampliare gli strumenti a disposizione del Consiglio Superiore per perseguire l'obiettivo della più rapida ed efficace copertura degli organici degli uffici giudiziari di Napoli Nord, allo scopo di assicurarne l'effettiva tempestiva funzionalità; la norma stabilisce, infatti, che nei concorsi per il conferimento dei Pag. 38posti di magistrato in quel Tribunale non valga il requisito di legittimazione della permanenza triennale nel posto di provenienza stabilito per la generalità dei trasferimenti dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario; la disposizione appare giustificata dalla necessità di attribuire rapidamente forma ed operatività agli uffici giudiziari di Napoli Nord, atteso che l'eliminazione del vincolo di pregressa legittimazione realizza un significativo ampliamento della platea dei potenziali interessati e appare quindi strumento adeguato al perseguimento dell'obbiettivo proposto;
   a) il legislatore affida al Consiglio Superiore il compito di stabilire »i criteri di selezione per la copertura dell'organico degli uffici giudiziari di cui al periodo precedente» (cioè dell'organico del personale di magistratura del Tribunale di Napoli Nord e della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale); l'opera di definizione dei criteri appare invero di significativa necessità, considerata la genericità della deroga all'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario prevista al primo comma della norma;
   b) appare opportuno che alla deroga all'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario sia attribuito un rigoroso e limitato perimetro applicativo non previsto dalla legge, che si limita a stabilire la finalità della prima integrale copertura dell'organico; anche per evitare possibili ingiustificate discriminazioni tra gli uffici, è necessario cioè che la misura straordinaria prevista per gli uffici di Napoli Nord sia utilizzata solo per gli esperimenti concorsuali strettamente indispensabili per condurre la scopertura ad un livello comparabile con quello degli altri uffici giudiziari; si potrebbe in proposito circoscrivere la deroga sino al raggiungimento di una data percentuale di copertura dell'organico;
   c) inoltre, gli esiti, non soddisfacenti, dei bandi straordinari disposti dalla Terza Commissione del CSM (è stata coperta solo una parte dei posti, in special modo in Procura) e l'opportunità di evitare ulteriori pubblicazioni straordinarie che potrebbero incidere sugli organici di uffici già in sofferenza inducono a rappresentare la possibilità che, sino al riempimento almeno nella misura del 75 per cento degli organici degli uffici giudiziari di Napoli Nord, sia prevista, per i magistrati provenienti dagli uffici di Napoli e S. Maria Capua Vetere, anche la deroga al divieto interregionale di mutamento funzioni di cui all'articolo 13 comma 3 decreto legislativo n. 160 del 2006, fermo peraltro il rispetto dei limiti di cui al successivo comma 4, ossia la necessità del passaggio del pubblico ministero alle funzioni civili o del lavoro ovvero del giudice civile o del lavoro a funzioni di pubblico ministero;
    4) l'articolo 6 affronta le questioni relative alla situazione dei giudici onorari di Tribunale e dei viceprocuratori onorari operanti nei Tribunali ordinari e nelle Procure della Repubblica a seguito degli accorpamenti disposti dal decreto legislativo n. 155 del 2012; in particolare la norma stabilisce che «Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari per effetto della nuova organizzazione di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio Superiore della Magistratura definisce le modalità di trasferimento dei giudici onorari di Tribunale e dei vice procuratori onorari che ne facciano richiesta. Entro i successivi sei mesi è definita la procedura di trasferimento di cui al periodo precedente»;
    5) nel settore della magistratura onoraria, per effetto della redistribuzione concretizzatasi a decorrere dal 13 settembre 2013 in applicazione dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 155 del 2012, sono numerose le correlate situazioni di incompatibilità in seno agli uffici interessati, venendo verosimilmente meno, per i magistrati «accorpati», la possibilità di svolgere contemporaneamente la professione forense in materia civile e penale dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel nuovo circondario del Tribunale presso il Pag. 39quale saranno chiamati a svolgere le funzioni onorarie; in tale situazione, quindi, tenuto conto che, allo stato, nell'ordinamento normativo vigente, è difficilmente ipotizzabile l'introduzione di un sistema di ordinaria e fisiologica mobilità dei magistrati onorari, appare utile e condivisibile il sistema puntuale ed eccezionale di tramutamento previsto dal citato articolo 6, dedicato esclusivamente a risolvere i casi in cui si sia verificato l'insorgere di incompatibilità in ragione degli accorpamenti degli uffici;
    6) l'articolo 8 prevede delle norme processuali transitorie, introduce due nuovi commi all'articolo 9 del decreto legislativo n. 155, nei quali si prevede che:
  «2-bis. La soppressione delle sezioni distaccate di Tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, i quali si considerano pendenti e di competenza del Tribunale che costituisce sede principale. I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero.
  2-ter. L'istituzione del Tribunale di Napoli nord non determina effetti sulla competenza dei Tribunali di Napoli e di S. Maria Capua Vetere per i procedimenti penali pendenti a norma del comma 2-bis alla data di cui all'articolo 11, comma 2, oltre che per i procedimenti relativi a misure di prevenzione per i quali, alla stessa data, è stata formulata la proposta al Tribunale.»;
   a) la prima delle predette norme (nuovo comma 2-bis dell'articolo 9) è utile a risolvere in via definitiva il dubbio interpretativo suscettibile di prodursi in ordine al destino processuale dei procedimenti civili e penali pendenti presso le sedi distaccate di Tribunale soppresse quando, come non di rado risulta essere accaduto con la revisione complessiva della geografia, i territori di loro competenza siano trasmigrati ad un circondario di Tribunale diverso da quello presso cui operavano; la precisazione legislativa appare quindi utile, escludendo ogni ulteriore possibile perplessità nella materia; appare, peraltro, opportuno che un criterio di individuazione dell'ufficio competente sia espressamente previsto per i casi di nuova e diversa distribuzione della competenza territoriale diversi da quelli per i quali sia intervenuta la soppressione della sede distaccata competente: ogni volta che una porzione di territorio sia transitata, per effetto della revisione, da uno ad un altro circondario di Tribunale, la modifica, sotto il profilo della competenza territoriale del giudice, potrà, ad esempio, valere soltanto per gli affari iscritti successivamente, rimanendo stabile, per i procedimenti già pendenti, la competenza del giudice presso cui sono stati incardinati sulla base delle regole precedenti;
   b) anche la disposizione relativa agli uffici di Napoli Nord (nuovo comma 2-ter dell'articolo 9) appare utile ed opportuna, in quanto volta ad evitare che gli uffici di nuova istituzione siano immediatamente gravati da un carico di lavoro elevato e difficilmente gestibile nelle attuali condizioni; si potrebbe peraltro valutare l'opportunità di inserire analoga previsione anche in relazione ai procedimenti di sorveglianza, per i quali è parimenti opportuno evitare un simultaneo arrivo di grandi numeri di affari in fase di avvio dell'ufficio; la competenza dell'Ufficio di Sorveglianza di Napoli è stata ampliata a seguito della istituzione del Tribunale di Napoli Nord che ha determinato una riduzione della competenza territoriale del Tribunale di S. Maria Capua Vetere e conseguentemente della competenza territoriale dell'Ufficio di Sorveglianza di S. Maria Capua Vetere; appare quindi opportuno limitare la nuova competenza territoriale dell'Ufficio di Sorveglianza di Napoli ai procedimenti che saranno registrati dopo l'entrata in vigore del primo decreto legislativo e correttivo in corso di approvazione; appare opportuno, in particolare, di introdurre un ulteriore comma all'articolo 8 del seguente tenore: «L'istituzione del Tribunale di Napoli Nord non determina Pag. 40effetti sulla competenza dell'Ufficio di Sorveglianza di S. Maria Capua Vetere per i procedimenti relativi alle istanze depositate presso il predetto Ufficio fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo»;
    7) gli articoli 10 e 11 recano modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 156, concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie degli Uffici del giudice di pace; le correzioni riguardano essenzialmente il mantenimento dell'Ufficio del giudice di pace di Aversa, che viene ridenominato Ufficio del giudice di pace di Napoli Nord, con conseguente modifica delle tabelle;
   a) risulterebbe, peraltro, opportuna una ulteriore e sostanziale modifica del predetto decreto legislativo e, segnatamente, del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 156 del 2012; tale disposizione prevede attualmente, al comma 3, che «Entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al medesimo comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2»; dunque, la legge prevede che il provvedimento di rinnovata istituzione degli uffici del giudice di pace già soppressi debba essere adottato in forma di decreto ministeriale; il comma 5 dispone, invece, che: «Qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso con le modalità previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374»; tali modalità consistono nella formalizzazione dell'atto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati;
   b) la differente previsione formale di cui al comma 3 ed al comma 5 non appare ragionevolmente giustificabile ed anzi risulta contrastante con un canone di simmetria e specularità delle esternazioni provvedimentali a contenuto opposto, secondo il criterio generale del contrarius actus; inoltre, non può sfuggire che anche la determinazione delle piante organiche dei giudici togati sul piano nazionale avviene con decreto del Ministro della Giustizia: pertanto, sarebbe quindi opportuno modificare il predetto comma 5, nel senso di prevedere che dopo le parole «qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno», siano inserite le seguenti: «il Ministro della giustizia, valutata l'inosservanza, disporrà conseguentemente, con proprio decreto, la soppressione dell'ufficio del giudice di pace interessato»;

  ritenuto, inoltre, che:
    8) la modifica della geografia giudiziaria nel suo complesso comporta rilevanti squilibri nella distribuzione degli affari tra gli uffici ed i tribunali di sorveglianza: la nuova conformazione dei circondari determina, quale effetto indiretto, la inclusione nella competenza di un ufficio di istituti penitenziari e bacini di utenza in precedenza affidati alla sorveglianza di altri uffici, senza che alla rideterminazione dei carichi di lavoro corrisponda un adeguamento del personale amministrativo e di magistratura; anche sotto tale profilo si auspica, quindi, un sollecito intervento integrativo del legislatore;
   a) in particolare, con riferimento alle situazioni nelle quali è stata modificata la circoscrizione di uno o più tribunali ordinari del distretto, nel breve periodo, la variazione dei carichi di lavoro per effetto dell'assegnazione di porzioni di territorio dalla competenza di un Ufficio di Sorveglianza ad un altro, all'interno del medesimo distretto, potrebbe essere affrontata solo via strettamente emergenziale, mediante lo strumento dell'assegnazione interna di cui all'articolo 70 bis dell'ordinamento penitenziario al fine di consentire Pag. 41al presidente del tribunale di sorveglianza di applicare un magistrato di sorveglianza tra quelli appartenenti al distretto tramite l'utilizzo delle urgenti necessità di servizio; sarebbe, tuttavia, opportuno valutare la necessità di un adeguamento, a regime, dell'organico (sia del personale di magistratura che di quello amministrativo) degli Uffici di Sorveglianza che hanno subìto le modifiche territoriali più rilevanti;
   b) con riguardo alle situazioni nelle quali è stata prevista una modifica del territorio distrettuale, con conseguente incremento dei carichi degli Uffici e Tribunali di Sorveglianza del distretto accorpante, appare auspicabile l'adozione, a regime, di soluzioni permanenti che tengano conto dell'impatto della mutata geografia giudiziaria sulle situazioni dei singoli Uffici e Tribunali di Sorveglianza interessati, tenendo oltretutto conto della necessità di assicurare nell'immediato a tali uffici, cruciali nella gestione dell'emergenza carceri, il miglior funzionamento possibile;
    9) appare opportuno prevedere un'integrazione alla previsione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 155 del 2012 , nella parte in cui fissa il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto per i magistrati titolari delle funzioni direttive e semidirettive degli uffici soppressi al fine di richiedere, in deroga all'articolo 194 regio decreto n. 12 del 1941, «l'assegnazione a posti vacanti pubblicati»; la complessità della revisione delle piante organiche, tuttavia, non ha permesso la loro rideterminazione entro il termine originariamente previsto di novanta giorni dalla entrata in vigore del decreto, con la istituzione di nuovi posti semi direttivi; ai citati magistrati non è stato, quindi, permesso di concorrere per tali posti di nuova istituzione per i quali non è stato possibile provvedere alla pubblicazione prima della decorrenza del citato termine di centottanta giorni;
   a) appare quindi necessaria una riapertura del termine stabilito dal primo comma dell'articolo 6 in conseguenza dello slittamento del termine del 31 dicembre 2012 inizialmente previsto dal quarto comma dell'articolo 5 per la determinazione delle piante organiche degli uffici giudiziari, limitatamente ai posti semidirettivi che siano stati istituiti in conseguenza della revisione delle piante organiche; ciò al fine di prevenire profili di irrazionalità, derivanti da ritardi imputabili all'amministrazione in sede di applicazione delle previsioni del decreto legislativo n. 155 del 2012, e per scongiurare disparità di trattamento nell'esclusione dei perdenti posto dalla possibilità di concorrere proprio in relazione ai posti istituti in conseguenza della soppressione del posto in precedenza occupato;
   b) appare, inoltre, necessario chiarire, con apposita norma interpretativa, che la domanda di riassegnazione alle funzioni svolte prima del conferimento dell'incarico nell'ufficio in cui si prestava precedentemente servizio ex articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 155 del 2012, non è equiparabile alla «nuova destinazione» di cui al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo medesimo,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che il provvedimento sia modificato secondo le indicazioni riportate in premessa.