CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 dicembre 2013
137.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari (Atto n. 36).

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La II Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari (atto n. 36);
   osservato che:
    la legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 ha costituito l'atto iniziali dell'intervento normativo volto a rivedere e modificare le circoscrizioni degli uffici giudiziari, operando una significativa revisione della geografia giudiziaria;
    in adempimento a quanto previsto nella legge delega il Governo ha provveduto, con i decreti legislativi nn. 155 e 156 del 7 settembre 2012, a definire il contenuto della riforma, prevedendo la soppressione di 667 uffici del giudice di pace, di 220 sezioni distaccate di Tribunale e di 31 Tribunali, la creazione del nuovo Tribunale di Napoli Nord, la modifica territoriale dei circondari di alcuni Tribunali e delle corrispondenti Procure della Repubblica e, conseguentemente, determinando analoga modifica per gli Uffici di sorveglianza, per i distretti di Corte di Appello, per le Corti di Assise di primo e secondo grado interessate dalla riforma;
    l'articolato del provvedimento in esame è suddiviso in due capi, contenenti il primo le norme di modifica del decreto legislativo n. 155 del 2012, relativo alla nuova organizzazione dei Tribunali ordinari e degli Uffici del pubblico ministero, ed il secondo le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 156 del 2012, relativo agli Uffici del giudice di pace;
    lo schema in esame costituisce pertanto un primo intervento correttivo dei predetti decreti legislativi, intervenendo unicamente su alcune delle questioni sorte a seguito del nuovo assetto della geografia giudiziaria, quali: l'adeguamento dell'ordinamento alla sentenza n. 237 del 2013 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della soppressione del tribunale e della procura della Repubblica di Urbino; l'individuazione nel comune di Aversa della sede del tribunale di Napoli Nord, stabilendo modalità per la tempestiva copertura degli organici dei relativi uffici giudiziari; le modifiche tabellari conseguenti alla mancata soppressione del tribunale di Urbino e all'istituzione di quello di Napoli Nord; la previsione di disposizioni transitorie sui giudici popolari nelle corti d'assise, sulla competenza del tribunale per i giudizi pendenti e sull'edilizia giudiziaria; la previsione delle modalità per il trasferimento dei magistrati onorari, la disciplina transitoria della riforma;
    il Governo quindi non ha ancora inteso intervenire su quelle criticità della riforma che sono state evidenziate, anche con significative forme di protesta, non Pag. 37solo da parte di parlamentari, di rappresentanti di enti locali e di operatori del diritto, quali magistrati ed avvocati, che operano nelle diverse sedi giudiziarie soppresse, e, da ultimo dalla Commissione Giustizia del Senato in data 3 dicembre 2013, ma soprattutto dall'ordine del giorno 9/1248-B/29, sottoscritto dai rappresentanti in Commissione Giustizia dei gruppi PD, PDL, SCpI e SEL nonché da altri deputati, approvato dall'Assemblea della Camera in data 8 agosto scorso, che impegnava il Governo a «tenere conto delle diverse criticità del nuovo assetto territoriali dei tribunali legate alla specificità del bacino di utenza e alla dimensione territoriale, alla situazione infrastrutturale e soprattutto alla presenza di criminalità organizzata, nonché delle criticità legate al trasferimento logistico delle sezioni distaccate presso i tribunali»;
    il predetto ordine del giorno, che costituisce un impegno che rientra nel rapporto fiduciario tra Governo e Camera dei deputati, non si limita ad evidenziare delle criticità, bensì prefigura anche delle soluzioni come l'istituzione di presidi di giustizia con le stesse funzioni di sezioni distaccate laddove siano stati soppressi i tribunali, così da evitare ogni rischio di desertificazione giudiziaria e di accorpamenti non funzionali alle esigenze di efficienza delle procedure e dell'attività giudiziaria;
    per quanto il presente schema di decreto legislativo non tenga conto delle predette criticità, la questione delle diverse criticità territoriale è ben presente al Ministro della Giustizia, che ha istituito una specifica Commissione di monitoraggio di tali criticità, i cui lavori dovranno concludersi entro il 31 dicembre prossimo, ed il cui compito è proprio quello di verificare sulla base di criteri oggettivi tutte le segnalazioni pervenute e quindi trovare delle soluzioni che rispondano ad una serie di esigenze quali quelle legate all'efficienza ed alla funzionalità degli uffici giudiziari nonché al diritto di ogni persona di poter accedere alla giustizia senza essere sottoposto a sacrifici che trasformano tale diritto in una mera petizione di principio, come è avvenuto, ad esempio, con la soppressione di uffici giudiziari di Portoferraio, Ischia e Lipari nonché di uffici giudiziari che si trovano in peculiari zone montane o di confine. A tale proposito, anche in ragione del richiamato ordine del giorno, si sottolinea l'esigenza che una volta che si siano conclusi i lavori della Commissione di monitoraggio e, quindi, entro il prossimo mese di gennaio, il Ministro della Giustizia riferisca alla Commissione Giustizia in merito ai risultati della predetta Commissione;
    nonostante che lo schema di decreto in esame abbia volutamente un contenuto più ristretto rispetto alla necessità di correggere tutte quelle criticità determinata dalla soppressione di sedi giudiziarie, appare opportuno comunque sottolineare nuovamente la necessità per il Governo di intervenire in maniera celere e senza ritardi al fine di sanare tutte quelle criticità territoriali che, qualora non siano trovate a breve delle soluzioni, potrebbero trasformarsi in un gravissimo vulnus per la giustizia italiana e, più in particolare, per tutti gli utenti ed operatori del servizio giustizia. In questa ottica si ricordano i principi e i criteri direttivi di delega già evidenziati nel parere espresso dalla Commissione Giustizia il 2 agosto 2012 sullo schema di decreto legislativo che poi si è tradotto nel decreto legislativo n. 155 del 2012, tra i quali «si richiama espressamente la lettera b) del comma 2 del citato articolo 1 della legge n. 148 del 2011, secondo cui la ridefinizione, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari deve essere effettuata secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane»; Pag. 38
    per le ragioni sopra richiamate appare del tutto evidente che il Governo debba intervenire quanto prima attraverso dei decreti correttivi volti a ridefinire una serie di soppressioni di uffici giudiziari alcune distribuzione territoriali di comuni. A tale proposito, a titolo meramente esemplificativo, si segnala quanto rappresentato da enti esponenziali di comunità territoriali circa l'esigenza di accorpare il territorio già appartenente all'ufficio giudiziario di Rho a Milano, della cui area metropolitana fa parte, anziché al tribunale di Busto Arsizio, di accorpare a Perugia anziché a Spoleto i comuni di Todi e tutti i comuni della Media Valle del Tevere, di accorpare i comuni di Città della Pieve, Pacciano e Piegaro a Perugia anziché a Terni. È stata inoltre segnalata l'esigenza di ridefinire i limiti territoriali dei tribunali di Napoli Nord e S. Maria Capua Vetere, al fine di ricondurre in un unico Tribunale i comuni del casertano, che attualmente, nonostante la loro omogeneità ed esigenze di contrasto alla criminalità organizzata, si trovano suddivisi nei predetti uffici giudiziari;
   per quanto attiene al contenuto specifico dello schema di decreto, rilevato che:
    1) gli articoli 1, 2 e 3 dello schema di decreto legislativo introducono alcune correzioni formali per adeguare alle ulteriori innovazioni sopravvenute nel percorso di attuazione della riforma, le tabelle di legge descrittive dell'attuale consistenza e collocazione degli uffici giudiziari, coordinando in merito le diverse fonti normative;
     a) l'articolo 1, in particolare, dispone la sostituzione della tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012 che individua gli uffici di Tribunale e le Procure della Repubblica soppressi; tale sostituzione è stata resa necessaria dalla sentenza n. 237 del 2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della soppressione del Tribunale e della procura della Repubblica di Urbino; la nuova tabella, quindi non contempla più gli uffici di Urbino tra quelli oggetto di abolizione;
    2) l'articolo 4 contiene disposizioni relative alla costituzione delle sezioni di Corte d'assise e di Corte d'assise d'appello; la norma introdotta prevede – per la costituzione delle predette Corti – che fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto correttivo in esame – siano da considerarsi idonee le liste dei giudici popolari già formate ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 287 del 1951; come riferisce la relazione allo schema di decreto, la necessità dell'intervento deriva dal fatto che i giudici popolari «vengono estratti a sorte da liste composte da uomini e donne inseriti in elenchi ed albi formati da ciascun comune, cosicché la diversa allocazione dei comuni per effetto della revisione delle circoscrizioni giudiziarie incide sulla formazione dei predetti elenchi ed albi; è dunque opportuno che, per un periodo limitato di sei mesi, si preveda espressamente la possibilità di attingere dalle liste come già formate ai fini della composizione delle Corti d'assise ed in vista della formazione delle nuove liste coerenti al nuovo assetto territoriale degli uffici giudiziari»;
    3) l'articolo 5 dello schema di decreto legislativo interviene sulla materia della mobilità del personale di magistratura, operando nel senso di ampliare gli strumenti a disposizione del Consiglio Superiore per perseguire l'obiettivo della più rapida ed efficace copertura degli organici degli uffici giudiziari di Napoli Nord, allo scopo di assicurarne l'effettiva tempestiva funzionalità; la norma stabilisce, infatti, che nei concorsi per il conferimento dei posti di magistrato in quel Tribunale non valga il requisito di legittimazione della permanenza triennale nel posto di provenienza stabilito per la generalità dei trasferimenti dall'articolo 194 O.g.; la disposizione appare giustificata dalla necessità di attribuire rapidamente forma ed operatività agli uffici giudiziari di Napoli Nord, atteso che l'eliminazione del vincolo di pregressa legittimazione realizza un significativo ampliamento della platea dei Pag. 39potenziali interessati e appare quindi strumento adeguato al perseguimento dell'obbiettivo proposto;
     a) il legislatore affida al Consiglio Superiore il compito di stabilire «i criteri di selezione per la copertura dell'organico degli uffici giudiziari di cui al periodo precedente» (cioè dell'organico del personale di magistratura del Tribunale di Napoli Nord e della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale); l'opera di definizione dei criteri appare invero di significativa necessità, considerata la genericità della deroga all'articolo 194 O.G. prevista al primo comma della norma;
     b) appare opportuno che alla deroga all'articolo 194 O.g. sia attribuito un rigoroso e limitato perimetro applicativo non previsto dalla legge, che si limita a stabilire la finalità della prima integrale copertura dell'organico; anche per evitare possibili ingiustificate discriminazioni tra gli uffici, è necessario cioè che la misura straordinaria prevista per gli uffici di Napoli Nord sia utilizzata solo per gli esperimenti concorsuali strettamente indispensabili per condurre la scopertura ad un livello comparabile con quello degli altri uffici giudiziari; si potrebbe in proposito circoscrivere la deroga sino al raggiungimento di una data percentuale di copertura dell'organico;
     c) inoltre, gli esiti, non soddisfacenti, dei bandi straordinari disposti dalla Terza Commissione del CSM (è stata coperta solo una parte dei posti, in special modo in Procura) e l'opportunità di evitare ulteriori pubblicazioni straordinarie che potrebbero incidere sugli organici di uffici già in sofferenza inducono a rappresentare la possibilità che, sino al riempimento almeno nella misura del 75 per cento degli organici degli uffici giudiziari di Napoli Nord, sia prevista, per i magistrati provenienti dagli uffici di Napoli e Santa Maria Capua Vetere, anche la deroga al divieto interregionale di mutamento funzioni di cui all'articolo 13 comma 3 D.Lgs 160/06, fermo peraltro il rispetto dei limiti di cui al successivo comma 4, ossia la necessità del passaggio del pubblico ministero alle funzioni civili o del lavoro ovvero del giudice civile o del lavoro a funzioni di pubblico ministero;
    4) l'articolo 6 affronta le questioni relative alla situazione dei giudici onorari di Tribunale e dei viceprocuratori onorari operanti nei Tribunali ordinari e nelle Procure della Repubblica a seguito degli accorpamenti disposti dal decreto legislativo n. 155 del 2012; in particolare la norma stabilisce che «Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari per effetto della nuova organizzazione di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio Superiore della Magistratura definisce le modalità di trasferimento dei giudici onorari di Tribunale e dei vice procuratori onorari che ne facciano richiesta. Entro i successivi sei mesi è definita la procedura di trasferimento di cui al periodo precedente»;
    5) nel settore della magistratura onoraria, per effetto della redistribuzione concretizzatasi a decorrere dal 13 settembre 2013 in applicazione dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 155 del 2012, sono numerose le correlate situazioni di incompatibilità in seno agli uffici interessati, venendo verosimilmente meno, per i magistrati «accorpati», la possibilità di svolgere contemporaneamente la professione forense in materia civile e penale dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel nuovo circondario del Tribunale presso il quale saranno chiamati a svolgere le funzioni onorarie; in tale situazione, quindi, tenuto conto che, allo stato, nell'ordinamento normativo vigente, è difficilmente ipotizzabile l'introduzione di un sistema di ordinaria e fisiologica mobilità dei magistrati onorari, appare utile e condivisibile il sistema puntuale ed eccezionale di tramutamento previsto dal citato articolo 6, dedicato esclusivamente a risolvere i casi in cui si sia verificato l'insorgere di incompatibilità in ragione degli accorpamenti degli uffici;Pag. 40
    6) l'articolo 8 prevede delle norme processuali transitorie, introduce due nuovi commi all'articolo 9 del decreto legislativo n. 155, nei quali si prevede che:
  «2-bis. La soppressione delle sezioni distaccate di Tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, i quali si considerano pendenti e di competenza del Tribunale che costituisce sede principale. I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero.
  2-ter. L'istituzione del Tribunale di Napoli nord non determina effetti sulla competenza dei Tribunali di Napoli e di Santa Maria Capua Vetere per i procedimenti penali pendenti a norma del comma 2-bis alla data di cui all'articolo 11, comma 2, oltre che per i procedimenti relativi a misure di prevenzione per i quali, alla stessa data,è stata formulata la proposta al Tribunale.»;
     a) la prima delle predette norme (nuovo comma 2-bis dell'articolo 9) è utile a risolvere in via definitiva il dubbio interpretativo suscettibile di prodursi in ordine al destino processuale dei procedimenti civili e penali pendenti presso le sedi distaccate di Tribunale soppresse quando, come non di rado risulta essere accaduto con la revisione complessiva della geografia, i territori di loro competenza siano trasmigrati ad un circondario di Tribunale diverso da quello presso cui operavano; la precisazione legislativa appare quindi utile, escludendo ogni ulteriore possibile perplessità nella materia; appare, peraltro, opportuno che un criterio di individuazione dell'ufficio competente sia espressamente previsto per i casi di nuova e diversa distribuzione della competenza territoriale diversi da quelli per i quali sia intervenuta la soppressione della sede distaccata competente: ogni volta che una porzione di territorio sia transitata, per effetto della revisione, da uno ad un altro circondario di Tribunale, la modifica, sotto il profilo della competenza territoriale del giudice, potrà, ad esempio, valere soltanto per gli affari iscritti successivamente, rimanendo stabile, per i procedimenti già pendenti, la competenza del giudice presso cui sono stati incardinati sulla base delle regole precedenti;
     b) anche la disposizione relativa agli uffici di Napoli Nord (nuovo comma 2-ter dell'articolo 9) appare utile ed opportuna, in quanto volta ad evitare che gli uffici di nuova istituzione siano immediatamente gravati da un carico di lavoro elevato e difficilmente gestibile nelle attuali condizioni; si potrebbe peraltro valutare l'opportunità di inserire analoga previsione anche in relazione ai procedimenti di sorveglianza, per i quali è parimenti opportuno evitare un simultaneo arrivo di grandi numeri di affari in fase di avvio dell'ufficio; la competenza dell'Ufficio di Sorveglianza di Napoli è stata ampliata a seguito della istituzione del Tribunale di Napoli Nord che ha determinato una riduzione della competenza territoriale del Tribunale di S. Maria Capua Vetere e conseguentemente della competenza territoriale dell'Ufficio di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere; appare quindi opportuno limitare la nuova competenza territoriale dell'Ufficio di Sorveglianza di Napoli ai procedimenti che saranno registrati dopo l'entrata in vigore del primo decreto legislativo e correttivo in corso di approvazione; appare opportuno, in particolare, di introdurre un ulteriore comma all'articolo 8 del seguente tenore: «L'istituzione del Tribunale di Napoli Nord non determina effetti sulla competenza dell'Ufficio di Sorveglianza di S. Maria Capua Vetere per i procedimenti relativi alle istanze depositate presso il predetto Ufficio fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo»;
    7) gli articoli 10 e 11 recano modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 156, concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie degli Uffici del giudice di pace; le correzioni riguardano essenzialmente il mantenimento dell'Ufficio del giudice di pace di Aversa, che viene Pag. 41ridenominato Ufficio del giudice di pace di Napoli Nord, con conseguente modifica delle tabelle;
     a) risulterebbe, peraltro, opportuna una ulteriore e sostanziale modifica del predetto decreto legislativo e, segnatamente, del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 156 del 2012; tale disposizione prevede attualmente, al comma 3, che «Entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al medesimo comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2»; dunque, la legge prevede che il provvedimento di rinnovata istituzione degli uffici del giudice di pace già soppressi debba essere adottato in forma di decreto ministeriale; il comma 5 dispone, invece, che: «Qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso con le modalità previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374»; tali modalità consistono nella formalizzazione dell'atto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati;
     b) la differente previsione formale di cui al comma 3 ed al comma 5 non appare ragionevolmente giustificabile ed anzi risulta contrastante con un canone di simmetria e specularità delle esternazioni provvedimentali a contenuto opposto, secondo il criterio generale del contrarius actus; inoltre, non può sfuggire che anche la determinazione delle piante organiche dei giudici togati sul piano nazionale avviene con decreto del Ministro della Giustizia: pertanto, sarebbe quindi opportuno modificare il predetto comma 5, nel senso di prevedere che dopo le parole «qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno», siano inserite le seguenti: «il Ministro della giustizia, valutata l'inosservanza, disporrà conseguentemente, con proprio decreto, la soppressione dell'ufficio del giudice di pace interessato»;
   ritenuto, inoltre, che:
    8) la modifica della geografia giudiziaria nel suo complesso comporta rilevanti squilibri nella distribuzione degli affari tra gli uffici ed i tribunali di sorveglianza: la nuova conformazione dei circondari determina, quale effetto indiretto, la inclusione nella competenza di un ufficio di istituti penitenziari e bacini di utenza in precedenza affidati alla sorveglianza di altri uffici, senza che alla rideterminazione dei carichi di lavoro corrisponda un adeguamento del personale amministrativo e di magistratura; anche sotto tale profilo si auspica, quindi, un sollecito intervento integrativo del legislatore;
    a) in particolare, con riferimento alle situazioni nelle quali è stata modificata la circoscrizione di uno o più tribunali ordinari del distretto, nel breve periodo, la variazione dei carichi di lavoro per effetto dell'assegnazione di porzioni di territorio dalla competenza di un Ufficio di Sorveglianza ad un altro, all'interno del medesimo distretto, potrebbe essere affrontata solo via strettamente emergenziale, mediante lo strumento dell'assegnazione interna di cui all'articolo 70-bis o.p. al fine di consentire al presidente del tribunale di sorveglianza di applicare un magistrato di sorveglianza tra quelli appartenenti al distretto tramite l'utilizzo delle urgenti necessità di servizio; sarebbe, tuttavia, opportuno valutare la necessità di un adeguamento, a regime, dell'organico (sia del personale di magistratura che di quello amministrativo) degli Uffici di Sorveglianza che hanno subìto le modifiche territoriali più rilevanti;
    b) con riguardo alle situazioni nelle quali è stata prevista una modifica del territorio distrettuale, con conseguente incremento dei carichi degli Uffici e Tribunali Pag. 42di Sorveglianza del distretto accorpante, appare auspicabile l'adozione, a regime, di soluzioni permanenti che tengano conto dell'impatto della mutata geografia giudiziaria sulle situazioni dei singoli Uffici e Tribunali di Sorveglianza interessati, tenendo oltretutto conto della necessità di assicurare nell'immediato a tali uffici, cruciali nella gestione dell'emergenza carceri, il miglior funzionamento possibile;
   9) appare opportuno prevedere un'integrazione alla previsione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 155 del 2012 , nella parte in cui fissa il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto per i magistrati titolari delle funzioni direttive e semidirettive degli uffici soppressi al fine di richiedere, in deroga all'articolo 194 RD n. 12 del 1941, «l'assegnazione a posti vacanti pubblicati»; la complessità della revisione delle piante organiche, tuttavia, non ha permesso la loro rideterminazione entro il termine originariamente previsto di novanta giorni dalla entrata in vigore del decreto, con la istituzione di nuovi posti semi direttivi; ai citati magistrati non è stato, quindi, permesso di concorrere per tali posti di nuova istituzione per i quali non è stato possibile provvedere alla pubblicazione prima della decorrenza del citato termine di centottanta giorni;
    a) appare quindi necessaria una riapertura del termine stabilito dal primo comma dell'articolo 6 in conseguenza dello slittamento del termine del 31 dicembre 2012 inizialmente previsto dal quarto comma dell'articolo 5 per la determinazione delle piante organiche degli uffici giudiziari, limitatamente ai posti semidirettivi che siano stati istituiti in conseguenza della revisione delle piante organiche; ciò al fine di prevenire profili di irrazionalità, derivanti da ritardi imputabili all'amministrazione in sede di applicazione delle previsioni del decreto legislativo n. 155/2012, e per scongiurare disparità di trattamento nell'esclusione dei perdenti posto dalla possibilità di concorrere proprio in relazione ai posti istituti in conseguenza della soppressione del posto in precedenza occupato;
    b) appare, inoltre, necessario chiarire, con apposita norma interpretativa, che la domanda di riassegnazione alle funzioni svolte prima del conferimento dell'incarico nell'ufficio in cui si prestava precedentemente servizio ex articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 155 del 2012, non è equiparabile alla «nuova destinazione» di cui al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo medesimo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  a condizione che il provvedimento sia modificato secondo le indicazioni riportate in premessa.

Pag. 43

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari (Atto n. 36).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  La II Commissione,
   presa lettura dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari (Atto n. 36);
   considerato che:
    i provvedimenti normativi in oggetto, così come strutturati e portati avanti, continuano sulla stessa linea di quelli precedenti nel senso di mortificare la giustizia di prossimità territoriale;
    così come avvenuto con i precedenti interventi legislativi, questi atti normativi sono stati presi senza il previo coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori che quotidianamente vivono la realtà degli uffici giudiziari nel territorio della Repubblica e pertanto una riforma della geografia giudiziaria, seppur auspicabile, così come effettuata rischia di diventare un qualcosa di deleterio per la collettività e per il sistema giustizia;
    si sarebbe dovuto interpellare previamente l'avvocatura, i giudici di pace, nonché le organizzazioni dei lavoratori che sono impiegati all'interno degli uffici giudiziari interessati;
    i provvedimenti de quo prevedono la soppressione di un totale di quasi 1000 uffici giudiziari;
    la riforma in oggetto rappresenta per l'intera collettività un grande rischio di paralisi della giustizia ed un costo enorme per i cittadini e per il territorio;
    con questi ulteriori atti normativi il governo sopprime presidi di legalità e crea il rischio di indebolire la presenza dello Stato;
   ritenuto che:
    quella in itinere, così come strutturata e portata avanti, deve essere considerata come una operazione di depotenziamento della giustizia;
    la riforma in oggetto sta sostituendo la giustizia di prossimità con la «giustizia a debita distanza» che renderà di fatto il servizio giustizia come un «bene di lusso» anche e soprattutto per gli alti costi necessari per accedervi;
   considerato altresì che:
    si ritiene necessaria un'indagine conoscitiva che preveda la partecipazione anche di rappresentanti delle categorie che operano e che sono coinvolte nella giustizia (dipendenti delegati degli uffici interessati, cittadini, società civile, etc) oltre ad avvocati ed operatori del settore;
   ritenuto altresì che:
    il punto senza dubbio più dolente dell'intero provvedimento normativo riguarda l'istituzione del nuovo tribunale di Napoli Nord;Pag. 44
    la doglianza maggiore riguarda proprio il luogo dove tale tribunale è stato deciso debba essere ubicato e vale a dire nella città di Aversa (CE);
    risulta lessicalmente paradossale ubicare un tribunale denominato di «Napoli Nord» all'interno di un comune della provincia di Caserta;
    tale tribunale avrebbe potuto essere localizzato, utilizzando maggior accortezza e ponderatezza, nel Comune di Giugliano in Campania (NA) luogo, tra l'altro, originariamente previsto come destinazione di tale tribunale;
    il decreto legislativo n.ro 491 del 1999 aveva istituito un tribunale proprio del territorio di Giugliano in Campania ma che tale istituzione è rimasta inattuata e presente solo sulla carta nel corso di tutti questi anni;
    la città di Giugliano in Campania avrebbe comunque la possibilità di mettere subito a disposizione, come sede del tribunale, un importante bene confiscato alla criminalità organizzata vale a dire il cosiddetto complesso Rea;
   visto che:
    un'altra situazione del tutto anomala e priva di alcuna logica è ravvisabile nel caso della soppressione della sezione distaccata di Chioggia del tribunale di Venezia, già disposta in forza del d.lgs. 155/2012 e confermata in forza dell'atto normativo de quo;
    la sede del tribunale di Chioggia non comporta oneri economici per lo Stato, poiché ubicata in un edificio di proprietà comunale la cui gestione è già a carico del Comune di Chioggia, che intende farsi carico di tutte le spese di gestione e manutenzione, dalla data di soppressione e per tutto il suo successivo utilizzo;
    la sede del Tribunale di Venezia non è in grado di accogliere il carico di lavoro e disporre attualmente di spazi sufficienti e adeguati ad accogliere tutte le sezioni distaccate soppresse;
    la soppressione dell'ufficio giudiziario di Chioggia comporterà gravi disagi e spese per i cittadini, gli operatori in genere del diritto, rendendo più gravosa l'accesso alla giustizia per la popolazione della seconda città, per grandezza e numero di abitanti, della provincia di Venezia;
    la competenza della sede distaccata di Chioggia ricomprende anche i comuni di Cavarzere e Cona, distanti oltre 70 km dalla sede centrale di Venezia, con ulteriore allargamento del bacino di utenza della sede giudiziaria di Chioggia di altri 25.000 abitanti e giungendo così ad una utenza complessiva di oltre 75.000 cittadini, che nel periodo estivo diventano, a seguito delle presenze turistiche, oltre 200.000;
   considerato anche che:
    una situazione altrettanto critica è ravvisabile in altra zona del Veneto a seguito della soppressione del Tribunale di Bassano del Grappa il quale era l'ottavo Tribunale del Veneto, Regione che, a differenza di altre interessate dalla riforma delle circoscrizioni, aveva un solo Tribunale non capoluogo di provincia;
   ritenuto inoltre che:
    altra grave deficienza del provvedimento de quo è quella di continuare nell'indirizzo di voler sopprimere alcune sezioni distaccate del distretto di Bari e, più precisamente, quelle di Altamura, Bitonto, Modugno, Monopoli, Putignano, Rutigliano, Cerignola, Manfredonia, San Severo, Trinitapoli, Lucera, Apricena, Rodi Garganico, Andria, Barletta, Canosa di Puglia, Molfetta e Ruvo di Puglia;
    tale situazione ha spinto il Presidente del Tribunale di Bari, Vito Savino, stante l'incapacità del Tribunale centrale di Bari di sopportare il nuovo carico di contenzioso proveniente dalle sedi distaccate soppresse, a disporre con Decreto 65/2013 la permanenza della loro operatività per le cause pendenti e per quelle di nuova iscrizione;Pag. 45
    la Regione Puglia ha espresso la volontà, già manifestata da Abruzzo, Basilicata e Liguria, di promuovere un referendum per abrogare la riforma della geografia giudiziaria prevista dal Decreto Legislativo n. 155 del 2012;
   considerato ulteriormente che:
    a partire dal 13 settembre 2015, le sedi di Sulmona ed Avezzano saranno accorpate al tribunale de L'Aquila che acquisirà così gli atti degli 11.350 procedimenti presenti ad Avezzano (8.303 civili e 3.047 penali) e dei 5.349 procedimenti pendenti presso il tribunale di Sulmona (3.464 civili e 1.885 penali) il che ovviamente comporterà un collasso per il Tribunale subentrante;
    Avezzano, con i suoi circa quarantamila abitanti, è il comune di riferimento dell'intero territorio della Marsica che conta circa centomila abitanti. Avezzano risulta essere il terzo tribunale d'Abruzzo, sia per il volume di attività sia per il numero di contenziosi pendenti. La sua importanza deriva anche dalla posizione geografica, dal momento che attraverso la Marsica fanno il loro ingresso in Abruzzo quanti provengono dal basso Lazio e dalla Campania, aree tradizionalmente critiche in termini di criminalità organizzata;
    per via della sua collocazione, la sezione distaccata di Sulmona permette invece ai comuni dell'Alto Sangro e dei più distanti territori dell'Abruzzo montano di accedere alle sedi giudiziarie. In quest'ottica il tribunale di Sulmona copre un'area di servizio molto vasta, di circa 7.000 Kmq, ed assicura una vantaggiosa contiguità territoriale tra struttura penitenziaria e giudiziaria, visto che all'interno della propria struttura penitenziaria è ubicato uno dei più grandi e importanti carceri del centro-sud;
   considerato infine che:
    si è in totale disaccordo con al soppressione di altri Tribunali quali: Pisticci, Sala Consilina, Modica ed Empoli;
  tutto ciò premesso, esprime

PARERE CONTRARIO.

Micillo, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.