CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 dicembre 2013
135.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01652 Dieni: Su questioni attinenti alla sede della questura di Crotone.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli deputati,
   con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Dieni, nel richiamare l'attenzione del Governo sull'attuale stato della sede della Questura di Crotone, chiede quali iniziative si intendano promuovere al fine di realizzare la costruzione di un nuovo stabile, più idoneo e funzionale alle esigenze degli uffici di Polizia.
  La precaria situazione logistica della Questura di Crotone, nonché della locale sezione della Polizia stradale, è da tempo oggetto di attenzione da parte del Ministero dell'interno.
  Le sedi dei predetti uffici sono attualmente dislocate in quattro diversi immobili di proprietà privata, per i quali viene corrisposto un canone annuo di circa seicentomila euro.
  Al fine di risolvere le evidenti carenze logistiche e l'inadeguatezza dei locali è stata individuata e consegnata all'amministrazione della Pubblica sicurezza un'area demaniale marittima per la realizzazione di un immobile da adibire a nuova sede della Questura e della sezione della Polizia stradale. A tale riguardo, considerata l'indisponibilità finanziaria del provveditorato alle opere pubbliche per la realizzazione della nuova struttura, è stata prospettata l'ipotesi del ricorso al cosiddetto «leasing in costruendo».
  Tuttavia, il relativo iter è stato bloccato dal Ministero dell'economia e delle finanze che ha evidenziato criticità sui conti pubblici, per carenza di risorse disponibili.
  Per analoghe esigenze non è ancora stata riscontrata la proposta con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto di inserire la realizzazione di tali opere nell'elenco degli interventi straordinari ammissibili al finanziamento con le risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS), per un importo di circa 30 milioni di euro.
  Sempre nell'intento di ricercare, anche su più fronti, una soluzione positiva della questione, lo scorso 5 settembre è stata nuovamente interessata la Ragioneria generale dello Stato con l'invito a rivalutare la possibilità di ricorrere alla procedura del «leasing in costruendo», anche in ragione della circostanza che nel capoluogo non sono rinvenibili immobili demaniali idonei allo scopo. Tale richiesta è supportata dalla considerazione che la realizzazione del nuovo edificio non è connessa all'istituzione di nuovi presidi di polizia (nel qual caso si avrebbe effettivamente un aggravio per le finanze pubbliche), bensì è riferibile a presidi già esistenti, allocati in edifici privati per i quali è previsto il pagamento del canone. In questa prospettiva, la rata a carico dell'amministrazione per la realizzazione dell'immobile sarebbe finalizzata all'acquisizione della proprietà, con evidente vantaggio per l'Erario.
  Il Governo è consapevole della necessità di dotare la Questura e la sezione della Polizia stradale di Crotone di una più idonea e funzionale sede istituzionale, anche sotto il profilo della salute e della sicurezza dei lavoratori e che la situazione debba essere affrontata con decisione.
  L'Amministrazione dell'interno, pertanto, non tralascerà di individuare anche altre soluzioni, promuovendo – sia a livello centrale che periferico – ogni ulteriore Pag. 31iniziativa possibile per acquisire immobili in grado di ospitare gli uffici di Polizia, con il coinvolgimento dei soggetti pubblici interessati e degli enti territoriali competenti. Dovranno a tal fine essere utilizzati tutti gli strumenti normativi e amministrativi che l'ordinamento mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni per definire nel modo più rapido possibile le linee dell'intervento.

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ALLEGATO 2

5-01653 Matteo Bragantini: Sull'utilizzo delle risorse del fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli deputati,
   con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Bragantini chiede notizie al Governo in merito all'utilizzo delle risorse del Fondo antiusura.
  Voglio innanzitutto ricordare che il Fondo di 190 milioni di euro, menzionato nell'atto di sindacato ispettivo, è stato previsto per fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale flusso di stranieri sul territorio nazionale. Per il Dipartimento della pubblica sicurezza è prevista l'attribuzione di circa 160 milioni di euro da destinare alla copertura di esigenze correnti di funzionamento, che non possono essere finanziate con risorse economiche di provenienza comunitaria. I rimanenti 30 milioni verranno destinati all'accoglienza degli stranieri.
  È stato anche incrementato di 20 milioni di euro il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito presso il Ministero del lavoro.
  All'onere complessivo di 210 milioni si provvede con 90 milioni della quota parte degli introiti che affluiscono al Fondo rimpatri, con 70 milioni provenienti dalle somme incassate per l'emersione del lavoro irregolare e, infine, con 50 milioni acquisiti dal Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura.
  Per quanto riguarda quest'ultimo Fondo, posso assicurare che la decurtazione effettuata, giustificata da eventi straordinari, non ha inciso sulla funzionalità del sistema di solidarietà a favore delle vittime dell'usura.
  Anzi, ritengo che debba essere sottolineato come – in un momento di congiuntura economica particolarmente delicato – il Comitato di solidarietà per le vittime del racket e dell'usura sia riuscito a far fronte alle aumentate richieste delle vittime della criminalità.
  Le somme deliberate, in particolare, sono passate complessivamente da poco più di 19 milioni di euro nel 2012 a oltre 29 milioni nei primi dieci mesi del 2013.
  La relazione annuale sull'attività svolta lo scorso anno dal Commissario straordinario antiracket e antiusura, ha evidenziato la necessità di individuare correttivi ai meccanismi di erogazione dei benefici per meglio calibrare, a livello centrale e periferico, gli interventi necessari ad eliminare alcune criticità che possono frapporsi alla rapida definizione delle istanze e ad assicurare alle vittime di estorsione ed usura risposte sempre più adeguate.
  Il Commissario straordinario riferisce di aver avviato, subito dopo l'assunzione dell'incarico, una puntuale verifica al riguardo, dalla quale è emersa l'esigenza prioritaria di concentrare ogni sforzo possibile per ridurre ulteriormente i tempi istruttori delle richieste di elargizione e di mutuo.
  Si tratta di effettuare sia interventi in via amministrativa, sia iniziative normative da valutare insieme ad associazioni, fondazioni e categorie produttive.
  L'obiettivo è ridurre i tempi burocratici «dilatori», puntando innanzitutto sulla razionalizzazione complessiva delle strutture Pag. 33amministrative, anche tramite una completa informatizzazione delle varie fasi istruttorie e deliberative. I ritardi nelle procedure sono peraltro spesso ascrivibili alle specifiche vicende processuali delle vittime.
  Mi riferisco, ad esempio, alle complessità delle indagini preliminari, che, nella maggior parte dei casi, non consentono all'autorità giudiziaria di esprimere il parere prescritto per la definizione delle istanze in casi di usura ovvero alle difficoltà di acquisire sollecitamente il parere (ove necessario) del giudice delegato al fallimento.
  Infatti, il parere del pubblico ministero acquista un rilievo fondamentale ai fini dell'efficacia dell'attività amministrativa, rappresentando una fase determinante per assicurare una rapida attribuzione dei contributi di solidarietà ad imprenditori ed operatori economici che, in quanto vittime di estorsione e usura, costituiscono, in un momento di crisi economica, una categoria doppiamente vulnerabile.
  Comunque, nei primi dieci mesi di quest'anno, sono raddoppiate le somme deliberate per usura (circa 20 milioni, rispetto agli oltre 9 milioni del 2012) e sono state incrementate le istanze esaminate (oltre duemila, rispetto alle circa millecinquecento del 2012).

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ALLEGATO 3

5-01654 Fiano: Su recenti episodi di violenza ai danni dei militanti e delle sedi del Partito democratico.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli deputati,
   con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Fiano ed altri richiamano l'attenzione del Governo sulle azioni violente che nei giorni scorsi, hanno interessato sedi del Partito Democratico di Roma e Milano.
  In particolare, lo scorso 20 novembre, si è svolta nella capitale, in piazza Campo dei Fiori, la manifestazione – preavvisata alle Forze dell'ordine – dei «Movimenti per il diritto all'abitare».
  All'iniziativa hanno partecipato un migliaio di persone – fra le quali aderenti ai Collettivi dell'università «La Sapienza», ai «Centri sociali capitolini» e a «Gruppi No Tav» provenienti da Torino – che hanno più volte tentato di formare cortei, senza la preventiva comunicazione alla Questura.
  Nel tentativo di forzare i dispositivi di sicurezza, manifestanti travisati hanno iniziato un fitto lancio di oggetti nei confronti delle Forze dell'ordine che, pertanto, sono state costrette ad interventi di alleggerimento.
  Nel frangente, alcuni manifestanti, sempre travisati, hanno imbrattato i muri della sede del Partito Democratico «Centro Storico» di via dei Giubbonari, aggredendo verbalmente e fisicamente aderenti al partito, che avevano tentato di dialogare con i dimostranti.
  Nell'occasione, un funzionario di polizia è stato ferito ed è stato colpito anche un militante che usciva dalla sede del partito.
  Non potendosi escludere il pericolo del ripetersi di analoghi episodi in danno di altre sedi del Partito Democratico, è stata disposta l'intensificazione dei servizi di vigilanza a protezione di tali obiettivi, con periodiche e frequenti ispezioni nonché mirati servizi di vigilanza e di controllo del territorio, finalizzati all'individuazione di persone sospette.
  Particolare attenzione è stata rivolta alla sede nazionale del Partito Democratico, intensificando i servizi di vigilanza fissa e dinamica.
  Peraltro, martedì scorso, presso tale sede si sono radunate circa 50 persone appartenenti a diversi gruppi organizzati di disoccupati napoletani.
  Nella circostanza, i manifestanti, dopo avere aggredito il personale dipendente preposto alla vigilanza, hanno fatto irruzione all'interno della sede, con l'intento di occuparla per richiamare l'attenzione del Governo sulla richiesta di riattivare, presso il Ministero del lavoro, il tavolo interistituzionale dedicato alla loro vertenza.
  Il tempestivo intervento del personale in servizio presso la suddetta sede e delle Forze dell'ordine – dislocate nelle vicinanze con compiti di protezione degli obiettivi istituzionali e politici – ha impedito l'accesso dei manifestanti agli uffici dirigenziali. Tuttavia gli stessi sono riusciti ad entrare nella redazione di «Youdem» tv del partito, situata all'ingresso dello stabile.
  Complessivamente, nel corso dell'intervento, sono state identificati 47 manifestanti – 37 dei quali sono stati denunciati in stato di libertà – per i reati di resistenza, invasione di edificio e per manifestazione non autorizzata; mentre altri 9, Pag. 35trovati all'esterno della sede, sono stati denunciati per inosservanza di provvedimenti dell'autorità e manifestazione non autorizzata.
  Relativamente all'episodio di Milano, ricordo che lo scorso 21 novembre personale della DIGOS è intervenuto presso la sede del Partito Democratico di via Archimede a seguito di una segnalazione di danneggiamento avvenuto nel corso della notte.
  Dai primi accertamenti effettuati dall'Arma dei Carabinieri, è risultato che ignoti hanno imbrattato la porta della sede con la scritta «No Tav», abbandonando sul posto una bandiera con la stessa dicitura ed una bomboletta spray, per poi darsi alla fuga a bordo di un'autovettura. Nel contesto sono state danneggiate anche le finestre di un'abitazione adiacente, verosimilmente confuse per quelle della sede del partito.
  Il materiale rinvenuto è stato sequestrato per la successiva informazione all'autorità giudiziaria.
  Anche il Questore di Milano ha disposto adeguati servizi di vigilanza con frequenti passaggi, specie durante le ore serali e notturne, in prossimità delle sedi e delle strutture del Partito Democratico.
  Come dimostra la tempestiva adozione delle misure di tutela, le autorità di pubblica sicurezza pongono la massima attenzione nel prevenire e reprimere iniziative di gruppi e movimenti politici estremisti che possono incidere violentemente sulla libertà di espressione delle componenti politiche e dei loro esponenti.
  Peraltro, la concomitanza di atti violenti in tempi così ravvicinati richiede un accurato approfondimento della situazione e delle vicende ad essa connesse, in merito alle quali sono ancora in corso mirati accertamenti da parte degli organi investigativi.
  L'impegno delle Forze dell'ordine, infatti, deve essere sempre volto a garantire i diritti dei cittadini costituzionalmente affermati e a vigilare affinché le regole della convivenza civile vengano in ogni circostanza fatte rispettare.
  Assicuro, pertanto, che l'attenzione del Governo sulle gravi questioni richiamate dall'onorevole Fiano è massima e che le autorità di pubblica sicurezza continueranno a fronteggiare con rigore tali episodi, rivolgendo una costante attenzione all'azione preventiva per intercettare ogni segnale di benché minima tensione.

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ALLEGATO 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) (C. 1865 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  «5-bis. Al fine di garantire agli enti locali il rispetto del termine di cui all'articolo 151 del D.Lgs. 267/2000, i provvedimenti normativi o esplicativi riguardanti i tributi locali ed i trasferimenti dello Stato devono essere definiti e pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche di competenza entro il 31 ottobre di ciascun anno. I provvedimenti non pubblicati nel termine indicato saranno privi di effetti finanziari per l'anno successivo».
1865/I/1. 1. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 64, inserire il seguente:
  «64-bis. Al fine di garantire la massima efficienza negli interventi di soccorso pubblico di propria competenza è autorizzato un contributo a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 50 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015, per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta elicotteristica, parco veicoli e degli strumenti utilizzati nelle operazioni di soccorso. All'onere finanziario recato dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96».
1865/I/1. 2. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 168, con il seguente:
  «168. Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  168-bis. In considerazione del processo di razionalizzazione di cui al comma precedente, riorganizzazione ed eliminazione delle aree di sovrapposizione esistenti nell'ambito dei compiti istituzionali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle azioni volte alla tutela dell'ambiente e degli ecosistemi agroforestali, il Corpo Forestale dello Stato è trasferito alle dipendenze del Ministero dell'interno.
  168-ter. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delle Politiche agricole Pag. 37alimentari e forestali, le risorse strumentali, umane e finanziarie del Corpo Forestale dello Stato sono trasferite al Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
  168-quater. Il posto di capo del Corpo Forestale dello Stato è trasformato in posto di livello dirigenziale generale, con conseguente aumento della dotazione organica dell'amministrazione incorporante. I dipendenti trasferiti del Corpo Forestale dello Stato mantengono l'inquadramento previdenziale e retributivo di provenienza. L'attuazione del presente comma non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  168-quinquies. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 168-bis, le strutture centrali e periferiche del Corpo Forestale dello Stato continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali dello stesso. Il Ministero dell'interno, Dipartimento di Pubblica sicurezza, subentra, nella titolarità dei rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 168-bis per la loro residua durata.
  168-sexies. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al comma 168-bis, il Ministero dell'interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente al trasferimento del Corpo Forestale dello Stato operando una razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure.
  168-septies. Le disposizioni dei commi da 168 a 168-quinquies devono comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione organizzativa. I relativi risparmi sono assegnati al Ministero dell'interno e, in particolare, al Dipartimento della pubblica sicurezza e al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
  168-octies. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia di cui al comma 1, di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa ai sensi del comma 168-quinquies, nonché la riduzione dei costi di cui al comma 168-sexies, il Ministro dell'interno promuove le più adeguate iniziative, ne verifica l'attuazione, predispone rapporti, con cadenza quadrimestrale, al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze in ordine allo stato di avanzamento del processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui al comma 168 e redige una relazione conclusiva, che attesti i risultati conseguiti.
  168-novies. Il Ministro dell'interno predispone altresì un piano, sentiti il Ministero dell'Ambiente e il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, per l'istituzione presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, della Direzione centrale per la polizia ambientale, di seguito denominata «Polizia ambientale» specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema, nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane, nonché nella sicurezza agroalimentare, e nella prevenzione e alla repressione dei reati connessi. Il piano prevede il trasferimento alla Polizia ambientale dei compiti istituzionali svolti dal Corpo forestale dello Stato ai sensi della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e contestuale soppressione del Corpo medesimo. Nel piano è contenuta una ricognizione delle funzioni svolte dal Corpo forestale dello Stato e trasferimento delle stesse alla Polizia ambientale, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle regioni, la razionalizzazione, riorganizzazione ed eliminazione delle aree di sovrapposizione derivanti dal trasferimento delle funzioni e la quantificazione dei risparmi di spesa.
  168-decies. Il Piano di cui al comma 168-octies è adottato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari».
1865/I/1. 3. Rosato, Fiano.

  Sostituire il comma 168, con i seguenti:
  «168. Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo Pag. 38nazionale dei Vigili del Fuoco il programma di spesa «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'interno è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  168-bis. Al fine di potenziare il contrasto agli incendi boschivi di cui al comma precedente e al fine di eliminare le aree di sovrapposizione esistenti nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, all'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, per mezzo del proprio Centro operativo nazionale e delle sale operative regionali e provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, garantisce e coordina sul territorio nazionale le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa»;
   b) al comma 2-bis il primo periodo è sostituito dal seguente:
  «La flotta aerea antincendio della Protezione civile e il Centro operativo aereo unificato (COAU) sono trasferiti al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile»;
   c) al comma 3:
    1) alla lettera a), le parole: «e del Corpo forestale dello Stato» sono soppresse;
    2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il cui elenco deve essere messo a disposizione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
   d) al comma 4, le parole: «il Centro operativo di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «il Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
   e) al comma 5, le parole: «del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi articolabili in nuclei operativi speciali e di protezione civile da istituire con decreto del capo del Corpo medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
1865/I/1. 4. Rosato, Fiano.

  Sostituire il comma 168, con il seguente:
  «168. Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
1865/I/1. 5. Rosato, Fiano.
(Approvato)

Pag. 39

  Al comma 168, secondo periodo, sostituire le parole: al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze finalizzato alle esigenze di protezione civile per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi, con le seguenti: al fondo istituito presso il Ministero dell'interno finalizzato al trasferimento di risorse all'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Ona), per le esigenze di stipula di una o più polizze assicurative sanitarie spettante al personale, permanente e volontario, in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  Conseguentemente, nell'ultimo periodo, sostituire le parole: è autorizzato con le seguenti: e il Ministro dell'interno sono autorizzati.
1865/I/1. 6. Rosato, Fiano, Arlotti, Bargero, Ginoble, Lodolini, Maestri, Marchetti, Morani, Rampi, Rubinato.
(Approvato)

  Dopo il comma 168, aggiungere il seguente:
  168-bis. Al fine di consentire interventi del Ministero dell'interno per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è rifinanziato il Fondo di cui all'articolo 2, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per l'anno 2015.
  168-ter. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente,

Alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
alla voce Ministero dell'economia e delle finanze
   2014: -24.000;
alla voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
   2014: -3.000;
alla voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
   2014: -3.000;.
1865/I/1. 7. Fiano, Villecco Calipari, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lattuca, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Sanna, Cova.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 169.

  Conseguentemente, al comma 248, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti 70 milioni.
1865/I/1. 8. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Nesci, Parentela.
(Approvato)

  Al comma 196, dopo le parole: Presidente della Camera dei deputati sono aggiunte le seguenti parole: nonché con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
1865/I/1. 51. Il Relatore.
(Approvato)

Pag. 40

  Sopprimere il comma 169.

  Conseguentemente, al comma 302, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Al fine di garantire la specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 83, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai Comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Agli oneri conseguenti si provvede nel limite massimo di 40 milioni di euro.
1865/I/1. 9. Rosato, Fiano.

  Sopprimere il comma 169.

  Conseguentemente, dopo il comma 310, aggiungere il seguente:
  310-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare» sono aggiunte le seguenti: «nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nel limite massimo di 40 milioni di euro».
1865/I/1. 10. Fiano, Rosato.

  Sopprimere il comma 169.

  Conseguentemente, dopo il comma 310 aggiungere il seguente:
  310-bis. Al fine di garantire al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i livelli di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, il fondo istituito presso il Ministero dell'interno finalizzato al trasferimento di risorse all'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Ona), è incrementato di 40 milioni, per le esigenze di stipula di una o più polizze assicurative sanitarie spettante al personale, permanente e volontario, in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1865/I/1. 11. Rosato, Fiano, Arlotti, Bargero, Ginoble, Lodolini, Maestri, Marchetti, Morani, Rampi, Rubinato.

  Sopprimere il comma 169.
1865/I/1. 12. Fiano, Rosato.

  Sopprimere il comma 193.
1865/I/1. 13. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 199.
1865/I/1. 14. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 200.
1865/I/1. 15. Mazziotti Di Celso.
(Approvato)

  Sostituire il comma 262 con i seguenti:
  262. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23.
  262-bis. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 45, nono comma, le parole: «alle ore otto» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore sette»;
   b) l'articolo 46, primo comma, è sostituito dal seguente: «Alle ore sette della Pag. 41domenica fissata per la votazione il presidente riprende le operazioni elettorali»;
   c) l'articolo 64 è sostituito dal seguente: «Art. 64. – 1. Le operazioni di votazione terminano alle ore 23 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto».
   d) l'articolo 64-bis è abrogato;
   e) all'articolo 67, primo comma, alinea, le parole: «degli articoli 64 e 64-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 64»;
   f) all'articolo 73:
    1) al primo comma, le parole: «entro le ore 14» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 23»;
    2) al secondo comma, le parole: «alle ore 14 del martedì» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 22 del lunedì».
  262-ter. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
  «Art. 3. – 1. Le elezioni per il Senato della Repubblica si svolgono in un solo giorno»;
   b) all'articolo 22:
    1) al comma 4, le parole: «fino alle ore 15 del lunedì, fermo restando quanto disposto dagli articoli 64 e 64-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;» sono sostituite dalle seguenti: «fino alle ore 23 della domenica in tutte le sezioni elettorali;»;
    2) al comma 6, le parole: «entro le ore 14 del martedì successivo alla votazione;» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 22 del lunedì successivo a quello della votazione;».
  262-quater. Al decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, primo comma, lettera c), le parole: «martedì successivo alla votazione,» sono sostituite dalle seguenti: «lunedì successivo al giorno di votazione,»;
   b) all'articolo 5, primo comma, lettera b), le parole: «martedì successivo, con inizio alle ore dieci;» sono sostituite dalle seguenti: «lunedì successivo, con inizio alle ore 14;».
  262-quinquies. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 47, decimo comma, le parole: «alle ore otto» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore sette»;
   b) all'articolo 48, primo comma, le parole: «Alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Alle ore sette della domenica fissata per la votazione,»;
   c) l'articolo 51 è abrogato;
   d) all'articolo 52:
    1) il primo comma è abrogato;
    2) al secondo comma, le parole: «fino alle ore 15;» sono sostituite dalle seguenti: «fino alle ore 23 della domenica;»;
   e) all'articolo 85, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le elezioni saranno rinnovate in occasione del primo turno elettorale utile, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, dalla data in cui la sentenza di annullamento è divenuta definitiva.».Pag. 42
  262-sexies. All'articolo 11, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: «dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì successivo.» sono sostituite dalle seguenti: «dalle ore 7 alle ore 23 della domenica.»
  262-septies. All'articolo 16 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «alle ore 6» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 7»;
   b) al secondo comma, le parole: «alle ore 22» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 23».
  262-octies. All'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: «alle ore 8 del martedì» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 14 del lunedì». Alla medesima lettera c), le parole: «entro le ore 16» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 24» e le parole: «entro le ore 20» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 10 del martedì».
1865/I/1. 56. Il Governo.
(Approvato)

  Al comma 264, dopo le parole: sono individuate sono inserite le seguenti parole:, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1865/I/1. 53. Il Relatore.
(Approvato)

  All'articolo 1, comma 305, dopo le parole: a del precedente periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire la specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 83, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai Comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

  Conseguentemente, dopo il comma 419, aggiungere il seguente:
  419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: 20 per cento» sono sostituite dal seguente: 22 per cento».
1865/I/1. 21. Fiano, Rosato.

  Al comma 305, dopo le parole: del precedente periodo, aggiungere, infine, il seguente periodo: al fine di garantire la specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 83, le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano ai Comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

  Conseguentemente, dopo il comma 419, aggiungere il seguente:
  419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento».
1865/I/1.21. (nuova formulazione). Fiano, Rosato.
(Approvato)

  Dopo il comma 244 inserire i seguenti:
  244-bis. All'articolo 7, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sostituire le parole: « 26 per cento» con le seguenti: « 19 per cento».
  244-ter. All'articolo 78, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: «compresi tra 51,65 euro e 103.291,38» con le seguenti: «fino a 5.000 euro».

Pag. 43

  Conseguentemente, all'articolo 14, comma 5, sopprimere le parole da: e l'articolo 78 fino a: nonché dell'onere.
  244-quater. Le eventuali maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 244-bis e 244-ter sono destinate per una quota pari a 3 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015 alla realizzazione dei programmi di cui all'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
1865/I/1. 16. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 244 inserire il seguente:
  244-bis. I contributi pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono aboliti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. I risparmi ottenuti, pari a 91 milioni di euro, sono destinati interamente a decorrere dall'anno 2014 al rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1865/I/1. 17. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 262 sono apportate le seguenti modificazioni:
   dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La presente disposizione si applica alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, alle elezioni europee, alle elezioni regionali salva diversa previsione da parte della legge regionale di cui all'articolo 122 Cost., alle elezioni comunali e provinciali.»;
   in fine, dopo le parole: «ore 10 del martedì» è aggiunto il seguente periodo: «all'articolo 11, comma 1, legge 23 marzo 1993, n. 81, sono soppresse le parole: «e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì successivo».
1865/I/1. 52. Il Relatore.

  Sostituire il comma 262 con i seguenti:
  262. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23.
  262-bis. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 45, ultimo comma, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «sette»;
   b) il comma 1 dell'articolo 46 è sostituito dal seguente: « 1. Alle ore sette antimeridiane del giorno fissato per la votazione il presidente riprende le operazioni elettorali»;
   c) all'articolo 64 sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 5;
   d) è abrogato l'articolo 64-bis;
   e) all'articolo 73:
    1) al primo comma, le parole: «le ore 14» sono sostituite dalle seguenti: «le ore 22»;
    2) al secondo comma, le parole: «alle ore 14 del martedì» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 22 del lunedì»;
  262-ter. All'articolo 22 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le Pag. 44sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare»;
   b) al comma 6 le parole: «le ore 14 del martedì» sono sostituite dalle seguenti: «le ore 22 del lunedì».
  262-quater. Al decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, primo comma, lettera c), la parola: «martedì» è sostituita dalla seguente: «lunedì»;
   b) all'articolo 5, primo comma, lettera b), le parole: «martedì successivo, con inizio alle ore dieci» sono sostituite dalle seguenti: «lunedì successivo, con inizio alle ore 14»;
  262-quinquies. All'articolo 20, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b) le parole: «alle ore 8 del martedì» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 14 del lunedì»;
   b) alla lettera c) le parole: «alle ore 8 del martedì» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 14 del lunedì» e le parole: «entro le ore 16» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 24» e le parole: «entro le ore 20» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 10 del martedì».
1865/I/1. 18. Fiano.

  Al comma 263 apportare le seguenti modificazioni:
  1) sopprimere la lettera e);
  2) sopprimere la lettera g);
  3) sopprimere la lettera h);
  4) alla lettera m) sostituire le parole: «non avente natura regolamentare» con le seguenti: «previo parere delle competenti commissioni parlamentari».
1865/I/1. 19. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 281 sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del periodo.
1865/I/1. 20. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  All'articolo 1, dopo il comma 305, aggiungere il seguente:
  305-bis. Dopo l'articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, aggiungere il seguente:
  2-ter. Ai fini di garantire l'efficienza e la funzionalità del sistema sicurezza e soccorso pubblico, le disposizioni di cui al precedente comma 2-bis, a decorrere dal 31 dicembre 2013, non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa ed al personale del Comparto Vigili del Fuoco e Soccorso pubblico.

  Conseguentemente, dopo il comma 419, aggiungere il seguente:
  419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento», sono sostituite dal seguente: «20,5 per cento».
1865/I/1. 22. Fiano, Rosato.

  Al comma 306 sopprimere le parole: esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte,.
1865/I/1. 23. Speranza, Fiano, Giorgis, D'Attore, Richetti, Bressa, Roberta Agostini, Boschi, Fabbri, Famiglietti, Gasparini, Gullo, Lattuca, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Rosato, Francesco Sanna, Arlotti, Baruffi, Bini, Bindi, Bobba, Bonafè, Bruno Bossio, Bonomo, Braga, Paola Bragantini, Campana, Causi, Cominelli, Cova, De Maria, De Menech, De Micheli, D'Ottavio, Ermini, Cinzia Fontana, Fossati, Fragomeli, Fregolent, Francesco Saverio Garofani, Ghizzoni, Giacomelli, Pag. 45Gribaudo, Giuseppe Guerini, Lorenzo Guerini, Guerra, Iacono, Incerti, Malpezzi, Matteo Manzi, Misiani, Morani, Moretti, Nardella, La Forgia, Lodolini, Losacco, Paris, Pastorino, Rampi, Rubinato, Tentori, Villecco Calipari, Zardini, Zoggia.
(Approvato)

  Dopo il comma 306 aggiungere i seguenti:
  306-bis. Sono abrogati l'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico è quindi sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.
  306-ter. In attuazione di quanto disposto dal comma 306-bis del presente articolo e dall'articolo 5, comma 10-ter del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. le diverse amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
1865/I/1. 24. Speranza, Fiano, Giorgis, D'Attore, Richetti, Bressa, Roberta Agostini, Boschi, Fabbri, Famiglietti, Gasparini, Gullo, Lattuca, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Rosato, Francesco Sanna, Arlotti, Baruffi, Bini, Bindi, Bobba, Bonafè, Bruno Bossio, Bonomo, Braga, Paola Bragantini, Campana, Causi, Cominelli, Cova, De Maria, De Menech, De Micheli, D'Ottavio, Ermini, Cinzia Fontana, Fossati, Fragomeli, Fregolent, Francesco Saverio Garofani, Ghizzoni, Giacomelli, Gribaudo, Giuseppe Guerini, Lorenzo Guerini, Guerra, Iacono, Incerti, Malpezzi, Matteo Manzi, Misiani, Morani, Moretti, Nardella, La Forgia, Lodolini, Losacco, Paris, Pastorino, Rampi, Rubinato, Tentori, Villecco Calipari, Zardini, Zoggia.
(Approvato)

  Al comma 308 aggiungere, infine, le seguenti parole:
  È infine aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2014 i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituiscono rapporto di impiego con l'amministrazione. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge. Agli eventuali oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione “Soccorso civile”».
1865/I/1. 25. Rosato, Fiano, Arlotti, Bargero, Ginoble, Lodolini, Maestri, Marchetti, Morani, Rampi, Rubinato.
(Approvato)

  Dopo il comma 308 è aggiunto il seguente:
  308-bis. Al comma 1 dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2011, n. 326, dopo le parole: «pubblici registri» sono inserite le seguenti: «nonché di materiale ed attrezzatura di soccorso».
1865/I/1. 26. Rosato, Fiano, Arlotti, Bargero, Ginoble, Lodolini, Maestri, Marchetti, Morani, Rampi, Rubinato.
(Approvato)

  Dopo il comma 308 è aggiunto il seguente:
  308-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati Pag. 46dall'amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di 500.000 euro annue a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».
1865/I/1. 27. Rosato, Fiano, Arlotti, Bargero, Ginoble, Lodolini, Maestri, Marchetti, Morani, Rampi, Rubinato.
(Approvato)

  Dopo il comma 308 è aggiunto il seguente:
  308-bis. Al comma 7 dell'articolo 27 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: «diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 luglio 2015».
1865/I/1. 28. Rosato, Fiano, Arlotti, Bargero, Ginoble, Lodolini, Maestri, Marchetti, Morani, Rampi, Rubinato.

  Al comma 309, dopo le parole: comparto sicurezza aggiungere le seguenti:, soccorso pubblico e difesa civile.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere derivante dalle ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».
1865/I/1. 29. Rosato, Fiano, Arlotti, Bargero, Ginoble, Lodolini, Maestri, Marchetti, Morani, Rampi, Rubinato.
(Approvato)

  Dopo il comma 309, aggiungere il seguente:
  309-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74, le risorse di cui all'articolo 2, comma, 7 del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono riassegnate esclusivamente, per gli anni 2014 e 2015, ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, conseguentemente non applicando per gli anni 2014 e 2015 le disposizioni relative alla riassegnazione per quote di cui al comma 7, lettera a), lettera b), lettera c) dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazione dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, fatta salva l'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512.
1865/I/1. 30. Fiano, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, D'Attore, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lattuca, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Sanna, Cova.
(Approvato)

  Dopo il comma 309, aggiungere il seguente:
  309-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del Pag. 47predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere per 100 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1865/I/1. 31. Fiano, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lattuca, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Sanna, Cova.
(Approvato)

  Dopo il comma 309, aggiungere il seguente:
  309-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74, le risorse di cui all'articolo 2 comma 7 del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, siano riassegnate esclusivamente, per gli anni 2014 e 2015, ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, conseguentemente non applicando per gli anni 2014 e 2015 le disposizioni relative alla riassegnazione per quote di cui al comma 7, lettera a), lettera b), lettera c) dell'articolo 2 del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazione dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, fatta salva l'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere per 100 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1865/I/1. 32. Fiano, Villecco Calipari, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lattuca, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Sanna, Cova.

  Dopo il comma 310 aggiungere il seguente:
  310-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 dicembre 1991, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «è autorizzata la spesa, di 7,6 milioni a decorrere dall'anno 2014 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della DIA di un trattamento economico da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

  Conseguentemente, all'articolo 1 comma 524, tabella C, aggiungere, infine, le seguenti parole: comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 2 milioni di euro per l'anno 2015, e a 2 milioni di euro per l'anno 2016.
1865/I/1. 33. Fiano.
(Approvato)

Pag. 48

  Dopo il comma 310 aggiungere il seguente:
  310-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 dicembre 1991, n. 410, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: è autorizzata la spesa, di 7,6 milioni a decorrere dall'anno 2014 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della DIA di un trattamento economico da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal presente comma si procede mediante un fondo alimentato annualmente con il 2 per cento delle somme riassegnabili del Fondo Unico Giustizia ai sensi del comma 7, dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
1865/I/1. 34. Fiano.

  Dopo il comma 310 inserire il seguente:
  310-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino a un massimo di 500 mila euro annue a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».
1865/I/1. 35. Albanella.

  All'articolo 1, dopo il comma 310, aggiungere il seguente:
  310-bis. Le organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo nazionale vigili del fuoco, in occasione della predisposizione del documento di decisione di finanza pubblica e prima della deliberazione del disegno di legge di stabilità e bilancio, sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere consultate contestualmente alle rappresentanze sindacali e sezioni del Cocer di cui all'articolo 8-bis del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
1865/I/1. 36. Fiano, Rosato.
(Approvato)

  All'articolo 1, dopo il comma 310, aggiungere il seguente comma:
  310-bis. Al fine di ripristinare la polizza sanitaria così come previsto dall'Opera Nazionale di Assistenza del personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, attualmente privo di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ovvero al fine di recuperare e risanarne il patrimonio immobiliare, all'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, punto 8 «Ministero dell'interno» le parole: «decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, articolo 3 comma 2», sono soppresse.

  Conseguentemente, dopo il comma 419 aggiungere il seguente:
  419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «20,2 per cento».
1865/I/1. 37. Fiano, Rosato.
(Approvato)

Pag. 49

  Dopo il comma 310 inserire il seguente:
  310-bis. Il Ministero dell'interno è autorizzato, per l'anno 2014, ad attivare procedure straordinarie in deroga all'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1982 n. 335 per l'accesso alla qualifica di Vice sovrintendente della Polizia di Stato, attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti, nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2013, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1865/I/1. 38. Nesci, Parentela, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.
(Approvato)

  Al comma 312, dopo le parole: e successive modificazioni, inserire le seguenti: nonché delle società, che non emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, controllate direttamente o indirettamente dalle medesime amministrazioni,.
1865/I/1. 39. D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Dieni, Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Lombardi.

  Al comma 312, dopo le parole: e successive modificazioni inserire le seguenti: nonché delle società, che non emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, controllate direttamente dalle medesime amministrazioni,.
1865/I/1. 39. (nuova formulazione). D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Dieni, Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Lombardi.
(Approvato)

  Al comma 313 sostituire le parole da: fatti salvi, fino alla fine del comma, con le seguenti: ivi inclusi i compensi percepiti per prestazioni occasionali e i trattamenti pensionistici.
1865/I/1. 40. Mazziotti Di Celso.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 316.
1865/I/1. 41. Fiano, Rosato.

  Dopo il comma 316 aggiungere il seguente:
  316-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituiscono rapporto di impiego con l'amministrazione. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge. Agli eventuali oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».
1865/I/1. 42. Rosato, Fiano, Arlotti, Bargero, Ginoble, Lodolini, Maestri, Marchetti, Morani, Rampi, Rubinato.

  Dopo il comma 340 aggiungere il seguente:
  340-bis. Per le province autonome di Trento e Bolzano, le intese di cui ai commi 337, 339 e 340 dovranno essere precedute da un Tavolo tecnico di confronto tra i componenti dei rispettivi consigli provinciali e i membri della Camera dei deputati eletti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige e del Senato della Repubblica eletti nella medesima Regione. In tale occasione potrà essere disposta l'audizione di soggetti esperti nelle materie oggetto dell'intesa. Degli esiti delle predette intese e dei relativi Tavoli tecnici dovrà essere data notizia mediante diffusione esplicativa sui siti istituzionali della Camera dei deputati, Pag. 50del Senato della Repubblica e dei Consigli provinciali di Trento e Bolzano, in apposita sezione ad essi dedicata.
1865/I/1. 43. Fraccaro, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 353 con il seguente:
  353. All'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:
   b) entro il 30 giugno 2014 con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;
   b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.
1865/I/1. 44. Bressa.
(Approvato)

  Al comma 369, sono apportate le seguenti modificazioni:
   dopo le parole: «collegio dei revisori» sono inserite le parole: «o del revisore»;
   in fine, aggiungere il seguente periodo: «In caso di ritardata o mancata segnalazione da parte del collegio dei revisori o dei revisore, a questi soggetti, ove ne sia accertata la responsabilità, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali; si applicano il terzo e quarto periodo del presente comma.»
1865/I/1. 54. Il Relatore.
(Approvato)

  Al comma 374 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, consegua un miglioramento rispetto a quello dell'anno precedente in termini di riduzione del disavanzo di esercizio registrato.
1865/I/1. 45. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 376, il terzo periodo del comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro.
1865/I/1. 46. Rosato, Blazina, Coppola, Pastorino, Zanin.

  Al comma 376, il terzo periodo del comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello, è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
1865/I/1.46. (nuova formulazione). Rosato, Blazina, Coppola, Pastorino, Zanin.
(Approvato)

  Dopo il comma 406, inserire il seguente:
  406-bis. Al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
  «Art. 9-bis. (Redazione in formato elettronico delle intese, degli accordi e dei provvedimenti della Conferenza). – 1. A decorrere dal 1o luglio 2014 gli atti di competenza delle Conferenze di cui al Pag. 51presente decreto, nonché quelli attuativi conseguenti, sono redatti esclusivamente in modalità informatica.»
1865/I/1. 55. Il Relatore.
(Approvato)

  Dopo il comma 380 è aggiunto il seguente:
  380-bis. In via di interpretazione autentica del comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, l'applicazione del comma medesimo avviene fermi restando i contratti nazionali di lavoro e i vigenti contratti integrativi alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legge.
1865/I/1. 47. Rosato, Blazina, Coppola, Pastorino, Zanin.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  531-bis Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
  «Art. 1 – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro cinquemila.
   b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
  «Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.
1865/I/1. 48 Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  531-bis All'articolo 1, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro cinquemila».
1865/I/1. 49 Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  531-bis Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata Pag. 52succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatore di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato.
1865/I/1. 50 Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  531-bis. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  «In ogni caso, anche a seguito della opzione effettuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, il trattamento economico, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non può superare quello dell'indennità percepita dai membri del Parlamento».
1865/I/1. 70 Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

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ALLEGATO 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) (C. 1865 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni. C. 1866-bis).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA

  La I Commissione,
   esaminata la tabella 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, limitatamente alle parti di competenza, recata dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e dal bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 e le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2014;
   rilevato che i commi da 196 a 199 del disegno di legge di stabilità C. 1865 rimodulano gli aspetti organizzativi e rifinanziano la banca dati pubblica gratuita della normativa vigente (Normattiva), il progetto x-leges, relativo alle comunicazioni telematiche tra gli organi costituzionali, e sopprimono l'obbligo per il Governo di allegare ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate;
   evidenziato come, per le previste abrogazioni di disposizioni riferite per lo più alla fase di avvio del portale Normattiva ed alla convergenza in esso della normativa regionale, andrebbe valutata l'opportunità di mantenere, anche nel comma 196, il riferimento alla cooperazione con la Conferenza dei Presidenti della Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, dal momento che le banche dati delle leggi di ogni singola regione e provincia autonoma sono gestite dalla rispettiva Assemblea legislativa;
   rilevato che, nel disegno di legge di stabilità C. 1865, i commi 307 e 308 dell'articolo 1 intervengono in materia di assunzioni nella pubblica amministrazione, riducendo le percentuali del turn-over consentito, con particolare riguardo ad alcune pubbliche amministrazioni, tra quelle statali, gli enti pubblici non economici, le agenzie, le università statali e gli enti di ricerca;
   preso atto delle diverse misure di razionalizzazione della spesa previste, a partire dal quelle relative alle Autorità indipendenti, contenute nel disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge di stabilità 2014) (C. 1865 Governo, approvato dal Senato);
   preso atto che, nel disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016» (C. 1866 Governo), con riferimento al programma Organi costituzionali, si registra Pag. 54un aumento rispetto alle previsioni assestate per il 2013 di circa 5,6 milioni di euro, dovuto essenzialmente allo stanziamento previsto per l'istituzione dell'Ufficio parlamentare del bilancio, mentre si registra l'invarianza degli stanziamenti destinati alla spese di funzionamento della Presidenza della Repubblica, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e della Corte costituzionale,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  e trasmette gli emendamenti approvati.

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ALLEGATO 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) (C. 1865 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni (C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.

RELAZIONE APPROVATA

  La I Commissione,
   esaminata la tabella 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014, recata dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e dal bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 e le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2014;
   preso atto favorevolmente che, a seguito dell'approvazione della prima nota di variazione, risultano allocati nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, al capitolo 3019, somme pari a 50 milioni di euro per le assunzioni a tempo indeterminato per i Corpi di polizia per il 2014, e a 120 milioni per il 2015 ed il 2016, in corrispondenza di quanto disposto dai commi 309 e 310 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità C. 1865, che consentono assunzioni aggiuntive per il comparto sicurezza, in deroga al vigente contesto normativo;
   rilevato che i commi da 261 a 264 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità 2014 recano diverse misure di contenimento delle spese per le consultazioni elettorali, tra le quali la riduzione alla sola giornata di domenica dello svolgimento delle operazioni di votazione nelle consultazioni elettorali e referendarie, come già sperimentato dal 1993 al 2002, con la conseguente riduzione di 100 milioni di euro del Fondo per le spese elettorali, pari a legislazione vigente a 420 milioni di euro;
   rilevato che, per quanto riguarda il disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016», nell'ambito della missione n. 27 (Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti), si registra una flessione degli stanziamenti di tutti i programmi: in particolare, per il Programma Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2), gli stanziamenti complessivi sono pari a 404,51 milioni di euro (-5,54 mln) mentre all'interno del programma si registra l'aumento del capitolo 2351, relativo alle spese per i servizi di accoglienza in favore di stranieri, di 13,1 milioni di euro rispetto all'assestamento (+6,4 per cento);
   preso atto che, in relazione alle aree funzionali, lo stato di previsione del Ministero dell'interno si articola, come lo scorso anno, in 7 missioni, a loro volta suddivise in 16 programmi e ricordato come risulti centrale la costruzione di un sistema che individui gli obiettivi dell'azione amministrativa e determini gli indicatori per misurare concretamente il Pag. 56grado di raggiungimento di questi obiettivi, i cosiddetti indicatori di performance, che costituiscono inoltre la base per la cd. spending review;
   rilevato, peraltro, che agli obiettivi strategici del ministero dell'interno è attribuita una parte minoritaria delle risorse dei programmi e che le restanti risorse sono assegnate ad un obiettivo considerato non strategico individuato in tutti i programmi con la medesima denominazione «Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività»;
   segnalata pertanto l'opportunità di valutare la possibilità di una rivisitazione di tale impostazione in modo da consentire un raffronto comparativo con gli anni precedenti e di individuare obiettivi strategici che corrispondano, più che ad esigenze interne dell'amministrazione, ad un'effettiva priorità dell'azione politica;
   evidenziata altresì l'opportunità di incrementare gli elementi relativi ai piani di azione cui si riferiscono gli indicatori, così da renderli più significativi e leggibili in sede di esame parlamentare,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  e trasmette gli emendamenti approvati.

Pag. 57

ALLEGATO 7

Modifiche al codice di procedure penale in materia di misure cautelari personali (Nuovo testo C. 631 Ferranti ed abb.).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 631 Ferranti ed abb., recante «Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari»;
   preso atto che il nuovo testo della proposta di legge C. 631 è volto, in particolare, a limitare l'ambito di applicazione della custodia cautelare in carcere, intervenendo con una serie di modifiche al codice di procedura penale;
   rilevato che il testo è riconducibile alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», che rientra nell'ambito delle materie di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
   esaminato il nuovo testo in titolo alla luce di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 13 della Costituzione, in relazione ai limiti dell'inviolabilità della libertà personale, nonchè in ordine all'articolo 3, riguardante il principio di uguaglianza e di ragionevolezza, e all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione relativo al principio di presunzione di innocenza;
   tenuto conto, in particolare, che gli articoli 4, 5 e 6 del provvedimento intervengono sull'articolo 275 c.p.p., in ordine ai criteri di scelta delle misure cautelari, con la finalità di escludere sia la custodia in carcere sia gli arresti domiciliari quando il giudice ritenga che la eventuale sentenza di condanna non verrà eseguita in carcere (articolo 4), nonché la possibilità di adottare in maniera cumulativa misure coercitive o interdittive (articolo 5); inoltre, l'articolo 6 – intervenendo sul secondo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 275 c.p.p. – limita la presunzione di idoneità della misura carceraria in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e la sussistenza di esigenze cautelari in ordine ai soli delitti di associazione sovversiva (articolo 270 c.p.), associazione terroristica, anche internazionale (articolo 270-bis c.p.) e associazione mafiosa (articolo 416-bis c.p.);
   rilevato che il nuovo terzo periodo del comma 3 dell'articolo 275 c.p.p. prevede poi – in caso di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari per il rimanente catalogo di reati (previsto dalle disposizioni vigenti) – l'applicazione di una clausola di salvaguardia, prevedendo – in ordine ai reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. (esclusi i tre di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis c.p.), per il reato di omicidio, induzione alla prostituzione minorile, pornografia minorile (esclusa la cessione del materiale, anche gratuita), turismo sessuale e, salvo l'assenza di circostanze attenuanti, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo – la possibilità di applicare la custodia in carcere, salvo che – attesa la natura relativa della presunzione per tali gravi reati – siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure, così come ormai costantemente assunto Pag. 58dalla recente giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze nn. 265/2010, 164 e 231/2011, 110/2012, 57, 213 e 232/2013);
   ricordato in particolare che, con la sentenza n. 57 del 2013, la Corte costituzionale ha nuovamente evidenziato che, una volta riconosciuta la perdurante pericolosità dell'indagato o dell'imputato del delitto specificamente previsto dall'articolo 416-bis c.p., è legittimo presumere che solo la custodia in carcere sia idonea a contrastarla efficacemente;
   preso atto che il medesimo articolo 6 inserisce un nuovo comma 3-bis all'articolo 275 al fine di precisare l'obbligo del giudice – nel disporre la custodia cautelare in carcere – di spiegare i motivi dell'eventuale inidoneità ad assicurare le esigenze di cautela degli arresti domiciliari con uso delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici di cui all'articolo 275-bis, comma 1);
   rilevato che gli articoli 6-bis e 6-ter sopprimono, rispettivamente: il comma 1-ter dell'articolo 276 c.p.p., ovvero l'obbligo da parte del giudice di revocare gli arresti domiciliari ed applicare la custodia in carcere in caso di trasgressione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione; il comma 5-bis dell'articolo 284 c.p.p., che preclude al giudice la concessione degli arresti domiciliari al condannato per evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede;
   preso atto che l'articolo 6-quater novella l'articolo 292 c.p.p. relativo al contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare con la finalità di rafforzare gli obblighi di motivazione da parte del giudice, prevedendo in particolare che la mancanza di «autonoma valutazione» è considerata motivo di annullamento dell'ordinanza cautelare in sede di riesame (articolo 309, comma 9, come modificato dall'articolo 8-bis, comma 3);
   tenuto conto che l'articolo 8-bis interviene sugli articolo 309 e 324 c.p.p. prevedendo in particolare, relativamente al riesame presso il cd. tribunale della libertà delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, rilevanti modifiche ai commi 6, 8-bis, 9 e 10 e l'inserimento di un comma 9-bis,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
     all'articolo 6, comma 1, in riferimento al «secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 c.p.p.» valuti la Commissione l'opportunità di inserire dopo le parole: «acquisiti elementi» le seguenti: «specifici in relazione al caso concreto», così come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 57 del 2013 e nelle precedenti sentenze richiamate in premessa.

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ALLEGATO 8

Modifiche al codice di procedure penale in materia di misure cautelari personali (Nuovo testo C. 631 Ferranti ed abb.).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 631 Ferranti ed abb., recante «Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari»;
   preso atto che il nuovo testo della proposta di legge C. 631 è volto, in particolare, a limitare l'ambito di applicazione della custodia cautelare in carcere, intervenendo con una serie di modifiche al codice di procedura penale;
   rilevato che il testo è riconducibile alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», che rientra nell'ambito delle materie di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
   esaminato il nuovo testo in titolo alla luce di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 13 della Costituzione, in relazione ai limiti dell'inviolabilità della libertà personale, nonchè in ordine all'articolo 3, riguardante il principio di uguaglianza e di ragionevolezza, e all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione relativo al principio di presunzione di innocenza;
   tenuto conto, in particolare, che gli articoli 4, 5 e 6 del provvedimento intervengono sull'articolo 275 c.p.p., in ordine ai criteri di scelta delle misure cautelari, con la finalità di escludere sia la custodia in carcere sia gli arresti domiciliari quando il giudice ritenga che la eventuale sentenza di condanna non verrà eseguita in carcere (articolo 4), nonché la possibilità di adottare in maniera cumulativa misure coercitive o interdittive (articolo 5); inoltre, l'articolo 6 – intervenendo sul secondo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 275 c.p.p. – limita la presunzione di idoneità della misura carceraria in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e la sussistenza di esigenze cautelari in ordine ai soli delitti di associazione sovversiva (articolo 270 c.p.), associazione terroristica, anche internazionale (articolo 270-bis c.p.) e associazione mafiosa (articolo 416-bis c.p.);
   rilevato che il nuovo terzo periodo del comma 3 dell'articolo 275 c.p.p. prevede poi – in caso di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari per il rimanente catalogo di reati (previsto dalle disposizioni vigenti) – l'applicazione di una clausola di salvaguardia, prevedendo – in ordine ai reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. (esclusi i tre di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis c.p.), per il reato di omicidio, induzione alla prostituzione minorile, pornografia minorile (esclusa la cessione del materiale, anche gratuita), turismo sessuale e, salvo l'assenza di circostanze attenuanti, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo – la possibilità di applicare la custodia in carcere, salvo che – attesa la natura relativa della presunzione per tali gravi reati – siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure, così come ormai costantemente assunto Pag. 60dalla recente giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze nn. 265/2010, 164 e 231/2011, 110/2012, 57, 213 e 232/2013);
   ricordato in particolare che, con la sentenza n. 57 del 2013, la Corte costituzionale ha nuovamente evidenziato che, una volta riconosciuta la perdurante pericolosità dell'indagato o dell'imputato del delitto specificamente previsto dall'articolo 416-bis c.p., è legittimo presumere che solo la custodia in carcere sia idonea a contrastarla efficacemente;
   preso atto che il medesimo articolo 6 inserisce un nuovo comma 3-bis all'articolo 275 al fine di precisare l'obbligo del giudice – nel disporre la custodia cautelare in carcere – di spiegare i motivi dell'eventuale inidoneità ad assicurare le esigenze di cautela degli arresti domiciliari con uso delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici di cui all'articolo 275-bis, comma 1);
   rilevato che gli articoli 6-bis e 6-ter sopprimono, rispettivamente: il comma 1-ter dell'articolo 276 c.p.p., ovvero l'obbligo da parte del giudice di revocare gli arresti domiciliari ed applicare la custodia in carcere in caso di trasgressione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione; il comma 5-bis dell'articolo 284 c.p.p., che preclude al giudice la concessione degli arresti domiciliari al condannato per evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede;
   preso atto che l'articolo 6-quater novella l'articolo 292 c.p.p. relativo al contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare con la finalità di rafforzare gli obblighi di motivazione da parte del giudice, prevedendo in particolare che la mancanza di «autonoma valutazione» è considerata motivo di annullamento dell'ordinanza cautelare in sede di riesame (articolo 309, comma 9, come modificato dall'articolo 8-bis, comma 3);
   tenuto conto che l'articolo 8-bis interviene sugli articolo 309 e 324 c.p.p. prevedendo in particolare, relativamente al riesame presso il cd. tribunale della libertà delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, rilevanti modifiche ai commi 6, 8-bis, 9 e 10 e l'inserimento di un comma 9-bis,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 6, comma 1, in riferimento al «secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 c.p.p.» valuti la Commissione l'opportunità di inserire dopo le parole: «acquisiti elementi» le seguenti: «specifici in relazione al caso concreto», così come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 57 del 2013 e nelle precedenti sentenze richiamate in premessa;
   b) appare opportuno specificare maggiormente il contenuto dell'articolo 8-quinquies.