CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 dicembre 2013
134.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 35 sopprimere le parole: agli importi inferiori ad euro 100.000 e.
1865/II/1. 1. Vazio, Ferranti.

  Dopo il comma 182, aggiungere il seguente:
  182-bis. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 8 è sostituito dai seguenti:
  «8. Lo svolgimento dello stage dà diritto a un rimborso spese di 400 euro mensili; il suddetto rimborso spese, in ogni caso, non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi.
  8-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8, pari ad euro 4,4 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 8-ter.
  8-ter. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 4,4 milioni a decorrere dall'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
1865/II/1. 2. Daniele Farina, Migliore, Sannicandro, Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Dopo il comma 196, inserire il seguente:
  196-bis. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   c) in misura non inferiore alla metà, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali nonché per incentivare il personale amministrativo dei medesimi uffici.
1865/II/1. 3. Ferranti.

  Al comma 218, capoverso comma 11, primo periodo, le parole: 7,5 milioni sono sostituite con le seguenti: 30 milioni.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 22.500.
1865/II/1. 4. Ferranti, Leva, Verini.

Pag. 32

  Dopo il comma 218, inserire il seguente:
  218-bis. All'articolo 73, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge dalla legge n. 98 del 2013, le parole: «non dà diritto ad alcun compenso» sono sostituite con le seguenti: «dà diritto alla corresponsione di rimborsi spese» e alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: «Il limite massimo complessivo per la corresponsione di rimborsi è di 600.000 euro a decorrere dal 2014».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 600;
   2015: – 600;
   2016: – 600.
1865/II/1. 45. Ferranti.

  Dopo il comma 218, inserire i seguente commi:
  218-bis. Alla legge 21 aprile 2011, n. 62, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,» sono soppresse;
   b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «Introdotto dall'articolo 1, comma 3,» sono aggiunte le seguenti: «e delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3».

  218-ter. Agli oneri aggiunti derivanti dal comma 218-bis, valutati in 1.000.000 di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dello stanziamento del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, di cui articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
1865/II/1. 5. Verini, Picierno, Bazoli, Amoddio, Magorno, Morani, Scalfarotto, Mattiello, Marzano, Giuliani, Tartaglione, Moretti, Rossomando, Marroni.

  Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
  260-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
  «5-bis. In via sperimentale, il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, che vengano mantenuti per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi, per il tempo necessario, gli immobili adibiti ad uffici del giudice di pace, soppressi, con competenza sui rispettivi territori.
  Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni, sono integralmente ed inderogabilmente a carico del bilancio dell'ente locale che stipula la convenzione.
  5-ter. Gli enti locali interessati, quando sussistono specifiche ragioni organizzative o funzionali, in deroga ai termini stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e in alternativa a quanto disposto dal comma precedente, possono richiedere al Ministro della giustizia entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il mantenimento degli uffici del giudice di pace soppressi, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio di giustizia nelle relative sedi.
  6. Entro 6 mesi dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al medesimo comma, apporta con decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156».
1865/II/1. 6. Chiarelli.

Pag. 33

  Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 1 milione per ciascun anno del triennio 2014-2016, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.

  Conseguentemente, al comma 524, tabella C allegata, missione giustizia, programma Amministrazione penitenziaria, voce Ministero della giustizia, decreto del Presidente della Repubblica 309/90 articolo 135, comma 4, «Prevenzione e Cura Aids, Recupero Detenuti Tossicodipendenti» apportare le seguenti variazioni:
  2014:
   CP: + 100;
   CS: + 100:

  2015:
   CP: + 100;
   CS: + 100.

  2016:
   CP: + 100;
   CS: + 100.
1865/II/1. 7. Daniele Farina, Sannicandro, Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Dopo il comma 310, inserire il seguente:
  310-bis. Il Ministero della giustizia può procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012 e, comunque, con un turn over complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 700 unità di personale da assegnare agli Uffici locali di esecuzione penale esterna, di cui all'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 5.000;
   2015: – 7.000;
   2016: – 7.000.
1865/II/1. 17. Morani, Ermini, Biffoni, Amoddio.

  Dopo il comma 409 inserire i seguenti commi:
  409-bis. All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), le parole: «il contributo dovuto è di euro 300» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo dovuto è di euro 150»;
   b) alla lettera c), le parole: «il contributo dovuto è di euro 1.800» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo dovuto è di euro 1.150»;
   c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   «d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 3.500 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso Pag. 34tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 7.500 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 11.400. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 11.400;»;

   d) alla lettera e), le parole: «, il contributo dovuto è di euro 650» sono sostituite dalle seguenti: «, il contributo dovuto è di euro 350».

  409-ter. Le disposizioni di cui al comma 409-bis si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
1865/II/1. 8. Lauricella.

  Dopo il comma 409, inserire il seguente:
  409-bis. Per i nuovi contratti di locazione l'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sussiste solo per gli immobili di nuova costruzione ovvero per quelli oggetto di atto di vendita o di trasferimento successivamente all'entrata in vigore della legge 3 agosto 2013, n. 90.
1865/II/1. 9. Vazio.

  Sopprimere i commi 410, 411, 412, 413, 414 e 415.
1865/II/1. 10. Biffoni.

  Sopprimere il comma 410.
1865/II/1. 11. Chiarelli.

  Dopo il comma 415, inserire il seguente comma:
  «415-bis. Al libro Quarto, Titolo III, capo I, del codice civile, dopo la sezione IV (DELLA VENDITA DI EREDITÀ) è inserita la seguente sezione:
  «Sezione IV-bis – Della vendita di azienda e di partecipazioni sociali.

Art. 1547-bis. Vendita di azienda. Nella vendita di azienda il termine di prescrizione dell'azione di cui all'articolo 1495 del codice civile è di cinque anni.

  Art. 1547-ter. Vendita di partecipazioni sociali. Nella vendita di partecipazioni sociali i diritti derivanti dai patti relativi alla consistenza, alle caratteristiche del patrimonio e alle prospettive reddituali della società si prescrivono in cinque anni».
1865/II/1. 12. Moretti, Francesco Sanna.

  Al comma 416, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis)
all'articolo 76, comma 1, le parole: «non superiore a euro 9.296,22» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 12.000».

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».
1865/II/1. 13. Daniele Farina, Sannicandro, Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Al comma 416, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) nel capo V del titolo VI della parte III, dopo l'articolo 106 è aggiunto il seguente:
  Art. 106-bis. (L) (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore Pag. 35privato autorizzato). – 1. Gli importi spettanti all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo. Gli importi del difensore restano determinati in base ai parametri approvati dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ovvero aumentati di un terzo in ragione della maggiore difficoltà processuale. Fino all'approvazione dei parametri di cui al periodo precedente, continuano ad utilizzarsi i parametri di cui al decreto del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140».
1865/II/1. 14. Chiarelli.

  Al comma 416, sopprimere la lettera b).
1865/II/1. 15. Biffoni.

  Al comma 416, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo l'articolo 106 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 106-bis. (L) (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato) – 1. Gli importi spettanti all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo, Gli importi del difensore restano determinati in base ai parametri approvati dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Fino all'approvazione dei parametri di cui al periodo precedente, continuano ad utilizzarsi i parametri di cui al decreto del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140».
1865/II/1. 16. Biffoni.