CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 novembre 2013
129.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013. (C. 1710 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO SEL

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il testo del disegno di legge recante Ratifica dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013 (C. 1710 Governo, approvato dal Senato);
   rilevato che:
    il progetto del metanodotto «Trans Adriatic Pipeline» (TAP) prevede, a partire dal Mar Caspio, il trasporto di gas attraverso la Grecia e l'Albania, con attraversamento del mar Adriatico, dalla costa centrale dell'Albania fino alla costa meridionale della Puglia;
    nell'attuale bozza di progetto, la lunghezza del tratto a terra è previsto per circa 8,8 km, mentre la società TAP ha sempre sostenuto che la lunghezza non può essere superiore a 5 km per ragioni di sicurezza e per rispettare le norme comunitarie, che indicano l'utilizzo di valvole di sicurezza GVT per condotte con lunghezza superiore a 5 km non previste da alcuna scheda tecnica;
    il terminale di ricezione, depressurizzazione e misura fiscale (PRT), in particolare, per essere alimentato, richiede energia elettrica per circa 20 MegaWatt, ma, nel punto individuato per la sua costruzione, non esistono infrastrutture energetiche di tale portata. È dunque necessario un ulteriore intervento infrastrutturale, con conseguente impatto paesaggistico e ambientale;
    si afferma che il gasdotto, una volta realizzato, assicurerà una fornitura diversificata di gas necessaria alla sicurezza nazionale per l'Italia, pari a circa 10 miliardi di metri cubi all'anno che corrisponde esattamente all'intera capacità di trasporto del gasdotto. Cade così una delle motivazioni principali alla base del sostegno al progetto e precisamente quella di far diventare l'Italia un importante crocevia del gas, il più importante hub sudeuropeo per l'approvvigionamento dell'Europa del Nord;
    il progetto difficilmente potrà contribuire ai risparmi che il Governo afferma di poter realizzare entro il 2020, pari a circa 13,5 miliardi di euro annui, attraverso la riduzione dei prezzi all'ingrosso ai livelli europei, in quanto il consorzio del progetto ha richiesto ed ottenuto la deroga al «Third Party Access» (TPA), la quale oltre a stabilire che la capacità dell'infrastruttura, una volta realizzata, sarà riservata ai membri del consorzio TAP nei limiti della capacità futura totale di 20 miliardi di metri cubi per un periodo di 25 anni autorizza l'esenzione dalla disciplina che prevede l'accesso di terzi, l'esenzione dagli obblighi di separazione societaria delle attività di trasporto e produzione e consente al consorzio, applicando il TAP TariffCode, di stabilire il corrispettivo per il trasporto, esonerando in tale senso lo stesso dall'applicazione Pag. 142della metodologia per il calcolo del regime tariffario stabilita dall'Autorità. Tale previsione è espressamente prevista all'articolo 9 dell'Accordo, secondo cui gli accordi preliminari sui prezzi avranno una durata di 25 anni e non potranno essere modificati o risolti senza il consenso del consorzio stesso;
    da un lato l'indeterminatezza del progetto, di cui manca la stesura definitiva, e dall'altro la prescrizione contenuta esplicitamente nell'articolo 6 dell'Accordo, che impone a tutti i paesi, nei cui territori sarà ubicato il gasdotto, di adottare ogni provvedimento atto a facilitare la realizzazione del progetto compresa la concessione di tutte le autorizzazioni necessarie senza irragionevoli ritardi o restrizioni, pongono seri interrogativi sulla possibilità del rispetto della normativa italiana e comunitaria in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza sul lavoro;
   considerato che:
    i cittadini non sono stati coinvolti nel processo autorizzativo come prescrive la convenzione di Aarhus recepita dall'Italia con legge 108 del 2001 e con il Regolamento CE 1367/2006 e Direttive 2003/4 e 2003/35;
    è stato recentemente presentato, sia alla Regione che al Ministero dell'Ambiente, lo studio di impatto ambientale (VIA) che è ancora al vaglio sia del comitato regionale di VIA che della Commissione del ministero,
  esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 2

Ratifica dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013. (C. 1710 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO M5S

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il testo del disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013;
   premesso che la ratifica ed esecuzione dell'Accordo in esame si riferisce alla realizzazione del Gasdotto Trans Adriatico TAP (Trans Adriatic Pipeline), che si estenderà per circa 870 km, a partire dal confine Greco-Turco, attraverso l'Albania e il Mar Adriatico, e approderà sulle coste meridionali dell'Italia; in particolare il gasdotto raggiungerà la costa italiana a San Foca, nel territorio comunale di Melendugno, in provincia di Lecce;
   la realizzazione di tale gasdotto avrebbe come obiettivo principale quello di incrementare la diversificazione delle fonti gas naturale, nonché quello di aumentare la concorrenza nel settore del gas e implementare la sicurezza di approvvigionamento;
   le motivazioni predette appaiono lacunose, in quanto non sono riportati nello studio del progetto adeguati elementi quantitativi che dimostrino l'obiettiva strategicità dell'opera e la sua collocazione in uno scenario europeo di medio periodo;
   valutato che un'opera di questa portata comporta necessariamente riflessioni e approfondimenti di carattere economico, logistico, ambientale e sociale;
   considerato che l'area dell'Europa centro-occidentale è già servita da una fitta rete di metanodotti, che si misura ad oggi nell'ordine di 190.000 km;
   valutato che negli ultimi anni i consumi di gas naturale in Europa, per effetto di diversi fattori, stanno diminuendo: dai 673 miliardi di mc nel 2010, si è passati ai 616 del 2011 ed ai 597 nel 2012, con un calo del 3,2 per cento in un solo anno;
   secondo i dati riportati dal comitato No Tap, la rete dei gasdotti italiani è attualmente utilizzata all'85 per cento delle proprie potenzialità, facendo pertanto registrare una percentuale di sottoutilizzo del c.a. 15 per cento;
   inoltre, secondo le elaborazioni della Staffetta Quotidiana sui dati di Snam Rete Gas, solo nel mese di giugno, l'Italia ha consumato 3.441,3 milioni di mc di gas, oltre 600 mln-mc in meno rispetto a giugno 2012 (-15,9 per cento che segue il –14,3 per cento di maggio) e il 20,2 per cento in meno dello stesso mese del 2011;
   valutato altresì che in Italia, secondo i dati riportati dal dossier redatto dalla cassa Depositi e Prestiti (marzo 2013), dal 2005 ad oggi la quantità di gas utilizzata nel nostro Paese è parimenti diminuita del c.a. 20 per cento;
   considerato che tale opera comporta un impatto rilevante sul territorio italiano e che il Comune di Melendugno (LE) ha espressamente richiesto che la VIA del progetto TAP venga considerata illegittima e che sia eseguita una nuova procedura Pag. 144complessiva per tutte le opere costituenti parte integrante del «Corridoio sud del gas», formalizzando il progetto come una sola iniziativa energetica;
   un ulteriore parere negativo al TAP, oltre a Melendugno e Vernole, è stato dato dalla Regione Puglia lo scorso 18 settembre 2012 in fase di Valutazione di impatto ambientale (VIA): in tale sede la documentazione era stata ritenuta «non sufficientemente dettagliata» su terminale, localizzazione, impiego di tecnologie e rischi di incidente rilevante;
   il Servizio Forestale della Regione Puglia ha altresì evidenziato l'assenza nel Progetto del TAP dello studio geologico evidenziante i rischi di crollo nell'area interessata dalla perforazione, nonché degli effetti sulla circolazione idrica sotterranea;
   la Regione Puglia ha anche segnalato l'assenza nella relazione paesaggistica presentata, di un'adeguata trattazione della questione del divieto di realizzare il TAP nella fascia di rispetto dei boschi (100 m), già previsto dal Piano Territoriale paesaggistico Regionale (PPTR);
   valutato che all'interno del disegno di legge in titolo, così come nell'accordo di ratifica, non risultano adeguatamente affrontate le questioni relative all'impatto ambientale conseguenti alla realizzazione del progetto Tap, prevedendosi anzi (articolo 6 dell'Accordo) che l'Italia, quale Stato contraente, sia tenuta ad adottare ogni provvedimento atto a facilitare la realizzazione del Progetto nel proprio territorio, compresa la concessione di tutte le autorizzazione necessarie;
   tale previsione si pone in evidente antinomia con le norme nazionali vigenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), le quali non possono logicamente e giuridicamente presupporre alcuna facilitazione preventiva ad un dato progetto, dovendo questo essere imparzialmente valutato, nel rispetto della normativa comunitaria, dagli organismi tecnici individuati dal legislatore nazionale;
   valutato che, allorché interventi individuati come necessari e realizzati dallo Stato concernono l'uso del territorio, ed in particolare la realizzazione di opere e di insediamenti atti a condizionare in modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole aree, si impone che siano adottate modalità di attuazione che coinvolgano, attraverso opportune forme di collaborazione, le istituzioni (e quindi le comunità) sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi e che l'opera in oggetto appare carente anzitutto sotto questo primo, fondamentale profilo;
   considerato infine che l'area di localizzazione del gasdotto si situa di nei pressi del Parco Naturale Regionale Salina di Punta della Contessa ed è adiacente alle seguenti zone protette: l'area «Le Cesine», zona a protezione speciale (Zps) e sito di importanza comunitaria (Sic), la «Palude dei Tamari», «Torre dell'Orso», «Specchia dell'Alto» e «Alimini», tutte zone riconosciute SIC ai sensi della direttiva Habitat;
   l'Accordo di ratifica in esame, per come delineato dal disegno di legge in oggetto, appare suscettibile di incidere negativamente sul bene ambientale, senza il necessario apparato di cautele legislative, tecniche ed amministrative, ispirate al principio comunitario di precauzione e richieste dalla normativa europea sulla Valutazione di Impatto Ambientale (Direttiva del Consiglio della Comunità Europea n. 337 del 1985) e sulla Valutazione Ambientale Strategica (Direttiva 2001/42/CE) riguardanti l'attenta e approfondita valutazione degli effetti di determinate opere, piani e programmi sull'ambiente naturale;
   la Tap si prefigura altresì, per le ragioni espresse in premessa, come un opera inutile per l'Italia, dannosa per l'economia del territorio e devastante per i territori attraversati e per i fondali marini, nonché totalmente incompatibile con la tutela ambientale e la salute dei cittadini;
   da anni ormai la TAP, che interesserebbe sei Comuni tra Melendugno, Lizzanello, Pag. 145Cavallino, Castrì, San Donato e Vernole, viene contrastata da amministrazioni locali, cittadini e associazioni ambientaliste, quest'ultime riunite nel comitato «No Tap», preoccupati per i presunti rischi che la struttura arrecherebbe alla sicurezza e al turismo del territorio. Necessario appare dunque il coinvolgimento su un'opera tanto controversa, in conformità a quanto prescritto anche dalla Convenzione di Aarhus, recepita dall'Italia con la l. n. 108/2001, delle comunità locali, che hanno espresso in tutti i modi la loro contrarietà,
  esprime

PARERE CONTRARIO

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti pertanto la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la dimensione economica e finanziaria dell'opera, prima del completamento delle procedure di ratifica dell'accordo internazionale;
   b) sia parimenti attentamente considerata, data l'assenza di dati obiettivi basati su solidi principi di pianificazione energetica, l'opportunità di escludere la fattibilità del progetto TAP, che ignora le più recenti evoluzioni nel settore gas, come l'eccesso di offerta in Europa e la rapida penetrazione delle fonti rinnovabili;
   c) valuti infine la Commissione di merito il rischio concreto che dalla ratifica dell'Accordo possa derivare, in assenza di profonde modifiche tendenti all'inserimento di precise clausole di salvaguardia ambientale, una potenziale lesione del diritto all'ambiente per come esso si è venuto a configurare nella legislazione vigente, nazionale e comunitaria, e nella giurisprudenza costituzionale.

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ALLEGATO 3

Ratifica dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013. (C. 1710 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il disegno di legge C. 1710 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline»;
   rilevato che l'Accordo, che attua un memorandum d'intesa siglato dai tre Stati nel settembre 2012, costituisce per l'Italia un utile strumento per diversificare le fonti energetiche, nonché i fornitori di energia, con positive ricadute dal punto di vista della sicurezza energetica;
   ricordato che il gasdotto Trans-Adriatico è stato riconosciuto dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione Europea un «progetto di interesse comune» in linea con le linee guida della rete transeuropea di energia (TEN-E) in quanto contribuisce alle politiche e agli obiettivi comunitari tesi a diversificare e garantire l'approvvigionamento energetico;
   evidenziato che alla ratifica dell'Accordo da parte dell'Italia dovranno seguire le opportune valutazioni e verifiche in ordine alla realizzazione dell'opera e al suo impatto ambientale e che a tale riguardo la Regione Puglia ha già stabilito di avviare una fase consultiva pubblica, in linea con quanto sancito dalla Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.