CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 novembre 2013
128.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/51/UE che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (Atto n. 35).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/51/UE che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale;
   ricordato che il provvedimento interviene in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 6 della legge di delegazione europea 2013 (L. 6 agosto 2013, n. 96);
   valutati positivamente gli obiettivi della direttiva oggetto di recepimento che – nel consentire il rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai beneficiari di protezione internazionale – favorisce l'integrazione di tali soggetti attribuendo loro, alle stesse condizioni previste per gli altri cittadini stranieri, uno status che può essere mantenuto anche in caso di cessazione della protezione internazionale e che ne agevola la mobilità all'interno dell'Unione europea;
   richiamati, in particolare, i contenuti della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), laddove si prevede che il reddito minimo necessario ai fini del rilascio del permesso di lungo periodo sia calcolato anche tenendo conto delle condizioni di vulnerabilità in cui possono trovarsi i beneficiari di protezione internazionale, a tal fine stabilendo che la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito a fini assistenziali concorra figurativamente alla determinazione del reddito minimo nella misura del 10 per cento;
   evidenziata, in via generale, la necessità di assicurare la massima protezione e tutela dei soggetti beneficiari delle disposizioni in esame,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di aumentare la percentuale recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), di cui in premessa, al fine di garantire una più ampia tutela dei soggetti vulnerabili;
   b) valuti il Governo l'opportunità di adottare misure di semplificazione burocratica per agevolare i beneficiari di protezione internazionale e sussidiaria nell'adempimento delle procedure previste dalle norme in esame;
   c) valuti il Governo l'opportunità di introdurre disposizioni volte a riconoscere la protezione internazionale e sussidiaria a tutti coloro che nel paese di origine siano perseguiti per fattispecie di reato non previste nell'ordinamento italiano.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/51/UE che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (Atto n. 35).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/51/UE che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale;
   ricordato che il provvedimento interviene in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 6 della legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96);
   valutati positivamente gli obiettivi della direttiva oggetto di recepimento che – nel consentire il rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai beneficiari di protezione internazionale – favorisce l'integrazione di tali soggetti attribuendo loro, alle stesse condizioni previste per gli altri cittadini stranieri, uno status che può essere mantenuto anche in caso di cessazione della protezione internazionale e che ne agevola la mobilità all'interno dell'Unione europea;
   richiamati, in particolare, i contenuti della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), laddove si prevede che il reddito minimo necessario ai fini del rilascio del permesso di lungo periodo sia calcolato anche tenendo conto delle condizioni di vulnerabilità in cui possono trovarsi i beneficiari di protezione internazionale, a tal fine stabilendo che la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito a fini assistenziali concorra figurativamente alla determinazione del reddito minimo nella misura del 10 per cento;
   evidenziata, in via generale, la necessità di assicurare la massima protezione e tutela dei soggetti beneficiari delle disposizioni in esame,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
  adotti il Governo misure di semplificazione burocratica per agevolare i beneficiari di protezione internazionale e sussidiaria nell'adempimento delle procedure previste dalle norme in esame;

e con le seguenti osservazioni:
   a) si impegni il Governo a valutare l'opportunità di aumentare la percentuale recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), di cui in premessa, al fine di garantire una più ampia tutela dei soggetti vulnerabili;
   b) si impegni il Governo a valutare l'opportunità di introdurre disposizioni volte a riconoscere la protezione internazionale e sussidiaria a tutti coloro che nel paese di origine siano perseguiti per fattispecie di reato non previste nell'ordinamento italiano.

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012 (C. 1619 Governo).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il disegno di legge C. 1619 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012»;
   tenuto conto che il Protocollo in esame – sottoscritto in esito ai risultati del referendum irlandese del 12 giugno 2008 che respinse la ratifica del Trattato di Lisbona – sancisce il primato delle norme costituzionali irlandesi in materia di famiglia, di diritto alla vita e all'istruzione sulle norme della Carta dei diritti fondamentali e introduce una serie di garanzie giuridiche riguardanti l'Irlanda in materia di fiscalità, sicurezza e difesa;
   rilevato che l'adozione del Protocollo ha agevolato l'approvazione, in una nuova consultazione referendaria svoltasi il 2 ottobre 2009, del Trattato da parte irlandese;
   richiamati i principi sanciti dalla Costituzione italiana, sia con riferimento all'uguaglianza fra i sessi che con riguardo ai rapporti etico-sociali in materia di diritti della famiglia, istruzione e educazione (Titolo II);
   sottolineata l'importanza di offrire sostegno ai processi di integrazione comunitaria, anche attraverso la valorizzazione e la tutela delle specificità politiche, sociali e culturali di ciascun popolo europeo;
   auspicato che il prossimo semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea possa rappresentare – anche attraverso una adeguata informazione e partecipazione dell'opinione pubblica – l'occasione per una approfondita riflessione sull'identità comune europea, al fine di una sempre maggiore integrazione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012 (C. 1619 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il disegno di legge C. 1619 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012»;
   tenuto conto che il Protocollo in esame – sottoscritto in esito ai risultati del referendum irlandese del 12 giugno 2008 che respinse la ratifica del Trattato di Lisbona – stabilisce che nessuna disposizione del Trattato di Lisbona pregiudica in alcun modo le norme costituzionali irlandesi in materia di famiglia, di diritto alla vita e all'istruzione e introduce una serie di garanzie giuridiche riguardanti l'Irlanda in materia di fiscalità, sicurezza e difesa;
   considerato che il Protocollo non si pone in contrasto con le disposizioni dei Trattati, ma appare in linea con quanto autorevolmente affermato, fra gli altri, dalla Corte costituzionale tedesca e dalla Corte costituzionale italiana;
   rilevato che l'adozione del Protocollo ha agevolato l'approvazione, in una nuova consultazione referendaria svoltasi il 2 ottobre 2009, del Trattato da parte irlandese;
   richiamati i principi sanciti dalla Costituzione italiana, sia con riferimento all'uguaglianza fra i sessi che con riguardo ai rapporti etico-sociali in materia di diritti della famiglia, istruzione e educazione (Titolo II);
   sottolineata l'importanza di offrire sostegno ai processi di integrazione comunitaria, anche attraverso la valorizzazione e la tutela delle specificità politiche, sociali e culturali di ciascun popolo europeo;
   auspicato che il prossimo semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea possa rappresentare – anche attraverso una adeguata informazione e partecipazione dell'opinione pubblica – l'occasione per una approfondita riflessione sull'identità comune europea, basata sul principio della pluralità e sussidiarietà dei popoli, al fine di una sempre maggiore integrazione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 5

Ratifica dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013 (C. 1710 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATO DAL RELATORE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il disegno di legge C. 1710 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto “Trans Adriatic Pipeline”»;
   rilevato che l'Accordo, che attua un memorandum d'intesa siglato dai tre Stati nel settembre 2012, costituisce per l'Italia un utile strumento per diversificare le fonti energetiche, nonché i fornitori di energia, con positive ricadute dal punto di vista della sicurezza energetica;
   ricordato che il gasdotto Trans-Adriatico è stato riconosciuto dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione Europea un «progetto di interesse comune» in linea con le linee guida della rete transeuropea di energia (TEN-E) in quanto contribuisce alle politiche e agli obiettivi comunitari tesi a diversificare e garantire l'approvvigionamento energetico;
   evidenziato che alla ratifica dell'Accordo da parte dell'Italia dovranno seguire le opportune valutazioni e verifiche in ordine alla realizzazione dell'opera e al suo impatto ambientale e che a tale riguardo la Regione Puglia ha già stabilito di avviare una fase consultiva pubblica, in linea con quanto sancito dalla Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.