CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 novembre 2013
124.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari. Atto n. 30.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari;
   condivisi i rilievi deliberati il 5 novembre 2013 dalla Commissione Bilancio, tesoro e programmazione;
   rilevato che il provvedimento:
    all'articolo 1 prevede: una procedura di determinazione del contributo, da definirsi annualmente con decreto ministeriale, basata sui costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza e all'indice di sopravvenienza di ciascun ufficio giudiziario; cause eccezionali al ricorrere delle quali, ne i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, possano essere autorizzati contributi di importo superiore a quello prestabilito; la riduzione, dal 70 al 50 per cento, della misura dell'acconto corrisposto ai comuni all'inizio di ciascun esercizio finanziario, riferita all'importo corrisposto nell'anno precedente; all'articolo 2 contiene una clausola di invarianza finanziaria;
   ritenuto che:
    l'adozione del criterio della quantificazione di costi standard appare ragionevole e condivisibile, se ed in quanto sia previsto un adeguato coinvolgimento degli enti locali e, segnatamente, della Conferenza Stato-città e autonomie locali, sia nella definizione della metodologia di quantificazione dei costi standard sia nella determinazione annuale del contributo;
    la riduzione della misura dell'acconto dal 70 al 50 per cento risulta suscettibile di incidere negativamente sull'equilibrio dei flussi finanziari infrannuali dei comuni interessati, con possibili riflessi negativi sul rispetto della tempistica di pagamento dei debiti di fornitura, da cui potrebbero eventualmente discendere oneri per interessi passivi;
    la fissazione entro il termine del 31 dicembre di ogni anno dell'importo complessivo del contributo erogabile dallo Stato al Comune per l'anno successivo non consentirebbe all'ente locale di programmare adeguatamente la propria spesa, risultando, quindi, necessario anticipare il termine ultimo per l'emanazione del decreto interministeriale di determinazione del budget disponibile per ciascun ufficio giudiziario al 30 novembre di ogni anno;
    appare necessario stabilire che il provvedimento entri in vigore in una data appropriata, non anteriore al 1o gennaio 2014, e tale da garantire che l'applicazione del sistema dei costi standard avvenga con modalità e tempi compatibili con le esigenze di bilancio e di programmazione della spesa dei comuni;Pag. 109
   ritenuto, infine, opportuno:
    precisare che la metodologia di quantificazione dei costi standard, definita con decreto ministeriale, tenga conto delle analisi della spesa, degli elementi di costo dei singoli settori, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni dei costi standard, attraverso la fissazione dei benchmark;
    ricondurre l'invarianza finanziaria prevista dall'articolo 2 dello schema non solo al bilancio dello Stato ma, dato il coinvolgimento dei comuni, alla finanza pubblica;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) sia previsto un adeguato coinvolgimento della Conferenza Stato-città e autonomie locali, sia nella definizione della metodologia di quantificazione dei costi standard sia nella determinazione annuale del contributo;
   2) all'articolo 1, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 2, le parole «cinquanta percento» siano sostituite con le seguenti: «settanta percento»;
   3) all'articolo 1, lettera b), capoverso «Art. 2-bis», comma 1, le parole «31 dicembre» siano sostituite con le seguenti: «30 novembre»;
   4) sia stabilito che il provvedimento entri in vigore in una data appropriata, non anteriore al 1o gennaio 2014, e tale da garantire che l'applicazione del sistema dei costi standard avvenga con modalità e tempi compatibili con le esigenze di bilancio e di programmazione della spesa dei comuni;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 1, lettera b), capoverso «Art. 2-bis», comma 2, sia valutata l'opportunità di precisare che la metodologia di quantificazione dei costi standard, definita con decreto ministeriale, tenga conto delle analisi della spesa, degli elementi di costo dei singoli settori, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni dei costi standard, attraverso la fissazione dei benchmark;
   b) all'articolo 2, sia valutata l'opportunità di ricondurre l'invarianza finanziaria alla finanza pubblica.