CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 novembre 2013
123.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari. (Atto n. 30).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La II Commissione,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari (atto n. 30);
   condivisi i rilievi espressi il 30 ottobre 2013 dalla Commissione Bilancio, tesoro e programmazione;
   rilevato che il provvedimento:
    all'articolo 1 prevede: una procedura di determinazione del contributo, da definirsi annualmente con decreto ministeriale, basata sui costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza e all'indice di sopravvenienza di ciascun ufficio giudiziario; cause eccezionali al ricorrere delle quali, ne i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, possano essere autorizzati contributi di importo superiore a quello prestabilito; la riduzione, dal 70 al 50 per cento, della misura dell'acconto corrisposto ai comuni all'inizio di ciascun esercizio finanziario, riferita all'importo corrisposto nell'anno precedente;
    all'articolo 2 contiene una clausola di invarianza finanziaria;
   ritenuto che:
    l'adozione del criterio della quantificazione di costi standard appare ragionevole e condivisibile, se ed in quanto sia previsto il coinvolgimento degli enti locali e, segnatamente, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel procedimento per la definizione della quantificazione dei costi medesimi;
    la riduzione della misura dell'acconto dal 70 al 50 per cento risulta suscettibile di incidere negativamente sull'equilibrio dei flussi finanziari infrannuali dei comuni interessati, con possibili riflessi negativi sul rispetto della tempistica di pagamento dei debiti di fornitura, da cui potrebbero eventualmente discendere oneri per interessi passivi;
    la fissazione entro il termine del 31 dicembre di ogni anno dell'importo complessivo del contributo erogabile dallo Stato al Comune per l'anno successivo non consentirebbe all'ente locale di programmare adeguatamente la propria spesa, risultando, quindi, necessario anticipare il termine ultimo per l'emanazione del decreto interministeriale di determinazione del budget disponibile per ciascun ufficio giudiziario al 30 novembre di ogni anno;
   ritenuto, infine, opportuno:
   ricondurre l'invarianza finanziaria prevista dall'articolo 2 dello schema non solo al bilancio dello Stato ma, dato il coinvolgimento dei comuni, alla finanza pubblica;Pag. 205
   prevedere una adeguata data di entrata in vigore del provvedimento, non anteriore al 1o gennaio 2014, per consentire che il passaggio al sistema della quantificazione dei costi standard avvenga con modalità e tempi adeguati;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) sia previsto il coinvolgimento degli enti locali e, segnatamente, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel procedimento per la definizione della quantificazione dei costi medesimi;
   2) all'articolo 1, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 2, le parole «cinquanta percento» siano sostituite con le seguenti: «settanta percento»;
   3) all'articolo 1, lettera b), capoverso «Art. 2-bis», comma 1, le parole «31 dicembre» siano sostituite con le seguenti: «30 novembre»;
  e con le seguenti osservazioni:
   all'articolo 2, sia valutata l'opportunità di ricondurre l'invarianza finanziaria alla finanza pubblica.
   sia valutata l'opportunità di prevedere una data di entrata in vigore non anteriore al 1o gennaio 2014, per consentire che il passaggio al sistema della quantificazione dei costi standard avvenga con modalità e tempi adeguati;