CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 novembre 2013
122.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01389 Daniele Farina ed altri: Sulla situazione delle assunzioni relative al concorso di educatore penitenziario del 2004.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione parlamentare in discussione riguarda la questione della mancata assunzione di 23 dei 50 vincitori del concorso pubblico indetto nel 2003 per l'assunzione di educatori penitenziari. Gli onorevoli interroganti sollecitano il Ministro della giustizia ad assumere le iniziative necessarie «per consentire il completamento delle assunzioni riguardanti il concorso» anche al fine di rendere «finalmente giustizia a chi, da tempo ormai, ha maturato il diritto all'assunzione».
  In proposito, non posso che condividere il richiamo degli interroganti ai princìpi di alta civiltà giuridica di cui all'articolo 27 della Costituzione: la figura professionale dell'educatore penitenziario è infatti necessaria ai fini dell'avvio dei percorsi rieducativi e di recupero dei detenuti.
  Debbo però rappresentare che, allo stato, il completamento delle procedure di assunzione di tutti i vincitori del concorso in questione non è possibile poiché, non essendo state rideterminate le piante organiche come previsto dai provvedimenti di cosiddetta «spending review» (decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), è operativo anche per l'amministrazione penitenziaria il blocco delle assunzioni previsto dalle vigenti disposizioni normative.
  Questo Ministero, fortemente impegnato ad agire su tutti i possibili fronti per porre rimedio alle gravi carenze del sistema penitenziario, non ha mancato di segnalare più volte l'incompatibilità dell'ulteriore riduzione delle dotazioni organiche stabilita dalla citata legge n. 135 del 2012 in rapporto alle stringenti esigenze del settore penitenziario, evidenziando che tale operazione non consentirebbe all'amministrazione penitenziaria di adempiere con pienezza il suo mandato istituzionale. Inoltre, l'eventuale riduzione delle dotazioni organiche delle varie professionalità del settore penitenziario potrebbe determinare una situazione di esubero di personale tale da ostacolare, in ogni caso, la possibilità di procedere a nuove assunzioni da parte di questo Ministero.
  È stato, pertanto, richiesto al competente Ministro per la funzione pubblica e la semplificazione di valutare la possibilità di ricomprendere l'intero personale penitenziario tra le ipotesi già previste di deroga alla vigente disciplina sulla riduzione delle piante organiche, ipotizzando in particolare un'estensione all'amministrazione penitenziaria delle deroghe previste per il cosiddetto comparto sicurezza.
  Informo che, a tal fine, in questi giorni sono in corso contatti con il Dipartimento della funzione pubblica anche per la definizione di tale problematica.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01220 Cirielli: Sulla situazione delle sedi distaccate di Cava dei Tirreni e Amalfi a seguito della riforma giudiziaria di cui ai decreti legislativi nn. 155 e 156 del 2012.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo all'interrogazione dell'onorevole Cirielli sulla base degli analitici elementi forniti dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia.
  L'analisi condotta ai fini della predisposizione del decreto legislativo n. 155/2012 ha utilizzato le conclusioni cui è pervenuto il Gruppo di studio sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, formalizzate nella relazione finale approvata nel marzo 2012. Per ragioni di coerenza interna all'esercizio della delega si è altresì tenuto conto delle conclusioni già formalizzate in occasione del varo del primo schema di decreto attuativo della delega, riguardante il riassetto degli uffici del Giudice di pace e, in particolare, il limite di 100.000 abitanti di popolazione residente fissato per la sopravvivenza degli uffici stessi.
  Gli approfondimenti ulteriori rispetto alle conclusioni cui è pervenuto il Gruppo di studio si sono concretizzati nell'attività volta a garantire, per ciascun ufficio, il criterio della maggiore omogeneità possibile sulla base del numero di abitanti, dell'estensione territoriale, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze.
  Fissati questi parametri oggettivi di base – peraltro imposti dalla prima parte della lettera b) della legge di delegazione – si è proceduto agli opportuni adattamenti in funzione della situazione infrastrutturale e del tasso d'impatto della criminalità organizzata nei singoli territori interessati dall'intervento, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane.
  Con riferimento, in particolare, alla misurazione del tasso di impatto della criminalità organizzata in alcuni territori (concentrati in alcuni distretti del Mezzogiorno), si sono acquisite dettagliate relazioni delle competenti Direzioni distrettuali antimafia per poter desumere – al di là dei dati statistici – l'effettiva consistenza qualitativa e quantitativa (misurata con riferimento all'ultimo quinquennio) dei procedimenti penali per fatti connessi alla criminalità organizzata esistenti presso le sedi giudiziarie interessate dalla riforma.
  Ai valori-modello prescelti dal Gruppo di studio si è aggiunto quello dell'estensione del territorio, con un procedimento di individuazione del «modello ideale» riferito alla media dei tribunali provinciali – intangibili per legge – depurati dal dato relativo ai cinque circondari provinciali metropolitani di Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo. L'analisi ha segnalato che, a fronte di un'estensione territoriale complessiva di 301.515 chilometri quadrati, la media dell'estensione territoriale di ciascun tribunale, come sopra individuata, è pari a 2.169 chilometri quadrati. Dei 57 circondari non capoluogo di provincia, solo quattro (Termini Imerese, Lucera, Santa Maria Capua Vetere e Tolmezzo) raggiungevano, secondo l'indicatore descritto, valori superiore alla media di riferimento.
  In merito alle sezioni distaccate di tribunale, si è, infine, ritenuto di condividere l'opzione di riforma auspicata dal Gruppo di studio, orientata all'eliminazione di un modello organizzativo che, Pag. 20dopo oltre un decennio di operatività, ha evidenziato inconvenienti e carenze sia sotto il profilo dell'efficienza del servizio, che del buon andamento dell'amministrazione. Pertanto, tutte le sezioni distaccate sono state soppresse, aggregando il relativo territorio alla rispettiva sede circondariale (o alla sede accorpante) o ad una sede limitrofa, laddove ciò risultasse idoneo a garantire il conseguimento, per gli uffici interessati, di valori prossimi agli standard dimensionali sopra descritti.
  In tali termini si è operato anche con riferimento al distretto di Salerno, nel cui ambito territoriale risultavano comprese le sezioni distaccate di Amalfi e Cava de’ Tirreni, citate nell'interrogazione. In particolare, il distretto di Salerno si caratterizzava per la presenza di un solo tribunale di dimensioni conformi agli standard (quello di Salerno, appunto), mentre gli altri tre tribunali (Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina) risultavano nettamente al di sotto dei suddetti parametri di riferimento.
  Il limite previsto dalla lettera f) della delega (la cosiddetta «regola del tre») imponeva di mantenere almeno due dei tre tribunali sub-provinciali astrattamente sopprimibili (Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilin). Tale limite rendeva nel distretto di Salerno particolarmente disarmonica la distribuzione delle risorse, considerato che la popolazione totale ed i carichi di lavoro avrebbero imposto di dividere idealmente il territorio in due soli tribunali. Due dei tribunali sub-provinciali (Vallo della Lucania e Sala Consilina) si collocavano, infatti, sotto i 130.000 abitanti, mentre Sala Consilina risultava persino al di sotto della soglia scelta per gli uffici del Giudice di pace, come detto pari a 100.000 abitanti.
  Anche sotto il profilo delle sopravvenienze e dei carichi di lavoro l'analisi evidenziava deficit assai marcati rispetto ai parametri individuati (Sala Consilina: 4.147 affari trattati e 377 affari per magistrato; Vallo della Lucania: 7.274 affari e 606 fascicoli per magistrato).
  Oltre all'intervento descritto, si è ritenuto utile procedere ad un'ulteriore modifica endoprovinciale, diretta a riequilibrare i carichi di lavoro dei tribunali di Salerno e Nocera Inferiore, mediante l'accorpamento dei territori delle sezioni distaccate di Mercato San Severino e Cava dei Tirreni a quello di Nocera Inferiore.
  Quest'ultimo ha infatti conseguito un bacino di utenza pari a 394.362 abitanti, con un'estensione territoriale di 321 chilometri quadrati, mentre il tribunale di Salerno è passato da 607.874 a 486.135 abitanti, con una sensibile riduzione anche della relativa estensione territoriale (da 2.252 a 2.099 chilometri quadrati).
  Il nuovo assetto territoriale ha, pertanto, consentito di decongestionare la sede capoluogo di distretto (Salerno), adeguando al contempo il tribunale di Nocera Inferiore ai valori standard di riferimento, applicati in misura quanto più possibile omogenea sull'intero territorio nazionale, e ciò senza incidere in misura significativa sull'accessibilità al servizio giustizia per l'utenza e gli operatori di settore.
  I limiti della delega non hanno consentito ulteriori interventi ed il riassetto, pertanto, è stato completato con la soppressione delle altre sezioni distaccate esistenti sul territorio, ciascuna delle quali è stata integralmente assorbita dalla rispettiva sede circondariale, inclusa la sezione distaccata di Amalfi, per la quale sono state assunte determinazioni perfettamente coerenti e conformi rispetto ai criteri generali adottati a livello nazionale.
  Per quanto attiene agli uffici del Giudice di pace, l'opera di razionalizzazione è stata realizzata con l'altro decreto legislativo n. 156 del 2012, armonizzando le risultanze delle analisi condotte con le determinazioni assunte per i tribunali. Il precedente assetto prevedeva 846 sedi del Giudice di pace, 165 delle quali presso sedi circondariali, 681 presso sedi non circondariali e 4 presso sedi distaccate.
  La selezione delle sedi accorpabili è stata realizzata con la seguente metodologia. Dapprima si è calcolata la produttività media dei giudici di pace e la capacità unitaria di smaltimento (pari a Pag. 21568 procedimenti), intesa come numero di procedimenti definibili da ogni singolo giudice, assunta come «valore-soglia». Sono stati poi individuati i carichi di lavoro pro capite dei singoli uffici rapportando i procedimenti sopravvenuti (cosiddetta «domanda di giustizia») alla relativa pianta organica e selezionando gli uffici con carichi inferiori al valore-soglia. Infine, è stata operata un'ulteriore selezione sulla base della popolazione servita dall'ufficio individuando, quale valore-soglia, un bacino di utenza pari ad almeno 100.000 abitanti.
  Dall'applicazione di tale metodologia è conseguito il mantenimento di 179 uffici, per i quali si è altresì provveduto a ridefinire la relativa competenza territoriale, in funzione dell'aggregazione dei territori di competenza dei 667 uffici soppressi ed in armonia con l'assetto territoriale dei tribunali, definito dal decreto legislativo n. 155 del 2012.
  Per quanto attiene, nello specifico, all'ufficio del Giudice di pace di Cava de’ Tirreni, debbo evidenziare che, contrariamente a quanto riportato nell'interrogazione, tale sede non rientra tra quelle mantenute; essa è stata infatti soppressa ed accorpata all'ufficio circondariale ora competente, cioè quello di Nocera Inferiore.
  Peraltro, faccio comunque presente che, come previsto dal decreto legislativo n. 156/2012, il comune di Cava de’ Tirreni ha presentato istanza per il mantenimento del locale ufficio del Giudice di pace. L'istanza è tuttora in corso di valutazione, unitamente alle altre pervenute, ai fini della emanazione del decreto ministeriale che individuerà le sedi effettivamente soppresse e quelle mantenute.
  Quanto, infine, alle accresciute esigenze operative del tribunale di Nocera Inferiore, debbo evidenziare che queste sono già state oggetto di positiva valutazione in occasione della rideterminazione delle piante organiche degli uffici interessati dalla riforma. Infatti, con decreto ministeriale del 18 aprile 2013, la pianta organica del personale di magistratura dell'ufficio in questione è stata aumentata di un'unità e tale determinazione è stata condivisa dal Consiglio Superiore della Magistratura.
  Per il personale amministrativo, segnalo che con decreto ministeriale del 25 aprile 2013 si è provveduto alla rideterminazione delle relative piante organiche, in coerenza con le determinazioni assunte per il personale di magistratura. Nello specifico, per il tribunale di Nocera Inferiore è stata disposta l'attribuzione dell'intero contingente di posti in precedenza assegnato alle ex sezioni distaccate di Cava de’ Tirreni e Mercato San Severino, da tale ufficio assorbite, realizzando, in tal modo, un miglioramento nel pregresso rapporto tra unità di personale giudicante e personale di supporto all'attività giurisdizionale assegnato al tribunale.
  In ogni caso assicuro che le esigenze operative degli uffici giudiziari sono oggetto di costante monitoraggio da parte del Ministero e, pertanto, eventuali ulteriori incrementi delle piante organiche potranno essere successivamente valutati sulla scorta di dati statistici consolidati.